Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/05/2025, n. 2463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2463 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dr. Federica
Acquaviva Coppola lette le note di trattazione, pronuncia la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 15820/2024 R.G. LAVORO/PREVIDENZA,
TRA
Parte 1 rapp.to e difeso dall'avv. NOTOMISTA PAOLO presso il cui studio elettivamente domicilia in Indirizzo Telematico come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
CP 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandātario della CP 2 ; rappresentato e difeso dall'Avvocatura dell'istituto come da procura in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/12/2024 e regolarmente notificato, l'opponente in epigrafe proponeva opposizione all'avviso di addebito n. 371 2024 00136512 79 000, notificato dall' CP 1 in data 18.11.2022, con il quale si intimava il pagamento dei contributi previdenziali IVS fissi/percentuale per il periodo di imposizione 2017 e sanzioni accessorie dovuti alla Gestione commercianti, chiedendone l'annullamento per asserita infondatezza della pretesa contributiva.
Tanto premesso, ha chiesto l'annullamento degli atti impugnati, con vittoria di spese di lite.
L'CP 1 ritualmente citato si costituiva e con varie argomentazioni chiedeva il rigetto della domanda.
Preliminarmente, quanto ai soggetti legittimati passivi è opportuno ricostruire sinteticamente la normativa di riferimento.
L'art. 24 d.lgs. 26.2.1999 n. 46 (Iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali), prevede, al primo comma:
1. I contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici sono iscritti a ruolo, unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive calcolate fino alla data di notifica della cartella di pagamento, al netto dei pagamenti effettuati spontaneamente dal debitore>>>.
Il quinto comma così stabiliva: «contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore [ed al concessionario].
Con il d. 1. 24 settembre 2002, n. 209 conv. in 1. 22 novembre 2002, n. 265, all'art. 4 comma 2-quater, si è poi stabilito: «Al comma 5 dell'art. 24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, le parole: "ed al concessionario" sono soppresse».
A sua volta, la 1. 23.12.1998 n. 448 all'art. 13 (Cessione e cartolarizzazione dei crediti CP 1), prevede, per quanto in questa sede rileva:
1. In deroga ā quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, i crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi e le sanzioni, vantati dall'CP 1, già maturati e quelli che matureranno sino alla data della cessione di cui al comma 15, sono ceduti a titolo oneroso, in massa, anche al fine di rendere più celere la riscossione, al valore netto risultante dai bilanci e dai rendiconti dell'Istituto.
5. Il cessionario è autorizzato a costituire una società per azioni avente per oggetto esclusivo l'acquisto dei crediti di cui al presente articolo.
8. La cessione dei crediti di cui al presente articolo costituisce successione a titolo particolare nel diritto ceduto. Nei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, pendenti alla data della cessione, si applica l'articolo 111, commi primo e quarto, del codice di procedura civile. Il cessionario può
Per quanto concerne i vizi formali della procedura di formazione e notificazione del ruolo, nonché degli atti ad essa inerenti, quali la regolarità formale o la validità degli atti esecutivi conseguenti, l'agente per la riscossione resta invece l'unico legittimato passivo, tenuto conto che detta procedura viene interamente affidata a tali soggetti, ai sensi della legge delega 28/09/98 n.
337 e del d.lgs. 13/04/99 n. 112 (peraltro modificato dallo stesso d.l. 209/2002 sopra citato).
Laddove, poi, come nella specie, il debitore faccia valere contestualmente vizi formali e censure di merito, la legge accorda allo stesso la facoltà di adire in giudizio esclusivamente l'agente per la riscossione, e ponendo a carico di quest'ultimo un onere di chiamata in causa dell'ente impositore. Chiamata in causa che il convenuto deve proporre a pena di decadenza nella comparsa di risposta (art. 269 c.p.c.). In particolare, l'articolo 39 del d.lgs. 112/1999, stabilisce: «1. Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite». Tale norma pone pertanto il principio dell'unitarietà del giudizio di opposizione (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 26745 del 14/12/2006), in base al quale la parte che riceva un atto esecutivo relativo a crediti, per quanto in questa sede rileva, di natura previdenziale, può spiegare le proprie difese in un unico giudizio, pur se queste attengano a diversi profili, formali e di merito.
