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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 22/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1581/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni, ha pronunciato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.1.2025 di cui è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1581/2022 promossa da:
AVV. (C.F. ) in proprio e quale legale Controparte_1 C.F._1 rappresentate pro tempore della Società “ Controparte_2
” (C.F.-P.IVA: , rappresentata e difesa dall'Avv. Cedrik
[...] P.IVA_1
Pasetti ricorrente contro
(codice fiscale , con l'avv. Lucia Salemi e l'avv. Eloisa Controparte_3 P.IVA_2
Persegati Ruggerini resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: “in via principale di merito: - accertata l'illegittimità dell'impugnato provvedimento, annullare, revocare e, comunque, privare di ogni giuridico effetto l'indicata“
ORDINANZA-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA IN
MATERIA DI PARCHI E NATURA (VERBALE DEI CARABINIERI FORESTALI “LOMBARDIA”
STAZIONE DI MANTOVA N. 152020 DEL 17/08/2020)- ATTO DIRIGENZIALE PROVINCIA DI
MANTOVA n° PD / 476 03/05/2022” in via subordinata: - ai sensi dell'art. 23 co. 11 della L. n.
689/81, che recita “il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”, annullare, comunque il verbale impugnato;
in via di ulteriore subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui ritenesse fondato l'addebito, mantenere la
pagina 1 di 11 sanzione entro il minimo edittale;
In ogni caso: con vittoria di onorari e spese. Ed insiste In via istruttoria: A-per la concessione della diretta alla valutazione Controparte_4 se nella fattispecie l'intervento de quo compiuto dai ricorrenti, fosse soggetto a parere a norma dell'art. 25 Regolamento della ZPS o debba configurarsi come una normale pratica agricola soggetta ai dettami dell'art. 33 del regolamento. Si indica come C.T.P. il Dott. con Persona_1
Studio in Centro direzionale Boma, Via Verri n. 1( , e-mail: CP_3 PartitaIVA_3
B- autorizzarsi la citazione dei seguenti testimoni, a prova contraria, rispetto Email_1
ai capitoli di prova richiesti da parte resistente: -Dott. di San Giorgio Parte_1
Bigarello (MN), Via Caselle n. 3F -Andrea legale rappresentante pro tempore della . Tes_1 Parte_2
responsabile operativo della “Delta Controparte_5
Wood srl” di Via Cremona, 36. CP_3
Per parte resistente: Respingersi il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese ed onorari di causa, come da nota che si produce, oltre oneri come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 6 del D.Lgs. n. 150/2022 e art. 22 della L. 689/1981, , in proprio e Controparte_1 quale legale rappresentate pro tempore della Società Controparte_2
”, esponeva: che, in data 09/05/2022, il
[...] Controparte_2 Controparte_2
riceveva, quale notifica da parte della l'ordinanza-ingiunzione di
[...] CP_3 CP_3
pagamento - atto dirigenziale della n° pd / 476 03/05/2022 - per violazione della Controparte_3 normativa in materia di parchi e natura per la somma di € 51,64 in ragione della presunta violazione dell'art. 25 comma 1 del regolamento “ , ed C.F._2 Pt_3 Parte_4
” come rilevata dalla Regione Carabinieri Forestale “Lombardia”- stazione di;
che i Pt_5 CP_3
Carabinieri avevano accertato, in data 17/08/2020, quanto segue: “a seguito del sopralluogo effettuato in data 01.05.2020 dai militari di questa stazione, che il rubricato consorzio forestale padana ha eseguito lavori di abbattimento di piante all'interno della zona di protezione speciale IT20B0501
“ , ed ”, sui terreni identificati catastalmente al foglio 23 Pt_3 Parte_4 Pt_5
particella 1 del catasto censuario del Comune di San BE Po (MN), di proprietà dei Sigg.
, e .. Senza l'autorizzazione di questi ultimi”; che, in Parte_6 Parte_7 Parte_8 detto verbale, veniva inoltre dichiarato: “successivamente all'attività ispettiva si è proceduto all'esame delle mappe catastali e alla loro sovrapposizione con ortofoto i rilievi GPS effettuati sui luoghi con esiti di cui alla relazione tecnica del 01.02.2020 a firma Ten. del NIPAAAF Controparte_6 di che conferma il taglio di piante nell'area sopra identificata. Tali esiti sono stati CP_3
finalmente corroborati dalla Provincia di con nota del 11.06.2020 a firma Dott.ssa CP_3 Per_2
pagina 2 di 11 , con la quale si comunica allo scrivente come detti lavori necessità di “preventivo parere ex Per_3
art. 25 del vigente regolamento della ZPS in oggetto in quanto gli stessi hanno determinato
l'eliminazione di filari alberati, elementi caratteristici del paesaggio agrario;
Si sottolinea inoltre come per i lavori di abbattimento il consorzio forestale padana non abbia ottemperato alle disposizioni impartite con “parere rilasciato in data 23.03.2020 alla società agricola per interventi di CP_5 taglio su area attigua”. Accertato pertanto che i lavori sopra riportati sono stati effettuati in carenza del preventivo parere dell'Ente Gestore della ZPS, provincia di si redige presente verbale di CP_3 contestazione di violazione amministrativa”; che, con detta violazione, veniva comminata a.
[...]
quale trasgressore ed al quale obbligato in solido, la sanzione Controparte_1 CP_7 amministrativa € 51,64; che, a seguito del verbale, il trasgressore e l'obbligato in solido, in data
17/09/2020, avevano inoltrato alla scritti difensivi per mezzo dei quali si Controparte_3 sosteneva: “l'intervento, seppur eseguito per mero errore (sconfinamento in un popolamento omogeneo), va inteso come non soggetto a parere a norma del Regolamento della ZPS. Oltre questo primo aspetto si dichiara nel verbale che il Consorzio non ha ottemperato alle Controparte_2
diposizioni impartite con il parere rilasciato alla Soc. RAC srl. Premesso che non si riesce a capire chi contesti tale aspetto si evidenzia anche che non appare chiaro in cosa consista la mancata ottemperanza..”; che, in data 08/02/2021, veniva effettuata l'audizione personale del trasgressore avanti la provincia di che il aveva trovato un accordo per il risarcimento dei danni CP_3 CP_2
occorsi ai terzi interessati;
che, successivamente, era stata notificata la detta ordinanza - ingiunzione della oggetto di opposizione;
che, in analogia ai principi vigenti in materia di Controparte_3
illecito penale, spettava alla P.A. fornire la dimostrazione della sussistenza della violazione amministrativa e dell'inadempimento in capo alla ricorrente, tanto che, non sussistendo prova sufficiente sulla responsabilità dell'opponente, il ricorso doveva necessariamente essere accolto;
che più volte, la giurisprudenza di legittimità aveva confermato come ad un verbale di accertamento non potesse essere attribuito valore di piena prova sino a querela di falso;
che, con l'opposizione il Giudice rimaneva investito di un potere-dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione che non è limitata alla legittimità formale dell'atto, ma si estende – nell'ambito della deduzione delle parti – all'esame completo del merito della pretesa fatta valere;
che il aveva acquisito mediante CP_2
compravendita il soprassuolo arboreo di proprietà della Strada Canove, 2/bis loc. Parte_9
Campitello - 46010 AR (MN) localizzato in comune di San BE Po (MN), verificando, in fase di trattativa, la presenza di autorizzazioni ed elaborati tecnici a sostegno dell'intervento forestale, prodotti dalla ditta che, successivamente a tale acquisizione, il aveva dato seguito, CP_5 CP_2
in data 24 aprile 2020, alle previsioni di intervento mediante il taglio della sola parte classificata a pagina 3 di 11 pioppeto nel vigente Piano di Indirizzo Forestale (PIF) della provincia di sospendendo invece CP_3
l'analoga attività sulla porzione classificata “bosco” dal medesimo PIF per decorrenza dei termini relativi alla possibilità di intervento (termine ultimo delle attività selvicolturali in bosco “naturale” è fissato a fine marzo); che il cantiere operativo per l'esecuzione dell'attività descritta era del
[...]
