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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 02/12/2025, n. 1069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1069 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.C. n. 20/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere CONSIGLIERE Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero di registro sopra indicato e promossa da:
nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
Via Arturo Toscanini, 7, C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Claudio LI del Foro di Milano (C.F. pec C.F._2
, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Email_1
GI Sammicheli del Foro di Milano ( CF: Email_2
), in forza di procura congiunta al ricorso ex artt. 615 e 624 c.p.c. C.F._3 con strumenti informatici, i quali hanno dichiarato di voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni a mezzo pec, a tutte le pec indicate, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 133, 134 e 176 c.p.c., 134, 135 disp. Att. Cpc.
PARTE APPELLANTE
contro
:
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._4 residente in Lamezia Terme, rappresentato e difeso da se medesimo ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in Torino, C.so Francia, n° 80, 10138 Torino, presso lo Studio dell'Avv. Silvia Carrirolo, il quale ha dichiarato di voler ricevere tutte le notifiche e/o comunicazioni ai sensi dell'art. 176 c.p.c., come modificato dall'art. 2, Legge 14.05.2005, n° 80, anche a mezzo dei seguenti numeri di telefono-fax e posta elettronica: tel./fax 096823703 e PEC Email_3
PARTE APPELLATA
avverso:
1 la sentenza n. 2288/2023 emessa il 31.05.2023 dal Tribunale di Torino, Sezione Ottava Civile, nell'ambito del giudizio recante R.G. 15758/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE:
“Voglia l'Ill.mo Giudice d'appello, anche previa valutazione della questione di costituzionalità sollevata, IN VIA PRINCIPALE: sospendere l'esecutività del titolo, per le motivazioni riportate in atti e già contenute nell'atto introduttivo del precedente giudizio di merito relativo all'opposizione; IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 2288/2023 pubbl. il 31.05.2023 nel procedimento RG n. 15758/2022 del Tribunale di Torino, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure. Con vittoria di spese e compensi del secondo grado di giudizio da distrarsi”.
PER PARTE APPELLATA:
“Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, disattesa ogni diversa richiesta,
1) rigettare la richiesta di sospensione dell'esecuzione per mancanza dei presupposti di legge nonché in quanto palesemente pretestuosa e infondata per come meglio evidenziato nella parte motiva;
2) nel merito rigettare l'appello proposto dalla difesa della Sig.ra Parte_1 in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare in toto la Sentenza n° 2288/2023 emessa dal Tribunale di Torino, nell'ambito del procedimento n° 15758/2022;
3) con vittoria di spese e competenze di cui all'odierno grado di giudizio e conseguente condanna ex art. 96 c.p.c. per l'evidente temerarietà del gravame proposto”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno giudizio trae origine dall'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi promosso dalla signora contro l'Avv. Parte_1 Controparte_1
Il creditore Avv. aveva intrapreso, in proprio, un'azione esecutiva di Controparte_1 pignoramento presso terzi a carico della signora avvalendosi, quale titolo Pt_1 esecutivo, della sentenza n. 215/2019, emessa dal Tribunale di Lamezia Terme in data 20 febbraio 2019 e depositata il 25 febbraio 2019, con la quale era stata disposta la condanna della a pagare all'Avv. euro 4.800,00 per onorari, oltre Pt_1 CP_1 rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
La notifica dell'atto di pignoramento, avvenuta a mezzo UNEP il 16 febbraio 2021 presso la residenza della debitrice, si era perfezionata per compiuta giacenza in data 2 marzo 2021. Il pignoramento era stato iscritto al Ruolo Generale Esecuzioni n. 1066/2021 presso il Tribunale di Torino. Il terzo pignorato, la Tesoreria dello Stato di Torino (datore di lavoro della signora insegnante), aveva dichiarato al Giudice Pt_1
2 dell'Esecuzione, in data 23 febbraio 2021, di aver accantonato in favore del creditore la somma di € 209,72, a fronte di uno stipendio netto di quel mese di € 827,96. Con ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c. depositato il 25 marzo 2022, la signora
[...] chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la sussistenza Pt_1 di gravi motivi di sospensione dell'esecuzione per cui è opposizione e, per l'effetto, sospendere – ex. Artt. 618 e 624 c.p.c., – con ogni conseguenza di legge, l'esecuzione iniziata con il pignoramento. Nel merito, per tutti i motivi di opposizione all'esecuzione come sopra spiegati, accertare e dichiarare l'inefficacia del diritto di procedere ad esecuzione forzata e, conseguentemente, dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o invalidità e/o inefficacia della procedura esecutiva ivi opposta;
in subordine ridurre l'importo pignorato in misura massima”. A sostegno delle proprie domande e istanze, l'opponente deduceva principalmente due motivi: in via preliminare, la nullità o irregolarità della notifica dell'atto di pignoramento per la mancata prova dell'avviso di ricevimento della raccomandata di avvenuto deposito (c.d. C.A.D.); nel merito, l'illegittimità della misura del pignoramento e l'indisponibilità delle somme, in quanto lo stipendio netto normalmente percepito (€ 1.359,23) risultava inferiore al limite di impignorabilità pari al triplo dell'assegno sociale (€ 1.380,84) previsto dall'art. 545, comma 8, c.p.c. Il Giudice dell'Esecuzione, con provvedimento del 29 giugno 2022, rigettava l'istanza di sospensione e condannava la signora al pagamento delle spese della fase Pt_1 cautelare per € 1.618,00. Tale provvedimento veniva successivamente confermato dal Collegio in sede di reclamo.
