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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 30/09/2025, n. 3083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3083 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12402/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del giudice on. dott.ssa Serena Lorenzetti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 12402/2024 promossa da:
Avv. ANDREA PALAZZESCHI, in proprio ex art. 86 cpc, domiciliato presso il proprio studio in
Firenze via Degli Artisti n° 29;
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Resistente contumace
Oggetto: ricorso avverso decreto di liquidazione onorari
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: “precisa le conclusioni come da ricorso” ovvero “Chiede che la S.V., in accoglimento della presente opposizione, previa sospensione del decreto, disponga la liquidazione degli onorari, pari a: IN TESI: € 1196,00 oltre spese generali, C.P.A. - in conformità al Protocollo di liquidazione compensi redatto dal CNF;
IN IPOTESI: € 820 oltre spese generali e CPA – sulla base dei reali parametri minimi indicati dalla normativa di riferimento. In ogni caso con condanna alle spese”;
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 84 e 170 DPR 115/2002 e 15 D.Lgs 150/11, l'avv. Palazzeschi, proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto di pagamento degli onorari emesso dal Tribunale di
Firenze, II sezione penale, in data 25.10.2024 e notificato il 28.10.2024 con il quale erano stati liquidati i compensi relativi all'attività difensiva svolta nel procedimento penale iscritto al n°
9430/24 RGNR, promosso nei confronti di , nato in [...] il [...], e imputato Persona_1 per il reato di cui all'art. 73 comma 4 del D.P.R. n° 309/1990, per il quale lo stesso era ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Con il decreto opposto il giudice penale ha liquidato per l'attività difensiva svolta la complessiva somma di € 540,00 ovvero € 140,00 per la fase di studio, € 240,00 per la fase istruttoria ed € 240,00 per la fase decisoria, tutti ridotti di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis D.P.R. 115/2002.
Parte ricorrente lamenta il fatto che il giudice non abbia liquidato secondo la quantificazione prevista dal protocollo d'intesa sottoscritto dal C.N.F. del 8.6.2016, avente ad oggetto la
“Liquidazione standardizzata degli onorari dei difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, degli imputati dichiarati irreperibili o c.d. irreperibili di fatto nonché dei c. d. insolvibili”, la cui applicazione avrebbe determinato la liquidazione dei compensi in misura pari ad
€ 1.196,00 oltre accessori. Rileva inoltre che il Tribunale avrebbe comunque errato nell'indicazione dei parametri minimi determinati ai sensi degli artt.
1-3 e 12 D.M. n. 55/2014 e D.M. n. 147 del
13.8.2022, secondo i quali la somma da liquidare avrebbe dovuto essere pari a complessivi € 820,00 oltre spese forfettarie e accessori e non in quella minore effettivamente liquidata pari a € 540,00.
Nonostante la regolare notifica del ricorso nessuno si costituiva per il , di Controparte_1
cui veniva pertanto dichiarata la contumacia.
Istruita documentalmente la causa all'udienza del 28.05.2025 veniva trattenuta in decisione.
Nel merito il ricorso appare infondato.
Va preliminarmente precisato che nessuna natura vincolante può essere attribuita al protocollo d'intesa richiamato dal ricorrente, sottoscritto dal CNF in data 8.6.2016.
Come infatti precisato anche dalle pronunce della Cassazione, i protocolli, in conformità alla loro natura, non hanno efficacia vincolante, fermo restando che non possono incidere nella determinazione legislativa dei minimi nei compensi professionali (Sez. 2, n. 29184 del 20 ottobre
2023). “Va pertanto data continuità al principio per il quale in tema di patrocinio a spese dello
Stato, i protocolli di intesa non possono derogare alla determinazione legislativa dei cd. minimi dei compensi degli avvocati, nel dettaglio con riguardo al d.m. 55 del 2014, e ciò in ragione sia della natura non vincolante di detti protocolli che del combinato disposto degli artt. 12 e 13 del citato
d.m. che costituiscono espressione dei valori costituzionali dell'effettività retributiva dell'attività lavorativa” (Cass. Civile n. 22768/24).
Ciò posto l'applicazione del protocollo d'intesa è lasciata alla mera discrezionalità del Giudice, il quale è legittimato a discostarsene in particolare nel caso il compenso da liquidare faccia riferimento ad attività difensive non particolarmente complesse o comunque tali da essersi esaurite in un'unica udienza.
