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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 09/07/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
n. 1608/2024 R.G.
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 09/07/2025, ad ore 10,05, innanzi al got RA OD sono comparsi: per parte attrice l'avv. LUCIANO SPINOZZI, per parte convenuta l'avv. MARCO POLITA,
Parte attrice precisa le conclusioni come segue:
Voglia l'On.le giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, dichiarare nullo/annullato/risolto il contratto e condannare la convenuta,
[...]
, al pagamento delle somme di cui al danno prodotto/restituzione del Controparte_1 prezzo, quantificabili in complessivi euro 27.543,52 (diconsi euro ventisettemilacinquecento- quarantatre/52) oltre il ristoro di danni morali e materiali da quantificare.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e sentenza munita di provvisoria esecutività come per legge.
Parte convenuta conclude: chiedendo la reiezione della domanda perché proposta presso un foro non competente territorialmente e perché infondata in diritto e in fatto.
Spese e competenze rifuse da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario e con la condanna dell'attore al risarcimento ex art. 96 cpc.
Dopo breve discussione orale, nel corso della quale le parti si riportano alle rispettive difese ed alle note conclusive depositate, alle ore 10,15, il got invita le parti ad allontanarsi, per consentirle di terminare le udienze sul ruolo e poi di ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandole - se credono - a non fare ritorno nel pomeriggio per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got RA OD, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1608/2024 promossa da:
Parte_1 C.F._1 con l'avv. LUCIANO SPINOZZI e con domicilio eletto presso il difensore
Email_1 ATTORE contro
, Controparte_1 CodiceFiscale_2 titolare della impresa individuale CP_1 con l'avv. MARCO POLITA e domicilio eletto presso il difensore
Email_2 CONVENUTO
OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata in data 20.11.24 residente a Parte_1 Montegranaro, ha convenuto in giudizio titolare dell'impresa individuale Controparte_1 Autozentrum di Chiaravalle, per ottenerne l'accertamento e la dichiarazione del di lui adempimento rispetto al contratto 3.9.22 (all.to A), relativo alla compravendita di una Audi Q2 1.6 tdi Sport, dell'anno 2018, usata e proveniente da zona UE, con condanna di questi alla restituzione del prezzo ed ristoro dei danni ulteriori subiti. ha dedotto: Parte_1
- di aver in data 3.9.22 proceduto all'acquisto di una autovettura marca Audi, modello Q2 1.6 TDI sport, mese di immatricolazione 01/2018, bianco unilac., con 81.000 Km dichiarati dal venditore, venduta dalla al prezzo di € 22.000,00 IVA Controparte_1 compresa ed incluso il costo del passaggio di proprietà, maggiorati di € 1.400,00 per accessori e optional, per un totale di € 23.400,00 (doc. A);
- che il contratto prevedeva una copertura in garanzia per guasti o malfunzionamenti della durata di 1 anno tramite attivazione, a cura del venditore di polizza in garanzia CP_1 N°0059825 (doc. B);
pagina 2 di 7 - che l'auto ha da subito dimostrato problemi di natura meccanica, che l'hanno costretto ad effettuare in più occasioni riparazioni e sostituzioni di pezzi, oltre che al noleggio di una vettura in sostituzione a causa dei tempi di riparazione;
- di essersi rivolto all'autofficina indicata dalla garanzia contrattualmente fornita, ma la stessa ha negato le riparazioni in garanzia e l'operatività della garanzia stessa, dichiarandosene completamente estranea;
- di aver poi, messo in allarme dalle frequenti problematiche, più recentemente scoperto che i chilometri dell'autovettura erano stati manomessi e che la stessa al momento della vendita aveva già percorso almeno 185.000 chilometri (184.662 chilometri al momento del tagliando/ispezione con cambio dell'olio effettuata dall'ultimo proprietario prima di , CP_2 presso il Service Partner Audi autorizzato, in data 5.2.21) per cui circa 200.000 chilometri in tutto (l'ultimo tagliando, in cui risultavano già 185.000 chilometri circa, era stato fatto un anno e sette mesi prima del suo acquisto) a fronte dei 81.000 chilometri dichiarati da
[...]
