Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 12/02/2026, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00202/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00085/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 85 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Cerisano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Carpino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Giuseppe Maccarone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la dichiarazione di nullità, ex art. 21 septies L. n.241/1990, ovvero di illegittimità ed il conseguente annullamento
della deliberazione di Giunta Comunale n. -OMISSIS-, mai notificata, con cui è stata rigettata l’istanza inoltrata della ricorrente con richiesta di restituzione delle aree occupate senza alcun titolo, previa la loro integrale riduzione in pristino, ovvero, in alternativa, di ottenere dal comune la loro formale acquisizione ai sensi dell’art. 42 bis DPR n.327/2001.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carpino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15.01.2026 la dott.ssa IR ZO e uditi per le parti i difensori l'avv. Antonio Giuseppe Maccarone, per il comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierno giudizio origina dall’iscrizione a ruolo autonoma, disposta in via officiosa con l’ordinanza della Sezione n.113 del 20.01.2022 (ud.19.01.2022), del ricorso per motivi aggiunti proposto nel giudizio RG n.329/2021.
Giova premettere, per una migliore comprensione della vicenda controversa che ha condotto all’odierno gravame quanto segue.
La ricorrente è comproprietaria, con le sorelle, di alcuni terreni che si trovano a Carpino e
sono distinti al relativo catasto al foglio 17, particelle 309 e 310;
Con istanza del 02.02.2021, le comproprietarie, a mezzo del proprio difensore, hanno contestato al
Comune di avere da lungo tempo occupato senza titolo i terreni in questione e di avervi realizzato
una strada pubblica che si chiama viale -OMISSIS-; ciò premesso, hanno diffidato il Comune a provvedere entro un breve termine alla restituzione dei terreni stessi, previa rimessione in pristino, ovvero in alternativa, a pronunciarne l’acquisizione coattiva sanante ai sensi dell’art. 42 bis del DPR n.327/2001.
Nell’inerzia dell’Ente, la ricorrente ha proceduto in proprio a convenire il Comune avanti a questo Tar, con un ricorso in materia di silenzio, ai sensi dell’art. 117 cpa, per sentir accertare e dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune stesso; ordinare all’Ente di provvedere in ordine alla diffida del 02.02.2021 e di determinarsi in merito alla restituzione degli immobili occupati, previa riduzione in pristino, ovvero in ordine alla acquisizione ex art. 42 bis cit.
Con la sentenza n.1302 pubblicata in data 04.08.2021 (ud. 30.06.2021), la Sezione ha accolto il ricorso e, in dispositivo, statuito “la illegittimità del silenzio rifiuto serbato dal Comune” sull’istanza in parola, “con condanna dell’Amministrazione intimata a provvedere sulla stessa con provvedimento espresso” entro un dato termine.
La sentenza è stata appellata dall’Ente che, nelle more del giudizio di II grado, ha adottato la DGC n.-OMISSIS- (ora gravata).
Con sentenza n.8427 del 20.12.2021 (ud.28.10.2021) l’appello è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (rectius: cessata materia del contendere), in considerazione dell’adottata delibera di Giunta sopraindicata che ha respinto integralmente l’originaria istanza con provvedimento espresso.
Tale atto è stato impugnato con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 23.12.2021 nel fascicolo RG n.329/2021, ormai già definito integralmente con la predetta decisione della Sezione n.1302/2022.
In considerazione di ciò il Collegio, con ordinanza n.113 del 20.01.2022 ha ritenuto che l’azione proposta con i motivi aggiunti si sostanziasse in una domanda di annullamento della deliberazione di Giunta n. -OMISSIS-, adottata in esecuzione della sentenza n.1302/2022; ha ritenuto, conseguentemente, che l’azione proposta dovesse essere riqualificata –sulla scorta delle sue caratteristiche sostanziali- quale azione impugnatoria ordinaria (non accompagnata da istanza di fissazione di udienza) e ne ha disposto la conversione, avendo accertato la sussistenza dei rispettivi presupposti ex art. 32, comma 2 cpa, e la conseguente nuova iscrizione a ruolo quale azione autonoma, con autonomo numero di registro.
