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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/10/2025, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 369/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa NA OR Consigliere est.
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 369/2025
promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
LU DI NI
APPELLANTE
Contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1
(C.F. ) quale società incorporante di Controparte_2 P.IVA_2 [...]
CP_3
(C.F. ) CP_4 C.F._2
Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Davide STIPA
APPELLATI
pagina 1 di 15 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno del 17 marzo 2025 emessa all'esito del procedimento n. 513/2023.
CONCLUSIONI
DELL'APPELLANTE: “- riformare la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno
n.138/2025 decisa e pubblicata in data 17/3/2025 relativa al procedimento assunto al n.RG 513/2023, notificata in data 18/3/2025, …. per l'effetto,
- rigettare il primitivo ricorso proposto da (cf.: CP_1
) in qualità di responsabile tecnico, da (cf: C.F._1 CP_4
) in qualità di ex amministratore delegato e da C.F._3 CP_2
(cf. ), quale società incorporante di (cf.
[...] P.IVA_2 Controparte_3
), in persona del legale rappresentante p.t., in quanto infondato in P.IVA_3 fatto ed in diritto, con conseguente conferma della piena legittimità del decreto- ordinanza ingiunzione n.24 del 21/2/2023 emesso dal Dirigente del Settore territori interni, parchi e rete ecologica regionale;
- condannare i ricorrenti a rifondere alla le spese del doppio Parte_1 grado di giudizio”
DEGLI APPELLATI: chiedono il rigetto dell'appello avanzato dalla Pt_1 poiché infondato, con vittoria delle spese di lite.
[...]
FATTI DI CAUSA
I.) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Ascoli Piceno, in accoglimento dell'opposizione ex art. 22 l.689/1981 proposta da , CP_1 quale trasgressore principale, e , quali obbligati in Controparte_2 CP_4 solido, ha revocato la ordinanza-ingiunzione opposta n. 24 del 21.2.2023 del
Dirigente del Settore territori interni, parchi e rete ecologica della Pt_1 con cui è stato ingiunto ai predetti il pagamento della somma di €.
[...]
3.000,00, quale sanzione amministrativa pecuniaria, per la violazione dell'art. 105 comma 4, del D.L.vo n. 152/2006 (sanzionata dal successivo art. 133 comma pagina 2 di 15 I), contestata in quanto presso l'impianto di depurazione delle acque reflue urbane, sito nel Comune di Offida (AP), località S.AR TT, era stato riscontrato il superamento dei limiti previsti dalla tabella 3, allegato 5 alla parte terza del citato decreto legislativo, con riferimento al parametro del “cloro attivo libero”.
Il giudice di primo grado, in particolare, ha richiamato un precedente dello stesso Tribunale - che si era espresso sui fatti di causa – con cui era stata rilevata la mancanza di prova della responsabilità della e del suo Controparte_3
Responsabile Tecnico, , perché “non è chiaro quale comportamento CP_1 alternativo lecito avrebbero dovuto tenere gli odierni opponenti al fine di evitare la sanzione, posto che, sempre da contratto, l'unico potere che avevano in presenza di riscontrate anomalie nella gestione, era quello di segnalare immediatamente a , alla Amministrazione comunale competente, all'ARPA CP_5 di Ascoli, ecc. eventuali anomalie degli impianti dovute a cause estranee alla propria responsabilità, come scarichi abusivi e tossici che inibiscono l'efficacia dei trattamenti, apporti anomali di carico e di portata non trattabili dagli impianti, mancanze prolungate di energia, cause di forza maggiore e/o il conclamato ripetersi di arrivi di acque reflue agli impianti difformi dalle previsioni di funzionamento degli stessi, come stabilisce l'art.8 del disciplinare: segnalazioni che sono state costantemente effettuate nel corso degli anni. …per cui alcun rimprovero potrebbe essere mosso alla ed al impossibilitati, CP_3 CP_1
a fronte dell'eccessivo carico organico in ingresso, a porre in essere una efficace e completa disinfettazione….” .
In considerazione di ciò il giudice di primo grado ha evidenziato che, anche in relazione alla condotta contestata con il provvedimento opposto, alcun rimprovero poteva muoversi agli opponenti, “impossibilitati a fronte dell'eccessivo carico organico in ingresso, a porre in essere una efficace e completa disinfestazione”.
Il Tribunale ha infine compensato le spese di lite.
II) Avverso detta sentenza ha proposto appello l' chiedendo, in Parte_2 riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'opposizione, con conseguente pagina 3 di 15 conferma del provvedimento opposto, e la condanna delle controparti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
III) Gli appellati, costituendosi, hanno contestato la impugnazione avversaria, hanno ribadito, nel merito, gli altri motivi di ricorso articolati nel giudizio di primo grado e hanno chiesto la reiezione del gravame.
IV) Quindi, preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione in data 20 giugno 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1) Con il primo motivo di appello la lamenta il difetto di motivazione Pt_1 della sentenza impugnata basata esclusivamente sulle argomentazioni svolte dallo stesso Tribunale con la sentenza n. 232/2023 (che sembra richiamata per relationem), senza indicare in alcun modo i motivi di opposizione che sarebbero stati accolti né indicare le ragioni del loro accoglimento;
si duole in ogni caso della presenza di una motivazione incongrua e contradittoria in considerazione del fatto che la richiamata sentenza n. 232/2023, riferita sì al medesimo impianto, ma ad una fattispecie diversa (superamento del valore limite per i parametri di escherichia coli e grassi/oli vegetali) è stata integralmente riformata dalla Corte di
Appello con la sentenza n. 252/2024.
1.2) Con il secondo motivo la decisione viene censurata nella parte in cui il
Tribunale ha erroneamente condiviso la motivazione della sentenza n. 232/2023 laddove era stato ritenuto che l'Amministrazione non avesse assolto all'onere della prova imposto dall'art. 3 L. n. 689/1981 relativo alla sussistenza dell'elemento psicologico in capo al trasgressore: a tale riguardo, richiamata la giurisprudenza di legittimità sul punto, l'appellante rileva la presunzione di colpa desumibile dall'art. 3 della L. n. 689/1981 ed osserva che, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di primo grado, a fronte del riscontrato superamento dei valori- limite di emissione autorizzati, spettava agli opponenti dimostrare la perfetta gestione e conduzione dell'impianto e la loro estraneità rispetto ai fatti accaduti o la impossibilità di evitarli.
pagina 4 di 15 1.3) Con il terzo motivo di gravame la deduce la erroneità di una Pt_1 ulteriore affermazione contenuta nella sentenza n. 232/2023, condivisa nella decisione appellata in questa sede, secondo cui le disposizioni del contratto stipulato dalla con la società e del disciplinare tecnico non Controparte_3 CP_5 potrebbero valere quale criterio di imputazione della responsabilità in capo alla prima, in assenza di prova dell'elemento soggettivo.
A tale riguardo osserva l'appellante che:
-la società era a conoscenza sia delle condizioni strutturali CP_3 dell'impianto sia della presenza di scarichi con elevato carico inquinante e, consapevole di tale situazione, si era impugnata, nel 2015, a gestire l'impianto in conformità alla normativa ambientale;
-a nulla rileva che la società stessa abbia provveduto a segnalare alla la CP_5 esistenza di scarichi anomali, perché tali segnalazioni, seppure doverose, non escludono la responsabilità autonomamente assunta, potendo eventualmente rilevare nei rapporti interni tra la e società Picena Depur;
CP_5
-ne consegue che non sono ravvisabili i presupposti per invocare la esimente della buona fede e/o dello stato di necessità e che non può essere in ogni caso esclusa la responsabilità della società quale gestore dell'impianto, CP_3 nei cui confronti la violazione è stata regolarmente e tempestivamente contestata.