CP_1
- che la verifica è stata fatta richiedendo lo stato dei tagliandi all'officina Autorizzata AUDI di Ancona sia tramite app MYAUDI, attraverso la quale, una volta entrati con le credenziali del proprietario dell'auto, si clicca il simbolo manutenzioni in fondo alla pagina, poi sul programma assistenza ed escono i tagliandi effettuati;
- di aver formalmente richiesto con nota 5.2.24 la risoluzione/nullità del contratto di vendita e la restituzione di ogni somma pagata per l'acquisto dell'automobile e ogni altra spesa e danno conseguente, perché il venditore deve assumersi in ogni caso la responsabilità, anche ove non sia stato direttamente partecipe alla manomissione, salve eventuali azioni di regresso;
– che l'importo richiesto è composto da: acquisto del 3-24.9.22 23.400,00 riparazione del 23.3.23 192,00 riparazione del 19.5.23 485,52 noleggio auto 24.5.23 40,00 riparazione del 2.1.24 2.200,00
154,00
sostituzione paraolio del cambio del 3.4.24
sostituzione pompa dell'acqua secondaria del 4.4.24 330,00
sostituzione di due pneumatici venduti non conformi presso il venditore 100,00
sostituzione di pezzi meccanici di ammortizzatori presso il venditore 242,00 riparazione di un difetto che generava rumore presso il venditore 400,00
27.543,52
- di aver pagato direttamente a le riparazioni/sostituzioni effettuate direttamente dal Parte_2 venditore o a cura di lui e di essere ancora in attesa di fatturazione;
- che a nulla è valsa la diffida, cui è stata data risposta negativa (“Nulla può essere infatti contestato alla ditta per i vizi asseritamente riscontrati sulla vettura Controparte_1 in oggetto e per i Km. La nostra assistita infatti aveva a sua volta acquistato la vettura da terzi, e tale circostanza era stata specificatamente riportata (in grassetto) sia nel documento “Dichiarazione sulla consegna di un autovettura” sia nel contratto di acquisto addì 03.09.2022 sottoscritti dal Sig. Parte_1
.” – all.to O);
[...]
pagina 3 di 7 - che la dicitura a cui si riferisce l'odierno convenuto:
1) è in grassetto, come rileva l'avv. Polita, il quale però omette che è in grassetto come tutto il contratto di vendita, solo che è in carattere 9 laddove il contratto è in carattere 12;
2) la dicitura non fa alcun riferimento alla manomissione dei chilometri (e ci mancherebbe!);
3) la dicitura stessa induce oggi a pensare alla malafede del venditore, ma è scritta in maniera da sembrare una normale dicitura di routine;
4) la dicitura non esime dalla responsabilità del venditore per gli atti dolosi e di falsa rappresentazione della realtà indotta con l'inganno, ancorché da terze parti;
5) la Suprema Corte di Cassazione (pronunciandosi sul punto) ha stabilito che il venditore è tenuto a risarcire il danno al compratore laddove il venditore aveva provato ad eccepire che il compratore aveva comprato l'automobile accollandosi ogni rischio al riguardo, ribadendo così che il venditore è tenuto alla garanzia per i vizi della cosa venduta, ai sensi del codice civile. (Cass. Sez. II 20/04/2022, n.12606);
6) in ogni caso tale clausola apposta su di un contratto come quello in esame, precostituito dal venditore, prestampato, connotato dal logo e dall'intestazione del venditore stesso, si configura come clausola vessatoria e in quanto tale avrebbe avuto (nella denegata ipotesi di una sua applicabilità) necessità di essere accettata esplicitamente;
- di aver presentato denuncia-querela contro chiunque abbia posto in essere la manomissione.
Si è costituito per contrastare l'avversa domanda e chiederne il rigetto, Controparte_1 deducendo ed eccependo:
- che l'atto introduttivo del presente giudizio indica quale data di udienza il 15.07.2024 ed, a fronte di una notifica avvenuta il 28.11.2024, resta incomprensibile la vocatio in jus per il 15.07.2024 e quindi per una data anteriore, per cui l'atto introduttivo può essere dichiarato nullo;
- che, sempre in via pregiudiziale, la domanda può essere respinta posto che il Sig. Parte_1 l'ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Fermo mentre la competenza per territorio a conoscere della domanda è il Tribunale di Ancona, quale circoscrizione del luogo (Chiaravalle) in cui ha sede la ditta , quale luogo dove è stato sottoscritto il contratto di vendita CP_1 del veicolo e dove doveva essere adempiuta la cessione dell'auto, per cui la domanda può essere respinta perché proposta avanti ad Organo Giudiziario (Tribunale di Fermo) privo di competenza per territorio;
- che, in via subordinata di merito, la domanda attrice finalizzata ad ottenere la restituzione del prezzo e il rimborso di somme spese per la riparazione del veicolo acquistato per complessivi € 27.543,52 è inammissibile posto che il contratto di compravendita ha avuto esecuzione dal settembre 2022 a tutt'oggi, dal che consegue che, in denegata ipotesi, il sig. avrebbe Parte_1 potuto richiedere solo la riduzione del prezzo;
- di non accettare la eventuale mutatio della causa petendi;
- che la domanda si appalesa infondata anche per la assoluta insussistenza di ogni responsabilità contrattuale del convenuto;
al riguardo si sottolinea che il ebbe ad acquistare il veicolo AUDI CP_1 Tg. GK 446 PN in Germania quale soggetto intestatario in data 21.07.2022 con 79800 Km di percorrenza;
- di aver rivenduto l'auto il 3.9.22, dopo l'avvenuto adempimento, applicazione di migliorie per € 1.400,00 a carico del venditore e con le spese di immatricolazione e con garanzia di 12 mesi senza alcuna indicazione del chilometraggio;
- di non comprendere pertanto a quale titolo e per quale motivo il pretenda la restituzione Parte_1 del prezzo ed altre spese sostenute dopo aver percorso ulteriori 14.000,00 Km per un totale di K. 94.089, ivi compreso il percorso dalla Germania in Italia;
- che A fronte di una tale coerenza nel chilometraggio, la causa petendi della presente controversia si appalesa temeraria ed illegittima, così come è da ritenere pretestuosa la richiesta di risarcimento per € 27.543,52.
