Art. 9.
La disposizione di cui all'art. 1 avra' effetto dal 1° luglio 1939.
La trattazione degli affari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge dalle Giunte, Commissioni o Comitati menzionati nell'art. 3, e' proseguita dai Direttori dei competenti Sindacati. Dalla stessa data la trattazione dei ricorsi di competenza delle Corti di appello in confronto dei ragionieri, non ancora definiti alla data medesima, e' proseguita dalla Commissione centrale per gli esercenti in economia e commercio.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge i beni di appartenenza dei Collegi dei ragionieri sono devoluti di diritto ai Sindacati di categoria delle rispettive circoscrizioni, i quali subentrano ai Collegi nei diritti ed obblighi che questi abbiano a tale data.
La disposizione di cui all'art. 1 avra' effetto dal 1° luglio 1939.
La trattazione degli affari non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge dalle Giunte, Commissioni o Comitati menzionati nell'art. 3, e' proseguita dai Direttori dei competenti Sindacati. Dalla stessa data la trattazione dei ricorsi di competenza delle Corti di appello in confronto dei ragionieri, non ancora definiti alla data medesima, e' proseguita dalla Commissione centrale per gli esercenti in economia e commercio.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge i beni di appartenenza dei Collegi dei ragionieri sono devoluti di diritto ai Sindacati di categoria delle rispettive circoscrizioni, i quali subentrano ai Collegi nei diritti ed obblighi che questi abbiano a tale data.