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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/11/2025, n. 15778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15778 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVIII SEZIONE CIVILE
(Sezione specializzata in materia di diritti della persona e immigrazione)
in persona del giudice monocratico, dott.ssa ER AR, all'esito dell'udienza del 22.9.25 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di primo grado, iscritto al n. 715 del ruolo generale dell'anno
2025, vertente
TRA
, rapp. e dif. dall'avv. PUPETTI IVAN;
Parte_1
parte ricorrente
NEI CONFRONTI DI
, rapp. e Controparte_1 dif. dall'Avvocatura dello Stato;
parte resistente
avente per oggetto: impugnazione di decreto prefettizio di espulsione ex art. 281-decies c.p.c. e
18 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 “Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.- Con ricorso tempestivamente depositato il ricorrente ha impugnato il decreto di espulsione adottato dal Prefetto della Provincia di Roma in data 17.12.2024 conseguente all'inottemperanza (senza giustificato motivo) all'intimazione di abbandonare il territorio nazionale entro sette giorni (art. 14 co. 5-ter d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, recante il Testo unico sull'immigrazione), disposta dal Questore di Roma il 13.06.2012 in esecuzione di altro decreto di espulsione adottato dal Prefetto della Provincia di Roma in data 11.06.2012. Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile
Nei propri scritti il ricorrente ha allegato in sintesi che: il decreto di espulsione era stato eseguito con la misura alternativa al trattenimento della consegna del passaporto e dell'obbligo di presentazione presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Roma;
il suddetto provvedimento non aveva operato alcun giudizio di bilanciamento e comparazione tra l'interesse pubblico alla sicurezza della collettività con il diritto privato alla conservazione del rapporto familiare e genitoriale con il figlio minore ( Persona_1 nato a [...] il [...]), al quale era stata riconosciuta una forma di invalidità (difficoltà di apprendimento, da disturbo misto del linguaggio espressivo e della comprensione, e da sindrome ipercinetica non specificata); nelle more del presente procedimento era stato promosso dal ricorrente altro ricorso innanzi al Tribunale per i Minorenni ex art. 31, comma 3,
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, recante il Testo unico sull'immigrazione, nel corso del quale era stata depositata una relazione Servizi Sociali del Comune di Roma la quale dimostrerebbe l'attualità, l'adeguatezza e l'effettività del rapporto genitoriale tra il ricorrente e il figlio minorenne;
egli convive in Roma alla Via di Casal Boccone n. 112 insieme alla compagna, madre del figlio, cittadina peruviana, nata in [...] il Parte_2
21.05.1989, titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato dalla Questura di Roma con scadenza alla data del 08.08.2030; anche il figlio è titolare di permesso di soggiorno, frequenta regolarmente la classe 4° di una scuola primaria a Roma e la struttura ANTAS con cadenza settimanale per effettuare le terapie logopediche;
pur non essendo sposato con la madre del figlio, la loro unione è solida e risalente all'anno 2007; egli lavora al momento come operaio traslocatore e come manovale, ma senza regolare contratto di lavoro;
quanto ai precedenti penali, essi riguardano reati contro il patrimonio, risalenti alcuni a molti anni fa e due al 2022, oltre ad un unico fatto per traffico di sostanze stupefacenti risalente all'anno 2007, tutti dettati dalla necessità di sostentamento economico non potendo avere un lavoro regolarizzato e contrattualizzato per il difetto del permesso di soggiorno, essendo stata rifiutata la propria richiesta di ricongiungimento con il fratello cittadino italiano;
Parte_3
Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo:
- Sospendere con decreto anche inaudita altera parte il provvedimento impugnato sino alla definizione del ricorso;
in via definitiva e nel merito:
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- dichiararsi il difetto di legittimazione passiva del e la contumacia della Controparte_2 convenuta;
Controparte_3
- annullare il decreto prefettizio di espulsione dal Territorio disposto dalla Prefettura CP_4 di Roma in data 17.12.2024 ed in pari data notificato al ricorrente;
- disporre la cancellazione della segnalazione effettuata al S.I.S., Sistema Informatico Schengen
a seguito dell'espulsione prefettizia de qua”.
Il si è costituito in giudizio evidenziando in sintesi che: dagli Controparte_2 accertamenti esperiti presso le banche dati di Polizia era emerso che il ricorrente era gravato da diversi precedenti penali contro la persona, contro il patrimonio e in materia di stupefacenti: rapina, rapina impropria, furto, furto con destrezza, furto aggravato, possesso ingiustificato di chiavi alterato e/o grimaldelli, ricettazione, guida senza patente, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, violenza minaccia e resistenza a P.U., porto di armi od oggetti atti ad offendere, rissa, invasione di terreni e produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti, oltre al reato di evasione dagli arresti domiciliari, per i quali erano stati emessi vari nulla osta all'espulsione dall'autorità giudiziaria competente;
inoltre, il ricorrente era risultato destinatario di varie pronunce di condanna emesse dal Tribunale di Roma, di Frosinone e dalla
Corte d'Appello di Roma;
tali pronunce avevano portato ad un giudizio di pericolosità sociale e di minaccia per l'ordine pubblico, in conformità alle previsioni dell'art. 4, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, recante il Testo unico sull'immigrazione; conseguentemente, alla luce dei precedenti penali sopra indicati, oltre alla mancata integrazione nel tessuto sociale e lavorativo nazionale, l'Amministrazione aveva ritenuto prevalente l'esigenza di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, rispetto alle istanze del privato.
Parte resistente ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso in quanto inammissibile/improcedibile o infondato.
All'udienza di cui in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato.
2.- Quanto all'eccezione preliminare di parte ricorrente di difetto di legittimazione passiva del , si osserva che la stessa non merita accoglimento atteso che, Controparte_2 se effettivamente la parte resistente, alla quale va notificato il ricorso ex art. 281-decies c.p.c., non può non essere l'Autorità che ha emanato il provvedimento contestato (la ), ciò non CP_1
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significa che sia preclusa al la possibilità di costituirsi per il tramite Controparte_2 dell'Avvocatura dello Stato (cfr. fra le tante Cass. civ., Sez. 1, n. 14398 Anno 2024).
3.- Quanto al merito della domanda di annullamento del decreto prefettizio impugnato e alla necessità di valutare le ragioni sottese allo stesso, come espressamente indicate nel medesimo (Cass. civ., Ord. Sez. 1, n. 31625/2023), e all'eventuale esistenza di situazioni che possano fondare un divieto di espulsione, va rilevato che, come affermato dalla Suprema Corte, il divieto di espulsione previsto dall'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, recante il
Testo unico sull'immigrazione, trova applicazione, per la sua valenza di norma protettiva di carattere generale, anche per l'espulsione disposta a norma dell'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs.
n. 286 cit., pur se ivi non sia fatto alcun riferimento alla necessità di tener conto dell' ”effettività dei vincoli familiari”, invece testualmente prevista nell'art. 13, comma 2-bis d.lgs. 25 luglio 1998,
n. 286 (Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 22/07/2024, n. 20075; Cass. civ. sez. I, ord. n. 22508/2023).
In tale quadro, e in più di un'occasione, la Corte ha infatti ritenuto che, in sede di opposizione a decreto di espulsione, l'art. 19 d. lgs. n. 286, cit., impone al giudice di esaminare e pronunciarsi sull'allegata sussistenza dei divieti sanciti dai commi 1 e 1.1 di detto articolo, precisando che, “anche ove sia allegato il solo rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata
e familiare, in adempimento dell'obbligo di cooperazione istruttoria, deve tenere conto anche del criterio dell'effettivo inserimento sociale nel nostro Paese” (Cass. civ., Sez. I, Sent., (data ud. 18/01/2024)
22/07/2024, n. 20075 che richiama: Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 15843 del 06/06/2023; Cass., Sez.
1, Ordinanza n. 8724 del 28/03/2023).
La Suprema Corte ha inoltre più volte chiarito che, nel quadro dell'art. 8 della CEDU, che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare, “la nozione autonoma di vita familiare si sostanzia nel diritto di vivere insieme affinchè i relativi rapporti possano svilupparsi normalmente e i membri della famiglia possano godere della reciproca compagnia” (v., già
Corte Europea dei diritti dell'uomo, 24 marzo 1988, LS c. VE (n. 1), p. 59) (cfr. fra le tante:
Cass. civ., Sez. II, Ord., (data ud. 23/06/2020) 20/10/2020, n. 22832).