pagina 4 di 7 - che Le stesse spese di riparazione del veicolo sostenute dal dopo molti mesi di utilizzo Parte_1 non trovano giustificazioni posto che il veicolo è stato acquistato dal già usato e rivenduto CP_1 come tale e con un prezzo di listino del nuovo molto superiore. Anche sotto tale profilo la domanda proposta dall'attore si appalesa infondata e pretestuosa e se ne chiede la reiezione;
- che poiché l'azione giudiziaria promossa dal Sig. è da ritenere temeraria e Parte_1 pretestuosa il Sig. chiede l'applicazione del disposto di cui all'art. 96 cpc con la Controparte_1 conseguente condanna dell'attore per lite temeraria al risarcimento del danno a favore del convenuto da liquidarsi in via equitativa.
- che la precisazione indicata in calce all'atto di acquisto secondo cui «L' di CP_1 CP_1 precisa che trattandosi di una alienazione avente ad oggetto bene usato, ogni eventuale
[...] contestazione, azione … che il compratore voglia intraprendere a qualsivoglia titolo …. avuto riguardo alla qualità dei beni compravenduti … non potrà essere promossa nei riguardi di di CP_1
in quanto bene acquistato da terzi» non può assolutamente qualificarsi come Controparte_1 clausola vessatoria ma come presa d'atto del compratore e comunque come invito al compratore ad avere consapevolezza che il bene è stato acquistato dal e da egli stesso rivenduto Persona_1 come tale dal che discende che egli non può rispondere per fatto di terzi.
Le conclusioni in comparsa di costituzione e risposta sono:
IN VIA PREGIUDIZIALE
PRELIMINARI dichiari la nullità dell'atto introduttivo e la incompetenza per territorio del Tribunale adito e per l'effetto respinga la domanda attrice.
NEL MERIO SUBORDINATO
Respinga la domanda attrice perché infondata anche nel merito con la condanna dell'attore ex art. 96
c.p.c. per lite temeraria per un ammontare da liquidarsi secondo equità o in via equitativa.
Spese e competenze rifuse con distrazione delle stesse a favore del sottoscritto procuratore speciale e antistatario.
Con decreto 14.4.25 il GI designato ha differito d'ufficio ex art. 171 bis, comma 3, c.p.c., per la prima comparizione delle parti e per la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., l'udienza fissata in citazione al 30.5.25, rispetto alla quale sono decorsi i termini indicati dell'art. 171 ter c.p.c., delegandone trattazione e decisione a questo got, inserita nell'ufficio per il processo.
All'udienza 30.5.25 le parti hanno insistito nelle rispettive istanze ed eccezioni ed il got, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria ulteriore rispetto a quella documentale, ha rinviato all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc, con termine intermedio per note conclusive e note spese.
*
La nullità dell'atto di citazione predicata dal convenuto per esservi indicata quale data di udienza il 15.7.24 - difficilmente apprezzabile in mancanza di produzione dell'atto di citazione passivo e vista la tempestiva costituzione in giudizio del – non è stata ripetuta in sede CP_1 di precisazione delle conclusioni e deve ritenersi abbandonata.
L'eccezione di competenza territoriale sollevata dal convenuto è infondata, oltre che mal formulata.
Non è in contestazione, infatti, che l'attore sia un consumatore residente a [...]e che il sig. sia un professionista, per cui il Tribunale di Fermo corrisponde al foro del CP_1 consumatore.
