TRIB
Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 30/01/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei SIg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: “cessazione
effetti civili del
matrimonio”. S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 942/2024 promossa congiuntamente dai coniugi
(C.F. ), cittadina italiana, nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(TO), residente in [...]
e
(C.F. ), cittadino italiano, nato il [...] a Parte_2 C.F._2
Palermo (PA), residente in [...],
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Reale in Torino
(TO), Corso E. Gamba n. 36/N, che li rappresenta e difende giusta delega in atti.
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona -Procuratore della Repubblica
di Ivrea-.
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“- pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai SIg.ri
e , come sopra meglio generalizzati, in data 31/07/2004 presso il Comune Parte_1 Parte_2
di San Mauro Torinese (TO), atto trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di San Mauro
Torinese n. 20, Serie A, Parte II, Anno 2004, ordinando, a cura del Cancelliere, la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del medesimo Comune di San Mauro
Torinese (TO) per le annotazioni e ulteriori incombenze, alle seguenti condizioni:
1) la moglie vivrà insieme ai figli e nella casa coniugale in Gassino Torinese Per_1 Persona_2
(TO), Via Milano n. 8;
2) tutti gli arredi della suddetta casa coniugale rimarranno di proprietà esclusiva della SI.ra Pt_1
[...]
3) il figlio minore sarà affidato in regime di affido condiviso ad entrambi i genitori Persona_2
con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria
amministrazione;
4) i figli e manterranno la residenza anagrafica, la dimora principale ed il Per_1 Persona_2
collocamento presso la madre;
5) il SI. potrà vedere e tenere con sé i figli minori liberamente, previo accordo con la Parte_2
SI.ra , tenuto conto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori e in ogni caso, in Parte_1
difetto di diverso accordo, il padre terrà con sé, presso di sé o presso il domicilio dei figli, di pomeriggio;
6) il regime di affidamento condiviso sopra indicato sarà osservato anche durante le Festività
(comprese quelle Natalizie e Pasquali), durante il periodo delle vacanze estive e nei giorni del
compleanno del figlio minorenne;
7) entrambi i genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli quando gli stessi sono presso
di loro;
8) il SI. corrisponderà alla SI.ra , entro il giorno 15 di ogni mese, la Parte_2 Parte_1
somma di Euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli (ossia 200,00 Euro
per ciascun figlio), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
9) entrambi i genitori contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie per la
cui esatta individuazione si richiama il Protocollo d'intesa tra Avvocati e Magistrati del Tribunale di
Ivrea;
10) quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro
(anche a mezzo posta elettronica), dovrà manifestare l'eventuale motivato dissenso per iscritto
nell'immediatezza e comunque entro e non oltre i successivi 10 giorni;
in difetto, il silenzio sarà da
intendersi come consenso alla richiesta;
11) il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore la documentazione
comprovante l'esborso sostenuto ed il rimborso dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla
richiesta;
12) il genitore che ha con sé i figli dovrà rendersi telefonicamente reperibile all'altro genitore e
consentire i colloqui con gli stessi;
13) ogni altro rapporto economico è già stato regolato dai ricorrenti;
14) il SI. dà atto di aver già provveduto ad asportare tutti i suoi effetti personali che Parte_2
erano presenti nella casa coniugale;
15) i genitori si concedono reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e del documento di
identità valido per l'espatrio, per se stessi e per i figli e Per_1 Persona_2
16) i coniugi danno attestazione e dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro dal
punto di vista patrimoniale, poiché ogni loro rapporto economico è stato definito e non vi sono altre
questioni economico-patrimoniali da regolare tra di essi.”
Il P.M. ha concluso: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 16.04.2024, e Parte_1
, premettevano che: Parte_2
- avevano contratto matrimonio concordatario in San Mauro Torinese in data 31.07.04 (n. 20,
Serie A, Parte II, Anno 2004) in regime patrimoniale della comunione legale dei beni;
- dalla loro unione sono nati i figli (C.F. ) in data 25/12/2005 Persona_3 C.F._3
a Torino (TO) e (C.F. ) in data 06/12/2011 a Parte_3 C.F._4
Torino (TO), quest'ultimo ancora minorenne;
- i coniugi nel procedimento per la separazione consensuale comparvero dinnanzi al presidente del Tribunale di Ivrea il 21/07/21, furono autorizzati a vivere separati e le condizioni della loro separazione venivano omologate con decreto del 04/08/21;
- tra le parti non vi era stata riconciliazione e sussistono i presupposti per il “divorzio”
All'udienza del giorno 21/11/24, celebrata con modalità alternativa di note scritte, esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Con provvedimento del 17/05/2024 il P.M. ha così concluso per l'accoglimento del ricorso.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario,
regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett.