1.4) L'appellante osserva poi che il giudice di primo grado, ritenendo non provato da parte della l'elemento soggettivo, ha ritenuto Parte_1 illegittimo il provvedimento sanzionatorio senza esaminare le ulteriori deduzioni dell'Amministrazione in ordine alle altre questioni prospettate dagli opponenti relative:
- alla asserita inopponibilità e inutilizzabilità delle analisi e art. 223 disp. att.
c.p.p.;
- alla eccepita nullità del decreto per erronea qualificazione del titolo di responsabilità di;
CP_4
- alla erronea valutazione ed interpretazione del contratto di gestione del depuratore nonché del regolamento del servizio idrico integrato.
pagina 5 di 15 Nel dedurre la violazione di corrispondenza tra chiesto e pronunciato,
l'appellante esamina i suddetti profili ribadendo la infondatezza dei motivi di opposizione.
1.5) Con il quinto ed ultimo motivo di gravame la lamenta la violazione Pt_1 degli articoli 91 e 92 c.p.c. censurando la disposta compensazione delle spese di lite.
2.1) Il secondo ed il terzo motivo di impugnazione possono essere esaminati congiuntamente per la stretta connessione delle questioni prospettate, trattandosi di censure volte a contestare la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha escluso la responsabilità degli opponenti richiamando una precedente decisione del Tribunale che, secondo la , aveva erroneamente Pt_1 posto a carico della Amministrazione l'onere di provare l'elemento soggettivo e aveva non correttamente interpretato le disposizioni del contratto gestione dell'impianto, stipulato da con , proprietaria Controparte_3 CP_5 dell'impianto stesso: le doglianze articolate con tali motivi sono fondate.
2.2) Va premesso che nella fattispecie in esame è stata contestata la violazione di cui all'art. 105, comma 4, del D. L.vo n. 152/2006 (in base al quale gli scarichi previsti dal comma 3 devono rispettare i valori-limite di emissione fissati ai sensi dell'art. 101 commi 1 e 2), con riferimento al parametro “Cloro libero attivo”, sanzionata dall'art. 133 comma 1 del citato D. L.vo.
L'Amministrazione procedente ha dimostrato la condotta illecita sulla base degli accertamenti svolti dall' dai quali è emerso il superamento del prescritto Pt_3 valore;
del resto gli opponenti, odierni appellati, non hanno posto in discussione l'avvenuto superamento del limite previsto, ma hanno escluso la propria responsabilità evidenziando di aver adempiuto a tutti gli obblighi posti a proprio carico.
Essi, in particolare, hanno dedotto a tale riguardo:
- che la situazione accertata era ricollegabile a scarichi “abusivi ed anomali” che “hanno inevitabilmente compromesso la capacità depurativa dell'impianto, essendo contraddistinti da carichi organici molto elevati e dall'alto contenuto di sospesi e grassi”;
pagina 6 di 15 - di aver tempestivamente e ripetutamente segnalato la situazione a CP_5 che, tuttavia, non ha provveduto a svolgere i controlli che le competono quale gestore del Servizio Idrico Integrato nel territorio (dell'ATO n. 5 Marche Sud
Ascoli Piceno Fermo) - ai sensi e per gli effetti dell'art. 128 del D.L.vo
152/20106 e s.m.i. (T.U.A.) e dell'art. 69 del Regolamento del Servizio Idrico
Integrato - né ad eseguire i lavori di adeguamento dell'impianto, in forza del contratto del 10.12.2015 e del disciplinare tecnico allegato, che regolavano il rapporto di affidamento in gestione dell'impianto tra e CP_5 CP_3
[...]
- che, in base alle disposizioni del contratto e del disciplinare, quest'ultima era tenuta alla gestione e manutenzione degli impianti (art. 1 del disciplinare tecnico) ed aveva solo il dovere di segnalare a e alle altre autorità indicate CP_5
“eventuali anomalie degli impianti dovute a cause estranee alla propria responsabilità come …. apporti anomali di carico ….. cause di forza maggiore e/o il conclamato ripetersi di arrivi di acque reflue agli impianti difformi dalle previsioni di funzionamento degli stessi” (art. 8 del medesimo disciplinare), mentre
[...] era competente ad autorizzare e realizzare relativamente agli impianti “la CP_5 esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione straordinaria che si renderanno necessari per gestire in sicurezza i depuratori e consentire il rispetto dei parametri di legge…” (art. 4 del contratto di gestione);
- la non aveva alcuna competenza in ordine al controllo deli Controparte_3 utenti allacciati alla fognatura e, dovendo contrattualmente limitarsi a segnalare le irregolarità, aveva chiesto più volte interventi per rendere più efficiente l'impianto di depurazione a che, come si evince dallo scambio di CP_5 corrispondenza (doc. n. 8 e 9), ha ammesso la veridicità di quanto segnalato, di aver svolto i dovuti controlli e ha affermato di aver avviato un intervento di adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione, confermando dunque la propria competenza rispetto alle suddette attività e ai necessari interventi di manutenzione straordinaria.
pagina 7 di 15 Per tali ragioni gli appellati sostengono che l'Amministrazione non ha fornito adeguata e sufficiente prova della coscienza e volontarietà della condotta agli stessi contestata.
2.3) Ciò posto si osserva che la costante giurisprudenza di legittimità riconosce nell'art. 3 l. n. 689/1981 una presunzione di colpevolezza in capo all'autore della condotta illecita sanzionata, gravando sullo stesso l'onere di provare di avere agito senza colpa o la sussistenza dei presupposti delle esimenti: è stato infatti affermato che “in materia di sanzioni amministrative, poiché la disciplina attiene ad una serie di fattispecie a carattere ordinatorio, destinate a salvaguardare procedure e funzioni, queste sono incentrate sulla mera condotta degli autori degli illeciti, secondo un criterio di agire o di omettere doveroso, con la conseguenza che il giudizio di colpevolezza si ricollega a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico…”, sicché “una volta integrata e provata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa, l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza” e di dimostrare gli elementi positivi esterni che possano rivelare la sussistenza di una scriminante (tra le altre, Cass. civ. n. 26162/2024).
2.4) Alla luce di tali principi si osserva che, nella fattispecie in esame, a fronte della comprovata condotta posta in essere in violazione delle disposizioni contestate, consistita nel superamento dei valori-limite prescritti, le circostanze valorizzate dagli opponenti-appellati non evidenziano adeguati elementi di prova dai quali poter desumere una eventuale esimente e il difetto dell'elemento soggettivo.
