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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/12/2025, n. 5178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5178 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice EA UC, ha deliberato di pronunziare la seguente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Salerno n.
3735/2023, resa pubblica il 9 dicembre 2023, iscritto al n. 2050/2024 del ruolo generale
degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 26 novembre 2025 e pendente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), titolare Parte_1 C.F._1
dell'omonima ditta, rappresentato e difeso, per procura speciale alle liti in calce all'atto di citazione in appello, dall'avvocato Luigi Di Muro (C.F. ), presso il C.F._2
cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla Via Posidonia, 161/5
-appellante-
E
nato a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._3
rappresentato e difeso, per procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato Vincenzo Sparano (C.F. , presso il cui C.F._4
studio elettivamente domiciliano in Pontecagnano Faiano, al Corso Umberto I, 135
-appellato-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Il processo di primo grado.
1 Con citazione notificata il 23 dicembre 2021, , titolare dell'omonima Parte_1
ditta, evocò in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Salerno , assumendo che CP_1
costui, quale rappresentante della , gli aveva commissionato l'allestimento degli CP_2
impianti audio e d'illuminazione per la manifestazione “Notte Bianca” svoltasi a Salerno
nell'agosto 2019, e lamentando che aveva ricevuto solo l'acconto di € 1.000,00, non anche il pagamento del residuo prezzo di € 2.416,00, ripetutamente richiesto. Invocata la responsabilità contrattuale di , l'attore chiese: “a- Accertare il diritto dell'attore CP_1
di conseguire l'importo dovuto per la causale di cui in narrativa e per l'effetto condannare il
sig. in proprio e quale legale rapp.te p.t. della al pagamento CP_1 CP_3
in favore del sig. , titolare dell'omonima ditta, della somma residua di € Parte_1
2.416,00. b-Con vittoria di spese e competenze di causa da attribuirsi al proc.re antistatario”.
, costituendosi, contestò di essere il legale rappresentante della CP_1
, eccepì la nullità della notifica della citazione, dedusse la propria estraneità ai fatti di CP_2
causa e negò di aver conferito qualsivoglia incarico a . Eccepita Parte_1
l'infondatezza della pretesa avanzate dall'attore, il convenuto ne chiese il rigetto.
La causa fu istruita dall'adito Giudice di Pace di Salerno con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'escussione di un testimone, quindi decisa con sentenza n. 3735/2023.
2.- La sentenza appellata.
Con la sentenza n. 3735/2023, pronunciata e resa pubblica il 9 dicembre 2023, il
Giudice di Pace di Salerno rigettò la domanda attorea, ritenendo non provata la pretesa avanzata da , e lo condannò al pagamento delle spese del giudizio. Parte_1
3.- Il processo di appello.
Con citazione notificata il 12 marzo 2024, ppellò a questo Parte_2
Tribunale avverso l'indicata decisione, dolendosi dell'errata interpretazione delle regole in punto di distribuzione della prova e dell'erronea valutazione del materiale istruttorio e chiedendo: “
1- Accertare il diritto dell'appellante di conseguire l'importo per la causale di cui
2 in narrativa e per l'effetto condannare in proprio e quale legale CP_1
rappresentante della al pagamento in favore di , titolare CP_3 Parte_1
dell'omonima ditta, della somma residua di € 2.416,00. 2-Condannare parte appellata al
pagamento delle spese del doppio grado di giudizio da attribuirsi al proc.re antistatario”.
Costituendosi con comparsa del 7 giugno 2024, eccepì l'infondatezza CP_1
dell'avverso gravame, assumendo avere il primo giudice fatto buon governo delle risultanze probatorie e delle regole applicabili alla fattispecie. L'appellato, quindi, chiese: “in via
preliminare, dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché infondato in fatto ed in
diritto, l'appello proposto dal sig. , per le causali di cui sopra e confermare Parte_1
la sentenza di primo grado;
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e
competenze professionali del secondo grado di giudizio in favore del sottoscritto procuratore
antistatario; Applicare al sig. l'art 96 c.p.c. relativamente all'appello Parte_1
proposto, atteso che lo stesso è infondato sia in fatto che in diritto ed è pretestuoso in quanto
riporta fatti non provati, offrendo una ricostruzione storica dei fatti, assolutamente distorta e
non provata né con documenti, né con testimoni, al fine di ottenere, in via equitativa, il
risarcimento dei danni in favore del sig. ”. CP_1
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 26 novembre 2025, celebrata ex art.127 ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni delle parti, che si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi, è stata riservata in decisione.
4.- La decisione del Tribunale.
L'appellante censura la decisione del primo giudice per l'errata interpretazione delle regole in punto di distribuzione degli oneri della prova in materia contrattuale: invero,
sostiene che, avendo allegato l'inadempimento di controparte, fosse onere di questi dimostrare di avere correttamente adempiuto alla sua obbligazione, onere non soddisfatto.
Si duole, poi, dell'errata valutazione della prova orale, avendo la testimone addotta confermato l'esistenza del contratto.
La doglianza è in definitiva infondata.
3 In tema di inadempimento contrattuale, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve non solo allegare l'inadempimento della controparte, ma deve anche provare la fonte del suo diritto;
al debitore, invece, spetta la prova del corretto adempimento, dovendo dimostrare di aver adempiuto o che la mancata esecuzione sia a lui non imputabile (cfr. tra le tante Cass., Sez.
Un., n. 13533 del 30 ottobre 2001).
Nella specie, quindi, sarebbe stato preciso onere di parte attrice – che ha chiesto l'adempimento dell'obbligazione di pagamento di controparte – dimostrare non solo di essere stato incaricato da di fornire l'impianto audio e l'illuminazione per la CP_1
manifestazione “Notte Bianca” svoltasi a Salerno nell'agosto 2019 (nell'ambito di un rapporto qualificabile quale appalto di servizi, connotato dall'assunzione da parte dell'appaltatore, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio,
dell'incarico di compiere un'opera o di prestare un servizio verso un corrispettivo in danaro),
ma anche, attesa la puntuale contestazione del convenuto, il preciso contenuto dell'obbligazione assunta dall'appaltatore.
È ben vero che la (unica) testimone , addotta dall'attore, ha Testimone_1
confermato la circostanza del conferimento dell'incarico da parte di , avendo CP_1
ella dichiarato: “In merito al capitolo 1 ero presente e ho sentito che affidava CP_1
l'incarico a ”, aggiungendo che si era presentato come Parte_1 CP_1
“rappresentante della ” (così assumendo l'obbligazione dell'associazione, in solido CP_2
con questa, a norma dell'art. 38 c.c., norma che presuppone, come nel caso di specie,
un'attività negoziale posta in essere da colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta, creando rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che detta responsabilità non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale effettivamente svolta per conto di essa: cfr. Cass. n. 10490/2024). Ma nulla può ritenersi acquisito alla decisione circa il contenuto dell'obbligazione di pagamento assunta dall'appaltatore, in particolare che il
4 prezzo dell'appalto fosse stato pattuito in € 3.416,00. Sullo specifico punto, invero, difettano prove documentali, essendo il contratto rimesso ad un accordo verbale tra le parti;
a nulla vale la fattura emessa dall'attore, non accettata da controparte, trattandosi di atto unilaterale
(cfr. Cass. n. 34831/2024 e n. 30309/2022), come correttamente affermato già dal primo giudice;
ed è sostanzialmente nulla la dichiarazione testimoniale di (che Testimone_1
ha confermato il capitolo di prova relativo al pagamento dell'acconto di € 1.000,00 ed al residuare il credito di € 2.461,00, aggiungendo che tali circostanze gli erano state riferite da
), in quanto de relato actoris (cfr. Cass. n. 4530/2025). Parte_1
La decisione del giudice di primo grado, quindi, integrata nella motivazione, va confermata.
5.- Le spese.
5.1. – Al rigetto dell'appello, segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado, che si liquidano in € 250,00 per la fase di studio, € 250,00 per la fase introduttiva, € 450,00 per la fase di trattazione ed € 500,00 per la fase decisionale, in applicazione dei parametri dettati dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n.
55 e successive modifiche, tenuto conto del valore della lite, della natura delle questioni trattate e dell'attività professionale svolta nelle varie fasi del processo.
Dette spese vanno distratte in favore dell'avvocato Vincenzo Sparano, che ne ha chiesto l'attribuzione.
5.2. – Trova, infine, applicazione all'appellante il comma 1-quater che l'art. 1, co. 17,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha inserito nell'art. 13 del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2001, n. 115, e che prevede che “Quando l'impugnazione, anche
incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte
che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-
bis”.
5.3.- La natura delle questioni trattate e la definizione del processo in punto di prova
5 dell'ammontare dell'obbligazione di pagamento giustificano il rigetto della domanda dell'appellato diretta alla condanna della controparte al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., danni comunque nient'affatto specificati né tantomeno provati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Salerno n. 3735/2023 Parte_1
del 9 dicembre 2023, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a pagare all'appellato , le Parte_1 CP_1
spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 1.450,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA come per legge, direttamente attribuendole all'avvocato Vincenzo
Sparano;
3) dichiara che sussistono le condizioni processuali perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno, 17 dicembre 2025.
Il giudice
EA UC
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice EA UC, ha deliberato di pronunziare la seguente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Salerno n.
