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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 05/02/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1019/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1019/2023
All'udienza del 05/02/2025 davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv LEUZZI STEFANO . Per parte resistente è presente la d.ssa
CP_1
È presente l'avv. Quarta Rossella per CP_2
I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza. È presente ai fini del tirocinio ex art. 73 dl 69/13 il dott. Enrico Scardigli Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 13.05 , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1019/2023 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Leuzzi Parte_1
ricorrente e
in persona del Ministro in carica, rappresentato e Controparte_3 difeso dal Funzionario dott.ssa CP_1 resistente in persona del suo legale Controparte_4 rappresentante protempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Rossella Quarta terzo chiamato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ricorrente, collaboratrice scolastica, è stata assunta a tempo indeterminato in data 01.09.2008. Ella rappresenta di aver svolto attività di collaboratore scolastico alle dipendenze del n forza di contratti CP_5 di lavoro a tempo determinato per anni 7 mesi 2 e giorni 5. Si duole della retribuzione ricevuta in quanto, in ragione dei contratti a T.D. stipulati, aveva percepito solo il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio e degli aumenti che, ove invece fosse stata di ruolo, le sarebbero spettati. Si duole, inoltre, del fatto che, dopo l'immissione in ruolo, le sia stata ricostruita la carriera in forza di una normativa da lei ritenuta discriminante rispetto al personale da sempre in ruolo, giacché la disposizione contenuta nell'art. 569 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 riconosce al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario il servizio pre-ruolo prestato solo nei seguenti termini: fino a un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi solo ai fini economici, con un trattamento più sfavorevole anche rispetto al personale docente, mentre la normativa comunitaria., in particolare l'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28.6.1999/70/CEE, vieta (clausola 4) discriminazioni dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato. Infatti, con decreto di ricostruzione protocollo n. 282 del 13.07.2010 del sono stati riconosciuti alla ricorrente anni 6, mesi 1 e giorni 13 con una perdita di servizio preruolo pari ad anni 1, mesi 0 e giorni 23. Con il presente ricorso chiede:
1 “1) In via principale, Voglia l'ill.mo Giudice adito accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento nei ruoli del personale ATA l'integrale pregresso servizio di preruolo svolto, e come in atti descritto, e per l'effetto, previa disapplicazione del decreto n 282 del 13.07.2010 dell' in atti e disapplicazione, anche parziale, Controparte_6 dell'art. 569 d.lgs 297/04 e comunque di tutta la di contrattuale relativa alla ricostruzione di carriera del personale ATA per le motivazioni in atti, condannare il in persona del a disporre ed effettuare CP_7 CP_8 una nuova ricostruzione di carriera della ricorrente, con il riconoscimento dell'integrale pregresso periodo di preruolo svolto da parte ricorrente ed in atti descritto.
2) Per l'effetto Voglia l'Ill.mo Giudice adito condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento di ogni eventuale arretrata differenza stipendiale spettante in conseguenza del corretto inquadramento da quantificarsi in altro e separato giudizio, nei limiti del quinquennio precedente alla diffida, nonché interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e l'indennità per la rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo ex l. 724/94.
3) Per l'effetto Voglia l'Ill.mo Giudice adito condannare comunque l'Amministrazione convenuta alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa conseguente alla corretta ricostruzione di carriera e alla conseguente maggior retribuzione, con versamento delle differenze contributive all CP_2
4) Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogli resente ricorso con vittoria di compensi professionali da attribuirsi allo scrivente procuratore antistatari.
Si è costituita la parte convenuta principale resistendo alle avverse richieste. Il ha eccepito che parte ricorrente non ha dimostrato né provato di avere un interesse concreto ed CP_3 at na diversa ricostruzione di carriera rispetto a quella già effettuata, che le attribuisca un effettivo beneficio, rispetto alla situazione già in essere, da cui scaturisca un effettivo interesse all'azione proposta. Conclude, quindi, per l'integrale rigetto del ricorso.
CP_ L si costituiva chiedendo l'estromissione dal giudizio. L a è stata istruita documentalmente e discussa all'odierna udienza è stata decisa come di seguito.
°°°°°°°°°°°°° Il ricorso è fondato nei termini e limiti di seguito espressi.
