TRIB
Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/12/2025, n. 5040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5040 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 14662/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 1.12.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14662/2024 R.G. LAVORO
TRA nato a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1 rapp.to e difeso dall'Avv. Daniela Ferraro, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. n. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Antonio Brancaccio
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione Atp
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato in data 21/11/2024, il ricorrente indicato in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del C.T.U., nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario ai fini dell'indennità di accompagnamento, proponeva opposizione deducendo l'erroneità delle risultanze dell'elaborato peritale. In particolare, deduceva che il consulente aveva sottostimato il quadro patologico di cui era affetto e pertanto chiedeva disporre una nuova C.T.U. per l'accertamento del requisito sanitario idoneo al riconoscimento della prestazione assistenziale di cui in premessa, vinte le spese di lite. Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che eccepiva l'inammissibilità del ricorso in difetto CP_1 di specifica contestazione delle conclusioni del CTU. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda per insussistenza del requisito sanitario necessario per il conseguimento della prestazione.
Acquisito al fascicolo d'ufficio della presente causa quello relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis, comma 1, c.p.c., svoltosi tra le stesse parti e rubricato al n.
16297/2023 R.G.; disposta la riunione dei procedimenti, all' odierna udienza, disposta la trattazione della causa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., visto il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni d'improcedibilità e d'inammissibilità del ricorso rilevando quanto segue.
L'eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi relativi alla contestazione è infondata atteso che l'odierno opponente specifica le ragioni del dissenso rispetto alle conclusioni rassegnate dal consulente nell'elaborato peritale relativo al giudizio di ATP.
Ugualmente infondata è l'eccezione di improcedibilità del ricorso, avendo parte ricorrente rispettato i termini di cui al comma 4 e 6 dell'art 445 bis (cfr. dichiarazione di dissenso del 4.11.2024, depositata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto ex comma 4 art 445 bis c.p.c. del
3.10.2024- cfr. fascicolo d'ufficio procedimento accertamento tecnico preventivo in atti e deposito del ricorso in opposizione del 22.11.2024).
Tanto premesso, passando all'esame del merito del ricorso, deve rilevarsi che lo stesso è infondato per quanto qui di seguito si osserva.
Il Consulente nominato nella prima fase di ATPO con motivazioni convincenti e coerenti da un punto di vista medico legale, cui questo giudice integralmente si riporta, ha correttamente valutato il quadro patologico dell'istante, riconoscendolo “soggetto con difficoltà gravi, corrispondenti ad invalidità pari al 100%, ai fini dell'esenzione dal pagamento della quota fissa sulla ricetta (art. 8, comma 16, della legge n. 537/1993 e successive modificazioni)” e tale valutazione è del tutto sovrapponibile a Parte quanto valutato il 20.07.2023 dalla Commissione Medica di Prima Istanza dell' , mentre non sussistono i requisiti sanitari previsti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (cfr. consulenza Dott. del 5.09.2024). Persona_1
Le contestazioni proposte con il ricorso introduttivo di questo giudizio appaiono inidonee a inficiare, in alcun modo, il giudizio medico legale rassegnato dall'ausiliario del giudice.
Va, del resto, rilevato che secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione
(Cass. n. 9785/1991, 1339/1993, 636/1998 e, tra le più recenti, 6882/2002) le condizioni previste dall'art. 1 L. 11 febbraio 1980, n. 18 (nel testo modificato dall'art. 1, comma 2, della legge n. 508 del
1988) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua. Si tratta chiaramente di situazioni che prescindono da episodici contesti, dovendo essere verificate nella loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, quale, ad esempio, il portarsi fuori della propria abitazione, ovvero la necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, pur dovendosi intendere in senso relativo la nozione di "continuità" della necessità dell'assistenza. In definitiva, i requisiti sono diversi e ben più rigorosi della semplice difficoltà nella deambulazione o nel compimento di altri atti Sez. L, Sentenza n. 10281 del
27/06/2003; Sez. L, Sentenza n. 11718 del 12/05/2008; Sez. L, Sentenza n. 12521 del 28/05/2009;
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 26092 del 23/12/2010; Sez. L, Sentenza n. 28705 del 23/12/2011).
