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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 28/04/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico Vincenza Ovallesco ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1839 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza del 09.04.2025, senza termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
, C.F.: , rapp.to e difeso, giusta Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in atti, dall'avv. VALERIO BENEDETTO e presso il suo studio elettivamente domiciliato,
OPPONENTE
CONTRO
, P.I.: in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.-t., in qualità di procuratore speciale di C.F.: Parte_2
in persona dell'Amministratore Unico società 130 P.IVA_2 CP_2
C.F.: , rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. BUSCICCHIO
[...] P.IVA_3
EUGENIO e presso il suo studio elettivamente domiciliata,
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 361/2020 del 03.04.2020.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 09.04.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-In data 03.04.2020, il Tribunale di Cassino emetteva il decreto ingiuntivo n.
1 361/2020 con cui veniva ingiunto a il pagamento della somma di € 6.276,20, Parte_1 oltre interessi e spese (v. fascicolo monitorio).
-L'opponente spiegava opposizione avverso il predetto decreto Parte_1 ingiuntivo mediante atto di citazione notificato in data 19.06.2020 con il quale contestava le avversarie pretese creditorie e chiedeva di dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese (v. atto introduttivo e relative conclusioni).
-Si costituiva ritualmente l'opposta chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto, rassegnando le seguenti conclusioni:
“- nel merito, rigettare l'opposizione proposta dal sig. in quanto infondata in Parte_1 fatto ed in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
- condannare l'opponente al pagamento di tutte le spese e competenze del giudizio de quo;
- ove l'Ill.mo sig. Giudice adito ne ravvisasse i presupposti, condannare l'opponente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. in favore della società opposta, anche alla luce del giudizio di opposizione privo di qualsiasi prova documentale”
(v. comparsa di costituzione e relativa memoria conclusionale).
-Così instaurato il contraddittorio, concesso termine per instaurare la procedura di mediazione, regolarmente espletata con esito negativo, concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, in assenza di richieste istruttorie, viene ora per la decisione previo termine per memorie conclusionali, ritualmente depositate dalla sola parte opposta.
Ciò posto, in estrema sintesi, in punto di fatto e di svolgimento del processo,
ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (sul punto, v. Cass., Sez. V, Sent. 363/19; Cass., Sez. V, Sent. 11458/18).
Passando alla disamina delle emergenze processuali, ai fini della decisione, va considerato che nel corso del giudizio sono rimaste del tutto indimostrate le contestazioni di parte opponente, mentre -per inverso- il credito della opposta, già provato nella fase monitoria (v. all.ti del fascicolo monitorio di parte opposta), è stato meglio sostenuto dalle argomentazioni difensive svolte dall'opposto in sede di costituzione e in sede conclusionale, rimaste entrambe non specificamente contestate con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c. (v.all.ti comparsa e all. comparsa conclusionale di parte opposta).
Sul punto, l'art. 115 c.p.c., codificando il c.d. principio di non contestazione, prevede espressamente al primo comma che il Giudice deve porre a fondamento della decisione, oltre alle prove proposte dalle parti, i “fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”, per cui, i fatti allegati da una delle parti in causa e non contestati dall'altra,
2 devono ritenersi come ammessi e, pertanto, non devono essere oggetto di prova in giudizio. Ciò in quanto,
“la Legge 69 del 2009, manipolando l'art. 115 c.p.c. ha tipizzato il principio di non contestazione, già invalso nella giurisprudenza di legittimità. L'applicazione di tale principio comporta che il “fatto non contestato non ha bisogno di prova perché le parti ne hanno disposto, vincolando il Giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza” L'onere di non contestazione determina, dunque, disposizione dei fatti posti a fondamento delle domande (vuoi del convenuto;
vuoi dell'attore), con conseguente incidenza sullo stesso oggetto della causa” (Tribunale di Cassino, sent. 02.07.2014, n. 707), per cui,
“ogni volta che sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione e di prova, il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa, rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile;
in mancanza, il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti che non sono stati specificamente contestati dalla parte costituita, sia che si tratti di fatti principali che di fatti secondari, ossia probatori. Il sistema di strette preclusioni su di cui fonda il riformato rito civile comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi i contestazione;
tale sistema di preclusioni va letto congiuntamente al principio di economia processuale che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 cost.” (Cass.civ. 27.2.2008 n.5191; Tribunale di Cassino, sent. 02.07.2014, n. 707; Tribunale di Cassino, sent. n. 657 del 02.05.2024).
