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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/05/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 253 /2025 RG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, composto dai Sigg. Magistrati: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni giudice rel. dott.ssa Ermanna Grossi giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 253 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2025 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Mariafrancesca Colistra ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Cosenza, alla Piazza Europa,
n. 14
- RICORRENTE -
E
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta CP_1 C.F._2 procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Linda Boscaglia ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Cosenza, alla via
Popilia II Lotto, Palazzo Bilotta Plesso B
- RESISTENTE -
NONCHÈ
P.M. presso la Procura della Repubblica in sede. 2
- INTERVENIENTE NECESSARIO -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 5.5.2025, i difensori delle parti chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni conformemente rassegnate dai coniugi. Il PM, ricevuti gli atti, nulla opponeva all'accoglimento della domanda.
PREMESSO IN FATTO
Il presente procedimento nasce dal ricorso proposto da la quale, Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio concordatario con in data CP_1
23.12.2016 e premesso, altresì, che il giudizio di separazione personale si era concluso con decreto di omologa di questo Tribunale depositato l'8.9.2023, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sul presupposto del decorso del termine minimo di legge dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione senza alcuna intervenuta riconciliazione e della constatazione della definitiva impossibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale della famiglia.
Sotto il profilo delle statuizioni accessorie alla pronuncia sullo status, la ricorrente chiedeva: una diversa regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario nei confronti del figlio minore ( nato a [...] il Persona_1
3.11.2017) rispetto a quanto concordato in sede di separazione, tanto in ragione delle mutate esigenze del minore e dei sopraggiunti impegni lavorativi del padre;
una modifica dell'assegno posto a carico del resistente per il mantenimento del figlio (da quantificarsi in euro 200,00 mensili in luogo dei 150,00 euro concordati in sede di separazione) in considerazione delle accresciute esigenze di e del Per_1
miglioramento delle condizioni economiche del padre, ferma restando la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50 % tra i genitori. Costituitosi il resistente, all'udienza del 5.5.2025 i difensori, nel rappresentare che i coniugi avevano reso dichiarazioni scritte (allegate in atti) con le quali confermavano di non volersi riconciliare, chiedevano recepirsi le conclusioni rassegnate, tra loro convergenti, malgrado le diverse premesse sulla cause del venir meno dell'affectio coniugalis.
La causa era, quindi, rimessa in decisione al collegio. 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili Parte_1
del matrimonio, cui ha aderito anche il resistente va certamente CP_1
accolta, in quanto le dichiarazioni dei coniugi contenute nei rispettivi scritti difensivi dimostrano, in modo inequivocabile, che dopo la comparizione dinanzi al
Presidente di questo Tribunale per il prescritto tentativo di conciliazione nell'ambito del giudizio di separazione personale e la definizione di quest'ultimo con decreto di omologa (depositato in data 8.9.2023) non vi è stata alcuna ripresa della convivenza ed è, anzi, definitivamente venuta meno ogni possibilità di ricostruzione della vita morale e materiale tra le parti. Essendo, quindi, decorso il termine minimo stabilito dall'art. 3, comma 2, lettera b), legge 898/1970, deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti.
2. Sulle statuizioni accessorie.
In punto di statuizioni accessorie, le parti hanno sottoposto al collegio conclusioni convergenti, chiedendo:
1) disporsi, confermandosi quanto già stabilito in sede di separazione, l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso Persona_1
la madre;
2) regolamentarsi nei seguenti termini del diritto di visita del genitore non collocatario: la prima settimana del mese, il padre, nella giornata del lunedì e del giovedì, alle ore 18:00 preleverà il minore presso i luoghi ubicati in Marano
Principato, ove svolge attività di doposcuola, pernottando dappoi presso la Per_1
di lui abitazione;
il giorno seguente, egli avrà cura di accompagnarlo presso l'istituto scolastico, ove al termine delle attività sarà prelevato dalla madre;
la seconda settimana, il padre potrà trascorrere con il minore le giornate del lunedì e martedì con le modalità di cui sopra, avendo cura di accompagnare il bimbo presso l'ASP di Rende (CS) ove svolge attività di terapia comportamentale al reparto di neuropsichiatria infantile. Disporre che il diritto di visita in favore del padre, nei fine settimana, si eserciti nella giornata della domenica in maniera alternata e con pernotto, prelevando il minore presso i luoghi di residenza della madre alle ore
17:00 e riaccompagnandolo l'indomani presso i luoghi scolastici. Disporre secondo il principio dell'alternanza, altresì, le modalità di visita durante le festività natalizie, 4
ovvero il minore trascorrerà la giornata del 24, 25 e 26 dicembre con la madre e le giornate del 31 dicembre e del primo gennaio con il padre, viceversa l'anno successivo, facendo salvi ulteriori accordi qualora insorgano diverse esigenze familiari e/o lavorative. Con riferimento alle festività pasquali, considerata la diversità dei credi religiosi e la circostanza che la Santa Pasqua e il Lunedì dell'Angelo siano riconosciuti esclusivamente nella cultura cattolica condivisa dalla figura materna, si disponga che il minore trascorrerà sempre le vacanze pasquali con la madre. Disporre che, si trattenga per le vacanze estive presso Per_1
il padre e nei luoghi di soggiorno prescelti, per dieci giorni consecutivi nel mese di agosto;
3) imporsi a carico del sig. l'obbligo di contribuire al CP_1
mantenimento ordinario del minore corrispondendo, a seguito delle accresciute esigenze di costui e delle mutate in melius condizioni economiche del sig. CP_1
rispetto al giudizio di separazione, l'importo complessivo di euro 200,00 mensili, oltre spese extra al 50% da preventivare e concordare.
Le conclusioni conformemente rassegnate dalle parti, come appena compendiate, appaiono conformi all'interesse del figlio minore del quale è previsto Per_1
l'affido condiviso in conformità al modello legale e rispetto al quale il diritto di visita del genitore non collocatario trova puntuale regolamentazione a seconda dei vari periodi dell'anno, assicurando un equo contemperamento del diritto alla bigenitorialità con le esigenze connesse all'età del minore e agli impegni di entrambi i genitori: L'accordo è, altresì, rispettoso del paradigma legale in punto di concorso al mantenimento del genitore non collocatario, tenutosi conto delle condizioni economiche comparative delle parti e delle esigenze del minore.
Per tali ragioni, l'intesa di fatto intervenuta tra i genitori può essere recepita dal
Tribunale.
3. Sulle spese di lite.
Le conclusioni conformemente rassegnate dalle parti e il conseguente accordo di fatto intervenuto con la costituzione del resistente, legittimano l'integrale compensazione delle spese e competenze di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, sentito il giudice relatore, così provvede: 5
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 23.12.2016 tra e Parte_1 CP_1
trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Marano
Principato (CS) al n. 5, parte I, anno 2016;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69 del D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
3. recepisce le statuizioni accessorie oggetto di conclusioni conformi tra i coniugi e per l'effetto:
a) dispone l'affido condiviso del minore con collocamento Persona_1 prevalente presso la madre;
b) regola nei termini indicati in motivazione il diritto di visita del genitore non collocatario;
c) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento CP_1 ordinario del minore corrispondendo all'altro genitore l'importo complessivo di euro 200,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria annuale come per legge e concorso alle spese straordinarie - da preventivare e concordare – nella misura del 50%;
4. dichiara compensate tra le parti le spese del presente procedimento;
5. manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 21.5.2025
Il giudice est. Il Presidente dott.ssa Giusi Ianni dott. Andrea Palma