Sentenza 30 settembre 2009
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 30/09/2009, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2009 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00916/2009 REG.SEN.
N. 00146/1989 REG.RIC.
N. 00147/1989 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le CH
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 146 del 1989, proposto da:
VILLAGGIO BIANCO s.r.l., con sede in AL TT (AN), in persona del suo rappresentante legale, rappresentato e difeso dall'avv. Gianni Marasca, con domicilio eletto presso il medesimo in Ancona, al Corso Garibaldi, n. 124;
contro
- la REGIONE MARCHE, in persona del Presidente della Giunta regionale, rappresentato e difeso dall’avv. Pasquale De Bellis, dell’Avvocatura regionale, presso il cui Ufficio è elettivamente domiciliato, in Ancona, alla Via Giannelli, n. 36;
- il COMUNE di AL RI (AN), in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Maurizio Discepolo, presso il quale é elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via Matteotti, n.99;
Sul ricorso numero di registro generale 147 del 1989, proposto da:
VILLAGGIO BIANCO S.r.l., con sede in AL TT (AN), in persona del suo rappresentante legale rappresentato e difeso dall'avv. Gianni Marasca, presso il quale è elettivamente domiciliato, in Ancona, al Corso Garibaldi, n.124
contro
il COMUNE di AL RI (AN) in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso originariamente dall'avv. Maurizio Fabiani, e poi a seguito di nuovo mandato alle liti dall'avv. Maurizio Discepolo, presso il quale è elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via Matteotti, n. 99;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 146 del 1989:
- della delibera della Giunta regionale delle CH, n. 6786 del 31.10.1988, con cui è stata negata l’autorizzazione paesaggistica per la sanatoria edilizia di n. 31 opere abusive realizzate dalla società ricorrente in località Rocca Priora del Comune di AL TT;
- dei provvedimenti contraddistinti con i numeri di protocollo da 26894 a 26924 adottati in data 17.12.1989, con cui sono state respinte altrettante domanda di condono edilizio di manufatti abusivi realizzate dalla società ricorrente in località Rocca Priora di AL TT;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso e correlato, ivi compreso, se necessario, il parere espresso sulle pratiche edilizie suddette dall’Ufficio Protezione Bellezze Naturali delle GI CH;
quanto al ricorso n. 147 del 1989:
- dei provvedimenti recanti i numeri di protocollo dal n. 23037 al n. 23040 e dal n. 23061 al n. 23075 adottati dal Sindaco di AL TT in data 4.11.1988, con cui è stata disposta la sospensione dei procedimenti avviati a seguito della presentazione da parte della società ricorrente di altrettante domande di condono edilizio di manufatti abusivi realizzati in località Rocca Priora, Via del Fiume, in attesa della conclusione del procedimento di variante di recupero urbanistico avviato dallo stesso Comune;
- di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque connesso e correlato
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della GI CH (per il ricorso n. 146 del 1989) e del Comune di AL TT (per entrambi i ricorsi);
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10/06/2009 il dott. Giuseppe Daniele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso n. 146 del 1989 la s.r.l. LL NC ha impugnato n. 31 provvedimenti adottati in data 17.12.1988 dal Sindaco di AL TT, i cui estremi sono indicati in epigrafe, con i quali è stato formalizzato il diniego di altrettante domande di condono edilizio di manufatti abusivi realizzati dalla società ricorrente in Località Rocca Priora, Via del Fiume, sul presupposto della loro insistenza su aree sottoposte a vincolo paesaggistico e della circostanza che l’Autorità preposta alla tutela del suddetto vincolo, nella specie la GI CH, ha negato l’autorizzazione paesaggistica richiesta dalla legge per conseguire la sanatoria dei suddetti edifici abusivi; con il medesimo ricorso sono stati impugnati, inoltre, la delibera della Giunta regionale delle CH n. 6786 del 31.10.1988 e il parere espresso sulle pratiche edilizie suddette dall’Ufficio Protezione Bellezze Naturali delle GI CH.
Con il ricorso n. 147 del 1989 la s.r.l. LL NC ha impugnato i provvedimenti recanti i numeri di protocollo dal n. 23037 al n. 23040 e dal n. 23061 al n. 23075 adottati dal Sindaco di AL TT in data 4.11.1988, con cui è stata disposta la sospensione dei procedimenti avviati a seguito della presentazione da parte di essa ricorrente di altrettante domande di condono edilizio di manufatti abusivi realizzati in località Rocca Priora, Via del Fiume, in attesa della conclusione del procedimento di variante di recupero urbanistico avviato dallo stesso Comune, unitamente ad ogni atto presupposto, connesso e conseguente.
A sostegno delle impugnative sono state dedotte censure di eccesso di potere e violazione di legge sotto molteplici profili.
Si sono costituiti in giudizio la GI CH (nel ricorso n. 146 del 1989) e il Comune di AL TT (in entrambi i ricorsi) che hanno dedotto la infondatezza delle censure “ex adverso” formulate, concludendo per la reiezione.
Con ordinanze 13 maggio 2008, n. 48 (per il ricorso n. 146 del 1989) e n. 49 (per il ricorso n. 147 del 1989) il Tribunale, relativamente ad ognuno dei procedimenti sopra specificati, ha disposto l’espletamento di una verificazione, allo scopo di acquisire chiarimenti in merito a circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione delle controversie, incaricandone della esecuzione il Dirigente del Servizio Urbanistica della Provincia di Ancona.
Con successive ordinanze 10 ottobre 2008 n. 134 e n. 135 il Tribunale, aderendo a richiesta formulata dal difensore del Comune di AL TT, ha disposto la revoca dei precedenti provvedimenti n. 48 e n. 49 del 2008 e, conseguentemente, dell’incarico conferito al tecnico verificatore, facendo riserva di liquidare successivamente il compenso per le attività istruttorie già svolte.
2.- Il Tribunale ritiene di disporre la riunione dei due ricorsi in epigrafe indicati ai fini della decisione con unica sentenza, stanti le evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva, ai sensi dell’art. 52 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, richiamato dall’art. 19 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034.
3.- Alla pubblica udienza fissata per la discussione dei ricorsi il difensore della s.r.l. LL NC ha dato notizia che è venuto meno l’interesse della sua assistita alla definizione di entrambe le controversie ed ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 23 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034; al LL non resta, pertanto, che provvedere di conseguenza.
4.- Si ravvisano ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio, mentre per quelle relative alla verificazione il LL (vista la parcella presentata dal funzionario incaricato ing. Roberto Renzi, e ritenutala congrua), ritiene che esse debbano fare carico, in parti uguali, a ciascuna delle parti costituite in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale delle CH, previa riunione dei due ricorsi in epigrafe indicati, dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa tra le parti le spese dei giudizi.
Condanna la s.r.l. LL NC, il Comune di AL TT e la GI CH al pagamento in favore dell’ing. Roberto Renzi delle spese e delle competenze della verificazione disposta con le ordinanze 13 maggio 2008 n. 48 e n. 49, che liquida nella complessiva somma di € 215,52 (euro duecentoquindici/52). Dispone che detto importo debba essere corrisposto da ciascuna delle parti debitrici in ragione di un terzo del totale, con le modalità precisate nella nota assunta agli atti dei fascicoli di causa in data 26.11.2008 prot. n. 7254.
Manda alla Segreteria di comunicare la presente sentenza alle parti costituite in giudizio ed al funzionario incaricato della verificazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 10/06/2009 con l'intervento dei Magistrati:
Luigi Passanisi, Presidente
Giuseppe Daniele, Consigliere, Estensore
Tommaso Capitanio, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/09/2009
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO