Art. 26.
I professori che si trovino assegnati a posti in soprannumero ai sensi del regio decreto-legge 27 maggio 1946, n. 535 , e della legge 4 novembre 1949; n. 844 , qualora siano chiamati ai sensi dell' art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 , presso attive facolta' della stessa o di altra sede universita', conservano la propria qualita' di professori in soprannumero rispetto agli organici.
E' fatta salva l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di trasferimenti di professori universitari.
I professori che si trovino assegnati a posti in soprannumero ai sensi del regio decreto-legge 27 maggio 1946, n. 535 , e della legge 4 novembre 1949; n. 844 , qualora siano chiamati ai sensi dell' art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 , presso attive facolta' della stessa o di altra sede universita', conservano la propria qualita' di professori in soprannumero rispetto agli organici.
E' fatta salva l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di trasferimenti di professori universitari.