E’ stato per ciò iscritto l’odierno ricorso.
Con essa la ricorrente, con unico sintetico motivo, dopo aver ripercorso la vicenda sin qui riassunta, deduce la nullità ovvero l’illegittimità della delibera ex art. 21 septies, L. n.241/1990 per violazione del giudicato derivante dalla sentenza di questo Tar n. 1302/2021.
Sostiene che in esito a detta decisione il Comune avrebbe dovuto riscontrare l’istanza della ricorrente decidendo se restituire l’area oppure acquisirla ai sensi dell’art. 42 bis DPR n. 327/2001, sicchè la reiezione integrale della stessa, declinando entrambe le alternative prospettate nella richiesta non sarebbe consentita, in virtù dell’onere conformativo derivante dalla pronuncia.
L’Ente, a propria difesa, ha depositato memoria conclusionale (12.12.2025) e replica (30.12.2025 di cui la ricorrente ha eccepito la tardività chiedendone lo stralcio) con le quali ha sostanzialmente riproposto le difese già esposte nel precedente giudizio.
All’udienza del 15.01.2026, la causa è stata trattenuta in decisione, dopo ampia discussione orale della difesa comunale che ha esposto oralmente le proprie argomentazioni, anche quelle contenute nella replica.
L’infondatezza nel merito del ricorso consente di non soffermarsi sull’eccezione di tardività cui, peraltro, non può riconoscersi la invocata efficacia paralizzante dell’azione, laddove si ponga mente che l’intestazione, il contenuto e le conclusioni dell’unico motivo di ricorso rendono evidenti che l’azione è, quantomeno in via alternativa, se non principale, quella di nullità ex art. 114, co 4, lett.b) cpa (per violazione del giudicato) più che di ordinaria impugnazione.
Tanto comporta l’applicazione del termine di cui all’art.114 co1 cpa, certamente non decorso alla data di proposizione del ricorso.
Neppure può ritenersi che la già disposta conversione in azione ordinaria, invece che di ottemperanza, comporti alcun vizio della decisione a seguito di trattazione in pubblica udienza (art.87 co 4 cpa).
Tanto premesso, si rileva che l’assunto da cui muove il ricorso, e da cui si fa discendere – in tesi attorea- in prima battuta la nullità della DGC impugnata, risiede nella (erronea) convinzione che la sentenza n.1302/2021 abbia imposto di accogliere una delle due richieste formulate alternativamente con l’istanza del 02.02.2021.
Deve, invece, rilevarsi che la pronuncia ha disposto unicamente l’obbligo di pronunciare espressamente su tale istanza, senza imporre alcun vincolo conformativo alle determinazioni dell’amministrazione.
Di tanto vi è conferma nelle statuizioni di appello sulla sentenza in questione, laddove, con la già citata pronuncia n.8427/2021 si assume che:
“nei termini generali chiariti, per tutte, dalle sentenze dell’Adunanza plenaria di questo Consiglio 9 giugno 2016, n. 11, e 6 aprile 2017, n. 1, oggetto del giudizio sul silenzio di cui all’art. 117 c.p.a. è di regola la semplice fondatezza o infondatezza della pretesa che l’amministrazione si pronunci su una data istanza, a prescindere dal contenuto della pronuncia. La possibilità che il giudice del silenzio sindachi la fondatezza della pretesa e predetermini il contenuto del provvedimento finale è invece in qualche modo eccezionale, essendo limitata ai casi in cui l’attività sia vincolata o si siano comunque esauriti gli spazi di discrezionalità riconosciuti alla pubblica amministrazione, presupposti che ovviamente non si possono presumere, ma vanno accertati caso per caso;
- per logica conseguenza, quindi, l’effetto conformativo di una sentenza che accolga, come avvenuto nel caso della sentenza di primo grado in questo giudizio, la domanda proposta ai sensi dell’art. 117 c.p.a. è di regola soltanto quello di vincolare l’amministrazione convenuta a pronunciarsi, ma non a pronunciarsi con un dato contenuto ;
- ciò va ritenuto anche per la sentenza di primo grado pronunciata nel caso di specie. Essa, come si ricava a semplice lettura, nel dispositivo ha, come sopra spiegato, semplicemente condannato il Comune a provvedere con un provvedimento espresso, senza precisarne il contenuto . È vero che essa in motivazione ha argomentato anche con riferimento alla pretesa sostanziale, ma ha fatto ciò indirettamente, ovvero respingendo una serie di corrispondenti eccezioni del Comune. Le eccezioni, per loro natura, sono costituite dalla deduzione di singoli fatti negativi, ciascuno dei quali è ritenuto idoneo a respingere la pretesa avversaria. Dall’esame di un complesso di eccezioni, si ricava quindi, per lo meno come regola, un quadro frammentario, da cui non si può desumere a contrario l’accertamento completo di cui si è detto sopra, ovvero l’accertamento positivo della fondatezza della pretesa e dell’esaurimento della discrezionalità dell’amministrazione”.
