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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 08/09/2025, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3466 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrati:
Gaia Muscato Presidente relatrice Ilenia Micciche' Giudice Edoardo Postacchini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 3466 /2024 r.g. promossa da
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCA CRISOPULLI Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato in PERUGIA, VIA MARIO ANGELONI N. 80/A presso il difensore avv. FRANCESCA CRISOPULLI
RICORRENTE contro
(C.F. , in persona del ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 organicamente patrocinato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia (CF ), presso P.IVA_2 la cui sede è ex lege domiciliato in Perugia via degli Offici n. 12 RESISTENTE e contro
Controparte_2 RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti introduttivi.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il giorno 8.9.2024, impugnava il provvedimento del 29.8.2024 Parte_1 (notificato il 4.9.2024) con cui il Questore della provincia di Perugia aveva rigettato la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 comma 1.2. del d.lgs. 286/98.
Esponeva il ricorrente che l'amministrazione non aveva preso in debita considerazione la circostanza dell'avvenuta integrazione in Italia, essendosi egli ben inserito nel tessuto lavorativo e sociale del Paese;
Par il sig. riferiva, infatti, di aver svolto sin dal 2017 diverse attività lavorative in maniera regolare.
Concludeva chiedendo il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 del d.lgs. 286/98.
Con comparsa del 9.12.2024 si costituiva in giudizio il , il quale contestava Controparte_1 l'esistenza dei presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno richiesto e concludeva per il rigetto della domanda.
*******
Preliminarmente va osservato che il presente procedimento ha ad oggetto una controversia in materia di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, regolata dal rito sommario di cognizione di cui all'art. 19 ter d.lgs. 150/2011, come introdotto dal d.l. 113/2018.
Ancora in via preliminare va dichiarata l'inammissibilità della domanda svolta nei confronti della Questura di Perugia, atteso il suo difetto di capacità processuale.
Deve infatti osservarsi che la Questura di Perugia è una mera articolazione periferica del
[...]
, unico organo legittimato a rappresentare l'amministrazione di cui costituisce l'organo CP_1 apicale.
Infine, sempre in via preliminare deve osservarsi che il giudizio in materia di permesso di soggiorno per protezione speciale, instaurato all'esito negativo della fase amministrativa, è un giudizio di accertamento del diritto soggettivo dell'istante al permesso di soggiorno invocato e non un giudizio di legittimità dell'operato dell'autorità amministrativa, sicché non assumono rilievo eventuali profili di invalidità del provvedimento amministrativo.
*****
Nel merito la domanda è fondata.
Il d.l. 130/2020, riformando la materia della protezione complementare ha introdotto all'art. 19, comma 1.1, t.u.i. una nuova ipotesi di divieto di espulsione, stabilendo che: «1.1. … Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.».
pagina 2 di 5 L'istituto è stato nuovamente riformato dal d.l. n. 20/2023, convertito con modifiche dalla n. 50/2023, (entrato in vigore il giorno 11.3.2023), ma la nuova disciplina non risulta applicabile al caso di specie, essendo la presentazione dell'istanza antecedente alla sua entrata in vigore.
Infatti, secondo il regime transitorio previsto nel II comma del citato art. 7 d.l. 20/2023 «Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente».
Dunque, l'istanza in esame – in quanto presentata il 25.7.2022 – deve essere decisa facendo applicazione della disciplina di cui al d.l. 130/2020.
Passando ad esaminare il permesso di soggiorno per la tutela della vita privata e familiare, deve subito evidenziarsi il richiamo all'ampia formulazione dell'art. 8 della CEDU, che impone di fare riferimento alla ricca esegesi fornita dalla Corte EDU.
In particolare, si deve ricordare che l'art. 8 CEDU considera e tutela separatamente la vita privata e la vita familiare, come ha chiarito la Corte EDU nella sentenza 14 febbraio 2019 c. Italia, là dove si Pt_2 afferma che «si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata».
Ne consegue che – come affermato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 24413/2021) – «la protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne, dunque, l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (si pensi ai rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la "vita privata" di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, "sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità».
Al fine di verificare se sussistono i presupposti per il riconoscimento di questa forma di protezione speciale, dovrà quindi esaminarsi il complesso delle relazioni instaurate dallo straniero in Italia, comparando la situazione attuale, così ricostruita, con quella in cui il richiedente verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio nel Paese di origine: laddove il grado di integrazione raggiunto nel Paese di accoglienza sia tale da far ritenere che l'allontanamento produrrebbe uno sradicamento della persona e laddove, al contempo, le condizioni in cui il richiedente verrebbe a trovarsi nel Paese di origine siano tali da non consentirne un agevole reinserimento (così da bilanciare gli effetti dello sradicamento prodotto dal rimpatrio), allora dovrà considerarsi sussistente quel concreto pericolo di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare che giustifica il riconoscimento del titolo di soggiorno.