Ebbene, parte ricorrente non ha dedotto, con la dovuta specificità, in che modo le patologie sofferte e di cui si lamenta una sottovalutazione, inciderebbero in concreto sulla capacità da parte della stessa di compiere gli atti comuni del vivere quotidiano propri dell'età, secondo i paradigmi innanzi ricordati.
In sostanza, la parte ricorrente si è limitata a contestare una sottovalutazione del quadro clinico non sorretta da alcuna evidenza medica, documentale o desumibile dall'esame obiettivo espletato. A tale riguardo, il giudicante evidenzia, infatti, più precisamente come parte ricorrente abbia formulato una serie di valutazioni di carattere prettamente astratto in ordine alla “generale” e “possibile” incidenza delle patologie, tutte esaminate dal CTU e sofferte dall'istante, sulla autosufficienza al compimento degli atti esistenziali propri dell'età da parte di quest'ultimo, così in sostanza sottoponendo al
Tribunale mere ipotesi valutative.
Tali vaghe contestazioni non possono quindi in alcun modo mettere in dubbio l'evidenza obiettiva riscontrata dal CTU in sede di visita e adeguatamente riportata in perizia (cfr. elaborato peritale in atti), la quale lascia escludere la sussistenza di una condizione di non autosufficienza dell'istante al compimento degli atti del vivere quotidiano propri dell'età.
Né la documentazione prodotta nella presente fase di opposizione appare utile a comprovare un aggravamento del quadro patologico già diagnosticato, atteso che la stessa certifica la sussistenza di patologie già ampiamente valutate dal CTU, né, ad ogni buon conto, l'istante, nel produrla ha allegato, con la dovuta specificità, il rilievo medico legale della stessa ai fini di un approfondimento delle valutazioni mediche già in atti.
Le considerazioni che precedono hanno quindi reso superfluo qualsiasi approfondimento o rinnovo delle operazioni peritali e inducono al rigetto dell'odierna domanda, dovendosi ritenere l'insussistenza nel caso di specie dei requisiti sanitari per il riconoscimento della prestazione richiesta, con integrale recepimento delle conclusioni cui è pervenuto il perito, al cui elaborato il giudicante integralmente si riporta, in quanto condivisibile e adeguatamente motivato.
Il Tribunale ritiene dunque di fare proprie le risultanze della C.T.U. espletata nella prima fase del presente giudizio ex art 445 bis, ritenendole coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici. Esse inducono alla conclusione che parte ricorrente risulta affetta da “Obesità di grado moderato ed artrosi polidistrettuale in esiti di artrodesi anca dx da pregressa infezione tubercolare;
IRC Stadio IIIb;
OSAS in trattamento con CPAP notturno;
Diabete Mellito tipo 2 Non Insulino Dipendente;
Cardiopatia sclero-ipertensiva; Epatopatia cronica HCV-correlata; IPB ed incontinenza urinaria stabilizzata;
Ipogonadismo in trattamento ormonale” che nonostante la loro entità non determinano le condizioni per riconoscere il diritto alla indennità di accompagnamento.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Parte istante è esonerata dal pagamento delle spese di lite relativamente ad entrambe le fasi di giudizio, attesa la dichiarazione ai sensi dell'art 152 dip.att. cpc in atti. Pone le spese di CTU, relativa CP_ alla prima fase di accertamento tecnico preventivo a carico dell' e liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona della dott.ssa Raffaella Paesano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite. Pone le spese di Ctu a carico CP_ dell' liquidate come da separato decreto.