In via preliminare, occorre precisare che parte ricorrente ha sicuramente dimostrato l'esigenza di conseguire un risultato concreto, giuridicamente apprezzabile, e non conseguibile senza l'intervento del giudice, avendo prima inviato al (1.1.2023), senza alcun riscontro formale, diffida con la quale impugnava il decreto di CP_3 ricostruzione di carriera prot. n 282 del 13.07.2010 in quanto illegittimo, essendo stato emesso in violazione dei principi di cui alla direttiva 99/70/CE e in contrasto con quanto sancito dalla Corte di Cassazione (sent. n. 31150/2019) e intimava lo stesso ad effettuare una nuova ricostruzione di carriera con l'integrale CP_3 riconoscimento del periodo preruolo ed il conseguente ricalcolo del trattamento economico e pagamento delle differenze retributive, ove sussistenti, con interessi e rivalutazione e conseguente regolarizzazione della posizione contributiva. Giova evidenziare che è pacifico il mancato riconoscimento in sede di ricostruzione della carriera della ricorrente che la stessa a fronte di anni 7 mesi 2 e giorni 5 di attività lavorativa svolta prima dell'immissione in ruolo si è vista riconosciuti anni 6, mesi 1 e giorni 13 con perdita di anni 1, mesi 0 e giorni 23, pertanto deve ritenersi già di per sé solo sussistere l'interesse al suddetto conforme riconoscimento. Per le ragioni di seguito esposte, la ricorrente - che risulta esser stata immessa in ruolo l'1.9.2008 - ha diritto a vedersi riconosciuta l'intera anzianità maturata in forza del lavoro prestato a tempo determinato, talché anche il decreto di ricostruzione della carriera medio tempore intervenuto deve qui essere disatteso e un nuovo decreto di ricostruzione dovrà essere emesso dal resistente, rispettoso delle norme vincolanti del diritto CP_3 dell'Unione e del dispositivo della presente sentenza. Nel merito la ricorrente assume che la normativa italiana – in particolare: l'art. 569 del D. Lgs. n. 297/1994 (secondo cui “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà”) - è in contrasto con la normativa comunitaria ed in particolare con la clausola 4
2 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, che stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
e che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive. Detta clausola è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. In particolare, la Corte di Giustizia ha affermato che: la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); Persona_1 il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art.137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Cortedi Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi). La pronuncia della Corte di Giustizia Motter, al pari dei principi in essa affermati, non risultano applicabili al personale ATA. Al di là della diversa normativa di riferimento (art. 569 D.lvo 279/94), non appaiono sussistere quelle obiettive ragioni - relative alla particolare modalità di lavoro e/o alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate
– che giustificano la diversità di trattamento. Non è infatti applicabile al personale ATA la disposizione di favore di cui al combinato disposto dell'art. 489 del D. Lgs. n. 297/1994 e dell'art, 11, co. 14, della L. n. 124/1999 (in forza del quale le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete). Sotto tale profilo, dunque nessuna discriminazione a contrario potrebbe verificarsi. Né può sostenersi che la professionalità del personale ATA a termine sia diversa e non comparabile con quella del personale di ruolo, non potendo le argomentazioni addotte dal Governo Italiano, con riferimento al personale docente, valere anche per il personale Ata che, salvo diverse allegazioni contrarie dell'amministrazione, svolge sempre le stesse mansioni indipendentemente dal termine dell'assunzione. La professionalità del personale ATA non risulta infatti influenzata in modo altrettanto intenso dalla maggiore o minore continuità con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni. Del resto, la circostanza che il processo di acquisizione e consolidamento della professionalità del personale ATA sia qualitativamente diverso e diversamente influenzato dalla continuità di servizio, rispetto al personale docente, è desumibile anche da precisi indici normativi, tra i quali la diversa durata prevista per i rispettivi periodi di prova (due/quattro mesi per il personale ATA a seconda dei profili (art. 30 CCNL Scuola del 19/4/2018) ed un anno per il personale docente.