La lesione della vita privata e familiare resta dunque esclusa tutte le volte in cui la valutazione comparativa tra la situazione attuale nel Paese di accoglienza e quella futura nel Paese di rimpatrio si concluda con un risultato di sostanziale equilibrio, che consenta di ritenere pressoché equivalente la condizione di vita del richiedente nei due Paesi.
Passando quindi all'esame della fattispecie concreta, bisogna valutare il livello di integrazione raggiunto in Italia dal ricorrente.
pagina 3 di 5 Par Il sig. che si trova in Italia fin dal 2015, ha documentato di aver instaurato diversi rapporti di lavoro nel tempo. Dalle allegazioni in atti risulta infatti che egli ha lavorato con contratto di lavoro a tempo determinato nel periodo compreso tra il 24.8.2020 e il 31.12.2020 presso I Resilienti società CP_3 sociale con sede legale a Perugia e con mansione di operaio.
Nel periodo compreso tra il 27.9.2021 e il 31.10.2021 il ricorrente instaurava quindi un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato presso la SOCIETA' AGRICOLA SARGENTINI S.S con sede a Piegaro Par (PG), dove veniva impiegato con la qualifica di bracciante agricolo. Il sig. lavorava quindi per la con sede legale a Casavatore (NA), con la qualifica di facchino e con contratto Controparte_4 di lavoro a tempo determinato a decorrenza dal 20.10.2022 al 16.12.2022.
Dalle allegazioni in atti risulta, infine, che il ricorrente lavora attualmente alle dipendenze di
[...]
con sede a Perugia, dove è stato assunto in data 26.4.2023 con contratto di Controparte_5 lavoro a tempo indeterminato.
I diversi rapporti di lavori intervenuti nel tempo sono stati documentati tramite allegazione di alcune buste paga percepite, delle scritture private intervenute tra le parti, del percorso lavoratore stilato dall' e della Certificazione Unica 2024 e 2025 dell'Agenzia delle Entrate. Parte_3
Par Il percorso di inserimento del sig. si è svolto anche sul piano linguistico, come dimostra l'attestato di conoscenza della lingua italiana livello a2 rilasciato dal C.P.I.A. di Perugia in data 12.6.2025.
Nell'operare, pertanto, la necessaria comparazione tra la situazione di integrazione raggiunta in Italia – Par ove il ricorrente ormai risiede stabilmente da diversi anni – e la condizione in cui il sig. si troverebbe in caso di rimpatrio, viene in rilievo il percorso di inserimento sociale e lavorativo intrapreso, tale da giustificarne la permanenza.
Alla luce di tali elementi può concludersi che l'allontanamento dal territorio italiano produrrebbe uno sradicamento del ricorrente non adeguatamente bilanciato da una prospettiva di reinserimento agevole nel Paese di origine, sicché deve ritenersi sussistente un concreto pericolo di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Tenuto infine conto che non risultano allegate ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, deve dichiararsi sussistente in capo al ricorrente il titolo di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1. d.lgs. 286/1998.
Nella intervenuta ammissione della parte ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'Amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82 ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento ( più precisamente, ai sensi dell'art. 83, comma 3 stesso D.P.R., al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, qui la Corte di appello di Milano, cfr. Cass. n. 11677/2020); l'art. 133 medesimo D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi a detta ipotesi (Cass. n. 18583/2012; Cass. n. 22882/2018; Cass. n. 30876/2018; Cass. 19299/2021; Cass. s.u. 24413/2021).
La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e quindi con separato decreto.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale,
dichiara inammissibile il ricorso nei confronti della Questura di Perugia;
dichiara che l'allontanamento dal territorio italiano del richiedente nato in [...], il Parte_1 1.2.1990, comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare e conseguentemente accerta il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1. d.lgs. 286/1998;
dispone la trasmissione del presente decreto al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 d.lgs. 286/1998, nel testo modificato dall'art. 1 d.l. 130/2020 (permesso rinnovabile e convertibile alla scadenza in permesso di soggiorno per lavoro); nulla sulle spese.