Si leggano sul punto Cass. 23.4.99 n. 248: ”Nelle cause relative a diritti di obbligazione, il
pagina 5 di 7 convenuto che eccepisce l'incompetenza per territorio, ha l'onere di contestare nel primo atto difensivo la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei diversi e concorrenti criteri di collegamento previsti dagli art. 18, 19 e 20 c.p.c., dovendo in mancanza, ritenersi la competenza radicata presso il giudice adito in base al criterio di collegamento non contestato, a nulla rilevando che il criterio trascurato possa in concreto condurre all'individuazione del medesimo giudice da considerarsi competente sulla base del criterio invocato dallo stesso convenuto, giacché l'indagine sul verificarsi di tale coincidenza resta impedita dalla mancanza di una sollecitazione del suddetto convenuto in tal senso.” e Cass. 24370 del 18/11/2011, citata dalla stessa difesa dell'attore: “non è, infatti, dubbia né controversa la qualificazione delle parti rispettivamente come "consumatore" e "professionista", e parimenti è pacifico che il contratto dedotto in giudizio sia un contratto intercorso tra i due soggetti così qualificati;
che se, quanto alla domanda subordinata, è certamente operante la regola di individuazione della competenza nel giudice del luogo di residenza o di domicilio elettivo del consumatore (art. 33, comma 1, lettera v, del d.lgs. n. 206 del 2005), è altresì da ribadire (…) che detta previsione, portato e sviluppato di cogenti disposizioni di fonte comunitaria, ha carattere processuale e costituisce scelta legislativa di determinazione di una competenza inderogabile (salvo l'esito di apposito accordo e trattativa tra le parti art. 34, comma 4), proprio per la natura presuntivamente vessatoria di una diversa regolazione negoziale".
L'eccezione di prescrizione dell'azione di risoluzione, in quanto proposta ad oltre un anno dal contratto 3-24.9.22, sollevata nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta ma non ripresa in conclusioni, può ritenersi abbandonata.
Quanto al merito, deve ritenersi pacifica, perché documentale e/o incontestata, ogni circostanza di fatto dedotta dall'attore, compreso il reale kilometraggio del mezzo, del resto attestato da Audi stessa (all.ti F ed H), che risulta ben oltre il doppio di quanto attestato dal CP_1
Incontestato anche che l'auto sia stata acquistata dal in Germania il 21.7.22, sicché la CP_1 prova per testi richiesta dal convenuto sul punto è superflua.
Non vi è dubbio che la clausola contrattuale secondo cui “...ogni eventuale contestazione, lagnanza, azione e/o iniziativa che il compratore voglia a qualsiasi titolo far valere le proprie ragioni ...omissis … non potrà essere promossa nei riguardi dell' Controparte_1 ; In quanto un bene acquistato da terzi” sia stata redatta da e risulti, nel
[...] CP_1 senso invocato dal stesso, contraria all'ordinamento; avendo quantomeno natura CP_1 vessatoria e comunque mancando di apposita doppia sottoscrizione, è da considerare come non apposta, apparendo peraltro più verosimilmente riferita al diverso caso di acquisto dell'auto usata fra privati, in cui il concessionario operi in conto vendita su un bene ancora di proprietà di terzi.
Considerando che il prezzo delle auto usate dipende dal kilometraggio, che la garanzia prestata dal si è rivelata inesistente, che l'attore ha dovuto farsi carico di varie riparazioni e
CP_1 sostituzioni – pagandone incontestatamente alcune allo stesso – sin da primi mesi
CP_1 successivi all'acquisto, occorre considerare il gravemente inadempiente ed accogliere
CP_1 la domanda di risoluzione avanzata dall'attore, cui consegue la condanna del a
CP_1 restituire al l'importo di € 23.400,00 ricevuto quale corrispettivo della compravendita. CP_3 Va riconosciuto al anche il risarcimento del danno patrimoniale subito per sostituzioni e CP_3 riparazioni resesi necessarie, nonché per il nolo di auto sostitutiva, per complessivi € 4.153,52.
Su tali importi decorrono gli interessi ex art. 1284/1 cc dal giorno della messa in mora (5.2.24) al giorno precedente la notifica della citazione (19.12.24) e gli interessi ex art. 1284/4 cc dal giorno della notifica della citazione (20.11.24) al saldo effettivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo la media tariffaria per valore.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento della domanda avanzata da accertata e dichiarata la Parte_3 risoluzione del contratto 3-24.9.22 per grave inadempimento di condanna Controparte_1 quest'ultimo a pagare all'attore l'importo complessivo di € 27.543,52, oltre interessi come in motivazione;
2) condanna il convenuto a rimborsare all'attore le spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per anticipazioni, € 5.077,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 14,05, presente l'avv. Spinozzi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 09/07/2025
Il got
RA OD
pagina 7 di 7
Tribunale Ordinario di Fermo
Oggi 09/07/2025, ad ore 10,05, innanzi al got RA OD sono comparsi: per parte attrice l'avv. LUCIANO SPINOZZI, per parte convenuta l'avv. MARCO POLITA,
Parte attrice precisa le conclusioni come segue:
Voglia l'On.le giudice adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa, dichiarare nullo/annullato/risolto il contratto e condannare la convenuta,
[...]