Sempre in premessa, va osservato che, con riferimento alle cartelle esattoriali,
l'impugnativa è soggetta a due differenti termini, entrambi decorrenti dalla notifica del ruolo, a seconda della natura del vizio fatto valere.
In primo luogo, in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali iscritti a ruolo, ove sia dedotta l'irregolarità formale della cartella, che, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 49 d.P. R. n. 602 del 1973, l'opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, per la quale è applicabile l'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999 (che rinvia, per la relativa regolamentazione, alle forme ordinarie), e non l'art. 24 del medesimo decreto (che prevede il diverso termine di quaranta giorni e riguarda l'opposizione, nel merito della pretesa azionata). Ne consegue che l'opposizione prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla notifica della cartella, e che è irrilevante la mancata indicazione, nella cartella, del termine predetto, in quanto l'obbligo di indicazione dei termini e delle modalità di impugnazione della cartella, di cui all'art. 1, comma 2, del d.m. 28 giugno 1999, deve intendersi riferito solo alle impugnazioni sul merito della pretesa azionata (Cass. Sez. L, Sentenza n. 25757 del 24/10/2008).
Nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al d.lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi con la quale si fanno valere i vizi di forma del titolo esecutivo, ivi compresa la carenza di motivazione dell'atto è prevista dall'art. 29,
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secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24 dello stesso d.lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione. Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 49 del d. P. R. n. 602 del 1973, si identifica nella cartella esattoriale, non assumendo alcuna rilevanza, invece, l'assenza di accertamenti e delle relative contestazioni, trattandosi di adempimenti previsti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e non per l'esazione di contributi e somme aggiuntive (Cass. Sez. L, Sentenza n. 18691 del 08/07/2008).
In particolare, la nullità o inesistenza della notificazione del titolo esecutivo determina (in relazione al profilo considerato) la nullità del pignoramento, da denunciarsi con opposizione agli atti esecutivi, nei cinque giorni successivi a quello del relativo compimento (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
6448 del 23/04/2003). Ed infatti, con l'opposizione all'esecuzione possono esser contestati: a) il diritto della parte istante ad agire in executivis (merito vero e proprio); b) l'esistenza, o la persistenza, del titolo esecutivo;
c)
l'idoneità soggettiva del medesimo;
d) l'ammissibilità giuridica della realizzazione coattiva del credito. Con l'opposizione agli atti esecutivi possono invece essere contestati: a) i vizi formali degli atti preliminari all' azione esecutiva, tra cui il titolo ed il precetto;
b) i vizi della loro notifica;
c) i vizi formali degli atti svolti o dei provvedimenti adottati nel processo, ed in tal caso il termine per impugnare decorre da quando l'interessato ha avuto conoscenza legale dell'atto nell'ambito del processo esecutivo (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15036 del 27 novembre 2001).
Negli stessi sensi, la SC ha chiarito che in tema di opposizione agli atti esecutivi, ai fini del decorso del termine perentorio di cinque giorni (elevato a venti dall'art. 2, comma 3, lett. e), n. 41, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80) previsto dall'art. 617 cod. proc. civ. per la proposizione dell'opposizione, valgono sia il principio per cui il tempo del compimento dell'atto coincide con quello in cui l'esistenza di esso è resa palese alle parti del processo esecutivo, e quindi con il momento in cui l'interessato ha avuto legale conoscenza dell'atto medesimo ovvero di un atto successivo che necessariamente lo presupponga, sia il principio della piena validità della conoscenza di fatto dell'atto stesso in capo all'interessato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10099 del 30/04/2009).
Per quanto concerne l'impugnazione del ruolo per ragioni attinenti al merito della pretesa, in tema di riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, fissato dall'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento onde consentire l'instaurazione di un vero e proprio processo di cognizione per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile il credito contributivo, in caso di omessa tempestiva impugnazione, ed a consentirne una rapida riscossione. Ne deriva che l'estinzione del giudizio di opposizione alla cartella esattoriale determina l'incontestabilità della pretesa contributiva e ne preclude il riesame del merito in un diverso giudizio
(Cass. Sez. L, Sentenza n. 17978 del 01/07/2008).