, era diretto dal Dott. dipendente del , mentre le Controparte_2 Persona_4 CP_2
attività di taglio erano state eseguite dalla ditta Delta Wood, che partecipava in qualità di associata del
; che la detta attività era, come sempre, supervisionata dal Direttore Tecnico del , CP_2 CP_2
Sig. , benché in epoca di restrizioni alla mobilità legate alla pandemia in corso di Persona_5
Covid 19 le presenze in cantiere venissero sempre limitate il più possibile;
che, in data 23 aprile 2020, era stato dato corso alle attività di taglio delle sole aree a pioppeto e, tuttavia, per un errore di valutazione e/o di comunicazione, l'intervento veniva eseguito anche sul mappale 1 del Foglio 23, mappale non nella disponibilità della ditta RAC, ma di un altro privato, ovvero la Sig.ra Pt_8
Pe
che al sopraggiungere sul cantiere del direttore, Dr. era stato immediatamente
[...] Per_4
verificato lo sconfinamento delle azioni di taglio sul mappale privato, il Dr. raccoglieva Per_4 tempestivamente le informazioni per definire la titolarità dell'area e contattava, nella medesima giornata, la proprietaria, evidenziando l'errore commesso nell'esecuzione dell'intervento e dando la disponibilità della ditta al risarcimento del danno prodotto: danno che consisteva nell'abbattimento dei pioppi per una massa legnosa diversamente assortita pari ai circa 70 mc di legname (500 q.li) suddiviso in tagli di tronchi e tronchetti per segheria da bancali, cartiera, oltre a ramaglia da cippato per la produzione di biocombustibili legnosi, da quantificarsi economicamente fra le parti, fatti i salvi i costi di abbattimento ed allontanamento del materiale di risulta;
che l'errore di esecuzione era riferito ad una sub area (foglio 23 mapp. 1), omogenea con il pioppeto dell'ambito 1 di progetto, condividendone infatti la nascita, l'evoluzione e la continuità planimetrica e, come tale, il taglio di ceduazione, qualora autorizzato dalla proprietà, non sarebbe stato da sottoporre né a valutazione di incidenza, né ad autorizzazione paesaggistica, né a nessun altra denuncia;
che, se è pur vero che il Piano di Indirizzo
Forestale è da considerarsi strumento non esaustivo (un eventuale formazione forestale che abbia i caratteri del bosco in base alla art. 42 della l.r. 31/2008 va considerata tale anche se non presente sulla cartografia del PIF) lo stesso Piano era tuttavia da ritenersi esaustivo per le formazioni che invece censiva e risultava inequivocabile che le formazioni sottoposte a taglio di ceduazione in esame nel mese di aprile 2020 fossero classificate come “pioppeto”; che, a conferma, la , Controparte_3
quale Ente Gestore del sito Natura 2000 e fino a pochi anni fa Ente Forestale di riferimento per le aree provinciali esterne ai parchi aveva espresso un parere in cui definiva l'ambito 1 come “popolamento vegetale di pioppo ibrido, praticamente monospecifico”, mentre per l'ambito 2 ad esempio, considerato pagina 4 di 11 bosco, la stessa Provincia aveva evidenziato che “Considerato che l'intervento colturale di ceduazione ricade all'interno di unità classificata bosco nel PIF, l'intervento necessita di previa denuncia di taglio bosco sul portale regionale”; che, dunque, doveva concludersi che non vi era necessità, nel caso di specie, dell'autorizzazione- parere preventivo ex art. 25 del Regolamento della ZPS dal momento che gli interventi svolti per un errore di individuazione dei confini, sulla proprietà privata di terzi, riguardavano semplicemente un area a pioppeto per la quale il parere non era necessario, come peraltro si evinceva dal parere rilasciato alla società RAC srl e redatto dalla stessa con Controparte_3 riferimento a quest'area che ricade nell'Ambito 1 e descritta come “caratterizzata da un popolamento vegetale di pioppo ibrido, praticamente monospecifico”, interventi dunque consentiti, senza necessità di previa autorizzazione da parte dell'Ente Gestore;
che, in sintesi, l'intervento doveva configurarsi come una normale pratica agricola soggetta ai dettami dell'art. 33 del regolamento (P.d.G del Sito
Natura 2000) effettivamente svolta su proprietà altrui;
che la Società RAC aveva invece richiesto il parere di cui all'art. 25 in quanto l'intero progetto riguardava anche altri ambiti di intervento, oltre ad aree a pioppeto (non assoggettabili) essendo presenti anche formazioni boschive censite nel PIF e fasce di vegetazione arborea di margine;
che in ogni caso, l'ordinanza provinciale riportava che non sussistevano precedenti a carico dei soggetti sanzionati a conferma della buona fede di una società come il CFP che vanta oltre venti anni di vita e di attività forestale su aree perifluviali, spesso anche per conto della provincia di per cui aveva curato e gestito con diligenza centinaia di ettari di CP_3
nuovi boschi. Parte ricorrente concludeva nei termini in epigrafe indicati.
Si costituiva la contestando quanto ex adverso dedotto e rilevando: che, con nota Controparte_3
in data 5/2/2020, il dott. forestale in qualità di consulente forestale della R.A.C. S.r.l. Parte_1
società agricola, trasmetteva alla Provincia di una relazione tecnico agronomica (protocollata CP_3 agli atti dell'Ente con numero prot. 6421 del 5/2/2020) finalizzata ad ottenere dall'Amministrazione
l'autorizzazione ad effettuare interventi di manutenzione mediante taglio culturale e riqualificazione di tre distinte formazioni arboree poste all'interno della Zona di protezione speciale (d'ora in avanti ZPS)
situata a e gestita dalla Provincia;
che, successivamente, il medesimo Numero_1 Parte_4 consulente inviava un'integrazione documentale, protocollata agli atti provinciali con prot. n. 12347 del
5/3/2020, contenente “dichiarazione di non incidenza dell'intervento” e “dichiarazione sulla classificazione delle formazioni arboree non ricomprese tra le superfici a bosco dal PIF vigente”; che la , sull'intervento, esprimeva parere favorevole in data 20/03/2020; che, in data Controparte_3
24 aprile 2020 perveniva alla la denuncia di abbattimento di un pioppeto, posto in area CP_3
privata in via Argine Po Nord, sito al mappale 23 particella 1 del Comune di , inserita Parte_4
nella ZPS gestita dalla;
che la denuncia era stata formulata dal figlio della proprietaria del CP_3
pagina 5 di 11 terreno, che indicava come autore del fatto il Consorzio forestale padano che operava per conto della società agricola precisando che questo aveva riconosciuto il fatto ed aveva ammesso di avere CP_5 operato il taglio per errore nella lettura della documentazione tecnica posta a base dell'istanza di intervento della che la , in data 27/4/2020, con nota prot. n. 20017, trasmetteva la CP_5 CP_3
denuncia, corredata dalla relativa documentazione e da allegati cartografici, ai Carabinieri forestali di ed alla Polizia locale del Comune di per le verifiche di competenza di questi, CP_3 Parte_4 segnalando il divieto di taglio di specie arboree previsto dall'art. 19, comma 1, lett. B) del Regolamento della ZPS;
che, con nota del 9/5/2020, i Carabinieri della Forestale di confermavano di avere CP_3
verificato i fatti denunciati e chiedevano una valutazione tecnica dei lavori eseguiti, al fine di inquadrarli ai sensi del Regolamento della ZPS: chiedevano in particolare alla di chiarire se i CP_3
lavori di taglio eseguiti al foglio 23 particella 1 del catasto censuario del Comune di Parte_4
necessitassero di preventivo parere o altra preventiva autorizzazione da parte della;
che la CP_3
rispondeva con comunicazione in data 11/6/2020 confermando la necessità di preventivo CP_3
parere ex art. 25 del vigente Regolamento della ZPS in quanto l'intervento aveva determinato
“l'eliminazione di filari alberati, elemento caratteristico del paesaggio agrario”; che la Provincia precisava inoltre che “rilevano ai fini della valutazione del caso, oltre il citato art. 25, anche l'art. 35 del già citato Regolamento, nel quale sono indicate le sanzioni per le mancate ottemperanze al
Regolamento ed alle disposizioni impartite da Questo Ente gestore (parere rilasciato in data
23/03/2020 alla Società agricola per interventi di taglio su area attigua). - rilevano altresì CP_5 gli artt. 25 nonché 28 della Legge Regione Lombardia n. 86/83 “ Controparte_8
”; che, in data 24 agosto 2020, con nota agli atti provinciali prot. n. 41142 del 25/8/2020, i
[...]
