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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 17/12/2025, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 450/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
LU PO, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 450/2021 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. ANTONUCCIO DAVIDE;
-ricorrente- nei confronti di rappresentato e difeso dall'avv. DOLCE STEFANO;
CP_1
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 16.12.2025
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_1 proponendo opposizione all'estratto di ruolo relativo a:
1) Ruolo n. 685 del 2009, relativo a Modello DM anno 2009, portato dalla cartella di pagamento n. 29420090005294263 000;
2) Ruolo n. 730 del 2009, relativo a Modello DM anno 2009, portato dalla cartella di pagamento n. 29420100000392439 000;
3) Ruolo n. 4 del 2010, relativo a Modello DM anno 2009, portato dalla cartella di pagamento n. 29420100000765146 000;
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4) Ruolo n. 54 del 2010, relativo a Modello DM anno 2010, portato dalla cartella di pagamento n. 29420100001628026 000;
5) Ruolo n. 222 del 2010, relativo a Modello DM anno 2010, portato dalla cartella di pagamento n. 29420100003538869 000;
6) Ruolo n. 485 del 2010, relativo a Modello DM anno 2010, portato dalla cartella di pagamento n. 29420100007210147 000;
7) Ruolo n. 507 del 2010, relativo a Modello DM anno 2010, portato dalla cartella di pagamento n. 29420100007769864 000;
8) Ruolo n. 531 del 2010, relativo a Modello DM anno 2010, portato dalla cartella di pagamento n. 29420100008405092 000;
9) Ruolo n. 27 del 2011, relativo a Modello DM anno 2010, portato dalla cartella di pagamento n. 29420110001718981 000;
10) Ruolo n. 580 del 2010, relativo a Modello DM 2011, portato dalla cartella di pagamento n. 29420110002935867 000;
11) Ruolo n. 128 del 2011, relativo a Modello DM anno 2011, portato dall'avviso di addebito n. 59420112000011790 000;
12) Ruolo n. 143 del 2011, relativo a Modello DM anno 2011, portato dall'avviso di addebito n. 59420112000039589 000;
13) Ruolo n. 150 del 2011, relativo a Modello DM anno 2011, portato dall' avviso di addebito n. 59420112000050513 000;
14) Ruolo n. 174 del 2011, relativo a Modello DM anno 2011, portato dall'avviso di addebito n. 59420112000147654 000;
15) Ruolo n. 200 del 2011, relativo a Modello DM anno 2011, portato dall'avviso di addebito n. 59420112000203555 000;
16) Ruolo n. 6 del 2012, relativo a Modello Dm anno 2012, portato dall'avviso di addebito n. 59420120000013823 000;
17) Ruolo n. 6 del 2012, relativo a Modello DM anno 2012, portato dall'avviso di addebito n. 59420120000045561 000;
18) Ruolo n. 258 del 2012, relativo a Modello DM anno 2012, portato dall'avviso di addebito n. 59420120000290803 000;
19) Ruoli n. 273 e 272 del 2012, relativi a Modello Dm anno 2012, portati dall'avviso di addebito n. 59420120000335780 000;
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20) Ruoli n. 427 e 426 del 2012, relativi a Modello DM anno 2012, portati dall'avviso di addebito n. 59420120000578691 000;
21) Ruoli n. 308 e 307 del 2013, relativi a Modello Dm anno 2013, portati dall'avviso di addebito n. 59420130000286031 000;
22) Ruoli n. 582 e 581 del 2013, relative a Modello DM anno 2014, portati dall'avviso di addebito n. 59420130000779840 000;
23) Ruoli n. 168 e 167 del 2014, relativi a Modello DM anno 2014, portati dall'avviso di addebito n. 59420140000182906 000.
A sostegno dell'opposizione ha eccepito sia l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito e per conseguenza,
l'estinzione dei relativi crediti per intervenuta prescrizione quinquennale, sia l'omessa sottoscrizione dei ruoli.