3735/2023, resa pubblica il 9 dicembre 2023, iscritto al n. 2050/2024 del ruolo generale
degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza del 26 novembre 2025 e pendente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), titolare Parte_1 C.F._1
dell'omonima ditta, rappresentato e difeso, per procura speciale alle liti in calce all'atto di citazione in appello, dall'avvocato Luigi Di Muro (C.F. ), presso il C.F._2
cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla Via Posidonia, 161/5
-appellante-
E
nato a [...] il [...] (C.F. ), CP_1 C.F._3
rappresentato e difeso, per procura speciale alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avvocato Vincenzo Sparano (C.F. , presso il cui C.F._4
studio elettivamente domiciliano in Pontecagnano Faiano, al Corso Umberto I, 135
-appellato-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
1.- Il processo di primo grado.
1 Con citazione notificata il 23 dicembre 2021, , titolare dell'omonima Parte_1
ditta, evocò in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Salerno , assumendo che CP_1
costui, quale rappresentante della , gli aveva commissionato l'allestimento degli CP_2
impianti audio e d'illuminazione per la manifestazione “Notte Bianca” svoltasi a Salerno
nell'agosto 2019, e lamentando che aveva ricevuto solo l'acconto di € 1.000,00, non anche il pagamento del residuo prezzo di € 2.416,00, ripetutamente richiesto. Invocata la responsabilità contrattuale di , l'attore chiese: “a- Accertare il diritto dell'attore CP_1
di conseguire l'importo dovuto per la causale di cui in narrativa e per l'effetto condannare il
sig. in proprio e quale legale rapp.te p.t. della al pagamento CP_1 CP_3
in favore del sig. , titolare dell'omonima ditta, della somma residua di € Parte_1
2.416,00. b-Con vittoria di spese e competenze di causa da attribuirsi al proc.re antistatario”.
, costituendosi, contestò di essere il legale rappresentante della CP_1
, eccepì la nullità della notifica della citazione, dedusse la propria estraneità ai fatti di CP_2
causa e negò di aver conferito qualsivoglia incarico a . Eccepita Parte_1
l'infondatezza della pretesa avanzate dall'attore, il convenuto ne chiese il rigetto.
La causa fu istruita dall'adito Giudice di Pace di Salerno con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e con l'escussione di un testimone, quindi decisa con sentenza n. 3735/2023.
2.- La sentenza appellata.
Con la sentenza n. 3735/2023, pronunciata e resa pubblica il 9 dicembre 2023, il
Giudice di Pace di Salerno rigettò la domanda attorea, ritenendo non provata la pretesa avanzata da , e lo condannò al pagamento delle spese del giudizio. Parte_1
3.- Il processo di appello.
Con citazione notificata il 12 marzo 2024, ppellò a questo Parte_2
Tribunale avverso l'indicata decisione, dolendosi dell'errata interpretazione delle regole in punto di distribuzione della prova e dell'erronea valutazione del materiale istruttorio e chiedendo: “
1- Accertare il diritto dell'appellante di conseguire l'importo per la causale di cui
2 in narrativa e per l'effetto condannare in proprio e quale legale CP_1
rappresentante della al pagamento in favore di , titolare CP_3 Parte_1
dell'omonima ditta, della somma residua di € 2.416,00. 2-Condannare parte appellata al
pagamento delle spese del doppio grado di giudizio da attribuirsi al proc.re antistatario”.
Costituendosi con comparsa del 7 giugno 2024, eccepì l'infondatezza CP_1
dell'avverso gravame, assumendo avere il primo giudice fatto buon governo delle risultanze probatorie e delle regole applicabili alla fattispecie. L'appellato, quindi, chiese: “in via
preliminare, dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché infondato in fatto ed in
diritto, l'appello proposto dal sig. , per le causali di cui sopra e confermare Parte_1
la sentenza di primo grado;
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e
competenze professionali del secondo grado di giudizio in favore del sottoscritto procuratore
antistatario; Applicare al sig. l'art 96 c.p.c. relativamente all'appello Parte_1
proposto, atteso che lo stesso è infondato sia in fatto che in diritto ed è pretestuoso in quanto
riporta fatti non provati, offrendo una ricostruzione storica dei fatti, assolutamente distorta e
non provata né con documenti, né con testimoni, al fine di ottenere, in via equitativa, il
risarcimento dei danni in favore del sig. ”. CP_1
Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 26 novembre 2025, celebrata ex art.127 ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni delle parti, che si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi, è stata riservata in decisione.
4.- La decisione del Tribunale.