Il giudizio di merito, iscritto al R.G. n. 15758/2022, proseguiva dinanzi al Tribunale di Torino, nel quale la signora chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “IN Pt_1
VIA PRELIMINARE, disporre, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato nonché dei successivi atti della procedura esecutiva iscritta al numero R.G. 1066/2021. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- revocare e dichiarare nulla e/o annullabile o, comunque, priva di ogni effetto giuridico l'ordinanza del 29.06.2022 emessa dal Tribunale di Torino, nella persona del G.E. Dott.ssa Patrizia Petrelli, nel procedimento avente R.G. n. 1066/2021, nonché di tutti i successivi atti della presente procedura esecutiva, per i motivi di cui in narrativa, PER L'EFFETTO:
– sospendere ai sensi dell'art. 624 bis c.p.c. la procedura esecutiva iscritta al numero R.G. 1066/2021. Con riserva di mutare, modificare e/o integrare la domanda a seguito dell'esame del comportamento processuale dei convenuti, nonché di richiedere i mezzi istruttori e depositare documentazione nei termini previsti dalla legge. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”. Il Tribunale, con la sentenza n. 2288/2023 del 31 maggio 2023, qui appellata, rilevava preliminarmente come “le conclusioni assunte nel presente giudizio non contemplino profili di merito, in quanto improntate unicamente alla revoca dell'ordinanza del 29.06.2022”, sicché esse, proprio perché “aventi ad oggetto unicamente le sorti dell'ordinanza cautelare, condurrebbero alla declaratoria di inammissibilità del presente giudizio”. Il Tribunale, ciononostante, riteneva di prendere in considerazione “le conclusioni rassegnate nell'originario ricorso ex art. 615 c.p.c.”. In relazione a queste ultime, il Tribunale
3 respingeva integralmente le domande attoree, ritenendo comunque i motivi di opposizione infondati o inammissibili. In particolare, il Giudice di prime cure qualificava l'opposizione concernente la notifica dell'atto di pignoramento come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e ne dichiarava la tardività. Quanto alla pignorabilità delle somme, il Tribunale rigettava le doglianze richiamando l'ordinanza n. 248/2015 della Corte costituzionale, che ha escluso la previsione di una soglia di impignorabilità assoluta per le retribuzioni, sussistendo soltanto il limite del quinto previsto dall'art. 545, comma 4, c.p.c. La signora veniva quindi condannata alla rifusione delle spese di lite in favore Pt_1 dell'Avv. liquidate in € 3.387,00, oltre accessori, e al pagamento di una somma di CP_1
€ 1.500,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., ravvisandosi, da parte del Tribunale, la colpa grave della per la "pretestuosità ed evidente tardività dei motivi" e per Pt_1 aver la stessa insistito nel giudizio di merito nonostante l'ordinanza di rigetto che era già stata ampiamente motivata nello stesso senso dal Giudice dell'Esecuzione.
Avverso tale pronuncia, la signora ha interposto appello, Parte_1 chiedendo la riforma integrale della sentenza per tre motivi.
L'appellante lamenta, innanzitutto, che il Tribunale non abbia tenuto conto del mancato perfezionamento della notifica del pignoramento (mancanza della C.A.D.).
Inoltre, il Tribunale avrebbe errato nell'escludere l'operatività, nella specie, dei limiti di pignorabilità ex art. 545, commi 8 e 7, C.p.c. In particolare, l'esecuzione forzata avrebbe aggredito somme pignorabili in misura superiore a quella consentita ai fini del minimo vitale. L'appellante sostiene che, essendo lo stipendio accreditato su un conto bancario o postale intestato al debitore, troverebbe applicazione la prima parte dell'Art. 545, comma 8, c.p.c. Tale disposizione stabilisce che le somme dovute a titolo di stipendio o salario, accreditate sul conto in data anteriore al pignoramento, possono essere pignorate solo per l'importo eccedente il triplo della misura dell'assegno sociale. L'appellante ha precisato che, stante il valore dell'assegno sociale per il 2021 pari a €460,28, la soglia di impignorabilità assoluta (il triplo) ammontava a €1.380,84. Poiché lo stipendio netto percepito dalla sig.ra era pari a €1.359,23, inferiore alla soglia di Pt_1 impignorabilità, il pignoramento sarebbe stato illegittimo. Il Giudice di primo grado, pur avendo riportato in sentenza l'eccezione, non avrebbe analizzato o argomentato correttamente l'errore di calcolo eccepito e le motivazioni relative all'applicazione del comma 8 dell'art. 545 c.p.c. L'appellante propone, in via subordinata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto comma, c.p.c. Il motivo di incostituzionalità si basa sulla presunta violazione degli artt. 1, 2, 3, 4 e 36 della Costituzione, nella parte in cui tale comma non prevede l'impignorabilità assoluta della quota di retribuzione necessaria a garantire al lavoratore i mezzi indispensabili per le sue esigenze di vita. L'appellante evidenzia che, pur riconoscendo un limite di impignorabilità per i pensionati (il "minimo vitale"), la norma non fa lo stesso per i lavoratori con stipendi esigui, creando, così, una disparità di trattamento.