Invero, le argomentazioni svolte a sostegno dell'assunto difensivo, dirette ad evidenziare l'osservanza da parte della del dovere di Controparte_3 segnalazione e la insussistenza di altre specifiche obbligazioni in capo alla stessa nonché la riconducibilità alla società dell'attività di controllo e CP_5 degli interventi necessari per evitare il superamento dei limiti previsti denotano la consapevolezza in capo agli opponenti-appellati del fatto che l'impianto operava senza assicurare il rispetto dei limiti imposti per lo scarico delle acque.
pagina 8 di 15 In tale contesto, come rilevato dall'appellante, le clausole con cui l'ente proprietario ed il gestore dell'impianto hanno regolato le rispettive obbligazioni non assumono decisivo rilievo nell'ambito del rapporto con la , Parte_1 che, a tutela della collettività, ha sanzionato il superamento dei limiti di emissioni previsti dalla normativa vigente, ma possono eventualmente essere fatte valere nei rapporti interni tra le parti che hanno stipulato il contratto ed approvato il relativo disciplinare.
In ogni caso si osserva che, in base a tale contratto e all'allegato disciplinare, la ha assunto a proprio carico l'obbligo di gestire l'impianto di CP_3 depurazione in conformità alla normativa ambientale e in modo tale da assicurare il rispetto dei parametri prescritti.
Infatti la società si era impegnata a svolgere “la gestione, la custodia, il controllo, la conduzione tecnica e operativa, la manutenzione ordinaria sia programmata che non degli impianti…” (art. 1 bis), ad assumere “ a suo carico ogni responsabilità per la gestione dei servizio di cui al capo 1) e 1 bis), sollevando la da ogni addebito e qualsiasi responsabilità di legge…” (art. 9) e CP_5 ha stipulato una polizza a garanzia del danno che avrebbe potuto essere arrecato all'ambente (sub art. 6 del disciplinare); inoltre ai sensi dell'art. 24 del disciplinare (“la è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto CP_6 adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta gestione e conduzione degli impianti, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel presente Disciplinare sono da essa riconosciute idonee al raggiungimento di tali scipi, la loro osservanza, non limita, quindi, né riduce comunque la sua responsabilità”) la Piceno aveva esplicitamente assunto la completa Parte_4 responsabilità della gestione dell'impianto.
Dal contenuto delle citate clausole si evince che la quale Controparte_3 gestore dell'impianto, era tenuta a svolgere le attività volte a garantire il rispetto di determinati standard delle acque reflue trattate: ne consegue che, per quanto rileva nel caso concreto, rientravano nelle competenze specifiche della stessa anche la adozione degli accorgimenti gestionali necessari e delle misure tecniche idonee al fine di evitare il superamento dei limiti previsti dalla normativa pagina 9 di 15 per il “cloro libero attivo”, derivante dal non corretto dosaggio del disinfettante, in relazione alla quantità di sostanza da ossidare.
Nella fattispecie risulta dalla documentazione prodotta dagli opponenti - appellati che le analisi eseguite a Settembre del 2018 - e quindi in epoca anteriore a quella in cui sono stati prelevati i campioni (ottobre del 2018) - evidenziavano il superamento dei limiti tabellari, con riferimento alla sostanza organica espressa come COD sui reflui in ingresso al depuratore di località Santa
AR TT nel Comune di Offida (v. segnalazione del 24.10.2018) e denotano pertanto che il gestore dell'impianto, pur essendo consapevole della situazione, non ha posto in essere le iniziative necessarie per conformarsi alla normativa vigente.
Infatti, anche ammettendo che il superamento dei limiti indicati, così come contestato, fosse dovuto a scarichi anomali riconducibili a terzi, ciò non costituisce un elemento sufficiente per escludere l'elemento soggettivo atteso che la funzione dell'impianto di depurazione è proprio quella di evitare che gli scarichi in uscita superino i valori e i parametri normativi: rientrava pertanto tra le competenze del gestore dell'impianto anche quella di effettuare un adeguato dosaggio del disinfettante in modo da evitare il superamento dei limiti prescritti in una situazione, già nota, caratterizzata da sversamenti anomali.
Né l'elemento psicologico può essere escluso in considerazione della “forza maggiore” o perché la condotta sarebbe stata posta in essere “in stato di necessità”, in quanto la si sarebbe trovata, suo malgrado, di Controparte_3 fronte al superamento dei valori limite, senza averlo volontariamente causato: a tale riguardo, infatti, oltre a ribadire le considerazioni sopra svolte, occorre rilevare che l'art. 8 del Disciplinare invocato dagli appellati, in base al quale gli scarichi abusivi ed anomali rappresentano cause di anomalie degli impianti
“estranee alla responsabilità” di non può che produrre effetti Controparte_3 in tale ambito e non può invece porre limiti sul piano amministrativo all'applicazione di norme, anche sanzionatorie, volte a tutelare la collettività.
2.5) Per le considerazioni svolte il secondo ed il terzo motivo di gravame sono meritevoli di accoglimento: tale conclusione assorbe l'esame del primo motivo di pagina 10 di 15 appello, relativo agli asseriti vizi della motivazione posta a fondamento della decisione impugnata.
3.1) Devono essere quindi esaminate le altre questioni sollevate dagli opponenti, riproposte in questa sede, che hanno costituito oggetto di trattazione da parte della ad eccezione di quelle dedotte in merito alla valutazione Pt_1 ed interpretazione del contratto di gestione del depuratore e nonché del regolamento del servizio idrico integrato, trattandosi di aspetti che sono stati già valutati esaminando il secondo ed il terzo motivo di appello che sono stati accolti.
Rimangono quindi da affrontare le problematiche relative:
- alla asserita inopponibilità e inutilizzabilità delle analisi ex art. 223 disp. att.
c.p.p. nei confronti del Ing. ricollegabile al fatto che le operazioni CP_1 di prelievo, campionamento e analisi si sono svolte in assenza del medesimo, individuato come trasgressore senza che vi sia stata la convocazione nei suoi confronti;
a sostegno dell'assunto difensivo viene rilevato che dai verbali di prelevamento risulta che alle operazioni di prelievo e campionamento era Pt_3 presente solamente un altro soggetto, dipendente della società), Persona_1 solo in rappresentanza della e non anche l'Ing. Controparte_3 CP_1
(dipendente della società stessa che aveva funzione in ordine alla gestione tecnica dell'impianto), al quale non è mai stato rivolto l'invito a presenziare alle operazioni di apertura del campione e analisi dello stesso, diretto esclusivamente alla l'inutilizzabilità delle analisi eseguite in assenza del Controparte_3 trasgressore comporterebbe la inesistenza dell'obbligo principale, liberando dunque anche gli obbligati in solido;
- alla eccepita nullità del provvedimento opposto per erronea qualificazione del titolo di responsabilità di individuato come obbligato in solido ex art. CP_4
6 comma 2 L. n. 689/1981 posto che il preteso trasgressore era stato individuato nella persona dell'Ing. , quale responsabile e direttore tecnico di CP_1 [...]
, investito da quest'ultima dei poteri direttivi e delle relative CP_3 responsabilità in ordine alla gestione tecnica dell'impianto e in ragione di ciò rappresentante a tutti gli effetti della medesima società sicché, ai fini della pagina 11 di 15 individuazione del preteso obbligato in solido, si sarebbe dovuto far riferimento all'art. 6 comma 3 e L. cit. (e non al comma 2 ) e, in base a detta disposizione, il preteso obbligato in solido dovrebbe individuarsi nella persona giuridica
[...]