In definitiva,
-rilevato che l'istruttoria espletata, limitata alla sola produzione documentale, ha dato conferma della validità della richiesta avanzata in sede monitoria;
-rilevato, altresì, che nel corso del giudizio, le posizioni e le argomentazioni difensive svolte di parte opposta nella comparsa di costituzione e della stessa memoria conclusionale sono rimaste incontestate;
l'opposizione non risulta fondata e viene rigettata con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni ulteriore istanza e pretesa, reciprocamente avanzata dalle parti, unitamente alla invocata responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., comunque carente di prova sia della concreta esistenza di un pregiudizio, sia della sua quantificazione (v. Corte Appello di
Catania, sez. I, 04/04/2019, n. 787), deve ritenersi ragionevolmente respinta o assorbita dalla presente pronuncia in forza del richiamato principio della ragione più liquida, come da dispositivo che segue.
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate, secondo la disciplina posta dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. mod. ed integ., tenuto conto delle singole voci dell'attività svolta, del valore dichiarato e del relativo scaglione di riferimento, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino Vincenza Ovallesco, definitivamente
3 pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1 [...] in persona del legale rapp.te p.-t., ogni altra istanza, deduzione, eccezione Parte_2 disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto,
b) conferma il decreto ingiuntivo n. 361/2020, emesso dal Tribunale di Cassino in data 03.04.2020, dichiarando dovute le somme e gli interessi così come in esso indicati fino all'effettivo soddisfo;
c) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di giudizio, che liquida in € 3.397,00 per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Cassino il 28/04/2025
Il GIUDICE
Vincenza Ovallesco
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice Unico Vincenza Ovallesco ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1839 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza del 09.04.2025, senza termini ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
, C.F.: , rapp.to e difeso, giusta Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in atti, dall'avv. VALERIO BENEDETTO e presso il suo studio elettivamente domiciliato,
OPPONENTE
CONTRO
, P.I.: in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.-t., in qualità di procuratore speciale di C.F.: Parte_2
in persona dell'Amministratore Unico società 130 P.IVA_2 CP_2
C.F.: , rapp.ta e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. BUSCICCHIO
[...] P.IVA_3
EUGENIO e presso il suo studio elettivamente domiciliata,
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 361/2020 del 03.04.2020.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi e verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 09.04.2025, che qui si intendono per integralmente trascritte e riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-In data 03.04.2020, il Tribunale di Cassino emetteva il decreto ingiuntivo n.
1 361/2020 con cui veniva ingiunto a il pagamento della somma di € 6.276,20, Parte_1 oltre interessi e spese (v. fascicolo monitorio).
-L'opponente spiegava opposizione avverso il predetto decreto Parte_1 ingiuntivo mediante atto di citazione notificato in data 19.06.2020 con il quale contestava le avversarie pretese creditorie e chiedeva di dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese (v. atto introduttivo e relative conclusioni).
-Si costituiva ritualmente l'opposta chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto, rassegnando le seguenti conclusioni:
“- nel merito, rigettare l'opposizione proposta dal sig. in quanto infondata in Parte_1 fatto ed in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
- condannare l'opponente al pagamento di tutte le spese e competenze del giudizio de quo;
- ove l'Ill.mo sig. Giudice adito ne ravvisasse i presupposti, condannare l'opponente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. in favore della società opposta, anche alla luce del giudizio di opposizione privo di qualsiasi prova documentale”
(v. comparsa di costituzione e relativa memoria conclusionale).
-Così instaurato il contraddittorio, concesso termine per instaurare la procedura di mediazione, regolarmente espletata con esito negativo, concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, in assenza di richieste istruttorie, viene ora per la decisione previo termine per memorie conclusionali, ritualmente depositate dalla sola parte opposta.