Carabinieri inviavano alla Provincia di verbale di accertamento di violazione amministrativa CP_3
n. 15/2020, notificato in data 18/08/2020 a carico di in qualità di trasgressore e Controparte_1
del Consorzio forestale padano Soc. Agr. Coop., in qualità di obbligato in solido;
che era contestata la violazione dell'art. 25 del Regolamento della ZPS IT20B0501 Pt_3 Parte_10
” e il verbale veniva inviato alla Provincia di per competenza, per il prosieguo
[...] CP_3 dell'istruttoria; che alla Provincia, pertanto, il inviava scritti difensivi in cui ribadiva di avere CP_2 eseguito il taglio per un errore nell'individuazione dei confini dei mappali ove l'intervento era stato autorizzato dalla ed evidenziava, peraltro, che la vegetazione tagliata erroneamente era un CP_3 pioppeto posto nell'ambito 1, area che ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 33 del Regolamento della ZPS, ovvero quella degli interventi consentiti senza necessità di previa autorizzazione dell'Ente
Gestore; che, all'esito dell'audizione e dell'istruttoria, la emetteva ordinanza Controparte_3
ingiunzione n. PD/476 del 03/05/2022, notificata il 9/5/2022, di pagamento della sanzione pagina 6 di 11 amministrativa di Euro 51,64, nei confronti del sig. in qualità di trasgressore, Controparte_1
in quanto Presidente del , e del stesso in qualità di obbligato in Controparte_2 CP_2
solido, oggetto di opposizione. Deduceva la di che il verbale della Regione CP_3 CP_3
Carabinieri della Forestale di n. 15/2020, contestava, sulla scorta dei chiarimenti ricevuti dalla CP_3
Provincia di in data 11/06/2020, due differenti fattispecie: - l'aver effettuato lavori di taglio CP_3 all'interno della ZPS IT20B0501 sui terreni di cui al foglio 23 particella 1 del catasto censuario di
[...]
senza il preventivo parere ex art. 25 del vigente Regolamento della ZPS, in quanto gli Parte_4 stessi avevano determinato l'eliminazione di filari di alberi, elementi caratteristici del paesaggio agrario;
- l'avere effettuato i lavori di abbattimento senza ottemperare alle disposizioni impartite con parere rilasciato in data 23/03/2020 alla società agricola per interventi di taglio su area CP_5 attigua;
che, in realtà, la condotta illecita era una sola e consisteva nell'avere tagliato filari di alberi senza il parere dell'Ente gestore prescritto dall'art. 25 del Regolamento di gestione della ZPS, non ravvisandosi ulteriori violazioni, diverse da quella di cui all'art. 25 suddetto;
che, rispetto all'unica violazione così contestata, i motivi di ricorso erano inammissibili e comunque infondati evidenziandosi che l'art. 23 della L. n. 689/81 richiamato da parte opponente, era stato in toto abrogato dall'art. 34 comma 1 lett. C) del d.lgs. n. 150/2011 e l'ingiunzione opposta conteneva ampia motivazione a sostegno della dimostrazione della responsabilità degli opponenti;
che, diversamente da quanto sostenuto dagli stessi, la giurisprudenza è orientata nel senso che al verbale di accertamento va attribuito valore di piena prova sino querela di falso, laddove dagli accertamenti eseguiti era emerso come il taglio delle piante fosse avvenuto nell'area di proprietà delle sig.re Parte_6 Pt_8
e e la circostanza era ammessa dagli opponenti, che riconoscevano di avere
[...] Parte_7 erroneamente sconfinato nell'area suddetta, tagliando la vegetazione che la ricopriva;
che, quanto alle caratteristiche del pioppeto della proprietà – i Carabinieri della Forestale di Parte_6 Pt_8 riferivano nella comunicazione del 9/5/2020: “la scrivente Stazione ha accertato, in data CP_3
01/05/2020, l'illecito taglio raso del soprassuolo costituito prevalentemente da polloni di alberi da pioppo lasciati crescere insieme ad altre specie spontanee ed in modo naturale, per oltre dieci anni conteggiato dall'ultimo taglio culturale”; che le caratteristiche sopradescritte del pioppeto delle sig. re
– si riferivano quindi ad una formazione vegetale che, in virtù del fatto che non era Parte_6 Pt_8
stata governata per oltre dieci anni, aveva acquisito un certo grado di naturalità e, quindi, di pregio naturalistico, dato anche dalla mescolanza con altre specie spontanee e dalla presenza di un sottobosco diffuso;
che formazioni di tal genere, proprio in virtù del loro pregio naturale, possono essere tagliate solo previo parere dell'Ente Gestore, rilasciato ai sensi dell'art. 25 del Regolamento di gestione della
ZPS, che autorizza il taglio con adeguate prescrizioni, per esempio indicando i periodi in cui il taglio pagina 7 di 11 può essere effettuato, in modo da salvaguardare i nidi ospitati da tale vegetazione seminaturale;
che, parimenti, la , nella propria comunicazione in data 11/06/2020, aveva riferito che Controparte_3 la vegetazione abbattuta nelle aree di cui al foglio 23 part. 1 era costituita da “filari alberati, elementi caratteristici del paesaggio agrario” e, come tale, doveva essere autorizzata ai sensi del già richiamato art. 25 del Piano di Gestione della ZPS;
che l'art. 33 del Regolamento della ZPS, invocato dai ricorrenti stabiliva che “sono sempre consentiti, senza necessità di previa autorizzazione da parte dell'Ente
Gestore, i seguenti interventi o atti: a) normali pratiche agricole connesse alla coltivazione di frutteti, vigneti, orti, seminativi e altre colture già esistenti”; che, nella specie, la vegetazione esistente sulla proprietà non rientrava nelle ipotesi contemplate dalla norma (art. 33), non essendo Persona_7
né un frutteto, né un vigneto, né un orto, né un seminativo, né altra coltura soggetta a normale pratica agricola;
che, infatti, detta vegetazione, in virtù del trascorrere del tempo dall'ultimo taglio colturale, aveva acquisito caratteristiche di seminaturalità e di pregio naturalistico;
che a nulla valevano i richiami operati dalla difesa dei ricorrenti a quanto previsto nella relazione del dott. forestale ed a Parte_1 quanto contenuto nel parere provinciale con riferimento all'ambito di intervento n. 1 dal momento che l'analisi ivi effettuata si riferiva al pioppeto situato nell'area oggetto di valutazione dell'istruttoria provinciale, ovvero ad aree demaniali o di proprietà del , quindi diverse da Controparte_2
quella di cui al foglio 23 part. 1 di proprietà La chiedeva il rigetto Persona_7 CP_3 dell'opposizione.
