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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/06/2025, n. 3223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3223 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE III CIVILE Composta dai magistrati: Dott. Giulio Cataldi Presidente Dott. Michele Caccese Consigliere Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 358/2019 del R.G.A.C. pendente TRA (C.F. ) in persona del suo legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Sandro Amato (C.F. ), C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F. ), come
[...] C.F._2 Parte_3 C.F._3 da procura in calce all'atto di appello;
APPELLANTE E
, (C.F. in persona Controparte_1 P.IVA_2 del suo legale rappresentante p.t. APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sez. distaccata di Ischia n. 6102/2018 del 20/06/2018.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La ha proposto appello avverso la sentenza n. 6102/2018, pubblicata in data Parte_1
20/06/2018 dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia la quale: aveva accolto la domanda proposta nei confronti dell'appellante condannandola Parte_4 all'adempimento immediato ex art. 1453 c.c. e alla installazione e consegna di quanto pattuito nel contratto stipulato tra le parti in data 6.11.2017; aveva rigettato la domanda riconvenzionale, proposta dalla di accertamento della risoluzione di diritto del contratto ai sensi Parte_1 dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 4 del contratto e di condanna della al pagamento di euro CP_1
18600, a titolo di risarcimento per mancato guadagno. La società appellante ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, di: “accogliere l'appello e per l'effetto revocare integralmente la sentenza n. 6102/2018 del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, Giudice Unico dott.ssa Olimpia Criscuolo, emessa il 14.06.2018 e pubblicata il 20.06.2018, e conseguentemente accogliere le conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata innanzi al Giudice del procedimento di primo grado nei confronti dell'ATTORE;
1 con vittoria di spese, competenze ed onorari del primo grado di giudizio, con distrazione delle spese a favore dei sottoscritti difensori dichiaratisi antistatari”. La società a responsabilità limitata ” è, Controparte_1 invece, rimasta contumace nel presente giudizio di appello. In data 31.10.2024 la causa, dopo molteplici rinvii, è stata rimessa sul ruolo istruttorio e rinviata ulteriormente all'udienza del 5.06.2025, poi differita all'11.06.2025 per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 11.06.2025, di cui è stata data regolare comunicazione alla società appellante, nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ex art. 309 c.p.c. all'udienza del 18.06.2025; all'udienza del 18.06.2025, di cui è stata, nuovamente, data regolare comunicazione alla parte appellante, nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione. In conseguenza della mancata comparizione della parte appellante all'udienza del 11.06.2025 ed alla successiva udienza del 18.06.2025, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, con contestuale dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 50, comma 1, d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge 6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del citato decreto 112/2008, e, quindi, a far data dal 25.6.2008, e, pertanto, applicabile al giudizio in esame, introdotto in primo grado nell'anno 2010), applicabile nei giudizi di secondo grado in ragione del rinvio operato dall'art. 359 cod. proc. civ. Ai sensi dell'art. 338 c.p.c., all'estinzione del giudizio di appello consegue il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto, circostanza, quest'ultima, che non ricorre nel caso di specie. Nulla va disposto in relazione alle spese processuali del presente giudizio di appello, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede: 1. Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio di appello, ex art. 181, comma 1, c.p.c; 2. Nulla per le spese processuali relative al presente giudizio di appello. Così deciso in Napoli, il 18.06.2025 Il Consigliere relatore Il Presidente Dott. Pasquale Ucci Dott. Giulio Cataldi
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