TRIB
Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 26/05/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 399/2025 V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su accordo delle parti
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, elett.te dom.to presso lo studio del difensore Avv. MARRALI C.F._1
ANGELA MARIA del Foro di Imperia
E
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
, elett.te dom.ta presso lo studio del difensore Avv. ADDABBO C.F._2
ELEONORA del Foro di Genova.
1 Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Il P.M. ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio a Imperia in data 18/09/2010;
• hanno avuto , minorenne. Per_1
Hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni concordate, che vengono riportate in dispositivo ed omologate perché non sono contrarie a norme imperative e sono rispondenti all'interesse del figlio, sotto i profili sia del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sia delle condizioni economiche, essendo idonee a garantirne un adeguato mantenimento.
Sussistono dunque i presupposti di legge per accogliere la domanda, atteso che la concorde volontà delle parti di separarsi e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi e , (matrimonio contratto a Parte_1 Parte_2
Imperia il 18/09/2010, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune anno
2010, parte 2, serie A, atto n. 48), alle seguenti concordate condizioni, che vengono quindi omologate:
1. i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2. il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori con collocazione Persona_2
abitativa prevalente e residenza presso la madre NO attualmente in Parte_2
Imperia, Via Cantalupo 18/3;
3. la casa coniugale sita in Imperia, Via Cantalupo 18/3 di proprietà esclusiva della NO
viene assegnata alla stessa con i relativi arredi la quale continuerà ad abitarla Parte_2
con il figlio minore, facendosi carico di ogni spesa relativa, di natura sia ordinaria che straordinaria. Si dà atto che su accordo dei coniugi sono già stati consegnati al OR
l'arredo della camera da letto, in particolare il letto, un comodino ed una Pt_1
2 cassettiera, un divano, uno sgabello ergonomico, un robot da cucina ed un'aspirapolvere, un servizio competo di piatti e bicchieri, un set di biancheria per la casa e che egli preleverà altresì un secondo comodino ed un tavolo;
4. il figlio minore frequenterà i genitori secondo le seguenti modalità, salvo diversi Per_1
accordi tra i genitori:
a. weekend:i genitori terranno con sé a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita Per_1
di scuola al lunedì successivo riaccompagnandolo a scuola;
b. pernotti infrasettimanali: nella settimana in cui il weekend è di competenza paterna, il papà terrà con sé dal martedì all'uscita di scuola sino al mercoledì Per_1
riaccompagnandolo a scuola e nella settimana in cui il weekend è di competenza materna, il padre terrà con sé dal martedì all'uscita di scuola sino al giovedì riaccompagnandolo Per_1
a scuola. In riferimento ai giorni di martedì e mercoledì i ORi e Pt_1 Pt_2
concordano sin da ora che potranno diversamente concordare i giorni di frequentazione padre-figlio previo accordo da prendere almeno cinque giorni prima, anche tenuto conto delle esigenze della madre.
c. Gli stessi convengono altresì che il ricorso all'aiuto della baby sitter da parte di entrambi i genitori sarà limitato a situazioni di necessità e che saranno prediletti nella cura di Per_1
i familiari (nonni e zii) o il genitore non impegnato;
solo in assenza di tali figure si farà ricorso alla baby sitter che verrà retribuita dal genitore che ne ha avuto necessità senza compartecipazione dell'altro;
d. giorni di sospensione scolastica/non frequentazione della scuola al di fuori delle festività programmate: nei giorni in cui non frequenterà la scuola, i genitori si impegnano a Per_1
tenere con sè il figlio come negli stessi giorni di frequenza scolastica;
e. Quanto alle festività, il minore frequenterà i genitori come segue:
Natale: il 24/12 con un genitore (anno 2024 con la mamma) ed il 25/12 a pranzo con un genitore (anno 2024 con il papà) 25/12 a cena con l'altro genitore (anno 2024 con la mamma); nel restante periodo di fermo scolastico durante il periodo natalizio permarrà presso Per_1 un genitore dal 26/12 al 31/12 (anno 2024 con la mamma) e con l'altro genitore dal 1/01 al
6/01 ad anni alterni (anno 2024 con papà).
Vacanze di Pasqua: trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore ed il giorno di Per_1
Pasquetta con l'altro genitore;
i restanti giorni di fermo scolastico saranno equamente divisi tra i genitori.
