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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/04/2025, n. 2963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2963 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico Salmeri, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile introdotta ex art. 281 decies c.p.c., promossa da:
CF/PI: , CF/PI: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, e , CF/PI: , con gli C.F._2 Parte_3 C.F._3 avv.ti D'Amelio Antonella e De Stasio Vincenzo
-attori- contro
CF/PI: , e CF/PI: Controparte_1 C.F._4 CP_2
contumaci C.F._5
-convenuti-
CONCLUSIONI
Per parte attrice
NEL MERITO A) Accertato preliminarmente in via incidentale, per quanto occorrere possa, che i ricorrenti attori sono proprietari, in forza dei titoli allegati in ricorso, dell'intero edificio sito in Comune di Milano, Via Rombon n. 19, e composto da:
a) Appartamento al piano primo costituito da tre locali, cucina, servizi ed accessori,
b) Appartamento al piano primo costituito da due locali, cucina, servizi ed accessori;
c) Appartamento al piano terreno costituito da due locali, angolo cottura, servizi ed accessori;
d) Appartamento al piano terreno costituito da due locali, angolo cottura, servizi ed accessori;
e) Appartamento al piano terreno costituito da due locali, angolo cottura, servizi ed accessori;
f) Appartamento al piano primo costituito da due locali, angolo cottura, servizi ed accessori;
g) Appartamento al piano primo costituito da tre locali, cucina, servizi ed accessori;
il tutto, con annessa area di corte pertinenziale di proprietà esclusiva, censito nel Catasto Fabbricati del
1 Comune di Milano come segue:
- Foglio 276, mappale 156 subalterno 709, Via Rombon n. 19, piano 1, zona censuaria 3, categoria
A/3, classe 3, vani 4, superficie catastale totale mq. 47, escluse aree scoperte mq. 47, R.C. Euro 454,48 (l'appartamento lett. a);
- Foglio 276, mappale 156 subalterno 710, Via Rombon n. 19, piano 1, zona censuaria 3, categoria
A/3, classe 3, vani 2,5, superficie catastale totale mq. 35, escluse aree scoperte mq. 35, R.C. Euro 284,05 (l'appartamento lett. b);
- Foglio 276, mappale 156 subalterno 712, Via Rombon n. 19, piano T, zona censuaria 3, categoria
A/3, classe 4, vani 3, superficie catastale totale mq. 45, escluse aree scoperte mq. 45, R.C. Euro 402,84 (l'appartamento lett. c);
- Foglio 276, mappale 156 subalterno 713, Via Rombon n. 19, piano T, zona censuaria 3, categoria
A/3, classe 4, vani 3, superficie catastale totale mq. 60, escluse aree scoperte mq. 60, R.C. Euro 402,84 (l'appartamento lett. d);
- Foglio 276, mappale 156 subalterno 714, Via Rombon n. 19, piano T, zona censuaria 3, categoria
A/3, classe 4, vani 4, superficie catastale totale mq. 76, escluse aree scoperte mq. 76, R.C. Euro 537,12 (l'appartamento lett. e);
- Foglio 276, mappale 156 subalterno 715, Via Rombon n. 19, piano 1, zona censuaria 3, categoria
A/3, classe 4, vani 2,5, superficie catastale totale mq. 40, escluse aree scoperte mq. 40, R.C. Euro 335,70 (l'appartamento lett. f);
- Foglio 276, mappale 156 subalterno 716, Via Rombon n. 19, piano 1, zona censuaria 3, categoria
A/3, classe 4, vani 4,5, superficie catastale totale mq. 68, escluse aree scoperte mq. 68, R.C. Euro 604,25 (l'appartamento lett. f); Coerenze in un sol corpo da nord in senso orario: mappale 531, di proprietà di terzi, mappale 458, ancora mappale 351. Si precisa che l'area su cui insistono le unità immobiliari sopra descritte, unitamente all'annessa area di corte pertinenziale, risulta censita al Catasto Terreni del Comune di Milano al Foglio 276, mappale 532, superficie catastale totale mq. 2. B) Condannare i OR , nato a [...] il Controparte_1 Controparte_3
12/06/1969, residente in [...] e , nata a Soldanesti, in [...], il CP_2
20/02/1969, codice fiscale anagraficamente residente in [...] Cambiasi Pompeo n. 5, in relazione all'appartamento al piano primo dell'edificio di proprietà dei ricorrenti attori sito in Comune di Milano, Via Rombon n. 19, sub 716, di cui alla precedente domanda sub A); tutti e ciascuno a restituire ai ricorrenti attori OR , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
la porzione immobiliare da costoro occupata nell'edificio oggetto della presente domanda di
[...] rivendica. C) Con riserva di richiesta di risarcimento del danno e con vittoria di spese e onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
*
Per parte convenuta contumaci
§ § §
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti sono proprietari di un intero edificio sito in Milano, Via Rombon n. 19, composto da sette unità immobiliari.
La proprietà è stata acquisita con atto di compravendita del 9 novembre 2023 dalla società venditrice
Impresa Ingg. Controparte_4
Parte ricorrente deduce che a gennaio 2023 l'immobile sarebbe stato occupato abusivamente da più soggetti, tra cui i convenuti che si trovano nel subalterno 716. CP_1
Già in data 30 gennaio 2023, la società venditrice ha presentato denuncia per occupazione illegittima del predetto immobile.
Tuttavia, la Procura ha chiesto l'archiviazione del procedimento penale, ritenendo che gli occupanti fossero stati autorizzati dai precedenti proprietari a titolo di “custodi”.
Ne sono seguiti svariati tentativi di ottenere il rilascio dell'immobile, infruttuosamente.
Gli odierni ricorrenti dunque avanzano azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., chiedendo l'accertamento del loro diritto di proprietà, la condanna degli occupanti a restituire l'immobile.
All'esito della prima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha disposto ex art. 281 terdecies cpc, riservando il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
La domanda è fondata.
I ricorrenti sono proprietari dell'immobile sito in Via Rombon n. 19 Milano, censito al catasto come meglio precisato sub lett. G del ricorso a pag. 2.
Il titolo di provenienza è costituito dall'atto di compravendita datato 9 novembre 2023 n. 2944/2362 di repertorio notaio di Milano, da cui emerge che gli odierni tre ricorrenti hanno Persona_1
acquistato dalla IMPRESA INGG. il complesso Parte_4
immobiliare sito in Milano, via Rombon, n. 19, composto dalle unità immobiliari censite al Catasto come riportato sia nell'atto di vendita sia nel ricorso (foglio 276, mappale 156, subalterni nn. 710, 712, 713,
714, 715, 716; sedime su cui sorge il fabbricato: foglio 276, mappale 156, Ente Urbano, superficie catastale totale mq. 320 e foglio 276, mappale 532, superficie catastale totale mq. 2).
La prova dell'occupazione da parte dei resistenti dell'appartamento sito al piano primo dell'edificio predetto, sub 716, emerge dalla richiesta di archiviazione del PM in riferimento alla denunciata occupazione dell'immobile di via Rombon. n. 19, in cui si legge (doc. n. 6):
3 Nella richiesta di archiviazione del PM sono anche contenute le spontanee dichiarazioni di
[...]
che riconosce di occupare l'appartamento oggetto di causa: CP_1
Emerge dunque dagli atti di indagine e dalle dichiarazioni spontanee di la permanenza Controparte_1
dei resistenti presso l'immobile in Milano, via Rombon, n. 19, primo piano, per ragioni riconducibili ad asseriti pregressi rapporti di lavoro, con mansioni di custode.
4 Provata l'occupazione, deve tuttavia evidenziarsi che i resistenti, rimasti contumaci, non hanno dimostrato il titolo in forza del quale occupano l'immobile.
Tale titolo, asseritamente ricondotto in sede di dichiarazioni al PM a ragioni di lavoro, in realtà non è stato documentato né in corso delle indagini penali né nel presente giudizio, nel quale l'onere della prova incombe sui resistenti.
Deve conseguentemente concludersi che l'occupazione dell'appartamento da parte dei due resistenti è senza titolo e pertanto ne va ordinato l'immediato rilascio.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M.
147/22 e tenuto conto del valore della controversia, indeterminabile, complessità bassa.