La determinazione dei compensi è pertanto determinata normativamente e nello specifico dal D.M.
n. 55/2014 il cui art. 12 prevede che: “Ai fini della liquidazione del compenso spettante per
l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime”.
Nel liquidare i compensi maturati dal difensore il giudice penale ha avuto riguardo alla non particolare complessità dell'attività difensiva svolta nell'ambito del richiamato procedimento in quanto: “il giudizio ha avuto ad oggetto fatti molto semplici, si è svolto in una sola udienza con la fase di convalida dell'arresto e applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. nelle forme e modalità sommarie peculiari del giudizio di convalida dell'arresto che devono essere liquidate ai sensi della
Tab. 15 allegata al D.M. 13.08.2022 n. 147”.
La documentazione versata in atti dal ricorrente conferma lo svolgimento di una unica udienza in data 1.07.2024 all'esito della quale, a seguito di richiesta di applicazione della pena ex art. 444
c.p.p., il Giudice ha emesso la sentenza con motivazione contestuale.
Considerata l'attività effettivamente svolta dall'Avv. Andrea Palazzeschi, le somme liquidate dal giudice penale devono ritenersi congrue;
legittima è altresì da ritenersi la riduzione pari ad 1/3 operata ai sensi dell'art. 106 bis del D.P.R. n. 115/02 essendo il Sig. ammesso al Persona_1
gratuito patrocinio e considerato che il beneficio non risulta essere stato revocato all'esito delle risultanze processuali.
Alla luce delle superiori considerazioni il decreto opposto, emesso dal Tribunale di Firenze all'esito del procedimento penale iscritto al n. 9430/24 R.G.N.R. va confermato con contestuale rigetto del ricorso introduttivo del presente giudizio. Le spese di giudizio andranno integralmente compensate attesa la contumacia del resistente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, così dispone:
- Rigetta il ricorso e conferma il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Firenze all'esito del procedimento penale iscritto al n. 9430/24 R.G.N.R.;
- Compensa le spese del presente giudizio;
Così deciso in Firenze il 29.09.2025
Il Giudice on.
Dott.ssa Serena Lorenzetti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del giudice on. dott.ssa Serena Lorenzetti
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 12402/2024 promossa da:
Avv. ANDREA PALAZZESCHI, in proprio ex art. 86 cpc, domiciliato presso il proprio studio in
Firenze via Degli Artisti n° 29;
Ricorrente
CONTRO
Controparte_1
Resistente contumace
Oggetto: ricorso avverso decreto di liquidazione onorari
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: “precisa le conclusioni come da ricorso” ovvero “Chiede che la S.V., in accoglimento della presente opposizione, previa sospensione del decreto, disponga la liquidazione degli onorari, pari a: IN TESI: € 1196,00 oltre spese generali, C.P.A. - in conformità al Protocollo di liquidazione compensi redatto dal CNF;
IN IPOTESI: € 820 oltre spese generali e CPA – sulla base dei reali parametri minimi indicati dalla normativa di riferimento. In ogni caso con condanna alle spese”;
Motivi della decisione
Con ricorso ex art. 84 e 170 DPR 115/2002 e 15 D.Lgs 150/11, l'avv. Palazzeschi, proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto di pagamento degli onorari emesso dal Tribunale di
Firenze, II sezione penale, in data 25.10.2024 e notificato il 28.10.2024 con il quale erano stati liquidati i compensi relativi all'attività difensiva svolta nel procedimento penale iscritto al n°
9430/24 RGNR, promosso nei confronti di , nato in [...] il [...], e imputato Persona_1 per il reato di cui all'art. 73 comma 4 del D.P.R. n° 309/1990, per il quale lo stesso era ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Con il decreto opposto il giudice penale ha liquidato per l'attività difensiva svolta la complessiva somma di € 540,00 ovvero € 140,00 per la fase di studio, € 240,00 per la fase istruttoria ed € 240,00 per la fase decisoria, tutti ridotti di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis D.P.R. 115/2002.
Parte ricorrente lamenta il fatto che il giudice non abbia liquidato secondo la quantificazione prevista dal protocollo d'intesa sottoscritto dal C.N.F. del 8.6.2016, avente ad oggetto la
“Liquidazione standardizzata degli onorari dei difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, degli imputati dichiarati irreperibili o c.d. irreperibili di fatto nonché dei c. d. insolvibili”, la cui applicazione avrebbe determinato la liquidazione dei compensi in misura pari ad
€ 1.196,00 oltre accessori. Rileva inoltre che il Tribunale avrebbe comunque errato nell'indicazione dei parametri minimi determinati ai sensi degli artt.