3 estate: trascorrerà due settimane anche non continuative con ciascun genitore da Per_1
concordare entro il 30 maggio di ogni anno, con la precisazione che nei restanti periodi di fermo scolastico durante il periodo estivo si manterrà la normale alternanza del regime ordinario come sopra tracciato. I genitori concordano a che possa trascorrere, durante Per_1
le vacanze estive e fuori dai periodi spettanti ai genitori, un periodo in Sardegna presso la casa dei nonni materni. I costi degli spostamenti di “da e per” la Sardegna saranno a Per_1
carico della NO . Le spese straordinarie di durante il periodo di Pt_2 Per_1
permanenza presso i nonni in Sardegna saranno suddivise al 50% tra i genitori;
altre festività programmate: le altre festività programmate seguiranno il criterio dell'alternanza; compleanno di : trascorrerà il giorno del suo compleanno con entrambi i Per_1 Per_1
genitori, salvo diversi accordi e nel rispetto delle esigenze e dei desideri di;
Per_1 compleanno dei genitori: in deroga all' alternanza ordinaria, trascorrerà il giorno del Per_1
compleanno dei suoi genitori con ciascuno la mamma);
5. contributo al mantenimento di Per_1
a. ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto del figlio nei giorni e periodi di propria spettanza. Alla luce dell'assetto economico trovato dalle Parti con l'accordo trasfuso nel presente atto, la NO , nonostante sia il genitore cui spetta una collocazione Pt_2
prevalente del minore, rinuncia in oggi ed in questa sede ad avanzare pretese economiche rispetto al contributo al mantenimento a favore di;
Per_1
b. a fronte del mantenimento diretto di i genitori suddivideranno nella misura del Per_1
50% ciascuno le spese accessorie relative ad ogni necessità del figlio, di qualsiasi genere e natura, nessuna esclusa, ed a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: spese mediche che non richiedono il preventivo accordo ossia: a) visite mediche specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche, c)trattamenti sanitari erogati dal ssn, d) ticket sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo, ossia: a) cure dentistiche ortodontiche ed oculistiche;
B) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal ssn;
d) farmaci particolari non prescritti dal medico curante;
spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo ossia: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa scolastica;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo, ossia : a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati, b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
4 f) vacanze-studio in Italia o all'Estero spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, corsi lingua, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, ivi comprese le dotazioni informatiche imposte o suggerite dalla scuola e/o comunque necessarie;
b) le spese di baby sitter verranno regolamentate in base agli accordi puntualizzati al punto 4 lett. “c” del presente accordo;
c) viaggi e vacanze;
d) capi di abbigliamento;
spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, b) prescuola e doposcuola, c) centro ricreativo estivo e gruppo estivo, d) scuolabus. Il genitore che avrà eventualmente anticipato tali spese, per ottenere il rimborso della sua quota dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo effettuate senza di esso. Per le spese che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte della richiesta scritta dell'altro, che potrà avvenire anche via messaggio, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta ovvero entro 5 giorni da essa, in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
6.il OR si impegna ed obbliga a versare in via esclusiva ed integrale il premio Pt_1 annuale dell'assicurazione sanitaria in favore del figlio come oggi in essere e senza Per_1
modifiche in riduzione (comprensiva della polizza riguardante le visite specialistiche e gli accertamenti diagnostici) con impegno ed obbligo da parte del OR di stipulare Pt_1
una assicurazione equivalente in caso di eventuale disdetta da parte della Compagnia
Assicuratrice, affinché goda di questo beneficio fino alla di lui completa Per_1
autosufficienza economica, fornendo annualmente alla NO la documentazione Pt_2
relativa all'avvenuto adempimento di tale obbligo unitamente alle condizioni di polizza ed i massimali in vigore;
7. il OR si impegna ed obbliga a mantenere il figlio quale soggetto Pt_1 Per_1
beneficiario esclusivo della polizza sulla vita già attualmente in essere e/o di quelle diverse e successive che saranno eventualmente stipulate. Più precisamente, il OR si Pt_1
impegna ed obbliga a mantenere ferma o a concludere annualmente o a rinnovare una polizza sulla vita a favore di con massimale non inferiore a quello della polizza attuale che Per_1
risulta essere di euro 525.000 (cinquecentoventicinquemila), con rinuncia, quindi, ad esercitare il diritto di revoca rispetto alla designazione del beneficiario, che sarà, di conseguenza, sempre il figlio . Egli si impegna ed obbliga, altresì, a fornire Per_1
annualmente alla NO la documentazione relativa all'attestazione dell'avvenuto Pt_2
adempimento di tale obbligo ed al fine di verificarne i massimali ed il rispetto delle condizioni per l'erogazione;
5 8.il signor verserà nella misura del 100% la quota annuale della scuola sci Pt_1
frequentata dal figlio ed ogni ulteriore costo connesso alla pratica dello sci fino a Per_1
quando il figlio, non economicamente autosufficiente, lo praticherà. Egli, inoltre, consentirà alla NO di trascorrere nel corso dell'inverno 2024/2025 una settimana presso Pt_2
l'immobile da esso locato in Limone Piemonte in periodo da concordare entro il28/02/2025.