b) L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi nel procedimento per la separazione consensuale comparvero dinnanzi al presidente del Tribunale di Ivrea il 21/07/21, furono autorizzati a vivere separati e le condizione della loro separazione venivano omologate con decreto del 04/08/21; da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti come riscontrata sul piano documentale, dalle diverse residenze anagrafiche di ciascun coniuge.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Tra le parti è stato raggiunto un accordo per l'affidamento ed il mantenimento dei figli per la regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali tra loro. Tale accordo, in quanto conforme alla legge ed all'interesse della prole (cui, in ossequio al principio cd. di
“bigenitorialità” viene garantito pari accesso ad entrambe le figure genitoriali), può essere recepito e ratificato dal Collegio.
Le spese di procedura, in ragione del carattere concordato delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto, vanno compensate tra le medesime.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M.:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in San
Mauro Torinese tra e in data 31.07.04, trascritto il 2.8.2004 nel Parte_1 Parte_2
Registro degli atti di matrimonio del Comune in San Mauro Torinese (TO) (atto n. 20, Serie
A, Parte II, Anno 2004);
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del detto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
296/2000.
2) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che la moglie vivrà insieme ai figli Per_1
e nella casa coniugale in Gassino Torinese (TO), Via Milano n. 8; Persona_2
tutti gli arredi della suddetta casa coniugale rimarranno di proprietà esclusiva della SI.ra
; Parte_1
3) il figlio minore sarà affidato in regime di affido condiviso ad entrambi i Persona_2
genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione;
4) i figli e manterranno la residenza anagrafica, la dimora principale Per_1 Persona_2
ed il collocamento presso la madre;
5) il SI. potrà vedere e tenere con sé i figli minori liberamente, previo accordo Parte_2
con la SI.ra , tenuto conto degli impegni lavorativi di entrambi i genitori e in Parte_1
ogni caso, in difetto di diverso accordo, il padre terrà con sé, presso di sé o presso il domicilio dei figli, di pomeriggio;
6) il regime di affidamento condiviso sopra indicato sarà osservato anche durante le Festività
(comprese quelle Natalizie e Pasquali), durante il periodo delle vacanze estive e nei giorni del compleanno del figlio minorenne;
7) entrambi i genitori provvederanno al mantenimento diretto dei figli quando gli stessi sono presso di loro;
8) il SI. corrisponderà alla SI.ra , entro il giorno 15 di ogni mese, Parte_2 Parte_1
la somma di Euro 400,00 a titolo di contributo al mantenimento di entrambi i figli (ossia 200,00
Euro per ciascun figlio), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
9) entrambi i genitori contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie per la cui esatta individuazione si richiama il Protocollo d'intesa tra Avvocati e Magistrati del
Tribunale di Ivrea;
10) quanto alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro (anche a mezzo posta elettronica), dovrà manifestare l'eventuale motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza e comunque entro e non oltre i successivi 10 giorni;
in difetto,
il silenzio sarà da intendersi come consenso alla richiesta;
11) il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto ed il rimborso dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi alla richiesta;
12) il genitore che ha con sé i figli dovrà rendersi telefonicamente reperibile all'altro genitore e consentire i colloqui con gli stessi;
13) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che ogni altro rapporto economico è già
stato regolato dai ricorrenti;
14) il SI. dà atto di aver già provveduto ad asportare tutti i suoi effetti Parte_2
personali che erano presenti nella casa coniugale;
15) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che i genitori si concedono reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e del documento di identità valido per l'espatrio, per se stessi e per i figli e;
Per_1 Persona_2
16) dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro dal punto di vista patrimoniale, poiché ogni loro rapporto economico è stato definito e non vi sono altre questioni economico-patrimoniali da regolare tra di essi;
17) Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 28 gennaio 2025 IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Rossella Mastropietro Alessandro ScialabbaIn caso di diffusione
omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)