Nella specie, ai sensi dell'art. 26 d.p.r. 29/09/73 n. 602, applicabile alla notifica delle cartelle esattoriali in materia previdenziale per effetto del combinato disp. degli artt. 17 e 18 d.lgs. 26/02/99 n. 46, nonché dell'art. 60
d.p.r. 29/09/73 n. 600, richiamato dal citato art. 26, le notificazioni delle cartelle devono ritenersi perfezionate alle date indicate nella comparsa di risposta (2017).
Non essendo stata proposta l'opposizione nel termine di quaranta giorni dalle date suindicate, va dichiarata la decadenza della parte.
Restano da esaminare le eccezioni relative a fatti estintivi successivi alla notifica della cartella esattoriale, come tali sottratti al regime della decadenza sopra richiamato.
Mutando il proprio orientamento, questo giudice ritiene che l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente debba essere accolta anche alla luce della recentissima sentenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte n.22553/16.
Venendo al merito la prescrizione dei crediti deve ritenersi quinquennale e quindi i debiti, dalla notifica delle cartelle esattoriali (date incontestate), sono prescritti. L'inciso di cui a Cass. 17877/11 prova troppo posto (il termine avendo la cartella esattoriale natura di titolo esecutivo è decennale) posto che ha immediatamente ricordato che non vi era questione di prescrizione perché la prescrizione doveva essere eccepita avanti al giudice competente. Invero con la
Sentenza Sez. 5, Sentenza n. 6617 del 23/03/2011 la Cassazione, in materia di prescrizione di credito cartolarizzato ha fatto specifico riferimento non al regime di prescrizione ordinario, ma a quello del credito originario (art 78 DPR 131/86 nel caso specifico).
La Corte di cassazione nella sentenza n. 17877/11 ha richiamato i principi di cui a Cass 26161/06%;B nella stessa, con riferimento al regime prescrizionale, è affermato: La prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c., n. 4, per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo
(Cass. 1 luglio 2005, n. 14080), con la conseguenza che soltanto con il protrarsi dell'adempimento nel tempo si realizza la causa del rapporto obbligatorio e può essere soddisfatto l'interesse del creditore attraverso la ricezione di più prestazioni, aventi un titolo unico, ma ripetute nel tempo e autonome le une dall'altre (Cass. 3 settembre 1993, n. 9295), ma non è applicabile nei confronti delle obbligazioni nelle quali la periodicità è indicata con esclusivo riferimento alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi (Cass. 24 febbraio 1977, n. 826), ne' con riguardo alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale contemplata dall'art. 2946 c.c. (Cass. 4 dicembre 1982,
n. 6615; 3 settembre 1993, n. 9295). Nel Caso che interessa appare evidente che la ratio indicata è in conferente, perché non si tratta di regime prescrizionale per pagamenti periodici infra annuali, ma di regime prescrizionale specifico (art 3 1. 335/95).
La cartella esattoriale, lungi dall'essere un metodo amministrativo di incontestabilità del credito (effetto connesso solo all'accertamento giurisdizionale definitivo) atto a mutarne il regime prescrizionale (per ciò solo il giudicato ex art 2953 c.c.) è metodo di riscossione delle entrate caratterizzato da un regime di stabilità (incontestabilità della esecutività della cartella) finalizzato ad un interesse di finanza pubblica. Esso ha funzione e valore di procedura per la riscossione dei crediti espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 cod. civ. ai fini della prescrizione. In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 12263 del 25/05/2007 (in senso conforme Sez. U, Sentenza n. 25790 del 10/12/2009) in un caso in cui vi era addirittura l'esercizio di un potere amministrativo, mentre nel caso che interessa il potere attiene ad atti paritetici (crediti di diritto privato).
Tanto premesso la eccezione di prescrizione deve essere accolta e le cartelle esattoriali ed i ruoli per la parte in esse richiamate dichiarate prescritte.
Il ricorso va pertanto accolto non essendo stata data prova dall' CP 1 dell'interruzione del termine di prescrizione Infatti in memoria è dedotta la comunicazione bidirezionale del 2020 (cfr. all.2 CP 1) ma non risulterebbe agli atti prova della corretta notifica all'istante del predetto atto interruttivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) annulla l'avviso di addebito n. 371 2024 00136512 79 000, con le relative cartelle in essa contenuta.
b) condanna 1'CP 1 al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in complessivi euro 1.100,00 oltre IVA e Cpa come per legge con distrazione.
Aversa, 28/05/2025
Il Giudice del lavoro dott. Federica
Acquaviva Coppola