3 Così ritenuta l'inapplicabilità della pronuncia Motter alla fattispecie del personale ATA, si osserva che non risultano quelle ragioni oggettive che giustificano un trattamento differenziato, non potendo tali ragioni consistere nella natura non di ruolo del rapporto di lavoro e/o nella novità di ogni singolo contratto a termine rispetto al precedente né nella particolare modalità di reclutamento del personale, così come statuito dalla giurisprudenza comunitaria. Da quanto detto consegue pertanto la non conformità al diritto comunitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola, succedutesi nel tempo, in forza delle quali per il personale ATA stabilizzato il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale. Ciò posto, ricorrono nel caso di specie tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza comunitaria per configurare il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in contrasto con quella europea. La presente controversia, infatti, intercorre tra un privato ed un'amministrazione pubblica e, come specificamente statuito nella sentenza appena citata (punti da 68 a 99), e ribadito da ultimo nella sentenza del 18 ottobre 2012 nelle cause riunite da C 302/11 a C 305/11, e altri, «la clausola 4 dell'accordo quadro è Per_2 incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere in ai singoli nei confronti dello Stato dinanzi ad un giudice nazionale a partire dalla data di scadenza del termine concesso agli Stati membri per realizzare la trasposizione della direttiva 1999/70» (cfr., altresì, CGUE 15 aprile 2008, Impact, cit., punti da 56 a 68). Peraltro, il recente pronunciato della Cassazione (n. 31150/2019) ha precisato che “Il giudice una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio prestato”. Ne deriva che – per il personale ATA – la ricostruzione della carriera, stabilita dall'art. 596 del DLVO 297/1994, è sostanzialmente in re ipsa. Ciò in quanto dalla ricostruzione della carriera riceve solo un danno visto che l'anzianità viene calcolata sul servizio effettivamente svolto e subito dopo viene effettuata la decurtazione, riconoscendo solo 4 anni per intero + 2/3. Pertanto, tutti coloro che, all'atto dell'immissione in ruolo, vantano un'anzianità superiore a 4 anni riceveranno dalla ricostruzione un'evidente decurtazione del servizio, con conseguente illegittimità della normativa. Nel caso in specie la ricorrente, come si evince dal decreto di ricostruzione in atti, all'atto dell'immissione in ruolo, aveva maturato un'anzianità pre-ruolo di oltre 7 anni. Dunque, la ricorrente ha diritto a vedersi riconosciuto ai fini della ricostruzione della carriera l'intero servizio effettivamente prestato per effetto dei contratti a tempo determinato conclusi prima dell'immissione in ruolo, Cont come descritto nel ricorso e riportato nello stato matricolare prodotto dal e tenendosi conto dell'orario svolto. In ragione della ricostruzione della carriera correttamente effettuata le spettano poi le differenze retributive dal quinquennio antecedente al primo atto interruttivo della prescrizione in poi, come sopra già esplicato con condanna del alla regolarizzazione della posizione contributive ed assicurativa e versamento delle CP_3 CP_ differenze contributive all' Stante la richiesta di condanna alle spese avanzata dalla ricorrente, alla luce della giurisprudenza ormai pacifica già consolidatasi al momento del deposito del ricorso, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, considerato che la parte avrebbe già potuto potenzialmente quantificare le somme spettanti pertanto si parametrano ai valori minimi di cui al dm 55/14, all'assenza di istruttoria con la riduzione di cui all'art. 4 comma 4,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'immediato riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, di tutta l'anzianità di servizio maturata con i contratti a tempo determinato come se il rapporto fosse stato costituito sin dall'inizio a tempo indeterminato, e quindi con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis ai dipendenti di pari qualifica assunti a tempo indeterminato;
4 - condanna il resistente, in sede di ricostruzione della carriera a collocare la ricorrente nella fascia CP_9 stipendiale corrispondente a tutta l'anzianità di servizio maturata ai sensi del CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis ai dipendenti di pari qualifica assunti a tempo indeterminato;
- condanna il resistente a pagare alla ricorrente le differenze tra le somme che le sarebbero spettate CP_3 ove fosse stata fatta una ricostruzione della carriera comprensiva di tutto il servizio effettivamente prestato prima dell'immissione in ruolo e quelle invece corrispostegli, dal 01.01.2018 fino all'attualità comprensive degli interessi legali dal giorno della maturazione al saldo e rivalutazione monetaria salvo divieto di cumulo ex l. 724/904; CP_
- condanna il al versamento in favore di delle conseguenti differenze contributive;
CP_3
- condanna il al pagamento delle spese di lite in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario che CP_3 liquida in 721,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