L'appellante sostiene, poi, l'erroneità della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., asserendo l'insussistenza della mala fede o della colpa grave.
4 L'appellante ha chiesto inoltre, in via preliminare, alla Corte di sospendere l'esecutività del titolo esecutivo e della sentenza.
Si è costituito in appello l'Avv. In via preliminare, l'appellato eccepisce Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per asserita aspecificità dei motivi ai sensi dell'art. 342 c.p.c., lamentando la sterile riproposizione di doglianze già vagliate. Nel merito, sostiene la piena legittimità della sentenza appellata, ribadendo la tardività dell'opposizione agli atti esecutivi (per quanto riguarda la notifica del pignoramento) e la manifesta infondatezza delle censure sulla pignorabilità degli stipendi, già risolte dalla giurisprudenza costituzionale (Ord. n. 248/2015). L'appellato chiede, oltre al rigetto integrale del gravame e alla conferma della sentenza, la condanna dell'appellante ex art. 96, comma 3, c.p.c. anche per il grado di appello, in ragione della palese temerarietà del gravame.
Questa Corte, con ordinanza del 30 aprile 2024, ha rigettato le istanze di sospensione, ritenendo quelle relative al titolo e all'esecuzione inammissibili per difetto di competenza funzionale della Corte d'Appello, e quella relativa all'esecutività della sentenza appellata manifestamente infondata. Il Collegio ha già rilevato, in sede cautelare, che i motivi di appello sulla notifica sono prima facie inammissibili perché tardivi e che le censure sulla pignorabilità sono manifestamente infondate, non potendosi applicare agli stipendi la soglia di impignorabilità prevista per le pensioni. In conseguenza, in ragione dell'inammissibilità e della manifesta infondatezza delle istanze formulate, con la medesima ordinanza del 30 aprile 2024 l'appellante è stata condannata al pagamento in favore della di una pena pecuniaria di € 1.000,00 ai sensi dell'art. Controparte_2
283, comma 3, c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, sulle conclusioni precisate come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è nel suo complesso inammissibile, le argomentazioni dell'appellante essendo sostanzialmente volte a ribadire i motivi di opposizione già espressi nel primo grado di giudizio senza operare il necessario confronto con il fondamento logico-giuridico delle argomentazioni del Tribunale.
Inoltre, deve rilevarsi come in primo grado la parte attrice si sia limitata a chiedere la revoca o la dichiarazione di invalidità o di inefficacia dell'ordinanza con cui il G.E. aveva respinto l'istanza di sospensione dell'esecuzione. La Difesa della signora non Pt_1 ha, infatti, assunto nel giudizio di primo grado alcuna conclusione di merito e non ha introdotto alcuna deduzione che non fosse già stata vagliata e disattesa in sede cautelare non soltanto dal Giudice dell'Esecuzione ma anche dal Collegio in sede di reclamo. Sicché, in questo grado di appello, a rigore, qualunque domanda di merito dovrebbe essere ritenuta un novum inammissibile.
5 In ogni caso, anche volendo ritenere implicita una domanda (in realtà mai proposta dalla Difesa di accertamento dell'inesistenza del diritto del a procedere ad Pt_1 CP_1 esecuzione forzata, l'appello deve essere integralmente rigettato in quanto palesemente infondato in relazione a tutti i motivi dedotti.
L'eccezione relativa al preteso vizio di notifica del pignoramento, convertita nel primo motivo d'appello, è stata correttamente disattesa con la sentenza appellata. La doglianza, attenendo alla regolarità formale degli atti esecutivi (la mancata produzione della C.A.D. per la notifica a mezzo posta), è qualificabile come opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.). Tale opposizione è soggetta al termine perentorio di venti giorni. È documentalmente comprovato che la signora abbia avuto conoscenza legale o Pt_1 di fatto del pignoramento quanto meno dal 7 luglio 2021, data in cui la stessa ha presentato istanza di visibilità del fascicolo. L'opposizione proposta dall'odierna appellante in data 25 marzo 2022 è quindi evidentemente tardiva. Questa Corte conferma, quindi, la propria ordinanza del 30 aprile 2024, evidenziando che la qualificazione, da parte del Tribunale, dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. è passata in giudicato perché non appellata, ciò che rende ancor più manifesta – se possibile – l'infondatezza del motivo in esame.
Anche il motivo relativo all'impignorabilità delle somme è manifestamente infondato. L'appellante insiste nell'applicazione del limite di impignorabilità assoluta, pari al triplo dell'assegno sociale, previsto per gli stipendi già accreditati in conto. Tuttavia, come già correttamente rilevato dal Tribunale e ribadito da questa Corte con la citata ordinanza del 30 aprile 2024, l'art. 545, comma 7, c.p.c., prevede la misura dell'impignorabilità (misura massima mensile dell'assegno sociale aumentata della metà) solo ed esclusivamente per le somme erogate a titolo di pensione, per le indennità che tengono luogo di pensione o per altri assegni di quiescenza. Per gli stipendi non accreditati o accreditati successivamente, come nel caso che ci occupa, l'art. 545, comma 8, C.p.c. stabilisce esclusivamente il limite generale di pignorabilità nella misura di un quinto ai sensi dell'art. 545, comma 4, C.p.c. La pignorabilità della retribuzione nel limite del quinto costituisce il frutto di un bilanciamento operato dal Legislatore per contemperare l'interesse del creditore con l'esigenza del debitore di conservare un dignitoso sostentamento. La differenziazione tra regime pensionistico e stipendiale in tema di impignorabilità costituisce una scelta discrezionale del Legislatore, come stabilito dalla sentenza n. 248/2015 della Corte costituzionale, che ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto comma, C.p.c. sollevate con riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. e inammissibili le questioni della medesima norma sollevate con riferimento artt. 1, 2 e 4 della Costituzione. Conseguentemente, è manifestamente inammissibile l'istanza della Difesa di sollevare le stesse questioni di Pt_1 legittimità costituzionale.