L'appellante censura la decisione del primo giudice per l'errata interpretazione delle regole in punto di distribuzione degli oneri della prova in materia contrattuale: invero,
sostiene che, avendo allegato l'inadempimento di controparte, fosse onere di questi dimostrare di avere correttamente adempiuto alla sua obbligazione, onere non soddisfatto.
Si duole, poi, dell'errata valutazione della prova orale, avendo la testimone addotta confermato l'esistenza del contratto.
La doglianza è in definitiva infondata.
3 In tema di inadempimento contrattuale, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve non solo allegare l'inadempimento della controparte, ma deve anche provare la fonte del suo diritto;
al debitore, invece, spetta la prova del corretto adempimento, dovendo dimostrare di aver adempiuto o che la mancata esecuzione sia a lui non imputabile (cfr. tra le tante Cass., Sez.
Un., n. 13533 del 30 ottobre 2001).
Nella specie, quindi, sarebbe stato preciso onere di parte attrice – che ha chiesto l'adempimento dell'obbligazione di pagamento di controparte – dimostrare non solo di essere stato incaricato da di fornire l'impianto audio e l'illuminazione per la CP_1
manifestazione “Notte Bianca” svoltasi a Salerno nell'agosto 2019 (nell'ambito di un rapporto qualificabile quale appalto di servizi, connotato dall'assunzione da parte dell'appaltatore, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio,
dell'incarico di compiere un'opera o di prestare un servizio verso un corrispettivo in danaro),
ma anche, attesa la puntuale contestazione del convenuto, il preciso contenuto dell'obbligazione assunta dall'appaltatore.
È ben vero che la (unica) testimone , addotta dall'attore, ha Testimone_1
confermato la circostanza del conferimento dell'incarico da parte di , avendo CP_1
ella dichiarato: “In merito al capitolo 1 ero presente e ho sentito che affidava CP_1
l'incarico a ”, aggiungendo che si era presentato come Parte_1 CP_1
“rappresentante della ” (così assumendo l'obbligazione dell'associazione, in solido CP_2
con questa, a norma dell'art. 38 c.c., norma che presuppone, come nel caso di specie,
un'attività negoziale posta in essere da colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta, creando rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che detta responsabilità non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale effettivamente svolta per conto di essa: cfr. Cass. n. 10490/2024). Ma nulla può ritenersi acquisito alla decisione circa il contenuto dell'obbligazione di pagamento assunta dall'appaltatore, in particolare che il
4 prezzo dell'appalto fosse stato pattuito in € 3.416,00. Sullo specifico punto, invero, difettano prove documentali, essendo il contratto rimesso ad un accordo verbale tra le parti;
a nulla vale la fattura emessa dall'attore, non accettata da controparte, trattandosi di atto unilaterale
(cfr. Cass. n. 34831/2024 e n. 30309/2022), come correttamente affermato già dal primo giudice;
ed è sostanzialmente nulla la dichiarazione testimoniale di (che Testimone_1
ha confermato il capitolo di prova relativo al pagamento dell'acconto di € 1.000,00 ed al residuare il credito di € 2.461,00, aggiungendo che tali circostanze gli erano state riferite da
), in quanto de relato actoris (cfr. Cass. n. 4530/2025). Parte_1
La decisione del giudice di primo grado, quindi, integrata nella motivazione, va confermata.
5.- Le spese.
5.1. – Al rigetto dell'appello, segue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado, che si liquidano in € 250,00 per la fase di studio, € 250,00 per la fase introduttiva, € 450,00 per la fase di trattazione ed € 500,00 per la fase decisionale, in applicazione dei parametri dettati dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n.
55 e successive modifiche, tenuto conto del valore della lite, della natura delle questioni trattate e dell'attività professionale svolta nelle varie fasi del processo.
Dette spese vanno distratte in favore dell'avvocato Vincenzo Sparano, che ne ha chiesto l'attribuzione.
5.2. – Trova, infine, applicazione all'appellante il comma 1-quater che l'art. 1, co. 17,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha inserito nell'art. 13 del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2001, n. 115, e che prevede che “Quando l'impugnazione, anche
incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte
che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-
bis”.
5.3.- La natura delle questioni trattate e la definizione del processo in punto di prova
5 dell'ammontare dell'obbligazione di pagamento giustificano il rigetto della domanda dell'appellato diretta alla condanna della controparte al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c., danni comunque nient'affatto specificati né tantomeno provati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Salerno n. 3735/2023 Parte_1
del 9 dicembre 2023, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a pagare all'appellato , le Parte_1 CP_1
spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 1.450,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA come per legge, direttamente attribuendole all'avvocato Vincenzo
Sparano;
3) dichiara che sussistono le condizioni processuali perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Salerno, 17 dicembre 2025.
Il giudice
EA UC
6