La causa istruita mediante l'assunzione di prova testimoniale e a mezzo documenti, all'odierna udienza veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione deve essere respinta per le ragioni di cui al prosieguo.
Occorre premettere che, come noto, nei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative i verbali di accertamento della violazione hanno un triplice livello di attendibilità: a) sono assistiti da fede privilegiata, ai sensi dell'articolo 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni a lui rese;
b) fanno fede fino a prova contraria quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla parte e/o da terzi;
c) per tutti gli altri aspetti anche relativi all'esame della documentazione costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi potendo essere disattesi solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di pagina 8 di 11 falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore (Cassazione civile sez. II, 29/10/2021, n.30771).
Nella fattispecie, i fatti sono pacificamente da individuarsi nel taglio disposto per iniziativa del
, taglio eseguito, per errore materiale, su area di proprietà privata in assenza del parere CP_2
dell'Ente gestore della ZPS previsto dall'art. 25 del vigente Regolamento ZPS. Gli agenti hanno dichiarato nel verbale di avere esaminato le mappe catastali ed averle sovrapposte alle ortofoto ed ai rilievi GPS effettuati sui luoghi, attività che ha condotto a confermare che il taglio delle piante era avvenuto nell'area di proprietà delle sig.re e . All'esito Parte_6 Parte_8 Parte_7
dell'articolata attività ispettiva, è stato accertato che il taglio ha “determinato l'eliminazione di filari alberati elementi caratteristici del paesaggio agrario”. La sanzione di cui si discute è stata comminata dalla per l'assenza del parere richiesto dall'art. 25 del Regolamento di gestione di Controparte_3
detta Zona che, al comma 1, così dispone: “Non è consentito, salva autorizzazione dell'Ente Gestore, eliminare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario della ZPS ad alta valenza ecologica, quali orli di scarpate fluviali, siepi, filari alberati, bugni, bodri ecc.. Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino. Nei casi di comprovata necessità, per esigenze di lavoro aziendale, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, è consentito realizzare piccoli spostamenti ed aperture di varchi”. Pertanto, venendo in considerazione nella fattispecie la condotta indicata nella eliminazione di filari alberati costituenti elementi caratteristici del paesaggio agrario, trova necessariamente applicazione la richiamata disposizione dell'art. 25 del Regolamento ZPS, con la conseguenza che, nell'assenza dell'autorizzazione dell'Ente Gestore, deve essere irrogata la sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall'art. 35, comma 3 del medesimo Regolamento.
Occorre rilevare che, come evidenziato dagli stessi ricorrenti (pag. 7 del ricorso), la vegetazione della proprietà tagliata per errore, aveva caratteristiche omogenee con il pioppeto Persona_7 ricompreso nell'ambito 1 di progetto, di cui condivideva la nascita e la ceduazione e che, per il pioppeto dell'Ambito 1 incluso nel progetto presentato, il Consorzio forestale padano ha chiesto ed ottenuto dalla Provincia il parere di cui all'art. 25 del Regolamento della ZPS: non vi era pertanto ragione di ritenere che il parere preventivo dell'Ente Gestore ex art. 25 del Regolamento ZPS non fosse necessario anche per il taglio raso del soprassuolo del pioppeto ricadente in area di proprietà
– date le analoghe caratteristiche naturali. Sempre in merito alle caratteristiche del Pt_8 Parte_6 pioppeto ricadente nell'area delle sig.re – , risulta, invero, come i Carabinieri della Pt_8 Parte_6
Forestale di nella comunicazione del 9/5/2020 abbiano riferito che “la scrivente Stazione ha CP_3 accertato, in data 01/05/2020, l'illecito taglio raso del soprassuolo costituito prevalentemente da polloni di alberi da pioppo lasciati crescere insieme ad altre specie spontanee ed in modo naturale, per
pagina 9 di 11 oltre dieci anni conteggiato dall'ultimo taglio culturale”. Le così descritte caratteristiche della vegetazione hanno trovato riscontro nelle deposizione testimoniali: il Vice Brigadiere Per_8
, infatti, ha confermato di avere personalmente constatato, durante il suo sopralluogo in data
[...]
1/5/2020, che il soprassuolo sito nel terreno di cui al foglio 23 part. 1 del catasto censuario del Comune di , di proprietà delle sig.re , e , era Parte_4 Parte_6 Parte_8 Parte_7
stato tagliato e che la vegetazione in questione era “costituita da polloni di alberi da pioppo lasciati crescere in modo naturale insieme ad altre specie;
questo per dieci – quindici anni circa. Sono stati rinvenuti 778 toppi dal diametro che andava da 10 a 40 cm e ceppi del diametro medio di 30 cm”: trattasi di formazione vegetale che, non essendo stata governata per oltre dieci anni, ha acquisito i connotati dell'elemento naturale caratteristico del paesaggio agrario della ZPS a valenza ecologica come previsto dall'art. 25 del Regolamento ZPE. Non si ravvisano i presupporti per ricondurre il taglio, come accertato, ad una normale pratica agricola ai sensi dell'art. 33 del medesimo Regolamento ZPS, come dedotto da parte ricorrente. Tale disposizione prevede che “sono sempre consentiti, senza necessità di previa autorizzazione da parte dell'Ente Gestore, i seguenti interventi o atti: - normali pratiche agricole connesse alla coltivazione di frutteti, vigneti, orti, seminativi e altre colture già esistenti”. Nei fatti, la vegetazione esistente sulla proprietà non è risultata rientrare Persona_7
nel caso previsto dalla norma, non venendo in considerazione né un frutteto, né un vigneto, né un orto, né un seminativo, né altra coltura soggetta a normale pratica agricola.
Va detto che quanto accertato segue a un comportamento soggettivamente attribuibile a parte opponente, dovendosi escludere la volontarietà dell'evento, ma sussistendo l'inosservanza di regole dirette ad impedire la causazione di fatti dannosi. Non è del resto invocabile “l'errore sulla liceità della condotta, cd. “buona fede", se si tiene conto delle funzioni che sono attribuite al e che lo CP_2
stesso professionalmente svolge (“società come il CFP che vanta oltre venti anni di vita e di attività forestale su aree perifluviali, spesso anche per conto della provincia di per cui ha curato e CP_3 gestisce con diligenza centinaia di ettari di nuovi boschi”) e che, nella specie, l'errore materiale è consistito in uno sconfinamento in area privata che, con l'ordinaria diligenza, poteva essere evitato.
Dalla valutazione degli atti non si rinvengono elementi idonei alla configurabilità della causa di giustificazione prevista dall'art. 3 comma 2, L. 689/1981 secondo il quale “nel caso in cui la violazione
è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”. In tema di illeciti amministrativi, la responsabilità dell'autore dell'infrazione non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (Cass. Civ. n.
6018/2019) Si rammenta, peraltro, che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, il principio pagina 10 di 11 posto dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981 n. 689, secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa: “Nell'ambito di tale esigenza probatoria, il dolo e la colpa, quali aspetti della volontà che sorregge il comportamento illecito, non sono necessariamente esclusi dalla misura minima che assume il fatto materiale, come nel caso di minimo superamento dei limiti numerici posti dalla legge, in quanto la natura minima della misura con cui è stato superato il limite normativo non vale di per sé a conferire alcuna giustificazione al fatto, salvo che non si dimostri specificamente la materiale connessione tra detta misura e la mancanza dell'indicato elemento soggettivo” (Cass. n.