Infine, l'appellante contesta la condanna per lite temeraria inflitta in primo grado, sostenendo l'assenza di colpa grave. Anche questo motivo di appello è manifestamente infondato. La sentenza del Tribunale di Torino ha motivato la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. con la pretestuosità e con l'evidente tardività dei motivi di opposizione relativi alla notificazione del pignoramento nonché con la persistenza nell'azione giudiziaria
6 malgrado l'esistenza di una sentenza della Corte costituzionale in ordine ai limiti di pignorabilità della retribuzione, che rendeva l'esito del giudizio "ampiamente prevedibile". Tali motivazioni sono pienamente condivisibili. La giurisprudenza di legittimità richiede, per l'applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la sussistenza della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, configurabile nella violazione del grado minimo di diligenza che consenta di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda. Nel caso di specie, la Difesa della signora ha continuato a Pt_1 riproporre nel giudizio di opposizione (ivi formulando peraltro delle conclusioni del tutto improprie, come si è sopra rilevato) le medesime, identiche argomentazioni già motivatamente respinte una prima volta dal G.E. e una seconda volta dal Tribunale in composizione collegiale in sede di reclamo. Tale pervicace condotta evidenzia la finalità esclusivamente dilatoria dell'opposizione. Conseguentemente, il motivo di appello deve essere rigettato in quanto palesemente infondato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere integralmente rigettato e la sentenza appellata integralmente confermata.
Le spese del grado di appello vengono poste a carico della parte appellante a fronte della totale soccombenza della medesima. Tali spese sono liquidate in complessivi euro 2.906,00 per onorari (di cui euro 567 per la fase di studio, euro 461 per la fase introduttiva, euro 922 per la fase di trattazione ed euro 956 per la fase decisionale), ai sensi del D.M. 55/2014 e s.m.i., sulla base dei parametri minimi dello scaglione di valore di riferimento (cause di valore compreso tra € 5.201 ed € 26.000).
Sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. anche in sede di appello, come richiesto dalla parte appellata. Con l'atto appello, peraltro privo dei requisiti di sinteticità e specificità, la signora
[...] si è limitata a riproporre doglianze già più volte dedotte e disattese da varie Pt_1 pronunce rese, a vario titolo, in primo grado. Le argomentazioni addotte sono risultate manifestamente erronee sotto il profilo logico-giuridico e formulate in evidente difetto di diligenza, senza alcun confronto critico con le puntuali e articolate motivazioni poste a fondamento della sentenza impugnata. La pedissequa e ostinata reiterazione di censure palesemente infondate, in assenza di qualsiasi elemento ragionevolmente idoneo a porre in discussione l'impianto motivazionale del provvedimento gravato, denota una condotta processuale qualificabile come abuso del processo e consistita nell'aver proposto un appello pretestuoso, nella consapevolezza di non poter far valere alcuna plausibile ragione di diritto o di fatto. L'appello, nel suo complesso, rivela, dunque, la violazione del minimo grado di diligenza esigibile nella proposizione e nella coltivazione dell'iniziativa giudiziale, integrando una condotta gravemente colposa che ha determinato un ingiustificato aggravio dell'attività processuale, oltre che la causazione – secondo l'id quod plerumque accidit – di un patema d'animo nella controparte costretta a difendersi in un grado del procedimento che non aveva ragion d'essere. Pertanto, in via equitativa, l'appellante deve essere nuovamente condannata, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a risarcire il danno da responsabilità aggravata causato all'appellato, danno liquidato equitativamente in misura pari agli onorari di causa come sopra liquidati, oltre agli interessi legali sulla predetta somma risarcitoria, calcolati al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c. dalla data di pubblicazione della presente sentenza al pagamento effettivo.
7 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, la parte appellante totalmente soccombente è, infine, tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. RIGETTA l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
2288/2023 emessa il 31.05.2023 dal Tribunale di Torino nella causa iscritta al n. 15758/2022 R.G. Trib., sentenza che, per l'effetto, integralmente conferma.
2. AN l'appellante a rifondere alla parte appellata Parte_1 le spese di questo grado di appello, che si liquidano in euro 2.906,00 Controparte_1
(duemilanovecentosei/00) per onorari, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA.
3. AN l'appellante a pagare alla parte appellata Parte_1
ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la somma di euro 2.906,00 Controparte_1
(duemilanovecentosei/00), oltre interessi legali al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., calcolati dalla data di pubblicazione della presente sentenza al pagamento effettivo.
4. DICHIARA che, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002,
[...]
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari Parte_1
a quello già dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Torino dalla Corte d'Appello, Prima Sezione Civile, nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2025.
La Presidente Dott.ssa Gabriella Ratti Il Consigliere Estensore Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere CONSIGLIERE Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero di registro sopra indicato e promossa da:
nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
Via Arturo Toscanini, 7, C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Claudio LI del Foro di Milano (C.F. pec C.F._2
, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Email_1
GI Sammicheli del Foro di Milano ( CF: Email_2
), in forza di procura congiunta al ricorso ex artt. 615 e 624 c.p.c. C.F._3 con strumenti informatici, i quali hanno dichiarato di voler ricevere le notificazioni e le comunicazioni a mezzo pec, a tutte le pec indicate, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 133, 134 e 176 c.p.c., 134, 135 disp. Att. Cpc.
PARTE APPELLANTE
contro
:
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._4 residente in Lamezia Terme, rappresentato e difeso da se medesimo ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato in Torino, C.so Francia, n° 80, 10138 Torino, presso lo Studio dell'Avv. Silvia Carrirolo, il quale ha dichiarato di voler ricevere tutte le notifiche e/o comunicazioni ai sensi dell'art. 176 c.p.c., come modificato dall'art. 2, Legge 14.05.2005, n° 80, anche a mezzo dei seguenti numeri di telefono-fax e posta elettronica: tel./fax 096823703 e PEC Email_3
PARTE APPELLATA
avverso:
1 la sentenza n. 2288/2023 emessa il 31.05.2023 dal Tribunale di Torino, Sezione Ottava Civile, nell'ambito del giudizio recante R.G. 15758/2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE:
“Voglia l'Ill.mo Giudice d'appello, anche previa valutazione della questione di costituzionalità sollevata, IN VIA PRINCIPALE: sospendere l'esecutività del titolo, per le motivazioni riportate in atti e già contenute nell'atto introduttivo del precedente giudizio di merito relativo all'opposizione; IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della Sentenza n. 2288/2023 pubbl. il 31.05.2023 nel procedimento RG n. 15758/2022 del Tribunale di Torino, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure. Con vittoria di spese e compensi del secondo grado di giudizio da distrarsi”.
PER PARTE APPELLATA:
“Voglia l'On.le Corte d'Appello adita, disattesa ogni diversa richiesta,
1) rigettare la richiesta di sospensione dell'esecuzione per mancanza dei presupposti di legge nonché in quanto palesemente pretestuosa e infondata per come meglio evidenziato nella parte motiva;
2) nel merito rigettare l'appello proposto dalla difesa della Sig.ra Parte_1 in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare in toto la Sentenza n° 2288/2023 emessa dal Tribunale di Torino, nell'ambito del procedimento n° 15758/2022;
3) con vittoria di spese e competenze di cui all'odierno grado di giudizio e conseguente condanna ex art. 96 c.p.c. per l'evidente temerarietà del gravame proposto”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierno giudizio trae origine dall'opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi promosso dalla signora contro l'Avv. Parte_1 Controparte_1
Il creditore Avv. aveva intrapreso, in proprio, un'azione esecutiva di Controparte_1 pignoramento presso terzi a carico della signora avvalendosi, quale titolo Pt_1 esecutivo, della sentenza n. 215/2019, emessa dal Tribunale di Lamezia Terme in data 20 febbraio 2019 e depositata il 25 febbraio 2019, con la quale era stata disposta la condanna della a pagare all'Avv. euro 4.800,00 per onorari, oltre Pt_1 CP_1 rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
La notifica dell'atto di pignoramento, avvenuta a mezzo UNEP il 16 febbraio 2021 presso la residenza della debitrice, si era perfezionata per compiuta giacenza in data 2 marzo 2021. Il pignoramento era stato iscritto al Ruolo Generale Esecuzioni n. 1066/2021 presso il Tribunale di Torino. Il terzo pignorato, la Tesoreria dello Stato di Torino (datore di lavoro della signora insegnante), aveva dichiarato al Giudice Pt_1
2 dell'Esecuzione, in data 23 febbraio 2021, di aver accantonato in favore del creditore la somma di € 209,72, a fronte di uno stipendio netto di quel mese di € 827,96. Con ricorso in opposizione ex art. 615 c.p.c. depositato il 25 marzo 2022, la signora
[...] chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la sussistenza Pt_1 di gravi motivi di sospensione dell'esecuzione per cui è opposizione e, per l'effetto, sospendere – ex. Artt. 618 e 624 c.p.c., – con ogni conseguenza di legge, l'esecuzione iniziata con il pignoramento. Nel merito, per tutti i motivi di opposizione all'esecuzione come sopra spiegati, accertare e dichiarare l'inefficacia del diritto di procedere ad esecuzione forzata e, conseguentemente, dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o invalidità e/o inefficacia della procedura esecutiva ivi opposta;
in subordine ridurre l'importo pignorato in misura massima”. A sostegno delle proprie domande e istanze, l'opponente deduceva principalmente due motivi: in via preliminare, la nullità o irregolarità della notifica dell'atto di pignoramento per la mancata prova dell'avviso di ricevimento della raccomandata di avvenuto deposito (c.d. C.A.D.); nel merito, l'illegittimità della misura del pignoramento e l'indisponibilità delle somme, in quanto lo stipendio netto normalmente percepito (€ 1.359,23) risultava inferiore al limite di impignorabilità pari al triplo dell'assegno sociale (€ 1.380,84) previsto dall'art. 545, comma 8, c.p.c. Il Giudice dell'Esecuzione, con provvedimento del 29 giugno 2022, rigettava l'istanza di sospensione e condannava la signora al pagamento delle spese della fase Pt_1 cautelare per € 1.618,00. Tale provvedimento veniva successivamente confermato dal Collegio in sede di reclamo.
Il giudizio di merito, iscritto al R.G. n. 15758/2022, proseguiva dinanzi al Tribunale di Torino, nel quale la signora chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “IN Pt_1
VIA PRELIMINARE, disporre, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato nonché dei successivi atti della procedura esecutiva iscritta al numero R.G. 1066/2021. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- revocare e dichiarare nulla e/o annullabile o, comunque, priva di ogni effetto giuridico l'ordinanza del 29.06.2022 emessa dal Tribunale di Torino, nella persona del G.E. Dott.ssa Patrizia Petrelli, nel procedimento avente R.G. n. 1066/2021, nonché di tutti i successivi atti della presente procedura esecutiva, per i motivi di cui in narrativa, PER L'EFFETTO:
– sospendere ai sensi dell'art. 624 bis c.p.c. la procedura esecutiva iscritta al numero R.G. 1066/2021. Con riserva di mutare, modificare e/o integrare la domanda a seguito dell'esame del comportamento processuale dei convenuti, nonché di richiedere i mezzi istruttori e depositare documentazione nei termini previsti dalla legge. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”. Il Tribunale, con la sentenza n. 2288/2023 del 31 maggio 2023, qui appellata, rilevava preliminarmente come “le conclusioni assunte nel presente giudizio non contemplino profili di merito, in quanto improntate unicamente alla revoca dell'ordinanza del 29.06.2022”, sicché esse, proprio perché “aventi ad oggetto unicamente le sorti dell'ordinanza cautelare, condurrebbero alla declaratoria di inammissibilità del presente giudizio”. Il Tribunale, ciononostante, riteneva di prendere in considerazione “le conclusioni rassegnate nell'originario ricorso ex art. 615 c.p.c.”. In relazione a queste ultime, il Tribunale
3 respingeva integralmente le domande attoree, ritenendo comunque i motivi di opposizione infondati o inammissibili. In particolare, il Giudice di prime cure qualificava l'opposizione concernente la notifica dell'atto di pignoramento come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e ne dichiarava la tardività. Quanto alla pignorabilità delle somme, il Tribunale rigettava le doglianze richiamando l'ordinanza n. 248/2015 della Corte costituzionale, che ha escluso la previsione di una soglia di impignorabilità assoluta per le retribuzioni, sussistendo soltanto il limite del quinto previsto dall'art. 545, comma 4, c.p.c. La signora veniva quindi condannata alla rifusione delle spese di lite in favore Pt_1 dell'Avv. liquidate in € 3.387,00, oltre accessori, e al pagamento di una somma di CP_1
€ 1.500,00 ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., ravvisandosi, da parte del Tribunale, la colpa grave della per la "pretestuosità ed evidente tardività dei motivi" e per Pt_1 aver la stessa insistito nel giudizio di merito nonostante l'ordinanza di rigetto che era già stata ampiamente motivata nello stesso senso dal Giudice dell'Esecuzione.
Avverso tale pronuncia, la signora ha interposto appello, Parte_1 chiedendo la riforma integrale della sentenza per tre motivi.
L'appellante lamenta, innanzitutto, che il Tribunale non abbia tenuto conto del mancato perfezionamento della notifica del pignoramento (mancanza della C.A.D.).
Inoltre, il Tribunale avrebbe errato nell'escludere l'operatività, nella specie, dei limiti di pignorabilità ex art. 545, commi 8 e 7, C.p.c. In particolare, l'esecuzione forzata avrebbe aggredito somme pignorabili in misura superiore a quella consentita ai fini del minimo vitale. L'appellante sostiene che, essendo lo stipendio accreditato su un conto bancario o postale intestato al debitore, troverebbe applicazione la prima parte dell'Art. 545, comma 8, c.p.c. Tale disposizione stabilisce che le somme dovute a titolo di stipendio o salario, accreditate sul conto in data anteriore al pignoramento, possono essere pignorate solo per l'importo eccedente il triplo della misura dell'assegno sociale. L'appellante ha precisato che, stante il valore dell'assegno sociale per il 2021 pari a €460,28, la soglia di impignorabilità assoluta (il triplo) ammontava a €1.380,84. Poiché lo stipendio netto percepito dalla sig.ra era pari a €1.359,23, inferiore alla soglia di Pt_1 impignorabilità, il pignoramento sarebbe stato illegittimo. Il Giudice di primo grado, pur avendo riportato in sentenza l'eccezione, non avrebbe analizzato o argomentato correttamente l'errore di calcolo eccepito e le motivazioni relative all'applicazione del comma 8 dell'art. 545 c.p.c. L'appellante propone, in via subordinata, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto comma, c.p.c. Il motivo di incostituzionalità si basa sulla presunta violazione degli artt. 1, 2, 3, 4 e 36 della Costituzione, nella parte in cui tale comma non prevede l'impignorabilità assoluta della quota di retribuzione necessaria a garantire al lavoratore i mezzi indispensabili per le sue esigenze di vita. L'appellante evidenzia che, pur riconoscendo un limite di impignorabilità per i pensionati (il "minimo vitale"), la norma non fa lo stesso per i lavoratori con stipendi esigui, creando, così, una disparità di trattamento.