Ha, inoltre, eccepito l'intervenuta estinzione dei crediti per prescrizione, maturata successivamente all'eventuale notificazione delle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito, in assenza di ulteriori atti interruttivi.
1.1.- Costituendosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito il CP_1 proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento ai crediti portati dalle cartelle di pagamento, ritenendo, al contrario, legittimato l'agente della riscossione, ed ha, nel merito, chiesto il rigetto del ricorso, contestando specificamente i motivi posti a suo fondamento.
2.- Il ricorso è parzialmente fondato.
3.- La preliminare eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dall' , non è fondata. CP_1
Infatti, secondo la recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 7514 del
2022, “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio,
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sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102
c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.” (C. SU 7514/2022).
4.- Passando al merito, devono ritenersi estinti per intervenuta prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 3, comma 9, L. 335/1995,
i crediti iscritti a:
1) Ruolo n. 685 del 2009, relativo a Modello DM anno 2009, portato dalla cartella di pagamento n. 29420090005294263 000;
3) Ruolo n. 4 del 2010, relativo a Modello DM anno 2009, portato dalla cartella di pagamento n. 29420100000765146 000;
4) Ruolo n. 54 del 2010, relativo a Modello DM anno 2010, portato dalla cartella di pagamento n. 29420100001628026 000;
5) Ruolo n. 222 del 2010, relativo a Modello DM anno 2010, portato dalla cartella di pagamento n. 29420100003538869 000;
6) Ruolo n. 485 del 2010, relativo a Modello DM anno 2010, portato dalla cartella di pagamento n. 29420100007210147 000;
7) Ruolo n. 507 del 2010, relativo a Modello DM anno 2010, portato dalla cartella di pagamento n. 29420100007769864 000;
8) Ruolo n. 531 del 2010, relativo a Modello DM anno 2010, portato dalla cartella di pagamento n. 29420100008405092 000;
9) Ruolo n. 27 del 2011, relativo a Modello DM anno 2010, portato dalla cartella di pagamento n. 29420110001718981 000;
10) Ruolo n. 580 del 2010, relativo a Modello DM 2011, portato dalla cartella di pagamento n. 29420110002935867 000.
Infatti, a fronte dell'eccezione di omessa notifica delle predette cartelle di pagamento, alcuna allegazione o prova ha offerto parte resistente, al fine di dimostrare l'avvenuto perfezionamento delle notificazioni.
Attenendo le cartelle in questione a crediti riferibili agli anni 2009,
2010 e 2011, gli stessi devono ritenersi estinti per intervenuta prescrizione quinquennale.
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5.- Contrariamente, devono ritenersi perfezionate le notificazioni della cartella di pagamento n. 29420100000392439 000 e degli avvisi di addebito.
5.1.- Con riferimento alla prima, relativa al credito iscritto al Ruolo
n. 730 del 2009, relativo a Modello DM anno 2009, deve ritenersi provato l'avvenuto perfezionamento della notificazione, alla luce della documentazione depositata dall' in data 07.02.2022, dalla quale CP_1 emerge che il plico fu ricevuto dalla sorella del ricorrente in data
24.03.2010.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente nel proprio atto introduttivo, la notifica delle cartelle o degli avvisi di pagamento in materia previdenziale può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
tale modalità di notifica non
è disciplinata dalle disposizioni in materia di notifiche a mezzo posta di atti giudiziari (l. n. 890/1982) bensì dal regolamento sui servizi postali di cui al D.M. 1.10.2008, con la conseguenza che, in caso di omesso invio di raccomandata informativa per l'ipotesi di ricevimento del plico da persona diversa dal destinatario, non occorre rispettare altra formalità che quella della sottoscrizione dell'avviso da parte del consegnatario.