(e non nella persona fisica di ). CP_3 CP_4
3.2) Sotto il primo profilo si osserva che – come già affermato da questa Corte di Appello (sentenza n. 1698/2024) - “per prevalente giurisprudenza il preavviso circa la data e il luogo delle operazioni costituisce l'unico requisito di utilizzabilità delle analisi dei campioni per le quali non è possibile la revisione e può esser dato senza particolari formalità, anche oralmente, non solo al titolare dello scarico, ma anche a un dipendente del titolare che abbia presenziato alle operazioni di prelievo dei campioni, essendo solo necessario che esso sia idoneo al raggiungimento dello scopo. In particolare la Cassazione ha chiarito che l'avviso per l'espletamento delle analisi di laboratorio riguardanti le acque non deve essere necessariamente dato nelle mani del titolare dello scarico, essendo sufficiente che lo stesso venga consegnato a dipendenti dell'impianto o comunque ad altra persona operante nell'insediamento e presente sul posto;
da un lato, infatti, la deteriorabilità dei campioni impone di procedere in tempi brevi e dall'altro rientra nella capacità organizzativa del titolare predisporre ogni accorgimento, affinché siffatte informazioni gli siano comunicate in sua precaria assenza. In altri termini, la necessità che la persona cui venga consegnato
l'avviso abbia un collegamento professionale di qualunque genere con l'impianto è garanzia sufficiente per instaurare la presunzione di conoscenza dell'avviso in capo al titolare, presunzione imposta dalla esigenza di assicurare tempi solleciti all'espletamento delle analisi alla luce della precarietà dei campioni (Cass. Sez. III
n. 17419 del 28 aprile 2016)”.
Alla luce di tali principi, ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. pen.
n. 36626/2019), si ritiene che le doglianze degli opponenti-appellati non siano fondate atteso che nella specie dal verbale n. 105/CA/2018 allegato alla segnalazione , risulta che il prelievo dei reflui è stato svolto in presenza del Pt_3 sig. dipendente della addetto agli impianti, che ha Persona_1 CP_3 presenziato alle operazioni effettuate il 3 e il 4 ottobre 2018 in rappresentanza pagina 12 di 15 della società (di cui l'ing. è, pacificamente, il responsabile e direttore CP_1 tecnico) e, in tale occasione, al termine delle attività, ha dichiarato che
“l'efficienza dell'impianto è compromessa dal fatto che nell'arco delle 24 ore si è registrata una concentrazione di COD in ingresso ben superiore al limite consentito dalla legge e alla capacità tecnica dell'impianto” e ha ricevuto regolare avviso circa lo svolgimento delle operazioni di apertura dei campioni ed inizio delle analisi (v. verbale relativo alle operazioni del 4.10.2018).
Ciò considerato e tenuto conto anche del fatto che, nel caso in esame,
l'allegazione della mancata conoscenza o conoscibilità dell'effettuazione dei prelievi e dei campionamenti e delle relative analisi è del tutto generica e sfornita di prova, la eccezione in esame va respinta (assorbito è quindi l'esame delle altre questioni trattate sul punto).
3.3.) Alla medesima conclusione si ritiene di pervenire in ordine alla ulteriore eccezione sollevata rispetto al sig. quale obbligato in solido. CP_4
Anche a tale riguardo si ritiene di richiamare le argomentazioni svolte da questa Corte di Appello con la sentenza n. 1698/2024 osservando che la mera qualifica del trasgressore, quale direttore tecnico della società, “non può esimere il legale rappresentante della società stessa dalle responsabilità derivanti dalla attività espletata, sia pure da un soggetto dotato di specifiche competenze tecniche ove risulti che sia stata tenuta una condotta positiva o omissiva che abbia dato luogo all'infrazione, sia pure soltanto sotto il profilo del concorso morale, risultando la responsabilità del legale rappresentante della società, in solido con la società medesima, configurabile ove sia stata accertata una specifica inadeguatezza, sia dei responsabili sia dell'eventuale struttura costituita per il controllo, attribuibile a specifiche azioni od omissioni del legale rappresentante in violazione di altrettanto specifici obblighi di garanzia, sempre che tali azioni o omissioni abbiano fornito un contributo – pur sempre specifico - alla causazione dell'illecito”.
E' pertanto condivisibile quanto evidenziato dalla difesa della Pt_1 richiamando (anche in questo giudizio) la giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'art. 2392 c.c. impone a tutti gli amministratori un generale dovere
pagina 13 di 15 di vigilanza sul complessivo andamento della gestione, che non viene meno - come si evince dall'espressione "in ogni caso" di cui al comma 2 - neppure nell'ipotesi di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di uno o più amministratori. Pertanto, il presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali, chiamato a rispondere come coobbligato solidale per omissione di vigilanza, non può sottrarsi alla responsabilità adducendo che le operazioni integranti l'illecito sono state poste in essere con ampia autonomia da un dirigente della società medesima” (tra le altre, Cass. n.11643/2010; Cass.
n.11751/2004).
Sulla base di tali principi è configurabile la responsabilità, in via solidale, per fatto proprio (culpa in vigilando) del signor ai sensi dell'art.6 comma 2 CP_4
L.689/1981, essendo peraltro noto, per quanto in precedenza evidenziato , che l'attività veniva svolta in violazione dei limiti di legge, responsabilità che non esclude l'ulteriore profilo di responsabilità solidale in capo alla Controparte_7
- in persona del signor legale rappresentante pro tempore
[...] CP_4
(ora quale società incorporante la - in quanto Controparte_2 Controparte_3 struttura in cui è incardinato il trasgressore materiale ai sensi del 3 comma del medesimo art.6.
4.) Per le considerazioni svolte, in accoglimento dell'appello, respinte le doglianze degli opponenti, ribadite in questa sede, la sentenza impugnata va riformata respingendo l'opposizione.
Tale conclusione implica la nuova regolamentazione delle spese di lite in base all'esito complessivo del giudizio;
assorbito è quindi l'esame del motivo di gravame articolato dalla sul punto. Pt_1
5.) In applicazione del principio di soccombenza, al quale non si ravvisano ragioni di deroga, le spese processuali di entrambi i gradi, liquidate come da dispositivo - in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, e succ. modif., ragguagliati allo scaglione fino a €. 5.200,00, concretamente rapportati al valore della controversia, alla natura delle questioni trattate e alla effettiva attività processuale espletata - vanno posti a carico degli appellati, in solido fra loro.
pagina 14 di 15
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona accoglie l'appello proposto - avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno il 17 marzo 2025 all'esito del procedimento n. 513/2023 - dalla nei confronti di , Parte_1 CP_1 CP_4
e e, per l'effetto, respinge la opposizione da questi ultimi Controparte_2 proposta avverso il decreto del Dirigente del Settore territori interni, parchi e rete ecologica della n. 24 del 21.2.2023; Parte_1 condanna gli appellati a rifondere alla controparte le spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano, quanto al primo grado, in €. 300,00 per la fase di studio, €. 300,00 per la fase introduttiva ed €. 600,00 per quella decisionale, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, e, quanto al presente grado, in €. 147,00 per esborsi, €. 500,00 per la fase di studio, €.
500,00 per la fase introduttiva ed €. 800,00 per quella decisionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Ancona il 30 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa NA OR
Il Presidente
Dott. Guido Federico
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta dai magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott.ssa NA OR Consigliere est.