, al pagamento delle somme di cui al danno prodotto/restituzione del Controparte_1 prezzo, quantificabili in complessivi euro 27.543,52 (diconsi euro ventisettemilacinquecento- quarantatre/52) oltre il ristoro di danni morali e materiali da quantificare.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio e sentenza munita di provvisoria esecutività come per legge.
Parte convenuta conclude: chiedendo la reiezione della domanda perché proposta presso un foro non competente territorialmente e perché infondata in diritto e in fatto.
Spese e competenze rifuse da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario e con la condanna dell'attore al risarcimento ex art. 96 cpc.
Dopo breve discussione orale, nel corso della quale le parti si riportano alle rispettive difese ed alle note conclusive depositate, alle ore 10,15, il got invita le parti ad allontanarsi, per consentirle di terminare le udienze sul ruolo e poi di ritirarsi in camera di consiglio, autorizzandole - se credono - a non fare ritorno nel pomeriggio per la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies cpc a mezzo lettura.
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Fermo
Affari Civili Contenziosi CIVILE
Il Tribunale, nella persona del got RA OD, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1608/2024 promossa da:
Parte_1 C.F._1 con l'avv. LUCIANO SPINOZZI e con domicilio eletto presso il difensore
Email_1 ATTORE contro
, Controparte_1 CodiceFiscale_2 titolare della impresa individuale CP_1 con l'avv. MARCO POLITA e domicilio eletto presso il difensore
Email_2 CONVENUTO
OGGETTO: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza che precede.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione ritualmente notificata in data 20.11.24 residente a Parte_1 Montegranaro, ha convenuto in giudizio titolare dell'impresa individuale Controparte_1 Autozentrum di Chiaravalle, per ottenerne l'accertamento e la dichiarazione del di lui adempimento rispetto al contratto 3.9.22 (all.to A), relativo alla compravendita di una Audi Q2 1.6 tdi Sport, dell'anno 2018, usata e proveniente da zona UE, con condanna di questi alla restituzione del prezzo ed ristoro dei danni ulteriori subiti. ha dedotto: Parte_1
- di aver in data 3.9.22 proceduto all'acquisto di una autovettura marca Audi, modello Q2 1.6 TDI sport, mese di immatricolazione 01/2018, bianco unilac., con 81.000 Km dichiarati dal venditore, venduta dalla al prezzo di € 22.000,00 IVA Controparte_1 compresa ed incluso il costo del passaggio di proprietà, maggiorati di € 1.400,00 per accessori e optional, per un totale di € 23.400,00 (doc. A);
- che il contratto prevedeva una copertura in garanzia per guasti o malfunzionamenti della durata di 1 anno tramite attivazione, a cura del venditore di polizza in garanzia CP_1 N°0059825 (doc. B);
pagina 2 di 7 - che l'auto ha da subito dimostrato problemi di natura meccanica, che l'hanno costretto ad effettuare in più occasioni riparazioni e sostituzioni di pezzi, oltre che al noleggio di una vettura in sostituzione a causa dei tempi di riparazione;
- di essersi rivolto all'autofficina indicata dalla garanzia contrattualmente fornita, ma la stessa ha negato le riparazioni in garanzia e l'operatività della garanzia stessa, dichiarandosene completamente estranea;
- di aver poi, messo in allarme dalle frequenti problematiche, più recentemente scoperto che i chilometri dell'autovettura erano stati manomessi e che la stessa al momento della vendita aveva già percorso almeno 185.000 chilometri (184.662 chilometri al momento del tagliando/ispezione con cambio dell'olio effettuata dall'ultimo proprietario prima di , CP_2 presso il Service Partner Audi autorizzato, in data 5.2.21) per cui circa 200.000 chilometri in tutto (l'ultimo tagliando, in cui risultavano già 185.000 chilometri circa, era stato fatto un anno e sette mesi prima del suo acquisto) a fronte dei 81.000 chilometri dichiarati da
[...]