Qualora la NO dovesse recarsi in montagna con il figlio nei fine settimana di sua Pt_2
competenza, ella si farà carico esclusivamente delle spese di trasferta, mentre rimangono a carico del padre le spese connesse o comunque collegate all'attività sciistica del figlio;
9.i signori e si impegnano, entro ventri giorni dall'omologa/sentenza di Pt_1 Pt_2
separazione, ad aprire un ulteriore fondo in favore del figlio nel quale, a partire dal Per_1
mese successivo alla sentenza di separazione, i genitori si impegnano ed obbligano a versare con cadenza annuale e fino al raggiungimento della piena autosufficienza economica del figlio, la somma non inferiore ad € 1.200,00 ciascuno per ogni anno;
10.le parti riconoscono la loro rispettiva indipendenza economica e, per l'effetto, escludono qualsivoglia erogazione a titolo di contributo al mantenimento;
11.il OR si impegna ed obbliga, nel termine di 10 giorni dal deposito Parte_1 della sentenza di separazione, a restituire alla NO la somma di € 9.600,00 Parte_2
(novemilaseicento) da essa concessa a mutuo al marito in costanza di matrimonio per l'acquisto di beni di arredamento relativi ad altro immobile di lui proprietà;
12. Quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare il OR , in qualità di pieno ed esclusivo proprietario del bene immobile Parte_1
composto da abitazione con annesso giardino e delle relative pertinenze (posto auto e cantina) nonché delle parti comuni siti in via Cantalupo 18/5 censiti a Catasto nel Comune di Imperia Foglio 6 mappale 187 sub 28 sub 29 e sub 30, doc. 6,fatti sempre salvi altri, migliori, più precisi e recenti confini, indicazioni, descrizioni e dati catastali, il cui errore od omissione non potrà mai invalidare l'accordo intervenuto ed il successivo atto di trasferimento:
a) si impegna ed obbliga, a trasferire al figlio entro venti giorni dal deposito della Per_1
sentenza di separazione, previa autorizzazione del Giudice Tutelare, la nuda proprietà nella misura del 100% con riserva a sè del diritto di usufrutto, dell'immobile e delle relative pertinenze (posto auto e cantina)nonché di tutte le parti comuni;
b)si impegna ed obbliga altresì all'assunzione di ogni spesa riferibile all'immobile, di ogni genere e natura, anche spettante al nudo proprietario, nulla potendo pretendere dalla NO
o dal figlio . Solo al raggiungimento della completa autonomia economica, il Pt_2 Per_1
6 figlio farà fronte alle spese successive gravanti, per legge, sul nudo proprietario. Per_1
Nessuna spesa potrà mai gravare, invece, sulla NO;
Pt_2
c) si impegna ed obbliga a far fronte in via integrale alle spese notarili e alle imposte ed agli onorari connessi e/o comunque collegati al trasferimento;
d)garantisce che detto immobile e le relative pertinenze (posto auto e cantina) e le parti comuni, sono liberi da pesi ed ipoteche, debiti e gravami od oneri di qualsiasi genere e sono conformi alle norme urbanistiche.
13. Le parti dichiarano che detto trasferimento costituisce elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della loro crisi familiare e che, pertanto, intendono usufruire dei benefici fiscali e della esenzione dalle imposte, applicabili anche al presente procedimento per effetto come prescritto dall'art. 19 l.
6.3.1987 n° 74 così come interpretato sulla base delle sentenze della Corte Costituzionale 202/2003 e 154/2009 nonché delle sentenze 15231/2001 e 3110/2016 della Corte di Cassazione e delle successive circolari della . A tal fine ai sensi e per gli effetti delle circolari dell' Controparte_1 [...]
16.3.2000 n° 49/E, 21 giugno 2012 n° 27,29.5.2013 n° 18/E, 21.2.2014 n° 2/E, CP_1
le parti dichiarano esplicitamente che detto trasferimento immobiliare, da effettuarsi con successivo atto notarile le cui spese ed oneri saranno ad esclusivo carico della parte cedente
OR , da trascriversi presso la competente Conservatoria dei RR.II., Parte_1
viene effettuato in osservanza delle previsioni e degli obblighi assunti in sede di definizione consensuale del procedimento di separazione, ribadendo le parti nuovamente come l'accordo patrimoniale raggiunto sia un elemento funzionale essenziale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
14. Le parti concordemente dichiarano che il provvedimento favorevole del Giudice Tutelare rispetto alla richiesta di trasferimento della nuda proprietà al figlio del bene immobile Per_1
di cui di cui al punto 12 e delle relative pertinenze -richiesta di autorizzazione che viene depositata previamente al deposito del presente atto -costituisce condizione necessaria affinché gli accordi raggiunti nel presente ricorso mantengano il loro attuale assetto. Più precisamente, si rende necessario che l'autorizzazione del Giudice Tutelare venga emessa anteriormente all'udienza nella quale le Parti dovranno confermare le condizioni indicate nel ricorso. In caso di mancata autorizzazione da parte del Giudice Tutelare al trasferimento, le condizioni di separazione, come in questa sede disciplinate e precisate, dovranno essere rideterminate in base a nuovi e diversi accordi, laddove ancora possibili.
15. Le parti dichiarano di avere disciplinato tra loro ogni questione patrimoniale esclusivamente connessa alla separazione, di tal ché, con il corretto e completo adempimento
7 di ogni condizione concordata -ivi compresa quella connessa all'effettivo trasferimento della nuda proprietà al figlio del bene immobile di cui di cui al punto 12 -nessuna avrà Per_1
nulla a che pretendere nei confronti dell'altra.
16. Le spese della presente procedura devono intendersi compensate tra le parti con rinuncia dei difensori alla solidarietà.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Imperia, ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Imperia, deciso il 26/05/2025.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
8