Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 20/12/2025, n. 1077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 1077 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01077/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00303/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 303 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Strampelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
- della determina -OMISSIS-, della Direzione Generale della Previdenza Militare recante archiviazione del procedimento di concessione dell'equo indennizzo per infermità dipendente da cause di servizio;
- del verbale modello -OMISSIS- del 26/3/2024 del Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. CA RR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, ex militare in ferma prefissata, allega di aver subito un incidente durante l’espletamento del servizio, riportando una lesione che veniva diagnosticata, dalla competente infermeria presidiaria militare, come distorsione al ginocchio destro con distacco osseo laterale in aggiunta a distorsione della spalla destra.
Veniva quindi avviata d’ufficio, ai sensi dell’art. 1880 del D.Lgs. n. 66/2010, la procedura semplificata di riconoscimento del nesso causale, demandando poi, alla competente Commissione Medica Ospedaliera (CMO), l’eventuale riconduzione ad una delle categorie di cui alle tabelle ex DPR n. 915/1978.
Il procedimento entrava tuttavia in fase di stallo poiché il ricorrente non venne convocato presso la CMO e fu poi collocato in congedo per inidoneità al servizio militare.
Venne quindi proposto, a questo Tribunale, il ricorso n. -OMISSIS- avverso l’ingiustificata inerzia. Il giudizio si concluse con sentenza n. -OMISSIS- che condannava, il Ministero della Difesa, a concludere il procedimento entro 30 giorni.
Il ricorrente fu quindi convocato per la visita del giorno 26/3/2024, presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma, all’esito della quale l’infermità veniva giudicata “non ascrivibile a categoria” (cfr. Mod. BL/B n. -OMISSIS- del 26/3/2024 – Allegato 004 deposito 1/10/2025).
Di conseguenza il procedimento veniva archiviato “per mancanza del presupposto giuridico previsto dalla legge per la liquidazione” (cfr. Determina posizione-OMISSIS- della Direzione Generale della Previdenza Militare del 09/05/2024 - Allegato 005 deposito 1/10/2025).
L’amministrazione intimata si è costituita per resistere al gravame.
2. Con un’unica e generica censura viene dedotto vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, violazione delle regole tecniche deputate alla valutazione dell’ascrivibilità a tabella dell’infermità dipendente da causa di servizio; censura che il ricorrente si riservava “di meglio esplicitare all’esito della conferita valutazione peritale medico legale con successivi motivi aggiunti”. Veniva tuttavia richiesta, fin da subito, “verificazione tecnica in ordine all’accertamento dei presupposti giuridici previsti dalla legge per la liquidazione del richiesto beneficio dell’equo indennizzo ed in particolare in ordine all’illegittimità del giudizio dell’A.D. impugnato con il presente ricorso circa la mancata ascrizione a tabella dell’infermità dipendente da causa di servizio”.
La censura va disattesa e la richiesta di verificazione deve essere respinta.
Al riguardo vanno condivise le deduzioni difensive dell’amministrazione resistente che pongono in risalto l’eccessiva genericità della censura che non chiarisce, in alcun modo, quale travisamento sia stato compiuto dalla CMO e/o quale regola tecnica essa abbia violato nello svolgere le proprie valutazioni medico legali.
Il ricorrente, qualora effettivamente convinto sulla fondatezza della propria pretesa, avrebbe dovuto sciogliere la sua riserva con la proposizione di motivi aggiunti, se ancora ammissibili e ricevibili.
Quanto alla richiesta di verificazione, va ricordato che, per giurisprudenza ormai pacifica, questa, insieme alla CTU, costituiscono strumenti di ausilio del giudice nella valutazione della prova, e non possono in alcun modo valere a colmare le lacune di allegazione e probatorie poste a carico delle parti, ex art. 64 c.p.a., potendo il giudice procedere solo dopo che la parte abbia almeno offerto un principio di prova (TAR Toscana, Sez. I, 2/4/2025 n. 627; TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, 8/1/2024 n. 114; TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 4/5/2021 n. 1113; TAR Campania, Napoli, Sez. V, 3/6/2019, n. 2989); prova che qui difetta del tutto poiché il ricorrente neppure ha sciolto la riserva di depositare una propria perizia tecnica, oltre a non aver depositato alcun altro documento a sostegno delle proprie ragioni.
3. In conclusione il ricorso va respinto.
4. Le spese di giudizio possono tuttavia essere compensate per ragioni equitative.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CE Anastasi, Presidente
CA RR, Consigliere, Estensore
Fabio Belfiori, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA RR | CE Anastasi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.