Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/05/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1190/2023 R.G., promossa in grado di appello
DA
con sede in Palermo, P.I.: ; Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Geraci;
appellante
CONTRO
con sede in Roma, P.I.: ; Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Sergio Greco;
E
, c.f.: ; Controparte_2 P.IVA_3
non costituito in giudizio;
appellati
In fatto e in diritto
1. La ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Palermo dei giorni 28/4-2/5/2023, n. 2054, di accoglimento dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. della all'ordinanza di assegnazione resa in data 19.02.2020 Controparte_1
nella procedura di espropriazione presso terzi recante il n. 3932/2019 R.G.E. Trib. Palermo, promossa dalla . Parte_1
Degli appellati , terza pignorata, e , debitore Controparte_1 Controparte_2
esecutato, si è costituita solo la prima, che ha dedotto l'inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'impugnazione.
Sulle conclusioni precisate dalle parti con note scritte ai sensi dell'art. 352 c.p.c., la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione il 13.2.2025.
2. In materia di esecuzione forzata, in forza dell'art. 618 c.p.c., le sentenze sull'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. non sono impugnabili con l'appello, ma soltanto ricorribili per cassazione per violazione di legge ex art. 111 Cost.. E l'individuazione del mezzo di impugnazione deve essere fatta in base al principio dell'apparenza, ossia con riferimento esclusivo alla qualificazione dell'azione compiuta dal giudice nel provvedimento stesso, indipendentemente dalla sua esattezza (che è sindacabile soltanto dal giudice cui spetta la cognizione dell'impugnazione secondo il predetto criterio) e dalla qualificazione dell'azione data dall'opponente o dalla parte che propone l'impugnazione; sicché la sentenza sarà impugnabile con l'appello se l'azione è stata qualificata dal giudice di primo grado come opposizione all'esecuzione, oppure con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., qualora l'azione sia stata dal giudice considerata come un'opposizione agli atti esecutivi.
Nel caso in esame, tanto l'opponente che l'opposta società che, infine, il Pt_2 Parte_1
Tribunale hanno qualificato l'azione come opposizione agli atti esecutivi.
3. L'appello è dunque da dichiarare inammissibile perché proposto avverso una sentenza inappellabile per legge.
Segue per legge la condanna dell'appellante a rifondere alla Controparte_1
le spese di appello, che si liquidano in complessivi euro 2.906,00, oltre al rimborso
[...] forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
Le spese relative al rapporto con l'appellato non costituito restano a carico della parte che le ha sostenute.
Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
3
la Corte, definitivamente pronunciando, nella contumacia del , che Controparte_2
dichiara; dichiara l'inammissibilità dell'appello proposto dalla Parte_3
avverso la sentenza del Tribunale di Palermo dei giorni 28/4-2/5/2023, n. 2054; condanna la a rifondere alla Parte_3 Controparte_1
le spese di appello, che liquida in complessivi euro 2.906,00, oltre al rimborso
[...] forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a.; lascia le spese relative al rapporto processuale con il a carico della parte Controparte_2
che le ha sostenute;
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, primo periodo, D.P.R.
115/2002.
Così deciso in Palermo il giorno 24 aprile 2025
Il Presidente est.
Giuseppe Lupo