L'appellante sostiene, poi, l'erroneità della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., asserendo l'insussistenza della mala fede o della colpa grave.
4 L'appellante ha chiesto inoltre, in via preliminare, alla Corte di sospendere l'esecutività del titolo esecutivo e della sentenza.
Si è costituito in appello l'Avv. In via preliminare, l'appellato eccepisce Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per asserita aspecificità dei motivi ai sensi dell'art. 342 c.p.c., lamentando la sterile riproposizione di doglianze già vagliate. Nel merito, sostiene la piena legittimità della sentenza appellata, ribadendo la tardività dell'opposizione agli atti esecutivi (per quanto riguarda la notifica del pignoramento) e la manifesta infondatezza delle censure sulla pignorabilità degli stipendi, già risolte dalla giurisprudenza costituzionale (Ord. n. 248/2015). L'appellato chiede, oltre al rigetto integrale del gravame e alla conferma della sentenza, la condanna dell'appellante ex art. 96, comma 3, c.p.c. anche per il grado di appello, in ragione della palese temerarietà del gravame.
Questa Corte, con ordinanza del 30 aprile 2024, ha rigettato le istanze di sospensione, ritenendo quelle relative al titolo e all'esecuzione inammissibili per difetto di competenza funzionale della Corte d'Appello, e quella relativa all'esecutività della sentenza appellata manifestamente infondata. Il Collegio ha già rilevato, in sede cautelare, che i motivi di appello sulla notifica sono prima facie inammissibili perché tardivi e che le censure sulla pignorabilità sono manifestamente infondate, non potendosi applicare agli stipendi la soglia di impignorabilità prevista per le pensioni. In conseguenza, in ragione dell'inammissibilità e della manifesta infondatezza delle istanze formulate, con la medesima ordinanza del 30 aprile 2024 l'appellante è stata condannata al pagamento in favore della di una pena pecuniaria di € 1.000,00 ai sensi dell'art. Controparte_2
283, comma 3, c.p.c.
La causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, sulle conclusioni precisate come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è nel suo complesso inammissibile, le argomentazioni dell'appellante essendo sostanzialmente volte a ribadire i motivi di opposizione già espressi nel primo grado di giudizio senza operare il necessario confronto con il fondamento logico-giuridico delle argomentazioni del Tribunale.
Inoltre, deve rilevarsi come in primo grado la parte attrice si sia limitata a chiedere la revoca o la dichiarazione di invalidità o di inefficacia dell'ordinanza con cui il G.E. aveva respinto l'istanza di sospensione dell'esecuzione. La Difesa della signora non Pt_1 ha, infatti, assunto nel giudizio di primo grado alcuna conclusione di merito e non ha introdotto alcuna deduzione che non fosse già stata vagliata e disattesa in sede cautelare non soltanto dal Giudice dell'Esecuzione ma anche dal Collegio in sede di reclamo. Sicché, in questo grado di appello, a rigore, qualunque domanda di merito dovrebbe essere ritenuta un novum inammissibile.
5 In ogni caso, anche volendo ritenere implicita una domanda (in realtà mai proposta dalla Difesa di accertamento dell'inesistenza del diritto del a procedere ad Pt_1 CP_1 esecuzione forzata, l'appello deve essere integralmente rigettato in quanto palesemente infondato in relazione a tutti i motivi dedotti.
L'eccezione relativa al preteso vizio di notifica del pignoramento, convertita nel primo motivo d'appello, è stata correttamente disattesa con la sentenza appellata. La doglianza, attenendo alla regolarità formale degli atti esecutivi (la mancata produzione della C.A.D. per la notifica a mezzo posta), è qualificabile come opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.). Tale opposizione è soggetta al termine perentorio di venti giorni. È documentalmente comprovato che la signora abbia avuto conoscenza legale o Pt_1 di fatto del pignoramento quanto meno dal 7 luglio 2021, data in cui la stessa ha presentato istanza di visibilità del fascicolo. L'opposizione proposta dall'odierna appellante in data 25 marzo 2022 è quindi evidentemente tardiva. Questa Corte conferma, quindi, la propria ordinanza del 30 aprile 2024, evidenziando che la qualificazione, da parte del Tribunale, dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. è passata in giudicato perché non appellata, ciò che rende ancor più manifesta – se possibile – l'infondatezza del motivo in esame.
Anche il motivo relativo all'impignorabilità delle somme è manifestamente infondato. L'appellante insiste nell'applicazione del limite di impignorabilità assoluta, pari al triplo dell'assegno sociale, previsto per gli stipendi già accreditati in conto. Tuttavia, come già correttamente rilevato dal Tribunale e ribadito da questa Corte con la citata ordinanza del 30 aprile 2024, l'art. 545, comma 7, c.p.c., prevede la misura dell'impignorabilità (misura massima mensile dell'assegno sociale aumentata della metà) solo ed esclusivamente per le somme erogate a titolo di pensione, per le indennità che tengono luogo di pensione o per altri assegni di quiescenza. Per gli stipendi non accreditati o accreditati successivamente, come nel caso che ci occupa, l'art. 545, comma 8, C.p.c. stabilisce esclusivamente il limite generale di pignorabilità nella misura di un quinto ai sensi dell'art. 545, comma 4, C.p.c. La pignorabilità della retribuzione nel limite del quinto costituisce il frutto di un bilanciamento operato dal Legislatore per contemperare l'interesse del creditore con l'esigenza del debitore di conservare un dignitoso sostentamento. La differenziazione tra regime pensionistico e stipendiale in tema di impignorabilità costituisce una scelta discrezionale del Legislatore, come stabilito dalla sentenza n. 248/2015 della Corte costituzionale, che ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 545, quarto comma, C.p.c. sollevate con riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. e inammissibili le questioni della medesima norma sollevate con riferimento artt. 1, 2 e 4 della Costituzione. Conseguentemente, è manifestamente inammissibile l'istanza della Difesa di sollevare le stesse questioni di Pt_1 legittimità costituzionale.