Ciò posto, in estrema sintesi, in punto di fatto e di svolgimento del processo,
ritiene questo giudice di poter pervenire alla definitiva statuizione sulla base dell'applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo il quale
“la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare preventivamente le altre, ponendosi a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisce il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (sul punto, v. Cass., Sez. V, Sent. 363/19; Cass., Sez. V, Sent. 11458/18).
Passando alla disamina delle emergenze processuali, ai fini della decisione, va considerato che nel corso del giudizio sono rimaste del tutto indimostrate le contestazioni di parte opponente, mentre -per inverso- il credito della opposta, già provato nella fase monitoria (v. all.ti del fascicolo monitorio di parte opposta), è stato meglio sostenuto dalle argomentazioni difensive svolte dall'opposto in sede di costituzione e in sede conclusionale, rimaste entrambe non specificamente contestate con le conseguenze di cui all'art. 115 c.p.c. (v.all.ti comparsa e all. comparsa conclusionale di parte opposta).
Sul punto, l'art. 115 c.p.c., codificando il c.d. principio di non contestazione, prevede espressamente al primo comma che il Giudice deve porre a fondamento della decisione, oltre alle prove proposte dalle parti, i “fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”, per cui, i fatti allegati da una delle parti in causa e non contestati dall'altra,
2 devono ritenersi come ammessi e, pertanto, non devono essere oggetto di prova in giudizio. Ciò in quanto,
“la Legge 69 del 2009, manipolando l'art. 115 c.p.c. ha tipizzato il principio di non contestazione, già invalso nella giurisprudenza di legittimità. L'applicazione di tale principio comporta che il “fatto non contestato non ha bisogno di prova perché le parti ne hanno disposto, vincolando il Giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza” L'onere di non contestazione determina, dunque, disposizione dei fatti posti a fondamento delle domande (vuoi del convenuto;
vuoi dell'attore), con conseguente incidenza sullo stesso oggetto della causa” (Tribunale di Cassino, sent. 02.07.2014, n. 707), per cui,
“ogni volta che sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione e di prova, il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa, rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile;
in mancanza, il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti che non sono stati specificamente contestati dalla parte costituita, sia che si tratti di fatti principali che di fatti secondari, ossia probatori. Il sistema di strette preclusioni su di cui fonda il riformato rito civile comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi i contestazione;
tale sistema di preclusioni va letto congiuntamente al principio di economia processuale che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 cost.” (Cass.civ. 27.2.2008 n.5191; Tribunale di Cassino, sent. 02.07.2014, n. 707; Tribunale di Cassino, sent. n. 657 del 02.05.2024).
In definitiva,
-rilevato che l'istruttoria espletata, limitata alla sola produzione documentale, ha dato conferma della validità della richiesta avanzata in sede monitoria;
-rilevato, altresì, che nel corso del giudizio, le posizioni e le argomentazioni difensive svolte di parte opposta nella comparsa di costituzione e della stessa memoria conclusionale sono rimaste incontestate;
l'opposizione non risulta fondata e viene rigettata con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni ulteriore istanza e pretesa, reciprocamente avanzata dalle parti, unitamente alla invocata responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., comunque carente di prova sia della concreta esistenza di un pregiudizio, sia della sua quantificazione (v. Corte Appello di
Catania, sez. I, 04/04/2019, n. 787), deve ritenersi ragionevolmente respinta o assorbita dalla presente pronuncia in forza del richiamato principio della ragione più liquida, come da dispositivo che segue.
Le spese di giudizio seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate, secondo la disciplina posta dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. mod. ed integ., tenuto conto delle singole voci dell'attività svolta, del valore dichiarato e del relativo scaglione di riferimento, come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Cassino Vincenza Ovallesco, definitivamente
3 pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti della Parte_1 [...] in persona del legale rapp.te p.-t., ogni altra istanza, deduzione, eccezione Parte_2 disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto,
b) conferma il decreto ingiuntivo n. 361/2020, emesso dal Tribunale di Cassino in data 03.04.2020, dichiarando dovute le somme e gli interessi così come in esso indicati fino all'effettivo soddisfo;
c) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di giudizio, che liquida in € 3.397,00 per compenso tabellare ex D.M. 55/2014, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Cassino il 28/04/2025
Il GIUDICE
Vincenza Ovallesco
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