Si comunichi
Così deciso in Aversa, 13.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 1.12.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14662/2024 R.G. LAVORO
TRA nato a [...] il [...] C.F. Parte_1 C.F._1 rapp.to e difeso dall'Avv. Daniela Ferraro, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F. n. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'Avv. Antonio Brancaccio
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione Atp
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato in data 21/11/2024, il ricorrente indicato in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del C.T.U., nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario ai fini dell'indennità di accompagnamento, proponeva opposizione deducendo l'erroneità delle risultanze dell'elaborato peritale. In particolare, deduceva che il consulente aveva sottostimato il quadro patologico di cui era affetto e pertanto chiedeva disporre una nuova C.T.U. per l'accertamento del requisito sanitario idoneo al riconoscimento della prestazione assistenziale di cui in premessa, vinte le spese di lite. Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che eccepiva l'inammissibilità del ricorso in difetto CP_1 di specifica contestazione delle conclusioni del CTU. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda per insussistenza del requisito sanitario necessario per il conseguimento della prestazione.
Acquisito al fascicolo d'ufficio della presente causa quello relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis, comma 1, c.p.c., svoltosi tra le stesse parti e rubricato al n.
16297/2023 R.G.; disposta la riunione dei procedimenti, all' odierna udienza, disposta la trattazione della causa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., visto il deposito delle note scritte contenenti le istanze e le conclusioni, la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni d'improcedibilità e d'inammissibilità del ricorso rilevando quanto segue.
L'eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi relativi alla contestazione è infondata atteso che l'odierno opponente specifica le ragioni del dissenso rispetto alle conclusioni rassegnate dal consulente nell'elaborato peritale relativo al giudizio di ATP.
Ugualmente infondata è l'eccezione di improcedibilità del ricorso, avendo parte ricorrente rispettato i termini di cui al comma 4 e 6 dell'art 445 bis (cfr. dichiarazione di dissenso del 4.11.2024, depositata nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del decreto ex comma 4 art 445 bis c.p.c. del
3.10.2024- cfr. fascicolo d'ufficio procedimento accertamento tecnico preventivo in atti e deposito del ricorso in opposizione del 22.11.2024).
Tanto premesso, passando all'esame del merito del ricorso, deve rilevarsi che lo stesso è infondato per quanto qui di seguito si osserva.
Il Consulente nominato nella prima fase di ATPO con motivazioni convincenti e coerenti da un punto di vista medico legale, cui questo giudice integralmente si riporta, ha correttamente valutato il quadro patologico dell'istante, riconoscendolo “soggetto con difficoltà gravi, corrispondenti ad invalidità pari al 100%, ai fini dell'esenzione dal pagamento della quota fissa sulla ricetta (art. 8, comma 16, della legge n. 537/1993 e successive modificazioni)” e tale valutazione è del tutto sovrapponibile a Parte quanto valutato il 20.07.2023 dalla Commissione Medica di Prima Istanza dell' , mentre non sussistono i requisiti sanitari previsti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (cfr. consulenza Dott. del 5.09.2024). Persona_1
Le contestazioni proposte con il ricorso introduttivo di questo giudizio appaiono inidonee a inficiare, in alcun modo, il giudizio medico legale rassegnato dall'ausiliario del giudice.
Va, del resto, rilevato che secondo l'univoco orientamento giurisprudenziale formatosi sulla questione
(Cass. n. 9785/1991, 1339/1993, 636/1998 e, tra le più recenti, 6882/2002) le condizioni previste dall'art. 1 L. 11 febbraio 1980, n. 18 (nel testo modificato dall'art. 1, comma 2, della legge n. 508 del
1988) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua. Si tratta chiaramente di situazioni che prescindono da episodici contesti, dovendo essere verificate nella loro inerenza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, quale, ad esempio, il portarsi fuori della propria abitazione, ovvero la necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, pur dovendosi intendere in senso relativo la nozione di "continuità" della necessità dell'assistenza. In definitiva, i requisiti sono diversi e ben più rigorosi della semplice difficoltà nella deambulazione o nel compimento di altri atti Sez. L, Sentenza n. 10281 del
27/06/2003; Sez. L, Sentenza n. 11718 del 12/05/2008; Sez. L, Sentenza n. 12521 del 28/05/2009;
Sez.
