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17 marzo 2001
17 marzo 2001
Art. 2. 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, e' istituito un comitato composto dai seguenti membri:
a) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale o un suo rappresentante, con funzioni di presidente;
b) un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
c) un rappresentante del Ministero dell'interno;
d) un rappresentante del Ministero della difesa;
e) un rappresentante dell'istituto, cassa o fondo di previdenza presso cui deve essere effettuata la ricostruzione del rapporto assicurativo;
f) quattro rappresentanti dei pensionati, scelti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale tra i designati delle federazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
2. Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione degli elementi documentali di cui all'articolo 3, il comitato e' integrato da un rappresentante dell'amministrazione o dell'ente di cui al medesimo articolo.
3. Il comitato e' nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il comitato decide sulla domanda di cui all'articolo 3 entro duecentosettanta giorni dalla sua presentazione e la decisione assunta e' notificata al richiedente.
4. Dall'istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
a) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale o un suo rappresentante, con funzioni di presidente;
b) un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
c) un rappresentante del Ministero dell'interno;
d) un rappresentante del Ministero della difesa;
e) un rappresentante dell'istituto, cassa o fondo di previdenza presso cui deve essere effettuata la ricostruzione del rapporto assicurativo;
f) quattro rappresentanti dei pensionati, scelti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale tra i designati delle federazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
2. Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione degli elementi documentali di cui all'articolo 3, il comitato e' integrato da un rappresentante dell'amministrazione o dell'ente di cui al medesimo articolo.
3. Il comitato e' nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il comitato decide sulla domanda di cui all'articolo 3 entro duecentosettanta giorni dalla sua presentazione e la decisione assunta e' notificata al richiedente.
4. Dall'istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Commentario • 1
- 1. Le aggregazioni presso altre forze armate devono costituire oggetto di valutazioneRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 14 marzo 2008 · 0.7267262
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Giurisprudenza • 9
- 1. Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, sentenza 13/01/2016, n. 4Provvedimento: […] L'istanza del signor M. prodotta il 16 dicembre 1999 ( e seguita dalla dichiarazione del 4 dicembre 2002), respinta in prima istanza, fu poi accolta con delibera del Comitato istituito ai sensi dell'art. 2 della citata legge n. 30/2001, in data 28.3.2003, quando il signor M. era oramai deceduto. […] come chiaramente e incontestabilmente è dato desumere dal preambolo della delibera n. 10 del 28 marzo 2003 del Comitato per la ricostruzione della posizione assicurativa di dipendenti pubblici licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi istituito ai sensi dell'art. 2 della legge n. 30 del 2001; donde il termine di decadenza stabilito dalla legge 3 giugno 2002, deve ritenersi rispettato.Leggi di più...
- licenziamento politico-sindacale·
- ricostruzione rapporto assicurativo·
- interessi legali·
- difetto di legittimazione passiva·
- prescrizione del diritto·
- pensione INPS·
- legge n. 36/1974·
- rivalutazione monetaria·
- legge n. 30/2001·
- Corte dei Conti