Ordinanza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, ordinanza 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE DELLA PERSONA E FAMIGLIA
Così composta:
Sofia Rotunno Presidente
Francesca Romana Salvadori Consigliere
Sordi Gabriele Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
in merito al ricorso ex art. 473 bis 24 c.p.c. iscritto al n. 5972 anno 2024 R.G., tra n. in Genzano il 29.7.1989, c.f. ed elett.te dom.to in Velletri Via Parte_1 C.F._1
San Biagio 13 presso l'avv. Daniela Caponi che lo rappresenta e difende;
reclamante e
rappresentata e difesa dall'avv. Clorinda Ricci innanzi al Tribunale di Velletri;
Controparte_1
reclamata e
(c.f.: ), del Foro di Velletri, quale Curatrice sp.le della Controparte_2 C.F._2
minore nata il [...] rappresentata e difesa da se stessa e domiciliata presso il proprio Persona_1 studio in Pomezia Via Roma, 117;
reclamata
OGGETTO: reclamo avverso provvedimento ex art 473 bis 22 c.p.c. del Tribunale di Velletri reso il
29.10.2024 nel procedimento ex art 337 bis e ss c.c. n. 3654/2024 R.G.
_ _ _
Con ricorso depositato il 9.11.2024 ha proposto reclamo avverso l'ordinanza ex art. 473 Parte_1
bis 22 c.p.c. emessa dal Giudice delegato del Tribunale di Velletri in data 29.10.2024 nel
1
l'affido della minore in via super-esclusiva alla madre, la sospensione dei suoi incontri con la figlia e la quantificazione in euro 200,oo (oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie) del suo contributo al mantenimento della piccola.
Nel procedimento di primo grado si era provveduto anche a nominare l'Avv quale CP_2
Curatrice speciale della minore, si era dato incarico al S.s. di verificare la possibilità di riprendere in forma protetta gli incontri padre-figlia ed era stato conferito incarico di c.t.u..
La Presidente della Sezione, con decreto del 19.12.2024, regolarmente comunicato al difensore della ricorrente, ha nominato il Consigliere relatore, assegnato termine per la notifica del reclamo alla controparte entro il 20.1.2025, ulteriore termine alla parte reclamata per le proprie deduzioni entro il
20.2.2025, nonché ulteriori 5 giorni per repliche.
Il PG ha espresso parere contrario all'accoglimento del reclamo.
Le parti reclamate non si sono costituite.
La parte reclamante non ha prodotto copia dell'atto di impugnazione notificato nel termine assegnatole a scadere il 20.2.25, né documentazione o memorie.
Deve di conseguenza essere pronunciata l'improcedibilità del reclamo.
Il regime di esenzione dal c.u. che caratterizza il procedimento esclude l'applicazione della sanzione di cui all'art 13 co. 1° quater d.P.R. n. 115/02.
Nulla riguardo le spese di lite attesa la mancata costituzione della parte convenuta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
- dichiara l'improcedibilità del reclamo;
- nulla sulle spese di lite.
Roma, camera di consiglio del 2.4.2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Gabriele Sordi Sofia Rotunno
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