CP_1
- che la verifica è stata fatta richiedendo lo stato dei tagliandi all'officina Autorizzata AUDI di Ancona sia tramite app MYAUDI, attraverso la quale, una volta entrati con le credenziali del proprietario dell'auto, si clicca il simbolo manutenzioni in fondo alla pagina, poi sul programma assistenza ed escono i tagliandi effettuati;
- di aver formalmente richiesto con nota 5.2.24 la risoluzione/nullità del contratto di vendita e la restituzione di ogni somma pagata per l'acquisto dell'automobile e ogni altra spesa e danno conseguente, perché il venditore deve assumersi in ogni caso la responsabilità, anche ove non sia stato direttamente partecipe alla manomissione, salve eventuali azioni di regresso;
– che l'importo richiesto è composto da: acquisto del 3-24.9.22 23.400,00 riparazione del 23.3.23 192,00 riparazione del 19.5.23 485,52 noleggio auto 24.5.23 40,00 riparazione del 2.1.24 2.200,00
154,00
sostituzione paraolio del cambio del 3.4.24
sostituzione pompa dell'acqua secondaria del 4.4.24 330,00
sostituzione di due pneumatici venduti non conformi presso il venditore 100,00
sostituzione di pezzi meccanici di ammortizzatori presso il venditore 242,00 riparazione di un difetto che generava rumore presso il venditore 400,00
27.543,52
- di aver pagato direttamente a le riparazioni/sostituzioni effettuate direttamente dal Parte_2 venditore o a cura di lui e di essere ancora in attesa di fatturazione;
- che a nulla è valsa la diffida, cui è stata data risposta negativa (“Nulla può essere infatti contestato alla ditta per i vizi asseritamente riscontrati sulla vettura Controparte_1 in oggetto e per i Km. La nostra assistita infatti aveva a sua volta acquistato la vettura da terzi, e tale circostanza era stata specificatamente riportata (in grassetto) sia nel documento “Dichiarazione sulla consegna di un autovettura” sia nel contratto di acquisto addì 03.09.2022 sottoscritti dal Sig. Parte_1
.” – all.to O);
[...]
pagina 3 di 7 - che la dicitura a cui si riferisce l'odierno convenuto:
1) è in grassetto, come rileva l'avv. Polita, il quale però omette che è in grassetto come tutto il contratto di vendita, solo che è in carattere 9 laddove il contratto è in carattere 12;
2) la dicitura non fa alcun riferimento alla manomissione dei chilometri (e ci mancherebbe!);
3) la dicitura stessa induce oggi a pensare alla malafede del venditore, ma è scritta in maniera da sembrare una normale dicitura di routine;
4) la dicitura non esime dalla responsabilità del venditore per gli atti dolosi e di falsa rappresentazione della realtà indotta con l'inganno, ancorché da terze parti;
5) la Suprema Corte di Cassazione (pronunciandosi sul punto) ha stabilito che il venditore è tenuto a risarcire il danno al compratore laddove il venditore aveva provato ad eccepire che il compratore aveva comprato l'automobile accollandosi ogni rischio al riguardo, ribadendo così che il venditore è tenuto alla garanzia per i vizi della cosa venduta, ai sensi del codice civile. (Cass. Sez. II 20/04/2022, n.12606);
6) in ogni caso tale clausola apposta su di un contratto come quello in esame, precostituito dal venditore, prestampato, connotato dal logo e dall'intestazione del venditore stesso, si configura come clausola vessatoria e in quanto tale avrebbe avuto (nella denegata ipotesi di una sua applicabilità) necessità di essere accettata esplicitamente;
- di aver presentato denuncia-querela contro chiunque abbia posto in essere la manomissione.
Si è costituito per contrastare l'avversa domanda e chiederne il rigetto, Controparte_1 deducendo ed eccependo:
- che l'atto introduttivo del presente giudizio indica quale data di udienza il 15.07.2024 ed, a fronte di una notifica avvenuta il 28.11.2024, resta incomprensibile la vocatio in jus per il 15.07.2024 e quindi per una data anteriore, per cui l'atto introduttivo può essere dichiarato nullo;
- che, sempre in via pregiudiziale, la domanda può essere respinta posto che il Sig. Parte_1 l'ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Fermo mentre la competenza per territorio a conoscere della domanda è il Tribunale di Ancona, quale circoscrizione del luogo (Chiaravalle) in cui ha sede la ditta , quale luogo dove è stato sottoscritto il contratto di vendita CP_1 del veicolo e dove doveva essere adempiuta la cessione dell'auto, per cui la domanda può essere respinta perché proposta avanti ad Organo Giudiziario (Tribunale di Fermo) privo di competenza per territorio;
- che, in via subordinata di merito, la domanda attrice finalizzata ad ottenere la restituzione del prezzo e il rimborso di somme spese per la riparazione del veicolo acquistato per complessivi € 27.543,52 è inammissibile posto che il contratto di compravendita ha avuto esecuzione dal settembre 2022 a tutt'oggi, dal che consegue che, in denegata ipotesi, il sig. avrebbe Parte_1 potuto richiedere solo la riduzione del prezzo;
- di non accettare la eventuale mutatio della causa petendi;
- che la domanda si appalesa infondata anche per la assoluta insussistenza di ogni responsabilità contrattuale del convenuto;
al riguardo si sottolinea che il ebbe ad acquistare il veicolo AUDI CP_1 Tg. GK 446 PN in Germania quale soggetto intestatario in data 21.07.2022 con 79800 Km di percorrenza;
- di aver rivenduto l'auto il 3.9.22, dopo l'avvenuto adempimento, applicazione di migliorie per € 1.400,00 a carico del venditore e con le spese di immatricolazione e con garanzia di 12 mesi senza alcuna indicazione del chilometraggio;
- di non comprendere pertanto a quale titolo e per quale motivo il pretenda la restituzione Parte_1 del prezzo ed altre spese sostenute dopo aver percorso ulteriori 14.000,00 Km per un totale di K. 94.089, ivi compreso il percorso dalla Germania in Italia;
- che A fronte di una tale coerenza nel chilometraggio, la causa petendi della presente controversia si appalesa temeraria ed illegittima, così come è da ritenere pretestuosa la richiesta di risarcimento per € 27.543,52.