Pertanto, in presenza di un legame familiare con un minore, “lo Stato deve agire in maniera da consentire lo sviluppo di tale legame e deve istituire garanzie giuridiche che rendano possibile l'integrazione del minore nella sua famiglia dal momento della nascita o successivamente, appena ciò sia fattibile” (v., ad es., Corte Europea dei diritti dell'uomo, 27 ottobre 1994, Kroon e altri c. Paesi Bassi, p. 32).
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Infine, la Corte ha chiarito che, da un punto di vista sostanziale, l'art. 8 CEDU protegge
“l'interesse alle relazioni familiari effettive, a prescindere dal legame matrimoniale, come interesse del singolo e non esclusivamente del minore. In altre parole, la prevalenza dell'interesse del minore, non significa escludere l'esistenza di una posizione soggettiva del genitore (come, di recente, è stato ribadito, sia pure ad altri fini, da Corte Cost. 6 maggio 2020, n.
102), ma solo che il primo, in caso di conflitto, deve sempre prevalere” (Cass. civ. n. 22832/2020, cit.).
4.- Ciò premesso, nel caso in esame si osserva che il decreto impugnato è stato emesso sulla base del disposto dell'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, recante il Testo unico sull'immigrazione, sulla base del mero rilievo che il ricorrente, già colpito da decreto prefettizio di espulsione del 11.06.2012, con conseguente ordine del Questore di lasciare il Paese entro 7 giorni, non era stato ottemperato, unitamente al rilievo dell'avvenuta commissione da parte del ricorrente di diversi precedenti penali già sintetizzati supra e meglio specificati della memoria di costituzione del resistente.
Risulta, dunque, assente alcuna ponderazione dell'esistenza di legami affettivi familiari in capo al ricorrente e all'eventuale sussistenza di ragioni fondanti un divieto di espulsione.
4.1 .- Al riguardo, parte ricorrente ha documentato di essere padre del minore
[...] nato a [...] il [...], al quale è stata riconosciuta una forma Persona_1 di invalidità (cfr. documenti allegati al ricorso: n. 8 estratto atto di nascita del minore, n. 12 attestazione frequentazione scolastica, n. 13 logopedia;
n. 14:cartella ospedaliera;
n. 15 verbale accertamento invalidità INPS) e di convivere con il figlio e la madre, sua compagna (cfr. certificato anagrafico doc. n. 16). Inoltre, dalla relazione dei servizi sociali in atti si evince che “il nucleo familiare appare effettivamente sano, accudente nei confronti del minore, che appare inserito nel tessuto scolastico ed extrascolastico del quartiere” (cfr. doc. 4 allegato alle note scritte del 20.9.25).
5 .- Alla luce di quanto sopra e dovendosi operare un bilanciamento e applicare, in via prioritaria, i principi sopra esposti in tema di tutela del diritto alla vita privata e familiare e dell'interesse superiore del minore, si ritiene che il decreto impugnato vada annullato in quanto,
a prescindere dall'esistenza dei richiamati precedenti penali (per vero risalenti nel tempo e probabilmente non più idonei a fondare una prognosi attuale di pericolosità sociale del loro autore), la relativa esecuzione risulterebbe senza dubbio pregiudizievole, da un lato, per il
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minore, soggetto oltretutto fragile anche per l'accertata invalidità, ma altresì per il ricorrente stesso, compromettendo la relativa genitorialità e integrazione affettiva (con la madre del minore, regolarmente soggiornante sul territorio nazionale) e sociale, seppure precaria e non ancora regolarizzata sul piano lavorativo.
5.- Poiché il ricorrente è ammesso ex lege al patrocinio a spese dello Stato (ai sensi degli artt. 18, comma 4, d. lgs. 150/2011 e 14, comma 5, d. lgs. 286/1998) in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'Amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento (Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (data ud. 25/05/2021)
09/09/2021, n. 24413 che richiama: Cass. n. 18583/2012; Cass. n. 22882/2018; Cass. n.
30876/2018; Cass. 19299/2021).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso così provvede:
- annulla il decreto di espulsione adottato dal Prefetto della Provincia di Roma in data
17.12.2024;
- nulla per le spese di lite.
Così deciso in Roma, il 10/11/2025.
Il giudice
ER AR
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