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 369/2025
promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
LU DI NI
APPELLANTE
Contro
(C.F. ) CP_1 C.F._1
(C.F. ) quale società incorporante di Controparte_2 P.IVA_2 [...]
CP_3
(C.F. ) CP_4 C.F._2
Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Davide STIPA
APPELLATI
pagina 1 di 15 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno del 17 marzo 2025 emessa all'esito del procedimento n. 513/2023.
CONCLUSIONI
DELL'APPELLANTE: “- riformare la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno
n.138/2025 decisa e pubblicata in data 17/3/2025 relativa al procedimento assunto al n.RG 513/2023, notificata in data 18/3/2025, …. per l'effetto,
- rigettare il primitivo ricorso proposto da (cf.: CP_1
) in qualità di responsabile tecnico, da (cf: C.F._1 CP_4
) in qualità di ex amministratore delegato e da C.F._3 CP_2
(cf. ), quale società incorporante di (cf.
[...] P.IVA_2 Controparte_3
), in persona del legale rappresentante p.t., in quanto infondato in P.IVA_3 fatto ed in diritto, con conseguente conferma della piena legittimità del decreto- ordinanza ingiunzione n.24 del 21/2/2023 emesso dal Dirigente del Settore territori interni, parchi e rete ecologica regionale;
- condannare i ricorrenti a rifondere alla le spese del doppio Parte_1 grado di giudizio”
DEGLI APPELLATI: chiedono il rigetto dell'appello avanzato dalla Pt_1 poiché infondato, con vittoria delle spese di lite.
[...]
FATTI DI CAUSA
I.) Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Ascoli Piceno, in accoglimento dell'opposizione ex art. 22 l.689/1981 proposta da , CP_1 quale trasgressore principale, e , quali obbligati in Controparte_2 CP_4 solido, ha revocato la ordinanza-ingiunzione opposta n. 24 del 21.2.2023 del
Dirigente del Settore territori interni, parchi e rete ecologica della Pt_1 con cui è stato ingiunto ai predetti il pagamento della somma di €.
[...]
3.000,00, quale sanzione amministrativa pecuniaria, per la violazione dell'art. 105 comma 4, del D.L.vo n. 152/2006 (sanzionata dal successivo art. 133 comma pagina 2 di 15 I), contestata in quanto presso l'impianto di depurazione delle acque reflue urbane, sito nel Comune di Offida (AP), località S.AR TT, era stato riscontrato il superamento dei limiti previsti dalla tabella 3, allegato 5 alla parte terza del citato decreto legislativo, con riferimento al parametro del “cloro attivo libero”.
Il giudice di primo grado, in particolare, ha richiamato un precedente dello stesso Tribunale - che si era espresso sui fatti di causa – con cui era stata rilevata la mancanza di prova della responsabilità della e del suo Controparte_3
Responsabile Tecnico, , perché “non è chiaro quale comportamento CP_1 alternativo lecito avrebbero dovuto tenere gli odierni opponenti al fine di evitare la sanzione, posto che, sempre da contratto, l'unico potere che avevano in presenza di riscontrate anomalie nella gestione, era quello di segnalare immediatamente a , alla Amministrazione comunale competente, all'ARPA CP_5 di Ascoli, ecc. eventuali anomalie degli impianti dovute a cause estranee alla propria responsabilità, come scarichi abusivi e tossici che inibiscono l'efficacia dei trattamenti, apporti anomali di carico e di portata non trattabili dagli impianti, mancanze prolungate di energia, cause di forza maggiore e/o il conclamato ripetersi di arrivi di acque reflue agli impianti difformi dalle previsioni di funzionamento degli stessi, come stabilisce l'art.8 del disciplinare: segnalazioni che sono state costantemente effettuate nel corso degli anni. …per cui alcun rimprovero potrebbe essere mosso alla ed al impossibilitati, CP_3 CP_1
a fronte dell'eccessivo carico organico in ingresso, a porre in essere una efficace e completa disinfettazione….” .
In considerazione di ciò il giudice di primo grado ha evidenziato che, anche in relazione alla condotta contestata con il provvedimento opposto, alcun rimprovero poteva muoversi agli opponenti, “impossibilitati a fronte dell'eccessivo carico organico in ingresso, a porre in essere una efficace e completa disinfestazione”.
Il Tribunale ha infine compensato le spese di lite.
II) Avverso detta sentenza ha proposto appello l' chiedendo, in Parte_2 riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'opposizione, con conseguente pagina 3 di 15 conferma del provvedimento opposto, e la condanna delle controparti al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
III) Gli appellati, costituendosi, hanno contestato la impugnazione avversaria, hanno ribadito, nel merito, gli altri motivi di ricorso articolati nel giudizio di primo grado e hanno chiesto la reiezione del gravame.
IV) Quindi, preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione in data 20 giugno 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1) Con il primo motivo di appello la lamenta il difetto di motivazione Pt_1 della sentenza impugnata basata esclusivamente sulle argomentazioni svolte dallo stesso Tribunale con la sentenza n. 232/2023 (che sembra richiamata per relationem), senza indicare in alcun modo i motivi di opposizione che sarebbero stati accolti né indicare le ragioni del loro accoglimento;
si duole in ogni caso della presenza di una motivazione incongrua e contradittoria in considerazione del fatto che la richiamata sentenza n. 232/2023, riferita sì al medesimo impianto, ma ad una fattispecie diversa (superamento del valore limite per i parametri di escherichia coli e grassi/oli vegetali) è stata integralmente riformata dalla Corte di
Appello con la sentenza n. 252/2024.
1.2) Con il secondo motivo la decisione viene censurata nella parte in cui il
Tribunale ha erroneamente condiviso la motivazione della sentenza n. 232/2023 laddove era stato ritenuto che l'Amministrazione non avesse assolto all'onere della prova imposto dall'art. 3 L. n. 689/1981 relativo alla sussistenza dell'elemento psicologico in capo al trasgressore: a tale riguardo, richiamata la giurisprudenza di legittimità sul punto, l'appellante rileva la presunzione di colpa desumibile dall'art. 3 della L. n. 689/1981 ed osserva che, a differenza di quanto ritenuto dal giudice di primo grado, a fronte del riscontrato superamento dei valori- limite di emissione autorizzati, spettava agli opponenti dimostrare la perfetta gestione e conduzione dell'impianto e la loro estraneità rispetto ai fatti accaduti o la impossibilità di evitarli.
pagina 4 di 15 1.3) Con il terzo motivo di gravame la deduce la erroneità di una Pt_1 ulteriore affermazione contenuta nella sentenza n. 232/2023, condivisa nella decisione appellata in questa sede, secondo cui le disposizioni del contratto stipulato dalla con la società e del disciplinare tecnico non Controparte_3 CP_5 potrebbero valere quale criterio di imputazione della responsabilità in capo alla prima, in assenza di prova dell'elemento soggettivo.
A tale riguardo osserva l'appellante che:
-la società era a conoscenza sia delle condizioni strutturali CP_3 dell'impianto sia della presenza di scarichi con elevato carico inquinante e, consapevole di tale situazione, si era impugnata, nel 2015, a gestire l'impianto in conformità alla normativa ambientale;
-a nulla rileva che la società stessa abbia provveduto a segnalare alla la CP_5 esistenza di scarichi anomali, perché tali segnalazioni, seppure doverose, non escludono la responsabilità autonomamente assunta, potendo eventualmente rilevare nei rapporti interni tra la e società Picena Depur;
CP_5
-ne consegue che non sono ravvisabili i presupposti per invocare la esimente della buona fede e/o dello stato di necessità e che non può essere in ogni caso esclusa la responsabilità della società quale gestore dell'impianto, CP_3 nei cui confronti la violazione è stata regolarmente e tempestivamente contestata.