1-3 e 12 D.M. n. 55/2014 e D.M. n. 147 del
13.8.2022, secondo i quali la somma da liquidare avrebbe dovuto essere pari a complessivi € 820,00 oltre spese forfettarie e accessori e non in quella minore effettivamente liquidata pari a € 540,00.
Nonostante la regolare notifica del ricorso nessuno si costituiva per il , di Controparte_1
cui veniva pertanto dichiarata la contumacia.
Istruita documentalmente la causa all'udienza del 28.05.2025 veniva trattenuta in decisione.
Nel merito il ricorso appare infondato.
Va preliminarmente precisato che nessuna natura vincolante può essere attribuita al protocollo d'intesa richiamato dal ricorrente, sottoscritto dal CNF in data 8.6.2016.
Come infatti precisato anche dalle pronunce della Cassazione, i protocolli, in conformità alla loro natura, non hanno efficacia vincolante, fermo restando che non possono incidere nella determinazione legislativa dei minimi nei compensi professionali (Sez. 2, n. 29184 del 20 ottobre
2023). “Va pertanto data continuità al principio per il quale in tema di patrocinio a spese dello
Stato, i protocolli di intesa non possono derogare alla determinazione legislativa dei cd. minimi dei compensi degli avvocati, nel dettaglio con riguardo al d.m. 55 del 2014, e ciò in ragione sia della natura non vincolante di detti protocolli che del combinato disposto degli artt. 12 e 13 del citato
d.m. che costituiscono espressione dei valori costituzionali dell'effettività retributiva dell'attività lavorativa” (Cass. Civile n. 22768/24).
Ciò posto l'applicazione del protocollo d'intesa è lasciata alla mera discrezionalità del Giudice, il quale è legittimato a discostarsene in particolare nel caso il compenso da liquidare faccia riferimento ad attività difensive non particolarmente complesse o comunque tali da essersi esaurite in un'unica udienza.
La determinazione dei compensi è pertanto determinata normativamente e nello specifico dal D.M.
n. 55/2014 il cui art. 12 prevede che: “Ai fini della liquidazione del compenso spettante per
l'attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare nonché dell'esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime”.
Nel liquidare i compensi maturati dal difensore il giudice penale ha avuto riguardo alla non particolare complessità dell'attività difensiva svolta nell'ambito del richiamato procedimento in quanto: “il giudizio ha avuto ad oggetto fatti molto semplici, si è svolto in una sola udienza con la fase di convalida dell'arresto e applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. nelle forme e modalità sommarie peculiari del giudizio di convalida dell'arresto che devono essere liquidate ai sensi della
Tab. 15 allegata al D.M. 13.08.2022 n. 147”.
La documentazione versata in atti dal ricorrente conferma lo svolgimento di una unica udienza in data 1.07.2024 all'esito della quale, a seguito di richiesta di applicazione della pena ex art. 444
c.p.p., il Giudice ha emesso la sentenza con motivazione contestuale.
Considerata l'attività effettivamente svolta dall'Avv. Andrea Palazzeschi, le somme liquidate dal giudice penale devono ritenersi congrue;
legittima è altresì da ritenersi la riduzione pari ad 1/3 operata ai sensi dell'art. 106 bis del D.P.R. n. 115/02 essendo il Sig. ammesso al Persona_1
gratuito patrocinio e considerato che il beneficio non risulta essere stato revocato all'esito delle risultanze processuali.
Alla luce delle superiori considerazioni il decreto opposto, emesso dal Tribunale di Firenze all'esito del procedimento penale iscritto al n. 9430/24 R.G.N.R. va confermato con contestuale rigetto del ricorso introduttivo del presente giudizio. Le spese di giudizio andranno integralmente compensate attesa la contumacia del resistente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, così dispone:
- Rigetta il ricorso e conferma il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Firenze all'esito del procedimento penale iscritto al n. 9430/24 R.G.N.R.;
- Compensa le spese del presente giudizio;
Così deciso in Firenze il 29.09.2025
Il Giudice on.
Dott.ssa Serena Lorenzetti.