12391/2003).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano avuto riguardo ai valori medi dei parametri previsti ex
D.M. n. 55/2014 per tutte le fasi, come aggiornati con D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e conferma l'ordinanza-ingiunzione - atto dirigenziale della Controparte_3
n° pd / 476 03/05/2022; condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite che liquida in € 662,00 per onorario, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
Mantova, 21.1.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni, ha pronunciato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.1.2025 di cui è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1581/2022 promossa da:
AVV. (C.F. ) in proprio e quale legale Controparte_1 C.F._1 rappresentate pro tempore della Società “ Controparte_2
” (C.F.-P.IVA: , rappresentata e difesa dall'Avv. Cedrik
[...] P.IVA_1
Pasetti ricorrente contro
(codice fiscale , con l'avv. Lucia Salemi e l'avv. Eloisa Controparte_3 P.IVA_2
Persegati Ruggerini resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: “in via principale di merito: - accertata l'illegittimità dell'impugnato provvedimento, annullare, revocare e, comunque, privare di ogni giuridico effetto l'indicata“
ORDINANZA-INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA IN
MATERIA DI PARCHI E NATURA (VERBALE DEI CARABINIERI FORESTALI “LOMBARDIA”
STAZIONE DI MANTOVA N. 152020 DEL 17/08/2020)- ATTO DIRIGENZIALE PROVINCIA DI
MANTOVA n° PD / 476 03/05/2022” in via subordinata: - ai sensi dell'art. 23 co. 11 della L. n.
689/81, che recita “il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente”, annullare, comunque il verbale impugnato;
in via di ulteriore subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui ritenesse fondato l'addebito, mantenere la
pagina 1 di 11 sanzione entro il minimo edittale;
In ogni caso: con vittoria di onorari e spese. Ed insiste In via istruttoria: A-per la concessione della diretta alla valutazione Controparte_4 se nella fattispecie l'intervento de quo compiuto dai ricorrenti, fosse soggetto a parere a norma dell'art. 25 Regolamento della ZPS o debba configurarsi come una normale pratica agricola soggetta ai dettami dell'art. 33 del regolamento. Si indica come C.T.P. il Dott. con Persona_1
Studio in Centro direzionale Boma, Via Verri n. 1( , e-mail: CP_3 PartitaIVA_3
B- autorizzarsi la citazione dei seguenti testimoni, a prova contraria, rispetto Email_1
ai capitoli di prova richiesti da parte resistente: -Dott. di San Giorgio Parte_1
Bigarello (MN), Via Caselle n. 3F -Andrea legale rappresentante pro tempore della . Tes_1 Parte_2
responsabile operativo della “Delta Controparte_5
Wood srl” di Via Cremona, 36. CP_3
Per parte resistente: Respingersi il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese ed onorari di causa, come da nota che si produce, oltre oneri come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 6 del D.Lgs. n. 150/2022 e art. 22 della L. 689/1981, , in proprio e Controparte_1 quale legale rappresentate pro tempore della Società Controparte_2
”, esponeva: che, in data 09/05/2022, il
[...] Controparte_2 Controparte_2
riceveva, quale notifica da parte della l'ordinanza-ingiunzione di
[...] CP_3 CP_3
pagamento - atto dirigenziale della n° pd / 476 03/05/2022 - per violazione della Controparte_3 normativa in materia di parchi e natura per la somma di € 51,64 in ragione della presunta violazione dell'art. 25 comma 1 del regolamento “ , ed C.F._2 Pt_3 Parte_4
” come rilevata dalla Regione Carabinieri Forestale “Lombardia”- stazione di;
che i Pt_5 CP_3
Carabinieri avevano accertato, in data 17/08/2020, quanto segue: “a seguito del sopralluogo effettuato in data 01.05.2020 dai militari di questa stazione, che il rubricato consorzio forestale padana ha eseguito lavori di abbattimento di piante all'interno della zona di protezione speciale IT20B0501
“ , ed ”, sui terreni identificati catastalmente al foglio 23 Pt_3 Parte_4 Pt_5
particella 1 del catasto censuario del Comune di San BE Po (MN), di proprietà dei Sigg.
, e .. Senza l'autorizzazione di questi ultimi”; che, in Parte_6 Parte_7 Parte_8 detto verbale, veniva inoltre dichiarato: “successivamente all'attività ispettiva si è proceduto all'esame delle mappe catastali e alla loro sovrapposizione con ortofoto i rilievi GPS effettuati sui luoghi con esiti di cui alla relazione tecnica del 01.02.2020 a firma Ten. del NIPAAAF Controparte_6 di che conferma il taglio di piante nell'area sopra identificata. Tali esiti sono stati CP_3
finalmente corroborati dalla Provincia di con nota del 11.06.2020 a firma Dott.ssa CP_3 Per_2
pagina 2 di 11 , con la quale si comunica allo scrivente come detti lavori necessità di “preventivo parere ex Per_3
art. 25 del vigente regolamento della ZPS in oggetto in quanto gli stessi hanno determinato
l'eliminazione di filari alberati, elementi caratteristici del paesaggio agrario;
Si sottolinea inoltre come per i lavori di abbattimento il consorzio forestale padana non abbia ottemperato alle disposizioni impartite con “parere rilasciato in data 23.03.2020 alla società agricola per interventi di CP_5 taglio su area attigua”. Accertato pertanto che i lavori sopra riportati sono stati effettuati in carenza del preventivo parere dell'Ente Gestore della ZPS, provincia di si redige presente verbale di CP_3 contestazione di violazione amministrativa”; che, con detta violazione, veniva comminata a.
[...]
quale trasgressore ed al quale obbligato in solido, la sanzione Controparte_1 CP_7 amministrativa € 51,64; che, a seguito del verbale, il trasgressore e l'obbligato in solido, in data
17/09/2020, avevano inoltrato alla scritti difensivi per mezzo dei quali si Controparte_3 sosteneva: “l'intervento, seppur eseguito per mero errore (sconfinamento in un popolamento omogeneo), va inteso come non soggetto a parere a norma del Regolamento della ZPS. Oltre questo primo aspetto si dichiara nel verbale che il Consorzio non ha ottemperato alle Controparte_2
diposizioni impartite con il parere rilasciato alla Soc. RAC srl. Premesso che non si riesce a capire chi contesti tale aspetto si evidenzia anche che non appare chiaro in cosa consista la mancata ottemperanza..”; che, in data 08/02/2021, veniva effettuata l'audizione personale del trasgressore avanti la provincia di che il aveva trovato un accordo per il risarcimento dei danni CP_3 CP_2
occorsi ai terzi interessati;
che, successivamente, era stata notificata la detta ordinanza - ingiunzione della oggetto di opposizione;
che, in analogia ai principi vigenti in materia di Controparte_3
illecito penale, spettava alla P.A. fornire la dimostrazione della sussistenza della violazione amministrativa e dell'inadempimento in capo alla ricorrente, tanto che, non sussistendo prova sufficiente sulla responsabilità dell'opponente, il ricorso doveva necessariamente essere accolto;
che più volte, la giurisprudenza di legittimità aveva confermato come ad un verbale di accertamento non potesse essere attribuito valore di piena prova sino a querela di falso;
che, con l'opposizione il Giudice rimaneva investito di un potere-dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione che non è limitata alla legittimità formale dell'atto, ma si estende – nell'ambito della deduzione delle parti – all'esame completo del merito della pretesa fatta valere;
che il aveva acquisito mediante CP_2
compravendita il soprassuolo arboreo di proprietà della Strada Canove, 2/bis loc. Parte_9
Campitello - 46010 AR (MN) localizzato in comune di San BE Po (MN), verificando, in fase di trattativa, la presenza di autorizzazioni ed elaborati tecnici a sostegno dell'intervento forestale, prodotti dalla ditta che, successivamente a tale acquisizione, il aveva dato seguito, CP_5 CP_2
in data 24 aprile 2020, alle previsioni di intervento mediante il taglio della sola parte classificata a pagina 3 di 11 pioppeto nel vigente Piano di Indirizzo Forestale (PIF) della provincia di sospendendo invece CP_3
l'analoga attività sulla porzione classificata “bosco” dal medesimo PIF per decorrenza dei termini relativi alla possibilità di intervento (termine ultimo delle attività selvicolturali in bosco “naturale” è fissato a fine marzo); che il cantiere operativo per l'esecuzione dell'attività descritta era del
[...]
