Articolo 4 della Legge 16 luglio 1998, n. 239
Articolo 3Articolo 5
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23 luglio 1998
Art. 4. 1. L'atto o gli atti di transazione previsti all'articolo 1 scontano l'imposta di registro nella misura fissa.
Entrata in vigore il 23 luglio 1998