TRIB
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 13841/2023 del Ruolo Generale, vertente tra
, C.F.: , nato il Parte_1 C.F._1
05/02/1964 a Campobello di Mazara (TP) e residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. John Gai Antonio Li Causi, presso il cui studio in Campobello di Mazara (TP) è elettivamente domiciliato, giusta mandato in atti,
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in persona del suo Presidente e/o legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Ciancimino
e domiciliato in Palermo, via Laurana n. 59 presso l'Ufficio legale dell'Ente
Resistenti
Oggetto: Opposizione intimazione di pagamento
MEDIANTE DEPOSITO A SEGUITO DI TRATTAZIONE SCRITTA, EX
ART. 127 TER CPC, DEL 29.11.2024 - DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: accoglie il ricorso e dichiara prescritti i contributi previdenziali di cui all'avviso di addebito n. 59920210001600843000 indicato nell'intimazione di pagamento n. 296 2023 900965845/000 emessa dall' Controparte_2
notificata il 24.10.2023;
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.343,00, di cui CP_1
€ 1.300,00 per compensi ed € 43,00 per anticipazioni, oltre rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge e che distrae in favore dell'Avv. John Gai
Antonio Li Causi, procuratore antistatario.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.11.2023, ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 296 2023900965845/000 notificata addì 24.10.2023 ad istanza di assumendone la illegittimità CP_3
poiché non preceduta dalla notifica degli atti prodromici.
Ha in ogni caso eccepito la prescrizione dei contributi previdenziali relativi all'anno 2013 che, soggetti alla prescrizione quinquennale ('art. 3, co. 9, L. 335 dell' 8 agosto 1995), alla data della notifica dell'intimazione non potevano più essere richiesti.
Si è costituito l' , unico convenuto, che ha contestato il ricorso avversario del CP_1
quale ha chiesto il rigetto. Ha prodotto copia dell'avviso di addebito e cartolina di ricevimento dalla quale risulta la compiuta giacenza maturata in data 03.02.2022.
Istruita la causa a mezzo dei documenti prodotti, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, lette le note depositate esclusivamente dal ricorrente, viene decisa come in epigrafe.
* * *
Il ricorso va accolto.
In via preliminare, contrariamente a quanto argomentato dal ricorrente, "l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali e, pertanto, è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore (si vedano in proposito, di recente ed in casi analoghi: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14125 del 11/07/2016, non massimata;
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1070 del 18/01/2017, Rv. 642562 – 01; cfr. anche: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3105 del 06/02/2017, Rv. 642749 – 01; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 3154 del 6 febbraio 2017, non massimata). L'agente della riscossione è, anzi, l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare in via esclusiva dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999 (Cass. Ord.
n. 3870/2024).
Ciò detto, nella fattispecie l'azione promossa dal ricorrente deve qualificarsi quale opposizione ex art. 615 cpc e pertanto legittimato passivo, oltre all'Ente impositore, è anche l'Agente della Riscossione.
Avuto riguardo ai motivi di impugnazione dell'intimazione di pagamento, limitatamente ai crediti previdenziali, si osserva:
L'art. 3 comma 9 L. 335/95 stabilisce che il credito dell' per il pagamento di CP_1
contributi cada in prescrizione una volta decorsi cinque anni dalla data di scadenza del medesimo.
Nella fattispecie, i contributi richiesti sono relativi all'annualità 2013 e l'avviso di addebito è stato notificato con atto depositato in giacenza, stante l'assenza del destinatario, il 28.12.2021, quando già il credito era prescritto e ciò anche tenendo conto della sospensione per effetto della normativa emergenziale a seguito del
Covid19.
Trattandosi di credito prescritto anteriormente alla notifica dell'avviso di addebito e quindi della consegna all'Agente della Riscossione dei ruoli per l'iscrizione, la chiamata in causa di sarebbe stata ultronea, nonostante sia legittimata CP_3
passiva.
L'accoglimento dell'eccepita prescrizione assorbe ogni altro motivo di impugnazione. Per quanto dedotto pertanto, va annullata l'intimazione di pagamento limitatamente ai crediti contributivi che vanno dichiarati prescritti. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo e con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'esito della trattazione scritta del 29.11.2024.
