Sentenza 16 maggio 2003
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- 1. Lavoro notturno, retribuzione feriale, indennità, espressa previsione, contrattazione collettivaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 10 ottobre 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/05/2003, n. 7705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7705 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto /03 07705 SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Dott. Sergio Presidente R.G.N. 1156/01 16976Cron. Consigliere MERCURIO Dott. Ettore Rel. Consigliere Dott. Michele DE LUCA Rep. Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Consigliere Ud. 27/02/03 Consigliere Dott. Natale CAPITANIO ha pronunciato la seguente S E NT ENZA sul ricorso proposto da: LA LU, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis, (atto di costituzione 2003 allegato); - resistente con mandato 1254 -1- avverso la sentenza n. 1935/00 del Tribunale di BARI, -depositata il 08/08/00 R.G.N. 349/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/03 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni D'ANGELO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo. -sia pure Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Bari confermava modificandone la motivazione – la sentenza del Pretore della stessa sede in - data 24 febbraio 1999, che aveva rigettato la domanda proposta, con ricorso. del 27 gennaio 1997, da UC EL contro il Ministero dell'interno per ottenere la pensione di inabilità e di accompagnamento oppure, in subordine, l'assegno di invalidità - previo accertamento del possesso del requisito sanitario, negato dalla commissione medica competente - in base al rilievo che era fondata l'eccezione del difetto di legittimazione passiva, sollevata dal Ministero convenuto, fin dal giudizio di primo grado, e riproposta nel giudizio d'appello. Avverso la sentenza d'appello, UC EL propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Il Ministero intimato gi é costituito tardivamente, non mediante controricorso, nel giudizio di cassazione. Motivi della decisione.
1.Con l'unico motivo di ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 11, comma 1, lettera a, legge 24 dicembre 1993, n.537, 1, 3, comma 5, 6 comma 4 DPR 21 settembre 1994, n. 698), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) – UC EL censura - la sentenza impugnata per avere negato la legittimazione passiva del Ministero dell'interno. Il ricorso é fondato.
2.Componendo il contrasto di giurisprudenza, insorto nell'ambito della sezione lavoro, le sezioni unite civili di questa Corte (sentenze n. 483 e 529 del 2000) hanno enunciato il principio di diritto seguente: 1 Nella vigenza del regolamento (D.P.R. 21 settembre 1994 n. 698) recante norme (art.1, 3 e 6) sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici (anteriormente al trasferimento delle relative funzioni alle regioni, ex art. 130 d.lg. n. 112 del 1998) – il cittadino che, dopo avere inutilmente esperito il procedimento amministrativo di accertamento della sua condizione di invalidità civile, pretenda in giudizio una prestazione pecuniaria di assistenza sociale, deve convenire soltanto il Ministero dell'interno ed, in caso di accoglimento della domanda, ottiene l'accertamento solo incidentale (incidenter tantum) del proprio "status" di invalido civile, mentre la chiamata in giudizio del Ministero del tesoro diventa necessaria se a seguito di - domanda esplicita del privato o del Ministero dell'interno – tale "status" debba - essere accertato con efficacia di giudicato (art.34 c.p.c.). L'enunciato principio risulta condiviso dalla giurisprudenza successiva di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 3224/2001, 4887/2002, nonché 9146/2002 della sezione lavoro). In particolare, ne risulta coerente sviluppo la sentenza (n. 9146/2002 della sezione lavoro, cit), che ritiene "ammissibile l'azione di mero accertamento dello stato invalidante proposta nei confronti del Ministero del tesoro". Dal principio di diritto enunciato - che questa Corte intende ribadire si discosta, invece, la sentenza impugnata.
3.Il ricorso, pertanto, dev'essere integralmente accolto. Per l'effetto la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice d'appello avendo il Pretore rigettato, nel merito, la domanda proposta (arg. Airedale ex art. 383 e 354 c.p.c.) - perché proceda al riesame della controversia - uniformandosi al principio di diritto enunciato - e provveda, contestualmente, al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione (art. 385, 3° comma, c.p.c.). 2
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
Cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2003. Joy Hace II Presidente Il Consigliere estensore Лилии Де De bey I 0 A 3 D 1 S 3 , S . 5 O A T L T R . L , A N O A ' S B L 3 E L I E P 7 D - Auche Sa le S D 8 I A - I N T 1 S S G 1 N O O E P S E A I IL CANCELLIERE M G D I A G E A , E O D O L T R E T I Depositato in Cancelleria T T A S R I L I N E G L D S E E E oggi, 16 MAG. 2003 E R R O D P U S IL CANCELLIERE IE B more 3