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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/04/2025, n. 5572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5572 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
-SEZIONE XII CIVILE-
*****
In funzione di giudice di Appello in composizione monocratica
*****
In persona del giudice unico Dott. Gianluca De Cristofaro Sciarrotta ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 22616 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022 posta in deliberazione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 25 febbraio 2025 vertente
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., con l'avv. Torre Giuseppe;
APPELLANTE
E
in persona del sindaco p.t., con l'avv. Antonio Emmolo CP_1 dell'Avvocatura capitolina;
APPELLATA
E
; CP_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Roma n. 1881/2022 depositata in data 31/01/2022.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. ha proposto la questione dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo, CP_1
non esaminata dal giudice di primo grado che ha deliberato nel merito.
In proposito, giova richiamare l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. n. 4860/2021), alla cui stregua <In tema di impugnazione, nel rito ordinario di cognizione la proposizione dell'appello incidentale della parte non totalmente vittoriosa in primo grado non richiede formule sacramentali o forme particolari, essendo sufficiente che dalla comparsa di costituzione risulti in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della decisione, né investe l'ufficio giudiziario dell'incombente di differire
l'udienza per dare modo all'appellante principale di prendere posizione sull'impugnazione incidentale>>.
Applicando l'enunciato principio al caso di specie, deve ritenersi pienamente esaminabile la questione dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo.
2. Ciò posto, va osservato che l'originaria opposizione è stata promossa avverso estratti di ruolo.
Secondo autorevole insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n.
19704/2015), fatto proprio anche da questo giudice in precedenti pronunce, <È ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario …>>.
A reazione degli effetti di tale orientamento, l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del
1973, come modificato dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito, innalzando la soglia del bisogno di tutela giurisdizionale dei contribuenti ai fini della impugnazione
“diretta” del ruolo e della cartella, invalidamente notificati, ma conosciuti occasionalmente tramite la consultazione dell'estratto di ruolo, stabilisce: <L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella che si assume invalidamene notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione
a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1,
2 comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione»>>.
Assume rilevanza ai fini della decisione la pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema
Corte di Cassazione n. 26283 del 06/09/2022, alla cui stregua <In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art.
3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372
c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio>>.
Sulla scorta del richiamato principio giurisprudenziale, la disposizione sopra richiamata costituisce norma processuale di immediata applicazione e pertanto ne va fatta applicazione anche nel presente giudizio.
Sotto diverso profilo, la Corte Costituzionale (sent. n. 190/2023) ha dichiarato inammissibili le questioni di illegittimità sollevate nei confronti della normativa soprattutto, sul presupposto che <il rimedio al vulnus riscontrato richiede, in realtà, un intervento normativo di sistema, implicante scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore>>.
In ultima analisi, la normativa sopravvenuta, per quanto inserita in un sistema di cui si sollecita la riforma, appare – allo stato – legittima e applicabile ai procedimenti pendenti.
3. Sulla scorta delle superiori considerazioni, l'appello incidentale promosso da
è risultato fondato, sicché, in riforma della sentenza di primo grado, va CP_1
3 dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione avverso la cartella di pagamento n. 097
2020 0030049606.
4. Dalla declaratoria di inammissibilità discende l'assorbimento dei motivi sul merito formulati nell'appello principale.
Stante la sopravvenienza, rispetto all'introduzione del giudizio, della decisione posta a base della presente sentenza, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite nel doppio grado di giudizio tra tutte le parti costituite.
P.T.M.
II Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto così provvede:
- accoglie l'appello incidentale promosso da e, in riforma della sentenza CP_1 di primo grado, dichiara l'inammissibilità dell'opposizione avverso la cartella di pagamento n. 097 2020 0030049606;
- compensa le spese di lite nel doppio grado di giudizio tra tutte le parti costituite.
Così deciso in Roma addì 11/04/2025.
Il Giudice
(Gianluca De Cristofaro Sciarrotta)
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