- compensa le spese nei confronti di CP_2
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 5 febbraio 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
5
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1019/2023
All'udienza del 05/02/2025 davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv LEUZZI STEFANO . Per parte resistente è presente la d.ssa
CP_1
È presente l'avv. Quarta Rossella per CP_2
I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza. È presente ai fini del tirocinio ex art. 73 dl 69/13 il dott. Enrico Scardigli Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 13.05 , in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1019/2023 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Leuzzi Parte_1
ricorrente e
in persona del Ministro in carica, rappresentato e Controparte_3 difeso dal Funzionario dott.ssa CP_1 resistente in persona del suo legale Controparte_4 rappresentante protempore, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Rossella Quarta terzo chiamato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
La ricorrente, collaboratrice scolastica, è stata assunta a tempo indeterminato in data 01.09.2008. Ella rappresenta di aver svolto attività di collaboratore scolastico alle dipendenze del n forza di contratti CP_5 di lavoro a tempo determinato per anni 7 mesi 2 e giorni 5. Si duole della retribuzione ricevuta in quanto, in ragione dei contratti a T.D. stipulati, aveva percepito solo il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio e degli aumenti che, ove invece fosse stata di ruolo, le sarebbero spettati. Si duole, inoltre, del fatto che, dopo l'immissione in ruolo, le sia stata ricostruita la carriera in forza di una normativa da lei ritenuta discriminante rispetto al personale da sempre in ruolo, giacché la disposizione contenuta nell'art. 569 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 riconosce al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario il servizio pre-ruolo prestato solo nei seguenti termini: fino a un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi solo ai fini economici, con un trattamento più sfavorevole anche rispetto al personale docente, mentre la normativa comunitaria., in particolare l'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28.6.1999/70/CEE, vieta (clausola 4) discriminazioni dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato. Infatti, con decreto di ricostruzione protocollo n. 282 del 13.07.2010 del sono stati riconosciuti alla ricorrente anni 6, mesi 1 e giorni 13 con una perdita di servizio preruolo pari ad anni 1, mesi 0 e giorni 23. Con il presente ricorso chiede:
1 “1) In via principale, Voglia l'ill.mo Giudice adito accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento nei ruoli del personale ATA l'integrale pregresso servizio di preruolo svolto, e come in atti descritto, e per l'effetto, previa disapplicazione del decreto n 282 del 13.07.2010 dell' in atti e disapplicazione, anche parziale, Controparte_6 dell'art. 569 d.lgs 297/04 e comunque di tutta la di contrattuale relativa alla ricostruzione di carriera del personale ATA per le motivazioni in atti, condannare il in persona del a disporre ed effettuare CP_7 CP_8 una nuova ricostruzione di carriera della ricorrente, con il riconoscimento dell'integrale pregresso periodo di preruolo svolto da parte ricorrente ed in atti descritto.
2) Per l'effetto Voglia l'Ill.mo Giudice adito condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento di ogni eventuale arretrata differenza stipendiale spettante in conseguenza del corretto inquadramento da quantificarsi in altro e separato giudizio, nei limiti del quinquennio precedente alla diffida, nonché interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e l'indennità per la rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo ex l. 724/94.
3) Per l'effetto Voglia l'Ill.mo Giudice adito condannare comunque l'Amministrazione convenuta alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa conseguente alla corretta ricostruzione di carriera e alla conseguente maggior retribuzione, con versamento delle differenze contributive all CP_2
4) Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogli resente ricorso con vittoria di compensi professionali da attribuirsi allo scrivente procuratore antistatari.
Si è costituita la parte convenuta principale resistendo alle avverse richieste. Il ha eccepito che parte ricorrente non ha dimostrato né provato di avere un interesse concreto ed CP_3 at na diversa ricostruzione di carriera rispetto a quella già effettuata, che le attribuisca un effettivo beneficio, rispetto alla situazione già in essere, da cui scaturisca un effettivo interesse all'azione proposta. Conclude, quindi, per l'integrale rigetto del ricorso.
CP_ L si costituiva chiedendo l'estromissione dal giudizio. L a è stata istruita documentalmente e discussa all'odierna udienza è stata decisa come di seguito.
°°°°°°°°°°°°° Il ricorso è fondato nei termini e limiti di seguito espressi.