pagina 4 di 7 - che Le stesse spese di riparazione del veicolo sostenute dal dopo molti mesi di utilizzo Parte_1 non trovano giustificazioni posto che il veicolo è stato acquistato dal già usato e rivenduto CP_1 come tale e con un prezzo di listino del nuovo molto superiore. Anche sotto tale profilo la domanda proposta dall'attore si appalesa infondata e pretestuosa e se ne chiede la reiezione;
- che poiché l'azione giudiziaria promossa dal Sig. è da ritenere temeraria e Parte_1 pretestuosa il Sig. chiede l'applicazione del disposto di cui all'art. 96 cpc con la Controparte_1 conseguente condanna dell'attore per lite temeraria al risarcimento del danno a favore del convenuto da liquidarsi in via equitativa.
- che la precisazione indicata in calce all'atto di acquisto secondo cui «L' di CP_1 CP_1 precisa che trattandosi di una alienazione avente ad oggetto bene usato, ogni eventuale
[...] contestazione, azione … che il compratore voglia intraprendere a qualsivoglia titolo …. avuto riguardo alla qualità dei beni compravenduti … non potrà essere promossa nei riguardi di di CP_1
in quanto bene acquistato da terzi» non può assolutamente qualificarsi come Controparte_1 clausola vessatoria ma come presa d'atto del compratore e comunque come invito al compratore ad avere consapevolezza che il bene è stato acquistato dal e da egli stesso rivenduto Persona_1 come tale dal che discende che egli non può rispondere per fatto di terzi.
Le conclusioni in comparsa di costituzione e risposta sono:
IN VIA PREGIUDIZIALE
PRELIMINARI dichiari la nullità dell'atto introduttivo e la incompetenza per territorio del Tribunale adito e per l'effetto respinga la domanda attrice.
NEL MERIO SUBORDINATO
Respinga la domanda attrice perché infondata anche nel merito con la condanna dell'attore ex art. 96
c.p.c. per lite temeraria per un ammontare da liquidarsi secondo equità o in via equitativa.
Spese e competenze rifuse con distrazione delle stesse a favore del sottoscritto procuratore speciale e antistatario.
Con decreto 14.4.25 il GI designato ha differito d'ufficio ex art. 171 bis, comma 3, c.p.c., per la prima comparizione delle parti e per la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., l'udienza fissata in citazione al 30.5.25, rispetto alla quale sono decorsi i termini indicati dell'art. 171 ter c.p.c., delegandone trattazione e decisione a questo got, inserita nell'ufficio per il processo.
All'udienza 30.5.25 le parti hanno insistito nelle rispettive istanze ed eccezioni ed il got, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria ulteriore rispetto a quella documentale, ha rinviato all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies cpc, con termine intermedio per note conclusive e note spese.
*
La nullità dell'atto di citazione predicata dal convenuto per esservi indicata quale data di udienza il 15.7.24 - difficilmente apprezzabile in mancanza di produzione dell'atto di citazione passivo e vista la tempestiva costituzione in giudizio del – non è stata ripetuta in sede CP_1 di precisazione delle conclusioni e deve ritenersi abbandonata.
L'eccezione di competenza territoriale sollevata dal convenuto è infondata, oltre che mal formulata.
Non è in contestazione, infatti, che l'attore sia un consumatore residente a [...]e che il sig. sia un professionista, per cui il Tribunale di Fermo corrisponde al foro del CP_1 consumatore.
