Articolo 6 della Legge 18 marzo 1982, n. 90
Articolo 5Articolo 7
Versione
25 marzo 1982
Art. 6.
Alla copertura dell'onere di 150 miliardi di lire derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 25 marzo 1982