, era diretto dal Dott. dipendente del , mentre le Controparte_2 Persona_4 CP_2
attività di taglio erano state eseguite dalla ditta Delta Wood, che partecipava in qualità di associata del
; che la detta attività era, come sempre, supervisionata dal Direttore Tecnico del , CP_2 CP_2
Sig. , benché in epoca di restrizioni alla mobilità legate alla pandemia in corso di Persona_5
Covid 19 le presenze in cantiere venissero sempre limitate il più possibile;
che, in data 23 aprile 2020, era stato dato corso alle attività di taglio delle sole aree a pioppeto e, tuttavia, per un errore di valutazione e/o di comunicazione, l'intervento veniva eseguito anche sul mappale 1 del Foglio 23, mappale non nella disponibilità della ditta RAC, ma di un altro privato, ovvero la Sig.ra Pt_8
Pe
che al sopraggiungere sul cantiere del direttore, Dr. era stato immediatamente
[...] Per_4
verificato lo sconfinamento delle azioni di taglio sul mappale privato, il Dr. raccoglieva Per_4 tempestivamente le informazioni per definire la titolarità dell'area e contattava, nella medesima giornata, la proprietaria, evidenziando l'errore commesso nell'esecuzione dell'intervento e dando la disponibilità della ditta al risarcimento del danno prodotto: danno che consisteva nell'abbattimento dei pioppi per una massa legnosa diversamente assortita pari ai circa 70 mc di legname (500 q.li) suddiviso in tagli di tronchi e tronchetti per segheria da bancali, cartiera, oltre a ramaglia da cippato per la produzione di biocombustibili legnosi, da quantificarsi economicamente fra le parti, fatti i salvi i costi di abbattimento ed allontanamento del materiale di risulta;
che l'errore di esecuzione era riferito ad una sub area (foglio 23 mapp. 1), omogenea con il pioppeto dell'ambito 1 di progetto, condividendone infatti la nascita, l'evoluzione e la continuità planimetrica e, come tale, il taglio di ceduazione, qualora autorizzato dalla proprietà, non sarebbe stato da sottoporre né a valutazione di incidenza, né ad autorizzazione paesaggistica, né a nessun altra denuncia;
che, se è pur vero che il Piano di Indirizzo
Forestale è da considerarsi strumento non esaustivo (un eventuale formazione forestale che abbia i caratteri del bosco in base alla art. 42 della l.r. 31/2008 va considerata tale anche se non presente sulla cartografia del PIF) lo stesso Piano era tuttavia da ritenersi esaustivo per le formazioni che invece censiva e risultava inequivocabile che le formazioni sottoposte a taglio di ceduazione in esame nel mese di aprile 2020 fossero classificate come “pioppeto”; che, a conferma, la , Controparte_3
quale Ente Gestore del sito Natura 2000 e fino a pochi anni fa Ente Forestale di riferimento per le aree provinciali esterne ai parchi aveva espresso un parere in cui definiva l'ambito 1 come “popolamento vegetale di pioppo ibrido, praticamente monospecifico”, mentre per l'ambito 2 ad esempio, considerato pagina 4 di 11 bosco, la stessa Provincia aveva evidenziato che “Considerato che l'intervento colturale di ceduazione ricade all'interno di unità classificata bosco nel PIF, l'intervento necessita di previa denuncia di taglio bosco sul portale regionale”; che, dunque, doveva concludersi che non vi era necessità, nel caso di specie, dell'autorizzazione- parere preventivo ex art. 25 del Regolamento della ZPS dal momento che gli interventi svolti per un errore di individuazione dei confini, sulla proprietà privata di terzi, riguardavano semplicemente un area a pioppeto per la quale il parere non era necessario, come peraltro si evinceva dal parere rilasciato alla società RAC srl e redatto dalla stessa con Controparte_3 riferimento a quest'area che ricade nell'Ambito 1 e descritta come “caratterizzata da un popolamento vegetale di pioppo ibrido, praticamente monospecifico”, interventi dunque consentiti, senza necessità di previa autorizzazione da parte dell'Ente Gestore;
che, in sintesi, l'intervento doveva configurarsi come una normale pratica agricola soggetta ai dettami dell'art. 33 del regolamento (P.d.G del Sito
Natura 2000) effettivamente svolta su proprietà altrui;
che la Società RAC aveva invece richiesto il parere di cui all'art. 25 in quanto l'intero progetto riguardava anche altri ambiti di intervento, oltre ad aree a pioppeto (non assoggettabili) essendo presenti anche formazioni boschive censite nel PIF e fasce di vegetazione arborea di margine;
che in ogni caso, l'ordinanza provinciale riportava che non sussistevano precedenti a carico dei soggetti sanzionati a conferma della buona fede di una società come il CFP che vanta oltre venti anni di vita e di attività forestale su aree perifluviali, spesso anche per conto della provincia di per cui aveva curato e gestito con diligenza centinaia di ettari di CP_3
nuovi boschi. Parte ricorrente concludeva nei termini in epigrafe indicati.
Si costituiva la contestando quanto ex adverso dedotto e rilevando: che, con nota Controparte_3
in data 5/2/2020, il dott. forestale in qualità di consulente forestale della R.A.C. S.r.l. Parte_1
società agricola, trasmetteva alla Provincia di una relazione tecnico agronomica (protocollata CP_3 agli atti dell'Ente con numero prot. 6421 del 5/2/2020) finalizzata ad ottenere dall'Amministrazione
l'autorizzazione ad effettuare interventi di manutenzione mediante taglio culturale e riqualificazione di tre distinte formazioni arboree poste all'interno della Zona di protezione speciale (d'ora in avanti ZPS)
situata a e gestita dalla Provincia;
che, successivamente, il medesimo Numero_1 Parte_4 consulente inviava un'integrazione documentale, protocollata agli atti provinciali con prot. n. 12347 del
5/3/2020, contenente “dichiarazione di non incidenza dell'intervento” e “dichiarazione sulla classificazione delle formazioni arboree non ricomprese tra le superfici a bosco dal PIF vigente”; che la , sull'intervento, esprimeva parere favorevole in data 20/03/2020; che, in data Controparte_3
24 aprile 2020 perveniva alla la denuncia di abbattimento di un pioppeto, posto in area CP_3
privata in via Argine Po Nord, sito al mappale 23 particella 1 del Comune di , inserita Parte_4
nella ZPS gestita dalla;
che la denuncia era stata formulata dal figlio della proprietaria del CP_3
pagina 5 di 11 terreno, che indicava come autore del fatto il Consorzio forestale padano che operava per conto della società agricola precisando che questo aveva riconosciuto il fatto ed aveva ammesso di avere CP_5 operato il taglio per errore nella lettura della documentazione tecnica posta a base dell'istanza di intervento della che la , in data 27/4/2020, con nota prot. n. 20017, trasmetteva la CP_5 CP_3
denuncia, corredata dalla relativa documentazione e da allegati cartografici, ai Carabinieri forestali di ed alla Polizia locale del Comune di per le verifiche di competenza di questi, CP_3 Parte_4 segnalando il divieto di taglio di specie arboree previsto dall'art. 19, comma 1, lett. B) del Regolamento della ZPS;
che, con nota del 9/5/2020, i Carabinieri della Forestale di confermavano di avere CP_3
verificato i fatti denunciati e chiedevano una valutazione tecnica dei lavori eseguiti, al fine di inquadrarli ai sensi del Regolamento della ZPS: chiedevano in particolare alla di chiarire se i CP_3
lavori di taglio eseguiti al foglio 23 particella 1 del catasto censuario del Comune di Parte_4
necessitassero di preventivo parere o altra preventiva autorizzazione da parte della;
che la CP_3
rispondeva con comunicazione in data 11/6/2020 confermando la necessità di preventivo CP_3
parere ex art. 25 del vigente Regolamento della ZPS in quanto l'intervento aveva determinato
“l'eliminazione di filari alberati, elemento caratteristico del paesaggio agrario”; che la Provincia precisava inoltre che “rilevano ai fini della valutazione del caso, oltre il citato art. 25, anche l'art. 35 del già citato Regolamento, nel quale sono indicate le sanzioni per le mancate ottemperanze al
Regolamento ed alle disposizioni impartite da Questo Ente gestore (parere rilasciato in data
23/03/2020 alla Società agricola per interventi di taglio su area attigua). - rilevano altresì CP_5 gli artt. 25 nonché 28 della Legge Regione Lombardia n. 86/83 “ Controparte_8
”; che, in data 24 agosto 2020, con nota agli atti provinciali prot. n. 41142 del 25/8/2020, i
[...]