Si leggano sul punto Cass. 23.4.99 n. 248: ”Nelle cause relative a diritti di obbligazione, il
pagina 5 di 7 convenuto che eccepisce l'incompetenza per territorio, ha l'onere di contestare nel primo atto difensivo la competenza del giudice adito con riferimento a ciascuno dei diversi e concorrenti criteri di collegamento previsti dagli art. 18, 19 e 20 c.p.c., dovendo in mancanza, ritenersi la competenza radicata presso il giudice adito in base al criterio di collegamento non contestato, a nulla rilevando che il criterio trascurato possa in concreto condurre all'individuazione del medesimo giudice da considerarsi competente sulla base del criterio invocato dallo stesso convenuto, giacché l'indagine sul verificarsi di tale coincidenza resta impedita dalla mancanza di una sollecitazione del suddetto convenuto in tal senso.” e Cass. 24370 del 18/11/2011, citata dalla stessa difesa dell'attore: “non è, infatti, dubbia né controversa la qualificazione delle parti rispettivamente come "consumatore" e "professionista", e parimenti è pacifico che il contratto dedotto in giudizio sia un contratto intercorso tra i due soggetti così qualificati;
che se, quanto alla domanda subordinata, è certamente operante la regola di individuazione della competenza nel giudice del luogo di residenza o di domicilio elettivo del consumatore (art. 33, comma 1, lettera v, del d.lgs. n. 206 del 2005), è altresì da ribadire (…) che detta previsione, portato e sviluppato di cogenti disposizioni di fonte comunitaria, ha carattere processuale e costituisce scelta legislativa di determinazione di una competenza inderogabile (salvo l'esito di apposito accordo e trattativa tra le parti art. 34, comma 4), proprio per la natura presuntivamente vessatoria di una diversa regolazione negoziale".
L'eccezione di prescrizione dell'azione di risoluzione, in quanto proposta ad oltre un anno dal contratto 3-24.9.22, sollevata nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta ma non ripresa in conclusioni, può ritenersi abbandonata.
Quanto al merito, deve ritenersi pacifica, perché documentale e/o incontestata, ogni circostanza di fatto dedotta dall'attore, compreso il reale kilometraggio del mezzo, del resto attestato da Audi stessa (all.ti F ed H), che risulta ben oltre il doppio di quanto attestato dal CP_1
Incontestato anche che l'auto sia stata acquistata dal in Germania il 21.7.22, sicché la CP_1 prova per testi richiesta dal convenuto sul punto è superflua.
Non vi è dubbio che la clausola contrattuale secondo cui “...ogni eventuale contestazione, lagnanza, azione e/o iniziativa che il compratore voglia a qualsiasi titolo far valere le proprie ragioni ...omissis … non potrà essere promossa nei riguardi dell' Controparte_1 ; In quanto un bene acquistato da terzi” sia stata redatta da e risulti, nel
[...] CP_1 senso invocato dal stesso, contraria all'ordinamento; avendo quantomeno natura CP_1 vessatoria e comunque mancando di apposita doppia sottoscrizione, è da considerare come non apposta, apparendo peraltro più verosimilmente riferita al diverso caso di acquisto dell'auto usata fra privati, in cui il concessionario operi in conto vendita su un bene ancora di proprietà di terzi.
Considerando che il prezzo delle auto usate dipende dal kilometraggio, che la garanzia prestata dal si è rivelata inesistente, che l'attore ha dovuto farsi carico di varie riparazioni e
CP_1 sostituzioni – pagandone incontestatamente alcune allo stesso – sin da primi mesi
CP_1 successivi all'acquisto, occorre considerare il gravemente inadempiente ed accogliere
CP_1 la domanda di risoluzione avanzata dall'attore, cui consegue la condanna del a
CP_1 restituire al l'importo di € 23.400,00 ricevuto quale corrispettivo della compravendita. CP_3 Va riconosciuto al anche il risarcimento del danno patrimoniale subito per sostituzioni e CP_3 riparazioni resesi necessarie, nonché per il nolo di auto sostitutiva, per complessivi € 4.153,52.
Su tali importi decorrono gli interessi ex art. 1284/1 cc dal giorno della messa in mora (5.2.24) al giorno precedente la notifica della citazione (19.12.24) e gli interessi ex art. 1284/4 cc dal giorno della notifica della citazione (20.11.24) al saldo effettivo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo la media tariffaria per valore.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento della domanda avanzata da accertata e dichiarata la Parte_3 risoluzione del contratto 3-24.9.22 per grave inadempimento di condanna Controparte_1 quest'ultimo a pagare all'attore l'importo complessivo di € 27.543,52, oltre interessi come in motivazione;
2) condanna il convenuto a rimborsare all'attore le spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per anticipazioni, € 5.077,00 per compensi, oltre a 15,00 % spese generali, oneri previdenziali e fiscali, se dovuti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 14,05, presente l'avv. Spinozzi, ed allegazione al verbale.
Fermo, 09/07/2025
Il got
RA OD
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