5.2.- Alla luce della documentazione depositata unitamente all'atto introduttivo, devono, altresì, ritenersi notificati gli avvisi di addebito sottostanti ai crediti iscritti a:
11) Ruolo n. 128 del 2011, relativo a Modello DM anno 2011, portato dall'avviso di addebito n. 59420112000011790 000, notificato il
22.06.2011;
12) Ruolo n. 143 del 2011, relativo a Modello DM anno 2011, portato dall'avviso di addebito n. 59420112000039589 000, notificato il
21.07.2011;
13) Ruolo n. 150 del 2011, relativo a Modello DM anno 2011, portato dall' avviso di addebito n. 59420112000050513 000, notificato il
21.09.2011;
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14) Ruolo n. 174 del 2011, relativo a Modello DM anno 2011, portato dall'avviso di addebito n. 59420112000147654 000, notificato il
10.11.2011;
15) Ruolo n. 200 del 2011, relativo a Modello DM anno 2011, portato dall'avviso di addebito n. 59420112000203555 000, notificato il
10.01.2012;
16) Ruolo n. 6 del 2012, relativo a Modello Dm anno 2012, portato dall'avviso di addebito n. 59420120000013823 000, notificato il
26.03.2012;
17) Ruolo n. 6 del 2012, relativo a Modello DM anno 2012, portato dall'avviso di addebito n. 59420120000045561 000, notificato il
27.03.2012;
18) Ruolo n. 258 del 2012, relativo a Modello DM anno 2012, portato dall'avviso di addebito n. 59420120000290803 000, notificato il
20.06.2012;
19) Ruoli n. 273 e 272 del 2012, relativi a Modello Dm anno 2012, portati dall'avviso di addebito n. 59420120000335780 000, notificato il 24.02.2012;
20) Ruoli n. 427 e 426 del 2012, relativi a Modello DM anno 2012, portati dall'avviso di addebito n. 59420120000578691 000, notificato il 23.11.2012;
21) Ruoli n. 308 e 307 del 2013, relativi a Modello Dm anno 2013, portati dall'avviso di addebito n. 59420130000286031 000, notificato il 23.10.2013;
22) Ruoli n. 582 e 581 del 2013, relative a Modello DM anno 2014, portati dall'avviso di addebito n. 59420130000779840 000, notificato il 05.02.2014;
23) Ruoli n. 168 e 167 del 2014, relativi a Modello DM anno 2014, portati dall'avviso di addebito n. 59420140000182906 000, notificato il 10.06.2014.
5.2.- Peraltro, con riferimento alla cartella n. 29420100000392439 000 ed agli avvisi di addebito relativi ai ruoli, indicati dal n. 11 al n.
19, ad eccezione del n. 18, può ritenersi maturata la prescrizione pagina6 di 9
quinquennale successiva alla notificazione dell'atto, in assenza di idonei atti interruttivi della prescrizione, non potendo ritenersi utile a tal fine la documentazione depositata da parte resistente, unitamente alle note del 07.02.2022, in quanto avente ad oggetto unicamente un avviso di ricevimento di raccomandata dell'atto di intimazione.
In assenza di quest'ultimo, non è possibile verificare se il contenuto dello stesso integri il contenuto minimo necessario a verificare l'effettiva natura di atto interruttivo della prescrizione.