In via preliminare, occorre precisare che parte ricorrente ha sicuramente dimostrato l'esigenza di conseguire un risultato concreto, giuridicamente apprezzabile, e non conseguibile senza l'intervento del giudice, avendo prima inviato al (1.1.2023), senza alcun riscontro formale, diffida con la quale impugnava il decreto di CP_3 ricostruzione di carriera prot. n 282 del 13.07.2010 in quanto illegittimo, essendo stato emesso in violazione dei principi di cui alla direttiva 99/70/CE e in contrasto con quanto sancito dalla Corte di Cassazione (sent. n. 31150/2019) e intimava lo stesso ad effettuare una nuova ricostruzione di carriera con l'integrale CP_3 riconoscimento del periodo preruolo ed il conseguente ricalcolo del trattamento economico e pagamento delle differenze retributive, ove sussistenti, con interessi e rivalutazione e conseguente regolarizzazione della posizione contributiva. Giova evidenziare che è pacifico il mancato riconoscimento in sede di ricostruzione della carriera della ricorrente che la stessa a fronte di anni 7 mesi 2 e giorni 5 di attività lavorativa svolta prima dell'immissione in ruolo si è vista riconosciuti anni 6, mesi 1 e giorni 13 con perdita di anni 1, mesi 0 e giorni 23, pertanto deve ritenersi già di per sé solo sussistere l'interesse al suddetto conforme riconoscimento. Per le ragioni di seguito esposte, la ricorrente - che risulta esser stata immessa in ruolo l'1.9.2008 - ha diritto a vedersi riconosciuta l'intera anzianità maturata in forza del lavoro prestato a tempo determinato, talché anche il decreto di ricostruzione della carriera medio tempore intervenuto deve qui essere disatteso e un nuovo decreto di ricostruzione dovrà essere emesso dal resistente, rispettoso delle norme vincolanti del diritto CP_3 dell'Unione e del dispositivo della presente sentenza. Nel merito la ricorrente assume che la normativa italiana – in particolare: l'art. 569 del D. Lgs. n. 297/1994 (secondo cui “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà”) - è in contrasto con la normativa comunitaria ed in particolare con la clausola 4
2 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, che stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
e che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive. Detta clausola è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. In particolare, la Corte di Giustizia ha affermato che: la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); Persona_1 il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art.137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Cortedi Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi). La pronuncia della Corte di Giustizia Motter, al pari dei principi in essa affermati, non risultano applicabili al personale ATA. Al di là della diversa normativa di riferimento (art. 569 D.lvo 279/94), non appaiono sussistere quelle obiettive ragioni - relative alla particolare modalità di lavoro e/o alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate
– che giustificano la diversità di trattamento. Non è infatti applicabile al personale ATA la disposizione di favore di cui al combinato disposto dell'art. 489 del D. Lgs. n. 297/1994 e dell'art, 11, co. 14, della L. n. 124/1999 (in forza del quale le prestazioni fornite dai docenti a tempo determinato per un periodo di almeno 180 giorni in un anno sono computate dalla normativa nazionale come annualità complete). Sotto tale profilo, dunque nessuna discriminazione a contrario potrebbe verificarsi. Né può sostenersi che la professionalità del personale ATA a termine sia diversa e non comparabile con quella del personale di ruolo, non potendo le argomentazioni addotte dal Governo Italiano, con riferimento al personale docente, valere anche per il personale Ata che, salvo diverse allegazioni contrarie dell'amministrazione, svolge sempre le stesse mansioni indipendentemente dal termine dell'assunzione. La professionalità del personale ATA non risulta infatti influenzata in modo altrettanto intenso dalla maggiore o minore continuità con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni. Del resto, la circostanza che il processo di acquisizione e consolidamento della professionalità del personale ATA sia qualitativamente diverso e diversamente influenzato dalla continuità di servizio, rispetto al personale docente, è desumibile anche da precisi indici normativi, tra i quali la diversa durata prevista per i rispettivi periodi di prova (due/quattro mesi per il personale ATA a seconda dei profili (art. 30 CCNL Scuola del 19/4/2018) ed un anno per il personale docente.
