Articolo 26 della Legge 18 marzo 1958, n. 311
Articolo 25Articolo 27
Versione
16 aprile 1958
Art. 26.

I professori che si trovino assegnati a posti in soprannumero ai sensi del regio decreto-legge 27 maggio 1946, n. 535 , e della legge 4 novembre 1949; n. 844 , qualora siano chiamati ai sensi dell' art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 , presso attive facolta' della stessa o di altra sede universita', conservano la propria qualita' di professori in soprannumero rispetto agli organici.
E' fatta salva l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di trasferimenti di professori universitari.
Entrata in vigore il 16 aprile 1958