Perugia, 8 settembre 2025
La presidente relatrice Gaia Muscato
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrati:
Gaia Muscato Presidente relatrice Ilenia Micciche' Giudice Edoardo Postacchini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 3466 /2024 r.g. promossa da
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCA CRISOPULLI Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato in PERUGIA, VIA MARIO ANGELONI N. 80/A presso il difensore avv. FRANCESCA CRISOPULLI
RICORRENTE contro
(C.F. , in persona del ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 organicamente patrocinato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Perugia (CF ), presso P.IVA_2 la cui sede è ex lege domiciliato in Perugia via degli Offici n. 12 RESISTENTE e contro
Controparte_2 RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti introduttivi.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il giorno 8.9.2024, impugnava il provvedimento del 29.8.2024 Parte_1 (notificato il 4.9.2024) con cui il Questore della provincia di Perugia aveva rigettato la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 comma 1.2. del d.lgs. 286/98.
Esponeva il ricorrente che l'amministrazione non aveva preso in debita considerazione la circostanza dell'avvenuta integrazione in Italia, essendosi egli ben inserito nel tessuto lavorativo e sociale del Paese;
Par il sig. riferiva, infatti, di aver svolto sin dal 2017 diverse attività lavorative in maniera regolare.
Concludeva chiedendo il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1 del d.lgs. 286/98.
Con comparsa del 9.12.2024 si costituiva in giudizio il , il quale contestava Controparte_1 l'esistenza dei presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno richiesto e concludeva per il rigetto della domanda.
*******
Preliminarmente va osservato che il presente procedimento ha ad oggetto una controversia in materia di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale, regolata dal rito sommario di cognizione di cui all'art. 19 ter d.lgs. 150/2011, come introdotto dal d.l. 113/2018.
Ancora in via preliminare va dichiarata l'inammissibilità della domanda svolta nei confronti della Questura di Perugia, atteso il suo difetto di capacità processuale.
Deve infatti osservarsi che la Questura di Perugia è una mera articolazione periferica del
[...]
, unico organo legittimato a rappresentare l'amministrazione di cui costituisce l'organo CP_1 apicale.
Infine, sempre in via preliminare deve osservarsi che il giudizio in materia di permesso di soggiorno per protezione speciale, instaurato all'esito negativo della fase amministrativa, è un giudizio di accertamento del diritto soggettivo dell'istante al permesso di soggiorno invocato e non un giudizio di legittimità dell'operato dell'autorità amministrativa, sicché non assumono rilievo eventuali profili di invalidità del provvedimento amministrativo.
*****
Nel merito la domanda è fondata.
Il d.l. 130/2020, riformando la materia della protezione complementare ha introdotto all'art. 19, comma 1.1, t.u.i. una nuova ipotesi di divieto di espulsione, stabilendo che: «1.1. … Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.».
pagina 2 di 5 L'istituto è stato nuovamente riformato dal d.l. n. 20/2023, convertito con modifiche dalla n. 50/2023, (entrato in vigore il giorno 11.3.2023), ma la nuova disciplina non risulta applicabile al caso di specie, essendo la presentazione dell'istanza antecedente alla sua entrata in vigore.
Infatti, secondo il regime transitorio previsto nel II comma del citato art. 7 d.l. 20/2023 «Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente».
Dunque, l'istanza in esame – in quanto presentata il 25.7.2022 – deve essere decisa facendo applicazione della disciplina di cui al d.l. 130/2020.
Passando ad esaminare il permesso di soggiorno per la tutela della vita privata e familiare, deve subito evidenziarsi il richiamo all'ampia formulazione dell'art. 8 della CEDU, che impone di fare riferimento alla ricca esegesi fornita dalla Corte EDU.
In particolare, si deve ricordare che l'art. 8 CEDU considera e tutela separatamente la vita privata e la vita familiare, come ha chiarito la Corte EDU nella sentenza 14 febbraio 2019 c. Italia, là dove si Pt_2 afferma che «si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata».
Ne consegue che – come affermato dalle Sezioni Unite (sentenza n. 24413/2021) – «la protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne, dunque, l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (si pensi ai rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la "vita privata" di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, "sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità».
Al fine di verificare se sussistono i presupposti per il riconoscimento di questa forma di protezione speciale, dovrà quindi esaminarsi il complesso delle relazioni instaurate dallo straniero in Italia, comparando la situazione attuale, così ricostruita, con quella in cui il richiedente verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio nel Paese di origine: laddove il grado di integrazione raggiunto nel Paese di accoglienza sia tale da far ritenere che l'allontanamento produrrebbe uno sradicamento della persona e laddove, al contempo, le condizioni in cui il richiedente verrebbe a trovarsi nel Paese di origine siano tali da non consentirne un agevole reinserimento (così da bilanciare gli effetti dello sradicamento prodotto dal rimpatrio), allora dovrà considerarsi sussistente quel concreto pericolo di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare che giustifica il riconoscimento del titolo di soggiorno.