3 Così ritenuta l'inapplicabilità della pronuncia Motter alla fattispecie del personale ATA, si osserva che non risultano quelle ragioni oggettive che giustificano un trattamento differenziato, non potendo tali ragioni consistere nella natura non di ruolo del rapporto di lavoro e/o nella novità di ogni singolo contratto a termine rispetto al precedente né nella particolare modalità di reclutamento del personale, così come statuito dalla giurisprudenza comunitaria. Da quanto detto consegue pertanto la non conformità al diritto comunitario delle norme di legge e delle clausole dei contratti collettivi nazionali del comparto scuola, succedutesi nel tempo, in forza delle quali per il personale ATA stabilizzato il riconoscimento del pregresso servizio non di ruolo è solo parziale. Ciò posto, ricorrono nel caso di specie tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza comunitaria per configurare il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in contrasto con quella europea. La presente controversia, infatti, intercorre tra un privato ed un'amministrazione pubblica e, come specificamente statuito nella sentenza appena citata (punti da 68 a 99), e ribadito da ultimo nella sentenza del 18 ottobre 2012 nelle cause riunite da C 302/11 a C 305/11, e altri, «la clausola 4 dell'accordo quadro è Per_2 incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere in ai singoli nei confronti dello Stato dinanzi ad un giudice nazionale a partire dalla data di scadenza del termine concesso agli Stati membri per realizzare la trasposizione della direttiva 1999/70» (cfr., altresì, CGUE 15 aprile 2008, Impact, cit., punti da 56 a 68). Peraltro, il recente pronunciato della Cassazione (n. 31150/2019) ha precisato che “Il giudice una volta accertata la violazione della richiamata clausola 4, è tenuto a disapplicare la norma di diritto interno in contrasto con la direttiva ed a riconoscere ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, l'intero servizio prestato”. Ne deriva che – per il personale ATA – la ricostruzione della carriera, stabilita dall'art. 596 del DLVO 297/1994, è sostanzialmente in re ipsa. Ciò in quanto dalla ricostruzione della carriera riceve solo un danno visto che l'anzianità viene calcolata sul servizio effettivamente svolto e subito dopo viene effettuata la decurtazione, riconoscendo solo 4 anni per intero + 2/3. Pertanto, tutti coloro che, all'atto dell'immissione in ruolo, vantano un'anzianità superiore a 4 anni riceveranno dalla ricostruzione un'evidente decurtazione del servizio, con conseguente illegittimità della normativa. Nel caso in specie la ricorrente, come si evince dal decreto di ricostruzione in atti, all'atto dell'immissione in ruolo, aveva maturato un'anzianità pre-ruolo di oltre 7 anni. Dunque, la ricorrente ha diritto a vedersi riconosciuto ai fini della ricostruzione della carriera l'intero servizio effettivamente prestato per effetto dei contratti a tempo determinato conclusi prima dell'immissione in ruolo, Cont come descritto nel ricorso e riportato nello stato matricolare prodotto dal e tenendosi conto dell'orario svolto. In ragione della ricostruzione della carriera correttamente effettuata le spettano poi le differenze retributive dal quinquennio antecedente al primo atto interruttivo della prescrizione in poi, come sopra già esplicato con condanna del alla regolarizzazione della posizione contributive ed assicurativa e versamento delle CP_3 CP_ differenze contributive all' Stante la richiesta di condanna alle spese avanzata dalla ricorrente, alla luce della giurisprudenza ormai pacifica già consolidatasi al momento del deposito del ricorso, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, considerato che la parte avrebbe già potuto potenzialmente quantificare le somme spettanti pertanto si parametrano ai valori minimi di cui al dm 55/14, all'assenza di istruttoria con la riduzione di cui all'art. 4 comma 4,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'immediato riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, di tutta l'anzianità di servizio maturata con i contratti a tempo determinato come se il rapporto fosse stato costituito sin dall'inizio a tempo indeterminato, e quindi con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis ai dipendenti di pari qualifica assunti a tempo indeterminato;
4 - condanna il resistente, in sede di ricostruzione della carriera a collocare la ricorrente nella fascia CP_9 stipendiale corrispondente a tutta l'anzianità di servizio maturata ai sensi del CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis ai dipendenti di pari qualifica assunti a tempo indeterminato;
- condanna il resistente a pagare alla ricorrente le differenze tra le somme che le sarebbero spettate CP_3 ove fosse stata fatta una ricostruzione della carriera comprensiva di tutto il servizio effettivamente prestato prima dell'immissione in ruolo e quelle invece corrispostegli, dal 01.01.2018 fino all'attualità comprensive degli interessi legali dal giorno della maturazione al saldo e rivalutazione monetaria salvo divieto di cumulo ex l. 724/904; CP_
- condanna il al versamento in favore di delle conseguenti differenze contributive;
CP_3
- condanna il al pagamento delle spese di lite in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario che CP_3 liquida in 721,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
- compensa le spese nei confronti di CP_2
Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 5 febbraio 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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