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 13841/2023 del Ruolo Generale, vertente tra
, C.F.: , nato il Parte_1 C.F._1
05/02/1964 a Campobello di Mazara (TP) e residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. John Gai Antonio Li Causi, presso il cui studio in Campobello di Mazara (TP) è elettivamente domiciliato, giusta mandato in atti,
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in persona del suo Presidente e/o legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Ciancimino
e domiciliato in Palermo, via Laurana n. 59 presso l'Ufficio legale dell'Ente
Resistenti
Oggetto: Opposizione intimazione di pagamento
MEDIANTE DEPOSITO A SEGUITO DI TRATTAZIONE SCRITTA, EX
ART. 127 TER CPC, DEL 29.11.2024 - DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: accoglie il ricorso e dichiara prescritti i contributi previdenziali di cui all'avviso di addebito n. 59920210001600843000 indicato nell'intimazione di pagamento n. 296 2023 900965845/000 emessa dall' Controparte_2
notificata il 24.10.2023;
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.343,00, di cui CP_1
€ 1.300,00 per compensi ed € 43,00 per anticipazioni, oltre rimborso spese forfetario, CPA ed IVA come per legge e che distrae in favore dell'Avv. John Gai
Antonio Li Causi, procuratore antistatario.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.11.2023, ha proposto Parte_1
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 296 2023900965845/000 notificata addì 24.10.2023 ad istanza di assumendone la illegittimità CP_3
poiché non preceduta dalla notifica degli atti prodromici.
Ha in ogni caso eccepito la prescrizione dei contributi previdenziali relativi all'anno 2013 che, soggetti alla prescrizione quinquennale ('art. 3, co. 9, L. 335 dell' 8 agosto 1995), alla data della notifica dell'intimazione non potevano più essere richiesti.
Si è costituito l' , unico convenuto, che ha contestato il ricorso avversario del CP_1
quale ha chiesto il rigetto. Ha prodotto copia dell'avviso di addebito e cartolina di ricevimento dalla quale risulta la compiuta giacenza maturata in data 03.02.2022.
Istruita la causa a mezzo dei documenti prodotti, disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, lette le note depositate esclusivamente dal ricorrente, viene decisa come in epigrafe.
* * *
Il ricorso va accolto.
In via preliminare, contrariamente a quanto argomentato dal ricorrente, "l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali e, pertanto, è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore (si vedano in proposito, di recente ed in casi analoghi: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14125 del 11/07/2016, non massimata;
Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1070 del 18/01/2017, Rv. 642562 – 01; cfr. anche: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3105 del 06/02/2017, Rv. 642749 – 01; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 3154 del 6 febbraio 2017, non massimata). L'agente della riscossione è, anzi, l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare in via esclusiva dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999 (Cass. Ord.
n. 3870/2024).
Ciò detto, nella fattispecie l'azione promossa dal ricorrente deve qualificarsi quale opposizione ex art. 615 cpc e pertanto legittimato passivo, oltre all'Ente impositore, è anche l'Agente della Riscossione.
Avuto riguardo ai motivi di impugnazione dell'intimazione di pagamento, limitatamente ai crediti previdenziali, si osserva:
L'art. 3 comma 9 L. 335/95 stabilisce che il credito dell' per il pagamento di CP_1
contributi cada in prescrizione una volta decorsi cinque anni dalla data di scadenza del medesimo.
Nella fattispecie, i contributi richiesti sono relativi all'annualità 2013 e l'avviso di addebito è stato notificato con atto depositato in giacenza, stante l'assenza del destinatario, il 28.12.2021, quando già il credito era prescritto e ciò anche tenendo conto della sospensione per effetto della normativa emergenziale a seguito del
Covid19.
Trattandosi di credito prescritto anteriormente alla notifica dell'avviso di addebito e quindi della consegna all'Agente della Riscossione dei ruoli per l'iscrizione, la chiamata in causa di sarebbe stata ultronea, nonostante sia legittimata CP_3
passiva.
L'accoglimento dell'eccepita prescrizione assorbe ogni altro motivo di impugnazione. Per quanto dedotto pertanto, va annullata l'intimazione di pagamento limitatamente ai crediti contributivi che vanno dichiarati prescritti. CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo e con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'esito della trattazione scritta del 29.11.2024.
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente