Ordinanza cautelare 28 gennaio 2016
Decreto decisorio 25 novembre 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto decisorio 25/11/2021, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/11/2021
N. 01739/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1739 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giacomo Crovetti e Leonardo Bitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico presentato dal ricorrente il -OMISSIS-avverso la sanzione di un giorno di consegna di rigore irrogata con il provvedimento -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Rilevato che il ricorso risulta depositato il giorno -OMISSIS-;
Rilevato altresì che in data 31 dicembre 2020 la Segreteria ha provveduto a comunicare alle parti costituite, tramite p.e.c., l’avviso di perenzione ultraquinquennale di cui all’art. 82, co.1, cod. proc. amm., e che tale avviso è stato ricevuto nella stessa data di trasmissione;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza e che pertanto il ricorso va dichiarato perento;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 83 cod. proc. amm., le spese di giudizio restano a carico delle parti che le hanno sopportate.
P.Q.M.
Dichiara estinto per perenzione il ricorso indicato in epigrafe.
Nulla per le spese.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso il giorno 22 novembre 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.