Pertanto, deve ritenersi che al momento della notificazione dell'atto di iscrizione ipotecaria, avvenuta in data 06.06.2017, fossero prescritti i crediti iscritti al:
2) Ruolo n. 730 del 2009, relativo a Modello DM anno 2009, portato dalla cartella di pagamento n. 29420100000392439 000, notificata in data 24.03.2010, estinto alla data del 24.03.2015;
11) Ruolo n. 128 del 2011, relativo a Modello DM anno 2011, portato dall'avviso di addebito n. 59420112000011790 000, notificato il
22.06.2011, estinto alla data del 22.06.2016;
12) Ruolo n. 143 del 2011, relativo a Modello DM anno 2011, portato dall'avviso di addebito n. 59420112000039589 000, notificato il
21.07.2011, estinto alla data del 21.07.2016;
13) Ruolo n. 150 del 2011, relativo a Modello DM anno 2011, portato dall' avviso di addebito n. 59420112000050513 000, notificato il
21.09.2011, estinto alla data del 21.09.2016;
14) Ruolo n. 174 del 2011, relativo a Modello DM anno 2011, portato dall'avviso di addebito n. 59420112000147654 000, notificato il
10.11.2011, estinto alla data del 10.11.2016;
15) Ruolo n. 200 del 2011, relativo a Modello DM anno 2011, portato dall'avviso di addebito n. 59420112000203555 000, notificato il
10.01.2012, estinto alla data del 10.01.2017;
16) Ruolo n. 6 del 2012, relativo a Modello Dm anno 2012, portato dall'avviso di addebito n. 59420120000013823 000, notificato il
26.03.2012, estinto alla data del 26.03.2017;
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17) Ruolo n. 6 del 2012, relativo a Modello DM anno 2012, portato dall'avviso di addebito n. 59420120000045561 000, notificato il
27.03.2012, estinto alla data del 27.03.2017;
19) Ruoli n. 273 e 272 del 2012, relativi a Modello Dm anno 2012, portati dall'avviso di addebito n. 59420120000335780 000, notificato il 24.02.2012.
5.3.- Al contrario, non possono ritenersi estinti per prescrizione, stante l'intervenuta comunicazione dell'iscrizione ipotecaria, documentata dall' con note del 07.02.2022, i crediti iscritti al: CP_1
18) Ruolo n. 258 del 2012, relativo a Modello DM anno 2012, portato dall'avviso di addebito n. 59420120000290803 000, notificato il
20.06.2012;
20) Ruoli n. 427 e 426 del 2012, relativi a Modello DM anno 2012, portati dall'avviso di addebito n. 59420120000578691 000, notificato il 23.11.2012;
21) Ruoli n. 308 e 307 del 2013, relativi a Modello Dm anno 2013, portati dall'avviso di addebito n. 59420130000286031 000, notificato il 23.10.2013;
22) Ruoli n. 582 e 581 del 2013, relative a Modello DM anno 2014, portati dall'avviso di addebito n. 59420130000779840 000, notificato il 05.02.2014;
23) Ruoli n. 168 e 167 del 2014, relativi a Modello DM anno 2014, portati dall'avviso di addebito n. 59420140000182906 000, notificato il 10.06.2014.
5.4.- Peraltro, in relazione a questi ultimi, il ricorrente deve ritenersi decaduto dalla possibilità di eccepire difetti di forma del ruolo, attesa l'omessa impugnazione dei relativi avvisi di addebito.
6.- Atteso il parziale accoglimento della domanda, le spese di lite devono essere compensate in misura pari ad un terzo. Le restanti spese del giudizio seguono la soccombenza dell' e sono liquidate, come CP_1 da dispositivo, alla luce del DM 55/2014, valori minimi, tenuto conto del valore accertato della causa, della complessità delle questioni pagina8 di 9
trattate e della circostanza che alcuna attività istruttoria è stata compiuta.
P Q M
DICHIARA prescritti i crediti di cui alle cartelle di pagamento cartella di pagamento nn. 29420090005294263 000, 29420100000392439
000, 29420100000765146 000, 29420100001628026 000, 29420100003538869
000, 29420100007210147 000, 29420100007769864 000, 29420100008405092
000, 29420110001718981 000, 29420110002935867 000, ed agli avvisi di addebito nn. 59420112000011790 000, 59420112000039589 000,
59420112000050513 000, 59420112000147654 000, 59420112000203555 000,
59420120000013823 000, 59420120000045561 000, 59420120000335780 000 e, per l'effetto,
- ANNULLA le predette cartelle di pagamento ed avvisi di addebito.
PONE in capo all' le spese del presente giudizio, che, previa CP_1 compensazione nella misura di un terzo, si liquidano in complessivi euro 2.109,00 a titolo di compensi professionali, oltre al 15% su tale ultimo importo per spese generali, Iva e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario.
Enna, 17/12/2025
Il giudice
LU PO
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