Carabinieri inviavano alla Provincia di verbale di accertamento di violazione amministrativa CP_3
n. 15/2020, notificato in data 18/08/2020 a carico di in qualità di trasgressore e Controparte_1
del Consorzio forestale padano Soc. Agr. Coop., in qualità di obbligato in solido;
che era contestata la violazione dell'art. 25 del Regolamento della ZPS IT20B0501 Pt_3 Parte_10
” e il verbale veniva inviato alla Provincia di per competenza, per il prosieguo
[...] CP_3 dell'istruttoria; che alla Provincia, pertanto, il inviava scritti difensivi in cui ribadiva di avere CP_2 eseguito il taglio per un errore nell'individuazione dei confini dei mappali ove l'intervento era stato autorizzato dalla ed evidenziava, peraltro, che la vegetazione tagliata erroneamente era un CP_3 pioppeto posto nell'ambito 1, area che ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 33 del Regolamento della ZPS, ovvero quella degli interventi consentiti senza necessità di previa autorizzazione dell'Ente
Gestore; che, all'esito dell'audizione e dell'istruttoria, la emetteva ordinanza Controparte_3
ingiunzione n. PD/476 del 03/05/2022, notificata il 9/5/2022, di pagamento della sanzione pagina 6 di 11 amministrativa di Euro 51,64, nei confronti del sig. in qualità di trasgressore, Controparte_1
in quanto Presidente del , e del stesso in qualità di obbligato in Controparte_2 CP_2
solido, oggetto di opposizione. Deduceva la di che il verbale della Regione CP_3 CP_3
Carabinieri della Forestale di n. 15/2020, contestava, sulla scorta dei chiarimenti ricevuti dalla CP_3
Provincia di in data 11/06/2020, due differenti fattispecie: - l'aver effettuato lavori di taglio CP_3 all'interno della ZPS IT20B0501 sui terreni di cui al foglio 23 particella 1 del catasto censuario di
[...]
senza il preventivo parere ex art. 25 del vigente Regolamento della ZPS, in quanto gli Parte_4 stessi avevano determinato l'eliminazione di filari di alberi, elementi caratteristici del paesaggio agrario;
- l'avere effettuato i lavori di abbattimento senza ottemperare alle disposizioni impartite con parere rilasciato in data 23/03/2020 alla società agricola per interventi di taglio su area CP_5 attigua;
che, in realtà, la condotta illecita era una sola e consisteva nell'avere tagliato filari di alberi senza il parere dell'Ente gestore prescritto dall'art. 25 del Regolamento di gestione della ZPS, non ravvisandosi ulteriori violazioni, diverse da quella di cui all'art. 25 suddetto;
che, rispetto all'unica violazione così contestata, i motivi di ricorso erano inammissibili e comunque infondati evidenziandosi che l'art. 23 della L. n. 689/81 richiamato da parte opponente, era stato in toto abrogato dall'art. 34 comma 1 lett. C) del d.lgs. n. 150/2011 e l'ingiunzione opposta conteneva ampia motivazione a sostegno della dimostrazione della responsabilità degli opponenti;
che, diversamente da quanto sostenuto dagli stessi, la giurisprudenza è orientata nel senso che al verbale di accertamento va attribuito valore di piena prova sino querela di falso, laddove dagli accertamenti eseguiti era emerso come il taglio delle piante fosse avvenuto nell'area di proprietà delle sig.re Parte_6 Pt_8
e e la circostanza era ammessa dagli opponenti, che riconoscevano di avere
[...] Parte_7 erroneamente sconfinato nell'area suddetta, tagliando la vegetazione che la ricopriva;
che, quanto alle caratteristiche del pioppeto della proprietà – i Carabinieri della Forestale di Parte_6 Pt_8 riferivano nella comunicazione del 9/5/2020: “la scrivente Stazione ha accertato, in data CP_3
01/05/2020, l'illecito taglio raso del soprassuolo costituito prevalentemente da polloni di alberi da pioppo lasciati crescere insieme ad altre specie spontanee ed in modo naturale, per oltre dieci anni conteggiato dall'ultimo taglio culturale”; che le caratteristiche sopradescritte del pioppeto delle sig. re
– si riferivano quindi ad una formazione vegetale che, in virtù del fatto che non era Parte_6 Pt_8
stata governata per oltre dieci anni, aveva acquisito un certo grado di naturalità e, quindi, di pregio naturalistico, dato anche dalla mescolanza con altre specie spontanee e dalla presenza di un sottobosco diffuso;
che formazioni di tal genere, proprio in virtù del loro pregio naturale, possono essere tagliate solo previo parere dell'Ente Gestore, rilasciato ai sensi dell'art. 25 del Regolamento di gestione della
ZPS, che autorizza il taglio con adeguate prescrizioni, per esempio indicando i periodi in cui il taglio pagina 7 di 11 può essere effettuato, in modo da salvaguardare i nidi ospitati da tale vegetazione seminaturale;
che, parimenti, la , nella propria comunicazione in data 11/06/2020, aveva riferito che Controparte_3 la vegetazione abbattuta nelle aree di cui al foglio 23 part. 1 era costituita da “filari alberati, elementi caratteristici del paesaggio agrario” e, come tale, doveva essere autorizzata ai sensi del già richiamato art. 25 del Piano di Gestione della ZPS;
che l'art. 33 del Regolamento della ZPS, invocato dai ricorrenti stabiliva che “sono sempre consentiti, senza necessità di previa autorizzazione da parte dell'Ente
Gestore, i seguenti interventi o atti: a) normali pratiche agricole connesse alla coltivazione di frutteti, vigneti, orti, seminativi e altre colture già esistenti”; che, nella specie, la vegetazione esistente sulla proprietà non rientrava nelle ipotesi contemplate dalla norma (art. 33), non essendo Persona_7
né un frutteto, né un vigneto, né un orto, né un seminativo, né altra coltura soggetta a normale pratica agricola;
che, infatti, detta vegetazione, in virtù del trascorrere del tempo dall'ultimo taglio colturale, aveva acquisito caratteristiche di seminaturalità e di pregio naturalistico;
che a nulla valevano i richiami operati dalla difesa dei ricorrenti a quanto previsto nella relazione del dott. forestale ed a Parte_1 quanto contenuto nel parere provinciale con riferimento all'ambito di intervento n. 1 dal momento che l'analisi ivi effettuata si riferiva al pioppeto situato nell'area oggetto di valutazione dell'istruttoria provinciale, ovvero ad aree demaniali o di proprietà del , quindi diverse da Controparte_2
quella di cui al foglio 23 part. 1 di proprietà La chiedeva il rigetto Persona_7 CP_3 dell'opposizione.
La causa istruita mediante l'assunzione di prova testimoniale e a mezzo documenti, all'odierna udienza veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione deve essere respinta per le ragioni di cui al prosieguo.