1.4) L'appellante osserva poi che il giudice di primo grado, ritenendo non provato da parte della l'elemento soggettivo, ha ritenuto Parte_1 illegittimo il provvedimento sanzionatorio senza esaminare le ulteriori deduzioni dell'Amministrazione in ordine alle altre questioni prospettate dagli opponenti relative:
- alla asserita inopponibilità e inutilizzabilità delle analisi e art. 223 disp. att.
c.p.p.;
- alla eccepita nullità del decreto per erronea qualificazione del titolo di responsabilità di;
CP_4
- alla erronea valutazione ed interpretazione del contratto di gestione del depuratore nonché del regolamento del servizio idrico integrato.
pagina 5 di 15 Nel dedurre la violazione di corrispondenza tra chiesto e pronunciato,
l'appellante esamina i suddetti profili ribadendo la infondatezza dei motivi di opposizione.
1.5) Con il quinto ed ultimo motivo di gravame la lamenta la violazione Pt_1 degli articoli 91 e 92 c.p.c. censurando la disposta compensazione delle spese di lite.
2.1) Il secondo ed il terzo motivo di impugnazione possono essere esaminati congiuntamente per la stretta connessione delle questioni prospettate, trattandosi di censure volte a contestare la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha escluso la responsabilità degli opponenti richiamando una precedente decisione del Tribunale che, secondo la , aveva erroneamente Pt_1 posto a carico della Amministrazione l'onere di provare l'elemento soggettivo e aveva non correttamente interpretato le disposizioni del contratto gestione dell'impianto, stipulato da con , proprietaria Controparte_3 CP_5 dell'impianto stesso: le doglianze articolate con tali motivi sono fondate.
2.2) Va premesso che nella fattispecie in esame è stata contestata la violazione di cui all'art. 105, comma 4, del D. L.vo n. 152/2006 (in base al quale gli scarichi previsti dal comma 3 devono rispettare i valori-limite di emissione fissati ai sensi dell'art. 101 commi 1 e 2), con riferimento al parametro “Cloro libero attivo”, sanzionata dall'art. 133 comma 1 del citato D. L.vo.
L'Amministrazione procedente ha dimostrato la condotta illecita sulla base degli accertamenti svolti dall' dai quali è emerso il superamento del prescritto Pt_3 valore;
del resto gli opponenti, odierni appellati, non hanno posto in discussione l'avvenuto superamento del limite previsto, ma hanno escluso la propria responsabilità evidenziando di aver adempiuto a tutti gli obblighi posti a proprio carico.
Essi, in particolare, hanno dedotto a tale riguardo:
- che la situazione accertata era ricollegabile a scarichi “abusivi ed anomali” che “hanno inevitabilmente compromesso la capacità depurativa dell'impianto, essendo contraddistinti da carichi organici molto elevati e dall'alto contenuto di sospesi e grassi”;
pagina 6 di 15 - di aver tempestivamente e ripetutamente segnalato la situazione a CP_5 che, tuttavia, non ha provveduto a svolgere i controlli che le competono quale gestore del Servizio Idrico Integrato nel territorio (dell'ATO n. 5 Marche Sud
Ascoli Piceno Fermo) - ai sensi e per gli effetti dell'art. 128 del D.L.vo
152/20106 e s.m.i. (T.U.A.) e dell'art. 69 del Regolamento del Servizio Idrico
Integrato - né ad eseguire i lavori di adeguamento dell'impianto, in forza del contratto del 10.12.2015 e del disciplinare tecnico allegato, che regolavano il rapporto di affidamento in gestione dell'impianto tra e CP_5 CP_3
[...]
- che, in base alle disposizioni del contratto e del disciplinare, quest'ultima era tenuta alla gestione e manutenzione degli impianti (art. 1 del disciplinare tecnico) ed aveva solo il dovere di segnalare a e alle altre autorità indicate CP_5
“eventuali anomalie degli impianti dovute a cause estranee alla propria responsabilità come …. apporti anomali di carico ….. cause di forza maggiore e/o il conclamato ripetersi di arrivi di acque reflue agli impianti difformi dalle previsioni di funzionamento degli stessi” (art. 8 del medesimo disciplinare), mentre
[...] era competente ad autorizzare e realizzare relativamente agli impianti “la CP_5 esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione straordinaria che si renderanno necessari per gestire in sicurezza i depuratori e consentire il rispetto dei parametri di legge…” (art. 4 del contratto di gestione);
- la non aveva alcuna competenza in ordine al controllo deli Controparte_3 utenti allacciati alla fognatura e, dovendo contrattualmente limitarsi a segnalare le irregolarità, aveva chiesto più volte interventi per rendere più efficiente l'impianto di depurazione a che, come si evince dallo scambio di CP_5 corrispondenza (doc. n. 8 e 9), ha ammesso la veridicità di quanto segnalato, di aver svolto i dovuti controlli e ha affermato di aver avviato un intervento di adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione, confermando dunque la propria competenza rispetto alle suddette attività e ai necessari interventi di manutenzione straordinaria.
pagina 7 di 15 Per tali ragioni gli appellati sostengono che l'Amministrazione non ha fornito adeguata e sufficiente prova della coscienza e volontarietà della condotta agli stessi contestata.
2.3) Ciò posto si osserva che la costante giurisprudenza di legittimità riconosce nell'art. 3 l. n. 689/1981 una presunzione di colpevolezza in capo all'autore della condotta illecita sanzionata, gravando sullo stesso l'onere di provare di avere agito senza colpa o la sussistenza dei presupposti delle esimenti: è stato infatti affermato che “in materia di sanzioni amministrative, poiché la disciplina attiene ad una serie di fattispecie a carattere ordinatorio, destinate a salvaguardare procedure e funzioni, queste sono incentrate sulla mera condotta degli autori degli illeciti, secondo un criterio di agire o di omettere doveroso, con la conseguenza che il giudizio di colpevolezza si ricollega a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico…”, sicché “una volta integrata e provata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, grava sul trasgressore, in virtù della presunzione di colpa, l'onere di provare di aver agito in assenza di colpevolezza” e di dimostrare gli elementi positivi esterni che possano rivelare la sussistenza di una scriminante (tra le altre, Cass. civ. n. 26162/2024).
2.4) Alla luce di tali principi si osserva che, nella fattispecie in esame, a fronte della comprovata condotta posta in essere in violazione delle disposizioni contestate, consistita nel superamento dei valori-limite prescritti, le circostanze valorizzate dagli opponenti-appellati non evidenziano adeguati elementi di prova dai quali poter desumere una eventuale esimente e il difetto dell'elemento soggettivo.