La natura documentale della controversia -in forza della quale la fase istruttoria non è stata svolta e la fase decisionale è consistita nella mera ripetizione in sede di discussione orale ex art. 281 sexies cpc di quanto già in precedenza dedotto- comporta l'applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie il ricorso;
2) condanna e al rilascio immediato dell'immobile sito al piano primo Controparte_1 CP_2 dell'edificio in Comune di Milano, Via Rombon, n. 19, Foglio 276, mappale 156 subalterno 716, restituendolo a , e , libero da persone e cose;
Parte_1 Parte_2 Parte_3
3) condanna e alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 CP_2 Pt_1
e , che si liquidano in € 786,00 per spese esenti ed
[...] Parte_2 Parte_3
€ 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 7 aprile 2025
Il giudice
(Federico Salmeri)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
In funzione di giudice unico nella persona del dott. Federico Salmeri, visto l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile introdotta ex art. 281 decies c.p.c., promossa da:
CF/PI: , CF/PI: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, e , CF/PI: , con gli C.F._2 Parte_3 C.F._3 avv.ti D'Amelio Antonella e De Stasio Vincenzo
-attori- contro
CF/PI: , e CF/PI: Controparte_1 C.F._4 CP_2
contumaci C.F._5
-convenuti-
CONCLUSIONI
Per parte attrice
NEL MERITO A) Accertato preliminarmente in via incidentale, per quanto occorrere possa, che i ricorrenti attori sono proprietari, in forza dei titoli allegati in ricorso, dell'intero edificio sito in Comune di Milano, Via Rombon n. 19, e composto da:
a) Appartamento al piano primo costituito da tre locali, cucina, servizi ed accessori,
b) Appartamento al piano primo costituito da due locali, cucina, servizi ed accessori;
c) Appartamento al piano terreno costituito da due locali, angolo cottura, servizi ed accessori;
d) Appartamento al piano terreno costituito da due locali, angolo cottura, servizi ed accessori;
e) Appartamento al piano terreno costituito da due locali, angolo cottura, servizi ed accessori;
f) Appartamento al piano primo costituito da due locali, angolo cottura, servizi ed accessori;
g) Appartamento al piano primo costituito da tre locali, cucina, servizi ed accessori;
il tutto, con annessa area di corte pertinenziale di proprietà esclusiva, censito nel Catasto Fabbricati del
1 Comune di Milano come segue:
- Foglio 276, mappale 156 subalterno 709, Via Rombon n. 19, piano 1, zona censuaria 3, categoria
A/3, classe 3, vani 4, superficie catastale totale mq. 47, escluse aree scoperte mq. 47, R.C. Euro 454,48 (l'appartamento lett. a);
- Foglio 276, mappale 156 subalterno 710, Via Rombon n. 19, piano 1, zona censuaria 3, categoria
A/3, classe 3, vani 2,5, superficie catastale totale mq. 35, escluse aree scoperte mq. 35, R.C. Euro 284,05 (l'appartamento lett. b);
- Foglio 276, mappale 156 subalterno 712, Via Rombon n. 19, piano T, zona censuaria 3, categoria
A/3, classe 4, vani 3, superficie catastale totale mq. 45, escluse aree scoperte mq. 45, R.C. Euro 402,84 (l'appartamento lett. c);
- Foglio 276, mappale 156 subalterno 713, Via Rombon n. 19, piano T, zona censuaria 3, categoria
A/3, classe 4, vani 3, superficie catastale totale mq. 60, escluse aree scoperte mq. 60, R.C. Euro 402,84 (l'appartamento lett. d);
- Foglio 276, mappale 156 subalterno 714, Via Rombon n. 19, piano T, zona censuaria 3, categoria
A/3, classe 4, vani 4, superficie catastale totale mq. 76, escluse aree scoperte mq. 76, R.C. Euro 537,12 (l'appartamento lett. e);
- Foglio 276, mappale 156 subalterno 715, Via Rombon n. 19, piano 1, zona censuaria 3, categoria
A/3, classe 4, vani 2,5, superficie catastale totale mq. 40, escluse aree scoperte mq. 40, R.C. Euro 335,70 (l'appartamento lett. f);
- Foglio 276, mappale 156 subalterno 716, Via Rombon n. 19, piano 1, zona censuaria 3, categoria
A/3, classe 4, vani 4,5, superficie catastale totale mq. 68, escluse aree scoperte mq. 68, R.C. Euro 604,25 (l'appartamento lett. f); Coerenze in un sol corpo da nord in senso orario: mappale 531, di proprietà di terzi, mappale 458, ancora mappale 351. Si precisa che l'area su cui insistono le unità immobiliari sopra descritte, unitamente all'annessa area di corte pertinenziale, risulta censita al Catasto Terreni del Comune di Milano al Foglio 276, mappale 532, superficie catastale totale mq. 2. B) Condannare i OR , nato a [...] il Controparte_1 Controparte_3
12/06/1969, residente in [...] e , nata a Soldanesti, in [...], il CP_2
20/02/1969, codice fiscale anagraficamente residente in [...] Cambiasi Pompeo n. 5, in relazione all'appartamento al piano primo dell'edificio di proprietà dei ricorrenti attori sito in Comune di Milano, Via Rombon n. 19, sub 716, di cui alla precedente domanda sub A); tutti e ciascuno a restituire ai ricorrenti attori OR , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
la porzione immobiliare da costoro occupata nell'edificio oggetto della presente domanda di
[...] rivendica. C) Con riserva di richiesta di risarcimento del danno e con vittoria di spese e onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
*
Per parte convenuta contumaci
§ § §
2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti sono proprietari di un intero edificio sito in Milano, Via Rombon n. 19, composto da sette unità immobiliari.