Tanto che il giudice di II grado ha ritenuto che il provvedimento in questa sede avversato abbia determinato effettivamente l’improcedibilità dell’appello, dato che è intervenuto dopo la sentenza di primo grado ed ha esaurito l’utilità che quella sentenza poteva assicurare alla parte vittoriosa, con ciò implicitamente, ma in modo inequivoco, dando atto della piena ottemperanza alla decisione gravata a mezzo della delibera di Giunta del 2021 il cui contenuto la ricorrente avrebbe potuto e dovuto gravare con motivi di ricorso specifici e di legittimità inerenti alla contestazione della scelta declinatoria operata di entrambe le richieste formulate (di ciò si dà espressamente conto anche in un passaggio motivazionale della pronuncia di appello, laddove si chiarisce che “la parte privata stessa ha l’onere, qualora ritenga di contestarlo, di impugnare il provvedimento stesso negli ordinari termini di decadenza con un autonomo ricorso di primo grado, ove dedurre i motivi di illegittimità dello stesso che creda di ravvisare, motivi a fronte dei quali spetterà al Comune far valere le proprie difese”).
D’altro canto deve pure rilevarsi che l’Ente, nelle difese cui rinvia il provvedimento impugnato, ha chiarito le ragioni di tale scelta –ed a monte di quella di non adottare neppure in passato provvedimenti ablativi della striscia di terreno in questione- in quanto fu il dante causa della ricorrente a realizzare la strada a beneficio dei propri “lotti”, venduti a terzi; di tale strada l’Ente ha poi curato l’illuminazione, la manutenzione e le opere di urbanizzazione, senza opposizione.
Da ciò ritiene di aver maturato la prescrizione acquisitiva del terreno a suo favore o quantomeno una servitù di uso pubblico (il rinvio per relationem contenuto nella DGC n.105/2021 alle difese in giudizio rende apprezzabile la motivazione posta a fondamento del rigetto integrale di entrambe le richieste).
Su tali contenuti – laddove la ricorrente avesse ritenuto di poterli confutare- si sarebbero dovute appuntare le doglianze da prospettare con autonomo gravame.
Da quanto sin qui esposto emerge che non residuano profili di esecuzione del dictum della sentenza n.1302/2022 – e tanto a prescindere dalla sua portata di giudicato, pure contestata dalla difesa dell’Ente- e, pertanto, neppure profili di nullità delle determinazioni comunali in merito.
Le motivazioni sin qui esposte valgono a disattendere la doglianza anche se qualificata come motivo di impugnazione ordinario di legittimità, per violazione delle statuizioni contenute nella sentenza.
Per tali ragioni il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del comune di Carpino, liquidandole in euro 1500,00, oltre accessori, se dovuti, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 15.01.2026 con l'intervento dei magistrati:
ZO AN, Presidente
IR ZO, Consigliere, Estensore
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IR ZO | ZO AN |
IL SEGRETARIO