Invero, le argomentazioni svolte a sostegno dell'assunto difensivo, dirette ad evidenziare l'osservanza da parte della del dovere di Controparte_3 segnalazione e la insussistenza di altre specifiche obbligazioni in capo alla stessa nonché la riconducibilità alla società dell'attività di controllo e CP_5 degli interventi necessari per evitare il superamento dei limiti previsti denotano la consapevolezza in capo agli opponenti-appellati del fatto che l'impianto operava senza assicurare il rispetto dei limiti imposti per lo scarico delle acque.
pagina 8 di 15 In tale contesto, come rilevato dall'appellante, le clausole con cui l'ente proprietario ed il gestore dell'impianto hanno regolato le rispettive obbligazioni non assumono decisivo rilievo nell'ambito del rapporto con la , Parte_1 che, a tutela della collettività, ha sanzionato il superamento dei limiti di emissioni previsti dalla normativa vigente, ma possono eventualmente essere fatte valere nei rapporti interni tra le parti che hanno stipulato il contratto ed approvato il relativo disciplinare.
In ogni caso si osserva che, in base a tale contratto e all'allegato disciplinare, la ha assunto a proprio carico l'obbligo di gestire l'impianto di CP_3 depurazione in conformità alla normativa ambientale e in modo tale da assicurare il rispetto dei parametri prescritti.
Infatti la società si era impegnata a svolgere “la gestione, la custodia, il controllo, la conduzione tecnica e operativa, la manutenzione ordinaria sia programmata che non degli impianti…” (art. 1 bis), ad assumere “ a suo carico ogni responsabilità per la gestione dei servizio di cui al capo 1) e 1 bis), sollevando la da ogni addebito e qualsiasi responsabilità di legge…” (art. 9) e CP_5 ha stipulato una polizza a garanzia del danno che avrebbe potuto essere arrecato all'ambente (sub art. 6 del disciplinare); inoltre ai sensi dell'art. 24 del disciplinare (“la è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto CP_6 adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta gestione e conduzione degli impianti, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel presente Disciplinare sono da essa riconosciute idonee al raggiungimento di tali scipi, la loro osservanza, non limita, quindi, né riduce comunque la sua responsabilità”) la Piceno aveva esplicitamente assunto la completa Parte_4 responsabilità della gestione dell'impianto.
Dal contenuto delle citate clausole si evince che la quale Controparte_3 gestore dell'impianto, era tenuta a svolgere le attività volte a garantire il rispetto di determinati standard delle acque reflue trattate: ne consegue che, per quanto rileva nel caso concreto, rientravano nelle competenze specifiche della stessa anche la adozione degli accorgimenti gestionali necessari e delle misure tecniche idonee al fine di evitare il superamento dei limiti previsti dalla normativa pagina 9 di 15 per il “cloro libero attivo”, derivante dal non corretto dosaggio del disinfettante, in relazione alla quantità di sostanza da ossidare.
Nella fattispecie risulta dalla documentazione prodotta dagli opponenti - appellati che le analisi eseguite a Settembre del 2018 - e quindi in epoca anteriore a quella in cui sono stati prelevati i campioni (ottobre del 2018) - evidenziavano il superamento dei limiti tabellari, con riferimento alla sostanza organica espressa come COD sui reflui in ingresso al depuratore di località Santa
AR TT nel Comune di Offida (v. segnalazione del 24.10.2018) e denotano pertanto che il gestore dell'impianto, pur essendo consapevole della situazione, non ha posto in essere le iniziative necessarie per conformarsi alla normativa vigente.
Infatti, anche ammettendo che il superamento dei limiti indicati, così come contestato, fosse dovuto a scarichi anomali riconducibili a terzi, ciò non costituisce un elemento sufficiente per escludere l'elemento soggettivo atteso che la funzione dell'impianto di depurazione è proprio quella di evitare che gli scarichi in uscita superino i valori e i parametri normativi: rientrava pertanto tra le competenze del gestore dell'impianto anche quella di effettuare un adeguato dosaggio del disinfettante in modo da evitare il superamento dei limiti prescritti in una situazione, già nota, caratterizzata da sversamenti anomali.
Né l'elemento psicologico può essere escluso in considerazione della “forza maggiore” o perché la condotta sarebbe stata posta in essere “in stato di necessità”, in quanto la si sarebbe trovata, suo malgrado, di Controparte_3 fronte al superamento dei valori limite, senza averlo volontariamente causato: a tale riguardo, infatti, oltre a ribadire le considerazioni sopra svolte, occorre rilevare che l'art. 8 del Disciplinare invocato dagli appellati, in base al quale gli scarichi abusivi ed anomali rappresentano cause di anomalie degli impianti
“estranee alla responsabilità” di non può che produrre effetti Controparte_3 in tale ambito e non può invece porre limiti sul piano amministrativo all'applicazione di norme, anche sanzionatorie, volte a tutelare la collettività.
2.5) Per le considerazioni svolte il secondo ed il terzo motivo di gravame sono meritevoli di accoglimento: tale conclusione assorbe l'esame del primo motivo di pagina 10 di 15 appello, relativo agli asseriti vizi della motivazione posta a fondamento della decisione impugnata.
3.1) Devono essere quindi esaminate le altre questioni sollevate dagli opponenti, riproposte in questa sede, che hanno costituito oggetto di trattazione da parte della ad eccezione di quelle dedotte in merito alla valutazione Pt_1 ed interpretazione del contratto di gestione del depuratore e nonché del regolamento del servizio idrico integrato, trattandosi di aspetti che sono stati già valutati esaminando il secondo ed il terzo motivo di appello che sono stati accolti.
Rimangono quindi da affrontare le problematiche relative:
- alla asserita inopponibilità e inutilizzabilità delle analisi ex art. 223 disp. att.
c.p.p. nei confronti del Ing. ricollegabile al fatto che le operazioni CP_1 di prelievo, campionamento e analisi si sono svolte in assenza del medesimo, individuato come trasgressore senza che vi sia stata la convocazione nei suoi confronti;
a sostegno dell'assunto difensivo viene rilevato che dai verbali di prelevamento risulta che alle operazioni di prelievo e campionamento era Pt_3 presente solamente un altro soggetto, dipendente della società), Persona_1 solo in rappresentanza della e non anche l'Ing. Controparte_3 CP_1
(dipendente della società stessa che aveva funzione in ordine alla gestione tecnica dell'impianto), al quale non è mai stato rivolto l'invito a presenziare alle operazioni di apertura del campione e analisi dello stesso, diretto esclusivamente alla l'inutilizzabilità delle analisi eseguite in assenza del Controparte_3 trasgressore comporterebbe la inesistenza dell'obbligo principale, liberando dunque anche gli obbligati in solido;
- alla eccepita nullità del provvedimento opposto per erronea qualificazione del titolo di responsabilità di individuato come obbligato in solido ex art. CP_4
6 comma 2 L. n. 689/1981 posto che il preteso trasgressore era stato individuato nella persona dell'Ing. , quale responsabile e direttore tecnico di CP_1 [...]
, investito da quest'ultima dei poteri direttivi e delle relative CP_3 responsabilità in ordine alla gestione tecnica dell'impianto e in ragione di ciò rappresentante a tutti gli effetti della medesima società sicché, ai fini della pagina 11 di 15 individuazione del preteso obbligato in solido, si sarebbe dovuto far riferimento all'art. 6 comma 3 e L. cit. (e non al comma 2 ) e, in base a detta disposizione, il preteso obbligato in solido dovrebbe individuarsi nella persona giuridica
[...]