La proprietà è stata acquisita con atto di compravendita del 9 novembre 2023 dalla società venditrice
Impresa Ingg. Controparte_4
Parte ricorrente deduce che a gennaio 2023 l'immobile sarebbe stato occupato abusivamente da più soggetti, tra cui i convenuti che si trovano nel subalterno 716. CP_1
Già in data 30 gennaio 2023, la società venditrice ha presentato denuncia per occupazione illegittima del predetto immobile.
Tuttavia, la Procura ha chiesto l'archiviazione del procedimento penale, ritenendo che gli occupanti fossero stati autorizzati dai precedenti proprietari a titolo di “custodi”.
Ne sono seguiti svariati tentativi di ottenere il rilascio dell'immobile, infruttuosamente.
Gli odierni ricorrenti dunque avanzano azione di rivendicazione ex art. 948 c.c., chiedendo l'accertamento del loro diritto di proprietà, la condanna degli occupanti a restituire l'immobile.
All'esito della prima udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha disposto ex art. 281 terdecies cpc, riservando il deposito della sentenza nel termine di trenta giorni ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c..
La domanda è fondata.
I ricorrenti sono proprietari dell'immobile sito in Via Rombon n. 19 Milano, censito al catasto come meglio precisato sub lett. G del ricorso a pag. 2.
Il titolo di provenienza è costituito dall'atto di compravendita datato 9 novembre 2023 n. 2944/2362 di repertorio notaio di Milano, da cui emerge che gli odierni tre ricorrenti hanno Persona_1
acquistato dalla IMPRESA INGG. il complesso Parte_4
immobiliare sito in Milano, via Rombon, n. 19, composto dalle unità immobiliari censite al Catasto come riportato sia nell'atto di vendita sia nel ricorso (foglio 276, mappale 156, subalterni nn. 710, 712, 713,
714, 715, 716; sedime su cui sorge il fabbricato: foglio 276, mappale 156, Ente Urbano, superficie catastale totale mq. 320 e foglio 276, mappale 532, superficie catastale totale mq. 2).
La prova dell'occupazione da parte dei resistenti dell'appartamento sito al piano primo dell'edificio predetto, sub 716, emerge dalla richiesta di archiviazione del PM in riferimento alla denunciata occupazione dell'immobile di via Rombon. n. 19, in cui si legge (doc. n. 6):
3 Nella richiesta di archiviazione del PM sono anche contenute le spontanee dichiarazioni di
[...]
che riconosce di occupare l'appartamento oggetto di causa: CP_1
Emerge dunque dagli atti di indagine e dalle dichiarazioni spontanee di la permanenza Controparte_1
dei resistenti presso l'immobile in Milano, via Rombon, n. 19, primo piano, per ragioni riconducibili ad asseriti pregressi rapporti di lavoro, con mansioni di custode.
4 Provata l'occupazione, deve tuttavia evidenziarsi che i resistenti, rimasti contumaci, non hanno dimostrato il titolo in forza del quale occupano l'immobile.
Tale titolo, asseritamente ricondotto in sede di dichiarazioni al PM a ragioni di lavoro, in realtà non è stato documentato né in corso delle indagini penali né nel presente giudizio, nel quale l'onere della prova incombe sui resistenti.
Deve conseguentemente concludersi che l'occupazione dell'appartamento da parte dei due resistenti è senza titolo e pertanto ne va ordinato l'immediato rilascio.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla scorta del D.M.
147/22 e tenuto conto del valore della controversia, indeterminabile, complessità bassa.
La natura documentale della controversia -in forza della quale la fase istruttoria non è stata svolta e la fase decisionale è consistita nella mera ripetizione in sede di discussione orale ex art. 281 sexies cpc di quanto già in precedenza dedotto- comporta l'applicazione dei valori minimi dello scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) accoglie il ricorso;
2) condanna e al rilascio immediato dell'immobile sito al piano primo Controparte_1 CP_2 dell'edificio in Comune di Milano, Via Rombon, n. 19, Foglio 276, mappale 156 subalterno 716, restituendolo a , e , libero da persone e cose;
Parte_1 Parte_2 Parte_3
3) condanna e alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 CP_2 Pt_1
e , che si liquidano in € 786,00 per spese esenti ed
[...] Parte_2 Parte_3
€ 2.906,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
Così deciso in Milano il 7 aprile 2025
Il giudice
(Federico Salmeri)
5