TRIB
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 04/12/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 495/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, così composto: dott. Enrico DI DEDDA Presidente dott.ssa Claudia CARISSIMI Giudice dott.ssa Emanuela LUCIANI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 495/2025
promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AR DI OR
e
C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. LILIANA Parte_2 C.F._2
GRECO con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: SEPARAZIONE CONSENSUALE ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 26/05/2025 e hanno Parte_1 Parte_2 proposto domanda congiunta di separazione personale, dichiarando di aver contratto matrimonio in data 12/02/2005 in Campobasso, trascritto nell'apposito registro del predetto Comune (Anno
pagina 1 di 2 2005 Numero 4 Parte I Serie Ufficio 1). I ricorrenti hanno dichiarato, altresì, di non volersi riconciliare,
e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Preso atto della volontà irreversibile dei coniugi di separarsi, all'esito dell'udienza dell'8.10.2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte (nelle quali le parti hanno insistito per l'accoglimento delle medesime conclusioni di cui al ricorso introduttivo) lo scrivente giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il PM ha concluso in data 4/07/2025, con parere favorevole all'omologa.
***
Il Tribunale, letto il ricorso congiunto depositato dalle parti, ritenuta la propria competenza, atteso il parere favorevole del P.M., visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c., osserva che gli accordi intervenuti tra le parti meritano di essere omologati, in quanto le condizioni su cui esse si sono accordate sono conformi alla legge. Le predette condizioni costituiscono parte integrante della presente sentenza.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, trattandosi di ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 alle condizioni riportate nel ricorso per separazione consensuale Parte_2 depositato il 26/05/2025;
2) ORDINA al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile di provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza;
3) COMPENSA tra le parti private le spese processuali.
Campobasso, 02/12/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Emanuela LUCIANI dott. Enrico DI DEDDA
pagina 2 di 2