Occorre premettere che, come noto, nei giudizi di opposizione a sanzioni amministrative i verbali di accertamento della violazione hanno un triplice livello di attendibilità: a) sono assistiti da fede privilegiata, ai sensi dell'articolo 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni a lui rese;
b) fanno fede fino a prova contraria quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla parte e/o da terzi;
c) per tutti gli altri aspetti anche relativi all'esame della documentazione costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi potendo essere disattesi solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di pagina 8 di 11 falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore (Cassazione civile sez. II, 29/10/2021, n.30771).
Nella fattispecie, i fatti sono pacificamente da individuarsi nel taglio disposto per iniziativa del
, taglio eseguito, per errore materiale, su area di proprietà privata in assenza del parere CP_2
dell'Ente gestore della ZPS previsto dall'art. 25 del vigente Regolamento ZPS. Gli agenti hanno dichiarato nel verbale di avere esaminato le mappe catastali ed averle sovrapposte alle ortofoto ed ai rilievi GPS effettuati sui luoghi, attività che ha condotto a confermare che il taglio delle piante era avvenuto nell'area di proprietà delle sig.re e . All'esito Parte_6 Parte_8 Parte_7
dell'articolata attività ispettiva, è stato accertato che il taglio ha “determinato l'eliminazione di filari alberati elementi caratteristici del paesaggio agrario”. La sanzione di cui si discute è stata comminata dalla per l'assenza del parere richiesto dall'art. 25 del Regolamento di gestione di Controparte_3
detta Zona che, al comma 1, così dispone: “Non è consentito, salva autorizzazione dell'Ente Gestore, eliminare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario della ZPS ad alta valenza ecologica, quali orli di scarpate fluviali, siepi, filari alberati, bugni, bodri ecc.. Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino. Nei casi di comprovata necessità, per esigenze di lavoro aziendale, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, è consentito realizzare piccoli spostamenti ed aperture di varchi”. Pertanto, venendo in considerazione nella fattispecie la condotta indicata nella eliminazione di filari alberati costituenti elementi caratteristici del paesaggio agrario, trova necessariamente applicazione la richiamata disposizione dell'art. 25 del Regolamento ZPS, con la conseguenza che, nell'assenza dell'autorizzazione dell'Ente Gestore, deve essere irrogata la sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall'art. 35, comma 3 del medesimo Regolamento.
Occorre rilevare che, come evidenziato dagli stessi ricorrenti (pag. 7 del ricorso), la vegetazione della proprietà tagliata per errore, aveva caratteristiche omogenee con il pioppeto Persona_7 ricompreso nell'ambito 1 di progetto, di cui condivideva la nascita e la ceduazione e che, per il pioppeto dell'Ambito 1 incluso nel progetto presentato, il Consorzio forestale padano ha chiesto ed ottenuto dalla Provincia il parere di cui all'art. 25 del Regolamento della ZPS: non vi era pertanto ragione di ritenere che il parere preventivo dell'Ente Gestore ex art. 25 del Regolamento ZPS non fosse necessario anche per il taglio raso del soprassuolo del pioppeto ricadente in area di proprietà
– date le analoghe caratteristiche naturali. Sempre in merito alle caratteristiche del Pt_8 Parte_6 pioppeto ricadente nell'area delle sig.re – , risulta, invero, come i Carabinieri della Pt_8 Parte_6
Forestale di nella comunicazione del 9/5/2020 abbiano riferito che “la scrivente Stazione ha CP_3 accertato, in data 01/05/2020, l'illecito taglio raso del soprassuolo costituito prevalentemente da polloni di alberi da pioppo lasciati crescere insieme ad altre specie spontanee ed in modo naturale, per
pagina 9 di 11 oltre dieci anni conteggiato dall'ultimo taglio culturale”. Le così descritte caratteristiche della vegetazione hanno trovato riscontro nelle deposizione testimoniali: il Vice Brigadiere Per_8
, infatti, ha confermato di avere personalmente constatato, durante il suo sopralluogo in data
[...]
1/5/2020, che il soprassuolo sito nel terreno di cui al foglio 23 part. 1 del catasto censuario del Comune di , di proprietà delle sig.re , e , era Parte_4 Parte_6 Parte_8 Parte_7
stato tagliato e che la vegetazione in questione era “costituita da polloni di alberi da pioppo lasciati crescere in modo naturale insieme ad altre specie;
questo per dieci – quindici anni circa. Sono stati rinvenuti 778 toppi dal diametro che andava da 10 a 40 cm e ceppi del diametro medio di 30 cm”: trattasi di formazione vegetale che, non essendo stata governata per oltre dieci anni, ha acquisito i connotati dell'elemento naturale caratteristico del paesaggio agrario della ZPS a valenza ecologica come previsto dall'art. 25 del Regolamento ZPE. Non si ravvisano i presupporti per ricondurre il taglio, come accertato, ad una normale pratica agricola ai sensi dell'art. 33 del medesimo Regolamento ZPS, come dedotto da parte ricorrente. Tale disposizione prevede che “sono sempre consentiti, senza necessità di previa autorizzazione da parte dell'Ente Gestore, i seguenti interventi o atti: - normali pratiche agricole connesse alla coltivazione di frutteti, vigneti, orti, seminativi e altre colture già esistenti”. Nei fatti, la vegetazione esistente sulla proprietà non è risultata rientrare Persona_7
nel caso previsto dalla norma, non venendo in considerazione né un frutteto, né un vigneto, né un orto, né un seminativo, né altra coltura soggetta a normale pratica agricola.
Va detto che quanto accertato segue a un comportamento soggettivamente attribuibile a parte opponente, dovendosi escludere la volontarietà dell'evento, ma sussistendo l'inosservanza di regole dirette ad impedire la causazione di fatti dannosi. Non è del resto invocabile “l'errore sulla liceità della condotta, cd. “buona fede", se si tiene conto delle funzioni che sono attribuite al e che lo CP_2
stesso professionalmente svolge (“società come il CFP che vanta oltre venti anni di vita e di attività forestale su aree perifluviali, spesso anche per conto della provincia di per cui ha curato e CP_3 gestisce con diligenza centinaia di ettari di nuovi boschi”) e che, nella specie, l'errore materiale è consistito in uno sconfinamento in area privata che, con l'ordinaria diligenza, poteva essere evitato.
Dalla valutazione degli atti non si rinvengono elementi idonei alla configurabilità della causa di giustificazione prevista dall'art. 3 comma 2, L. 689/1981 secondo il quale “nel caso in cui la violazione
è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa”. In tema di illeciti amministrativi, la responsabilità dell'autore dell'infrazione non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza (Cass. Civ. n.
6018/2019) Si rammenta, peraltro, che, secondo costante orientamento giurisprudenziale, il principio pagina 10 di 11 posto dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981 n. 689, secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa: “Nell'ambito di tale esigenza probatoria, il dolo e la colpa, quali aspetti della volontà che sorregge il comportamento illecito, non sono necessariamente esclusi dalla misura minima che assume il fatto materiale, come nel caso di minimo superamento dei limiti numerici posti dalla legge, in quanto la natura minima della misura con cui è stato superato il limite normativo non vale di per sé a conferire alcuna giustificazione al fatto, salvo che non si dimostri specificamente la materiale connessione tra detta misura e la mancanza dell'indicato elemento soggettivo” (Cass. n.
12391/2003).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano avuto riguardo ai valori medi dei parametri previsti ex
D.M. n. 55/2014 per tutte le fasi, come aggiornati con D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione e conferma l'ordinanza-ingiunzione - atto dirigenziale della Controparte_3
n° pd / 476 03/05/2022; condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite che liquida in € 662,00 per onorario, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
Mantova, 21.1.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
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