(e non nella persona fisica di ). CP_3 CP_4
3.2) Sotto il primo profilo si osserva che – come già affermato da questa Corte di Appello (sentenza n. 1698/2024) - “per prevalente giurisprudenza il preavviso circa la data e il luogo delle operazioni costituisce l'unico requisito di utilizzabilità delle analisi dei campioni per le quali non è possibile la revisione e può esser dato senza particolari formalità, anche oralmente, non solo al titolare dello scarico, ma anche a un dipendente del titolare che abbia presenziato alle operazioni di prelievo dei campioni, essendo solo necessario che esso sia idoneo al raggiungimento dello scopo. In particolare la Cassazione ha chiarito che l'avviso per l'espletamento delle analisi di laboratorio riguardanti le acque non deve essere necessariamente dato nelle mani del titolare dello scarico, essendo sufficiente che lo stesso venga consegnato a dipendenti dell'impianto o comunque ad altra persona operante nell'insediamento e presente sul posto;
da un lato, infatti, la deteriorabilità dei campioni impone di procedere in tempi brevi e dall'altro rientra nella capacità organizzativa del titolare predisporre ogni accorgimento, affinché siffatte informazioni gli siano comunicate in sua precaria assenza. In altri termini, la necessità che la persona cui venga consegnato
l'avviso abbia un collegamento professionale di qualunque genere con l'impianto è garanzia sufficiente per instaurare la presunzione di conoscenza dell'avviso in capo al titolare, presunzione imposta dalla esigenza di assicurare tempi solleciti all'espletamento delle analisi alla luce della precarietà dei campioni (Cass. Sez. III
n. 17419 del 28 aprile 2016)”.
Alla luce di tali principi, ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. pen.
n. 36626/2019), si ritiene che le doglianze degli opponenti-appellati non siano fondate atteso che nella specie dal verbale n. 105/CA/2018 allegato alla segnalazione , risulta che il prelievo dei reflui è stato svolto in presenza del Pt_3 sig. dipendente della addetto agli impianti, che ha Persona_1 CP_3 presenziato alle operazioni effettuate il 3 e il 4 ottobre 2018 in rappresentanza pagina 12 di 15 della società (di cui l'ing. è, pacificamente, il responsabile e direttore CP_1 tecnico) e, in tale occasione, al termine delle attività, ha dichiarato che
“l'efficienza dell'impianto è compromessa dal fatto che nell'arco delle 24 ore si è registrata una concentrazione di COD in ingresso ben superiore al limite consentito dalla legge e alla capacità tecnica dell'impianto” e ha ricevuto regolare avviso circa lo svolgimento delle operazioni di apertura dei campioni ed inizio delle analisi (v. verbale relativo alle operazioni del 4.10.2018).
Ciò considerato e tenuto conto anche del fatto che, nel caso in esame,
l'allegazione della mancata conoscenza o conoscibilità dell'effettuazione dei prelievi e dei campionamenti e delle relative analisi è del tutto generica e sfornita di prova, la eccezione in esame va respinta (assorbito è quindi l'esame delle altre questioni trattate sul punto).
3.3.) Alla medesima conclusione si ritiene di pervenire in ordine alla ulteriore eccezione sollevata rispetto al sig. quale obbligato in solido. CP_4
Anche a tale riguardo si ritiene di richiamare le argomentazioni svolte da questa Corte di Appello con la sentenza n. 1698/2024 osservando che la mera qualifica del trasgressore, quale direttore tecnico della società, “non può esimere il legale rappresentante della società stessa dalle responsabilità derivanti dalla attività espletata, sia pure da un soggetto dotato di specifiche competenze tecniche ove risulti che sia stata tenuta una condotta positiva o omissiva che abbia dato luogo all'infrazione, sia pure soltanto sotto il profilo del concorso morale, risultando la responsabilità del legale rappresentante della società, in solido con la società medesima, configurabile ove sia stata accertata una specifica inadeguatezza, sia dei responsabili sia dell'eventuale struttura costituita per il controllo, attribuibile a specifiche azioni od omissioni del legale rappresentante in violazione di altrettanto specifici obblighi di garanzia, sempre che tali azioni o omissioni abbiano fornito un contributo – pur sempre specifico - alla causazione dell'illecito”.
E' pertanto condivisibile quanto evidenziato dalla difesa della Pt_1 richiamando (anche in questo giudizio) la giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'art. 2392 c.c. impone a tutti gli amministratori un generale dovere
pagina 13 di 15 di vigilanza sul complessivo andamento della gestione, che non viene meno - come si evince dall'espressione "in ogni caso" di cui al comma 2 - neppure nell'ipotesi di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di uno o più amministratori. Pertanto, il presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali, chiamato a rispondere come coobbligato solidale per omissione di vigilanza, non può sottrarsi alla responsabilità adducendo che le operazioni integranti l'illecito sono state poste in essere con ampia autonomia da un dirigente della società medesima” (tra le altre, Cass. n.11643/2010; Cass.
n.11751/2004).
Sulla base di tali principi è configurabile la responsabilità, in via solidale, per fatto proprio (culpa in vigilando) del signor ai sensi dell'art.6 comma 2 CP_4
L.689/1981, essendo peraltro noto, per quanto in precedenza evidenziato , che l'attività veniva svolta in violazione dei limiti di legge, responsabilità che non esclude l'ulteriore profilo di responsabilità solidale in capo alla Controparte_7
- in persona del signor legale rappresentante pro tempore
[...] CP_4
(ora quale società incorporante la - in quanto Controparte_2 Controparte_3 struttura in cui è incardinato il trasgressore materiale ai sensi del 3 comma del medesimo art.6.
4.) Per le considerazioni svolte, in accoglimento dell'appello, respinte le doglianze degli opponenti, ribadite in questa sede, la sentenza impugnata va riformata respingendo l'opposizione.
Tale conclusione implica la nuova regolamentazione delle spese di lite in base all'esito complessivo del giudizio;
assorbito è quindi l'esame del motivo di gravame articolato dalla sul punto. Pt_1
5.) In applicazione del principio di soccombenza, al quale non si ravvisano ragioni di deroga, le spese processuali di entrambi i gradi, liquidate come da dispositivo - in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, e succ. modif., ragguagliati allo scaglione fino a €. 5.200,00, concretamente rapportati al valore della controversia, alla natura delle questioni trattate e alla effettiva attività processuale espletata - vanno posti a carico degli appellati, in solido fra loro.
pagina 14 di 15
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona accoglie l'appello proposto - avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno il 17 marzo 2025 all'esito del procedimento n. 513/2023 - dalla nei confronti di , Parte_1 CP_1 CP_4
e e, per l'effetto, respinge la opposizione da questi ultimi Controparte_2 proposta avverso il decreto del Dirigente del Settore territori interni, parchi e rete ecologica della n. 24 del 21.2.2023; Parte_1 condanna gli appellati a rifondere alla controparte le spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano, quanto al primo grado, in €. 300,00 per la fase di studio, €. 300,00 per la fase introduttiva ed €. 600,00 per quella decisionale, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge, e, quanto al presente grado, in €. 147,00 per esborsi, €. 500,00 per la fase di studio, €.
500,00 per la fase introduttiva ed €. 800,00 per quella decisionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Ancona il 30 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa NA OR
Il Presidente
Dott. Guido Federico
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