Infine, l'appellante contesta la condanna per lite temeraria inflitta in primo grado, sostenendo l'assenza di colpa grave. Anche questo motivo di appello è manifestamente infondato. La sentenza del Tribunale di Torino ha motivato la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. con la pretestuosità e con l'evidente tardività dei motivi di opposizione relativi alla notificazione del pignoramento nonché con la persistenza nell'azione giudiziaria
6 malgrado l'esistenza di una sentenza della Corte costituzionale in ordine ai limiti di pignorabilità della retribuzione, che rendeva l'esito del giudizio "ampiamente prevedibile". Tali motivazioni sono pienamente condivisibili. La giurisprudenza di legittimità richiede, per l'applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la sussistenza della mala fede o della colpa grave della parte soccombente, configurabile nella violazione del grado minimo di diligenza che consenta di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda. Nel caso di specie, la Difesa della signora ha continuato a Pt_1 riproporre nel giudizio di opposizione (ivi formulando peraltro delle conclusioni del tutto improprie, come si è sopra rilevato) le medesime, identiche argomentazioni già motivatamente respinte una prima volta dal G.E. e una seconda volta dal Tribunale in composizione collegiale in sede di reclamo. Tale pervicace condotta evidenzia la finalità esclusivamente dilatoria dell'opposizione. Conseguentemente, il motivo di appello deve essere rigettato in quanto palesemente infondato.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere integralmente rigettato e la sentenza appellata integralmente confermata.
Le spese del grado di appello vengono poste a carico della parte appellante a fronte della totale soccombenza della medesima. Tali spese sono liquidate in complessivi euro 2.906,00 per onorari (di cui euro 567 per la fase di studio, euro 461 per la fase introduttiva, euro 922 per la fase di trattazione ed euro 956 per la fase decisionale), ai sensi del D.M. 55/2014 e s.m.i., sulla base dei parametri minimi dello scaglione di valore di riferimento (cause di valore compreso tra € 5.201 ed € 26.000).
Sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. anche in sede di appello, come richiesto dalla parte appellata. Con l'atto appello, peraltro privo dei requisiti di sinteticità e specificità, la signora
[...] si è limitata a riproporre doglianze già più volte dedotte e disattese da varie Pt_1 pronunce rese, a vario titolo, in primo grado. Le argomentazioni addotte sono risultate manifestamente erronee sotto il profilo logico-giuridico e formulate in evidente difetto di diligenza, senza alcun confronto critico con le puntuali e articolate motivazioni poste a fondamento della sentenza impugnata. La pedissequa e ostinata reiterazione di censure palesemente infondate, in assenza di qualsiasi elemento ragionevolmente idoneo a porre in discussione l'impianto motivazionale del provvedimento gravato, denota una condotta processuale qualificabile come abuso del processo e consistita nell'aver proposto un appello pretestuoso, nella consapevolezza di non poter far valere alcuna plausibile ragione di diritto o di fatto. L'appello, nel suo complesso, rivela, dunque, la violazione del minimo grado di diligenza esigibile nella proposizione e nella coltivazione dell'iniziativa giudiziale, integrando una condotta gravemente colposa che ha determinato un ingiustificato aggravio dell'attività processuale, oltre che la causazione – secondo l'id quod plerumque accidit – di un patema d'animo nella controparte costretta a difendersi in un grado del procedimento che non aveva ragion d'essere. Pertanto, in via equitativa, l'appellante deve essere nuovamente condannata, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a risarcire il danno da responsabilità aggravata causato all'appellato, danno liquidato equitativamente in misura pari agli onorari di causa come sopra liquidati, oltre agli interessi legali sulla predetta somma risarcitoria, calcolati al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c. dalla data di pubblicazione della presente sentenza al pagamento effettivo.
7 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002, la parte appellante totalmente soccombente è, infine, tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. RIGETTA l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
2288/2023 emessa il 31.05.2023 dal Tribunale di Torino nella causa iscritta al n. 15758/2022 R.G. Trib., sentenza che, per l'effetto, integralmente conferma.
2. AN l'appellante a rifondere alla parte appellata Parte_1 le spese di questo grado di appello, che si liquidano in euro 2.906,00 Controparte_1
(duemilanovecentosei/00) per onorari, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA.
3. AN l'appellante a pagare alla parte appellata Parte_1
ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la somma di euro 2.906,00 Controparte_1
(duemilanovecentosei/00), oltre interessi legali al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1, c.c., calcolati dalla data di pubblicazione della presente sentenza al pagamento effettivo.
4. DICHIARA che, ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/2002,
[...]
è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari Parte_1
a quello già dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Torino dalla Corte d'Appello, Prima Sezione Civile, nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2025.
La Presidente Dott.ssa Gabriella Ratti Il Consigliere Estensore Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere
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