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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 25/11/2025, n. 2600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2600 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6501/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Lucca Presidente
Dott.ssa Claudia Merlino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Ecuador), il 01/05/1961, residente in [...]7A, ed elettivamente domiciliata in Genova (GE), Via XII Ottobre n. 2/74, presso lo studio dell'Avv.
OB IO, che la rappresenta e la difende come da procura in atti
- Parte Attrice - nei confronti di
, C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(Ecuador), il 28/10/1971, residente in [...], irreperibile, contumace
- Parte Convenuta -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni per la parte attrice: “• Pronunciare la Sentenza di Scioglimento del matrimonio contratto nel Comune di Bibbiano (RE) l'01.08.2008 tra la Signora Persona_1 e il Signor atto n. 13 P. 1 anno 2008, mandando la cancelleria Controparte_1 per le annotazioni di rito nei registri delle Stato Civile del Comune di Bibbiano (Reggio
Emilia);
• Dichiarando autosufficienti entrambi i coniugi.
• Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/06/2024, la Sig.ra ha chiesto che Parte_1
venisse pronunciata la separazione personale e successivamente lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Bibbiano (RE) in data 01/08/2008 con il Sig. CP_1
, dalla cui unione era nato un figlio, ormai
[...] Persona_2 maggiorenne ed economicamente indipendente, rappresentando una sopravvenuta situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, cessata a far data dal maggio 2017 a seguito dell'abbandono del tetto coniugale del convenuto.
Nonostante la regolarità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. al convenuto resosi irreperibile, il Sig. non si è costituito in giudizio rimanendo contumace. CP_1
Con sentenza non definitiva n. 3229/2024 pubblicata in data 10/12/2024 è stata quindi pronunciata la separazione personale fra i coniugi senza alcuna condizione e la causa è stata rimessa in istruttoria per la prosecuzione, decorsi i termini di procedibilità della domanda di divorzio.
All'udienza del 18/11/2025, nella persistente contumacia del convenuto, parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni chiedendo la sola pronuncia in punto status sicché la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
* * * * * *
Ciò premesso, vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
- le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in Bibbiano (RE) in data 01/08/2008 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Bibbiano al N. 13 Parte I Serie Anno
2008, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio in atti;
- dall'unione coniugale è nato a [...] un figlio, Persona_2
in data 17/02/1993, ormai maggiorenne ed economicamente indipendente;
[...] - i coniugi si sono separati giudizialmente come da sentenza parziale n. 3229/2024 pubblicata in data 10/12/2024, emessa dal Tribunale di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto pertanto che la domanda di divorzio, a cui il convenuto non si è opposto rimanendo contumace, merita accoglimento non ravvisandosi, nella specie, alcuna possibilità di ricostruzione della comunione coniugale e sussistendo, conseguentemente, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2) lett. b della Legge 01/12/1970, n. 898;
Ritenuto che, non essendo stata formulata altra domanda in punto economico, non vi è luogo a stabilire alcuna condizione al di fuori della mera pronuncia in punto status;
Ritenuto infine che, per quanto concerne le spese di lite, stante la natura costitutiva della causa a cui il convenuto non si è opposto e l'assenza di statuizioni, le stesse possono essere integralmente compensate;
Viste le conclusioni del P.M.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Bibbiano (RE) in data
01/08/2008 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Bibbiano al N. 13 Parte I
Serie Anno 2008, tra i Sig.ri e Parte_1 CP_1 Controparte_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238;
Nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 21/11/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Ada Lucca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Lucca Presidente
Dott.ssa Claudia Merlino Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
(Ecuador), il 01/05/1961, residente in [...]7A, ed elettivamente domiciliata in Genova (GE), Via XII Ottobre n. 2/74, presso lo studio dell'Avv.
OB IO, che la rappresenta e la difende come da procura in atti
- Parte Attrice - nei confronti di
, C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(Ecuador), il 28/10/1971, residente in [...], irreperibile, contumace
- Parte Convenuta -
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni per la parte attrice: “• Pronunciare la Sentenza di Scioglimento del matrimonio contratto nel Comune di Bibbiano (RE) l'01.08.2008 tra la Signora Persona_1 e il Signor atto n. 13 P. 1 anno 2008, mandando la cancelleria Controparte_1 per le annotazioni di rito nei registri delle Stato Civile del Comune di Bibbiano (Reggio
Emilia);
• Dichiarando autosufficienti entrambi i coniugi.
• Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/06/2024, la Sig.ra ha chiesto che Parte_1
venisse pronunciata la separazione personale e successivamente lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Bibbiano (RE) in data 01/08/2008 con il Sig. CP_1
, dalla cui unione era nato un figlio, ormai
[...] Persona_2 maggiorenne ed economicamente indipendente, rappresentando una sopravvenuta situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, cessata a far data dal maggio 2017 a seguito dell'abbandono del tetto coniugale del convenuto.
Nonostante la regolarità della notifica effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. al convenuto resosi irreperibile, il Sig. non si è costituito in giudizio rimanendo contumace. CP_1
Con sentenza non definitiva n. 3229/2024 pubblicata in data 10/12/2024 è stata quindi pronunciata la separazione personale fra i coniugi senza alcuna condizione e la causa è stata rimessa in istruttoria per la prosecuzione, decorsi i termini di procedibilità della domanda di divorzio.
All'udienza del 18/11/2025, nella persistente contumacia del convenuto, parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni chiedendo la sola pronuncia in punto status sicché la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
* * * * * *
Ciò premesso, vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
- le parti hanno contratto matrimonio con rito civile in Bibbiano (RE) in data 01/08/2008 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Bibbiano al N. 13 Parte I Serie Anno
2008, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio in atti;
- dall'unione coniugale è nato a [...] un figlio, Persona_2
in data 17/02/1993, ormai maggiorenne ed economicamente indipendente;
[...] - i coniugi si sono separati giudizialmente come da sentenza parziale n. 3229/2024 pubblicata in data 10/12/2024, emessa dal Tribunale di Genova e da allora hanno vissuto separati senza che sia intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto pertanto che la domanda di divorzio, a cui il convenuto non si è opposto rimanendo contumace, merita accoglimento non ravvisandosi, nella specie, alcuna possibilità di ricostruzione della comunione coniugale e sussistendo, conseguentemente, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2) lett. b della Legge 01/12/1970, n. 898;
Ritenuto che, non essendo stata formulata altra domanda in punto economico, non vi è luogo a stabilire alcuna condizione al di fuori della mera pronuncia in punto status;
Ritenuto infine che, per quanto concerne le spese di lite, stante la natura costitutiva della causa a cui il convenuto non si è opposto e l'assenza di statuizioni, le stesse possono essere integralmente compensate;
Viste le conclusioni del P.M.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Bibbiano (RE) in data
01/08/2008 trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Bibbiano al N. 13 Parte I
Serie Anno 2008, tra i Sig.ri e Parte_1 CP_1 Controparte_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09.07.1939 n. 1238;
Nulla sulle spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 21/11/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott.ssa Ada Lucca