La lesione della vita privata e familiare resta dunque esclusa tutte le volte in cui la valutazione comparativa tra la situazione attuale nel Paese di accoglienza e quella futura nel Paese di rimpatrio si concluda con un risultato di sostanziale equilibrio, che consenta di ritenere pressoché equivalente la condizione di vita del richiedente nei due Paesi.
Passando quindi all'esame della fattispecie concreta, bisogna valutare il livello di integrazione raggiunto in Italia dal ricorrente.
pagina 3 di 5 Par Il sig. che si trova in Italia fin dal 2015, ha documentato di aver instaurato diversi rapporti di lavoro nel tempo. Dalle allegazioni in atti risulta infatti che egli ha lavorato con contratto di lavoro a tempo determinato nel periodo compreso tra il 24.8.2020 e il 31.12.2020 presso I Resilienti società CP_3 sociale con sede legale a Perugia e con mansione di operaio.
Nel periodo compreso tra il 27.9.2021 e il 31.10.2021 il ricorrente instaurava quindi un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato presso la SOCIETA' AGRICOLA SARGENTINI S.S con sede a Piegaro Par (PG), dove veniva impiegato con la qualifica di bracciante agricolo. Il sig. lavorava quindi per la con sede legale a Casavatore (NA), con la qualifica di facchino e con contratto Controparte_4 di lavoro a tempo determinato a decorrenza dal 20.10.2022 al 16.12.2022.
Dalle allegazioni in atti risulta, infine, che il ricorrente lavora attualmente alle dipendenze di
[...]
con sede a Perugia, dove è stato assunto in data 26.4.2023 con contratto di Controparte_5 lavoro a tempo indeterminato.
I diversi rapporti di lavori intervenuti nel tempo sono stati documentati tramite allegazione di alcune buste paga percepite, delle scritture private intervenute tra le parti, del percorso lavoratore stilato dall' e della Certificazione Unica 2024 e 2025 dell'Agenzia delle Entrate. Parte_3
Par Il percorso di inserimento del sig. si è svolto anche sul piano linguistico, come dimostra l'attestato di conoscenza della lingua italiana livello a2 rilasciato dal C.P.I.A. di Perugia in data 12.6.2025.
Nell'operare, pertanto, la necessaria comparazione tra la situazione di integrazione raggiunta in Italia – Par ove il ricorrente ormai risiede stabilmente da diversi anni – e la condizione in cui il sig. si troverebbe in caso di rimpatrio, viene in rilievo il percorso di inserimento sociale e lavorativo intrapreso, tale da giustificarne la permanenza.
Alla luce di tali elementi può concludersi che l'allontanamento dal territorio italiano produrrebbe uno sradicamento del ricorrente non adeguatamente bilanciato da una prospettiva di reinserimento agevole nel Paese di origine, sicché deve ritenersi sussistente un concreto pericolo di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Tenuto infine conto che non risultano allegate ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, deve dichiararsi sussistente in capo al ricorrente il titolo di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1. d.lgs. 286/1998.
Nella intervenuta ammissione della parte ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'Amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82 ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento ( più precisamente, ai sensi dell'art. 83, comma 3 stesso D.P.R., al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, qui la Corte di appello di Milano, cfr. Cass. n. 11677/2020); l'art. 133 medesimo D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi a detta ipotesi (Cass. n. 18583/2012; Cass. n. 22882/2018; Cass. n. 30876/2018; Cass. 19299/2021; Cass. s.u. 24413/2021).
La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 DPR 115/2002 e quindi con separato decreto.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Tribunale,
dichiara inammissibile il ricorso nei confronti della Questura di Perugia;
dichiara che l'allontanamento dal territorio italiano del richiedente nato in [...], il Parte_1 1.2.1990, comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare e conseguentemente accerta il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1. d.lgs. 286/1998;
dispone la trasmissione del presente decreto al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 d.lgs. 286/1998, nel testo modificato dall'art. 1 d.l. 130/2020 (permesso rinnovabile e convertibile alla scadenza in permesso di soggiorno per lavoro); nulla sulle spese.
Perugia, 8 settembre 2025
La presidente relatrice Gaia Muscato
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