6 - L, Ordinanza n. 26092 del 23/12/2010; Sez. L, Sentenza n. 28705 del 23/12/2011).
Ebbene, parte ricorrente non ha dedotto, con la dovuta specificità, in che modo le patologie sofferte e di cui si lamenta una sottovalutazione, inciderebbero in concreto sulla capacità da parte della stessa di compiere gli atti comuni del vivere quotidiano propri dell'età, secondo i paradigmi innanzi ricordati.
In sostanza, la parte ricorrente si è limitata a contestare una sottovalutazione del quadro clinico non sorretta da alcuna evidenza medica, documentale o desumibile dall'esame obiettivo espletato. A tale riguardo, il giudicante evidenzia, infatti, più precisamente come parte ricorrente abbia formulato una serie di valutazioni di carattere prettamente astratto in ordine alla “generale” e “possibile” incidenza delle patologie, tutte esaminate dal CTU e sofferte dall'istante, sulla autosufficienza al compimento degli atti esistenziali propri dell'età da parte di quest'ultimo, così in sostanza sottoponendo al
Tribunale mere ipotesi valutative.
Tali vaghe contestazioni non possono quindi in alcun modo mettere in dubbio l'evidenza obiettiva riscontrata dal CTU in sede di visita e adeguatamente riportata in perizia (cfr. elaborato peritale in atti), la quale lascia escludere la sussistenza di una condizione di non autosufficienza dell'istante al compimento degli atti del vivere quotidiano propri dell'età.
Né la documentazione prodotta nella presente fase di opposizione appare utile a comprovare un aggravamento del quadro patologico già diagnosticato, atteso che la stessa certifica la sussistenza di patologie già ampiamente valutate dal CTU, né, ad ogni buon conto, l'istante, nel produrla ha allegato, con la dovuta specificità, il rilievo medico legale della stessa ai fini di un approfondimento delle valutazioni mediche già in atti.
Le considerazioni che precedono hanno quindi reso superfluo qualsiasi approfondimento o rinnovo delle operazioni peritali e inducono al rigetto dell'odierna domanda, dovendosi ritenere l'insussistenza nel caso di specie dei requisiti sanitari per il riconoscimento della prestazione richiesta, con integrale recepimento delle conclusioni cui è pervenuto il perito, al cui elaborato il giudicante integralmente si riporta, in quanto condivisibile e adeguatamente motivato.
Il Tribunale ritiene dunque di fare proprie le risultanze della C.T.U. espletata nella prima fase del presente giudizio ex art 445 bis, ritenendole coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici. Esse inducono alla conclusione che parte ricorrente risulta affetta da “Obesità di grado moderato ed artrosi polidistrettuale in esiti di artrodesi anca dx da pregressa infezione tubercolare;
IRC Stadio IIIb;
OSAS in trattamento con CPAP notturno;
Diabete Mellito tipo 2 Non Insulino Dipendente;
Cardiopatia sclero-ipertensiva; Epatopatia cronica HCV-correlata; IPB ed incontinenza urinaria stabilizzata;
Ipogonadismo in trattamento ormonale” che nonostante la loro entità non determinano le condizioni per riconoscere il diritto alla indennità di accompagnamento.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Parte istante è esonerata dal pagamento delle spese di lite relativamente ad entrambe le fasi di giudizio, attesa la dichiarazione ai sensi dell'art 152 dip.att. cpc in atti. Pone le spese di CTU, relativa CP_ alla prima fase di accertamento tecnico preventivo a carico dell' e liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in persona della dott.ssa Raffaella Paesano, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite. Pone le spese di Ctu a carico CP_ dell' liquidate come da separato decreto.
Si comunichi
Così deciso in Aversa, 13.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Paesano