CA
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.Rosa Bernardina Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di discussione orale ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'udienza del 20.3.2025 , la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3195/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
P.I. in persona del procuratore speciale, Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, in forza dei poteri conferitogli in virtù di procura notarile del Notaio
[...]
del 15.12.2021, Rog. N.24698, rep. N.85644 rapp.ta e difesa Persona_1 giusta separata procura in calce al presente atto, dagli avv.ti Claudio Ciancio ( ) e Stefania Ciancio ( ), presso lo C.F._1 C.F._2 studio dei quali, in NA alla Via Generale Orsini 46, elett.te domicilia;
PEC: Email_1
Email_2
appellante
CONTRO
nato a [...] il [...] e ivi res.te Controparte_1 C.F._3 alla via Trovatore n.53, rapp.to e difeso giusta mandato allegato telematicamente dall'avv. Francesco Gentile presso il quale elett.te dom.a in C.F._4
NA alla via Firenze n.32 e presso cui potranno essere inviate, ai sensi dell'art.136 c.p.c., le comunicazioni anche a mezzo posta elettronica, come indicata nell'intestazione -appellato
Oggetto: ricorso in appello avverso la sentenza n. 6924/2023, comunicata in data 21.11.2023 e non notificata, resa nel giudizio recante R.G. 7140/2021, al quale veniva riunito quello recante r.g. 740/2022,
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di NA , in parziale accoglimento domanda, condannava la al risarcimento in favore del Pt_1 ricorrente, della complessiva somma di € 92.141,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ex art.2087 c.c., (oltre accessori, spese di lite, e di CTU) per le patologie contratte dal ricorrente a carico dell'apparato respiratorio durante l'espletamento della propria attività lavorativa presso il centro siderurgico di NA-Bagnoli, ove era stato in contatto con polveri di amianto, oli minerali, solventi e numerose sostanze chimiche cancerogene presenti nell'ambiente di lavoro Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame la società soccombente con atto depositato presso l'intestata Corte in data 21.12.2023 deducendo:
1)l'erronea valutazione dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva della ed erronea applicazione dell'art.2112 c.c. secondo comma;
Pt_1
-2) erronea valutazione delle allegazioni e dei mezzi di prova in ordine alle attività lavorative dell'appellato;
- 3) acritica adesione alle conclusioni del CTU.
Concludeva, pertanto, in riforma della gravata sentenza, di rigettare la domanda formulata in prime cure dal lavoratore;
vinte le spese del doppio grado di giudizio . Ricostituito nuovamente il contraddittorio, parte appellata si costituiva in giudizio, resistendo al gravame di cui chiedeva il rigetto . . Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022. Con le note di trattazione scritte depositate telematicamente dalle parti costituite in data 25-26 febbraio 2025 veniva chiesta la trattazione in presenza della causa al fine di formalizzare gli accordi transattivi nelle more intervenuti . Indi disposta la trattazione orale , all'odierna udienza di discussione , le parti concordemente hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere alla stregua della conciliazione contestualmente sottoscritta tra le parti medesime.
Il Collegio provvedeva come da dispositivo in atti. Va dichiarata la cessata materia del contendere giusta al concorde richiesta delle parti costituite.
Ed invero alla stregua del verbale di conciliazione contestualmente sottoscritto, le parti con l'assistenza dei procuratori costituiti hanno definitivamente regolato i loro rapporti in ordine al rapporto intercorso.
Rileva il Collegio che la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venire meno della ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma di per sè non dà luogo ad una autonoma formula terminativa del processo civile, il quale, pur quando ne siano cessate le ragioni, deve concludersi secondo le forme e gli istituti a tale scopo previsti dal codice di rito, e cioè per cancellazione della causa dal ruolo seguita da estinzione del processo, per estinzione conseguente a rinunzia o inattività delle parti, ovvero con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere. La pronunzia della quale presuppone, peraltro, che le parti si diano atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conformi conclusioni in tal senso al giudice, restando invece escluso che ad una tale soluzione processuale possa pervenirsi quando nelle rispettive conclusioni ciascuno dei litiganti abbia comunque insistito nelle rispettive originarie richieste così dimostrando il proprio interesse alla decisione della controversia. (Cass. civ., sez. II, 22 gennaio 1997, n. 622 ).
Qualora , in particolare , la cessazione della materia del contendere sopravvenga nel corso del processo di impugnazione eliminando l'interesse alla decisione, si pone , però, il problema della eventuale caducazione della sentenza già gravata da ricorso.
Ha ritenuto invero la Suprema Corte che , per risolvere correttamente la questione, occorra tener conto anzitutto del fatto che, già nel giudizio di primo grado, la rinuncia alla domanda e la conseguente cessazione della materia del contendere richiedono al giudice una pronuncia la quale, lungi dall'esaurirsi nell'emissione di un'ordinanza di estinzione del processo , dev'essere assunta con sentenza e deve servire a dar conto del sopravvenuto venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti;
con effetti incidenti sul diritto sostanziale e perciò equivalenti ad una pronuncia di merito (cfr., in tal senso, tra le altre, Cass. n 10728/93 e n 5286/93), e con il corredo dell'eventuale valutazione della cosiddetta soccombenza virtuale al fine dell'attribuzione delle spese di lite.
Se ciò è esatto, ne deriva che anche in fase d'impugnazione il medesimo fenomeno deve produrre le medesime conseguenze, giacchè in entrambi i casi quel che giustifica una simile pronuncia è l'oggettivo venir meno della ragione stessa della decisione del giudice su una lite che più non esiste, ovvero
- se si vuol considerare la cosa dall'angolo di visuale delle parti - il venir meno dell'interesse (non solo all'impugnazione, bensì) a qualsiasi decisione giurisdizionale su un oggetto non più controverso. Ne consegue allora, che l'accertamento dell'intervenuta cessazione della materia del contendere in fase d'impugnazione non può tradursi in una mera pronuncia d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione medesima: in quanto, se così fosse, si tratterebbe pur sempre di una decisione di natura essenzialmente processuale, che avrebbe l'effetto di eliminare l'impugnazione ma non il provvedimento impugnato, essendo destinata, quanto agli aspetti sostanziali, non già a travolgere detto provvedimento, bensì a confermarlo nella sua (peraltro ormai inutile) definitività.
Dunque, la cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del processo d'impugnazione eliminando l'interesse alla decisione, lungi dal rendere inammissibile o improcedibile l'impugnazione proposta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere sia cessata, autorizza una pronunzia sull'impugnazione stessa, che, pur senza entrare nel merito di quanto deciso nel gradi precedenti, tuttavia rimuova le sentenze già pronunziate nel corso del giudizio, eliminando le decisioni emesse sul fondamento di una domanda che ha cessato di essere attuale (così in motivazione Cass. civ., sez. I, 9 aprile 1997, n. 3075 cfr. anche, in tal senso, Cass. n.1614/94).
Nè potrebbe sostenersi che vi sia comunque un residuo interesse in ordine al regime delle spese processuali in quanto la declaratoria di cessazione della materia del contendere intervenuta in sede d'impugnazione , non esime comunque il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, valutando se sussistano al riguardo giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale. La Suprema Corte ha ritenuto , però, che tale regolazione ben potrà disporsi tenuto conto del contesto transattivo in cui la lite è stata definita, nonchè della già intervenuta definizione in siffatto contesto anche del tema delle spese di lite ( Cass. 3075/97 cit.).
Tenendo conto quindi del tenore dell' accordo intercorso tra le parti, dell'oggetto del contendere e del regime delle spese già concordato tra le parti medesime , stima equo la Corte compensare senz'altro integralmente le spese del grado.
In tal senso si provvede in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-compensa tra le parti le spese del grado.
Così deciso in NA lì 20.3.2025 Il Cons. est. rel. Il Presidente Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.Rosa Bernardina Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
A seguito di discussione orale ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'udienza del 20.3.2025 , la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3195/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
P.I. in persona del procuratore speciale, Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, in forza dei poteri conferitogli in virtù di procura notarile del Notaio
[...]
del 15.12.2021, Rog. N.24698, rep. N.85644 rapp.ta e difesa Persona_1 giusta separata procura in calce al presente atto, dagli avv.ti Claudio Ciancio ( ) e Stefania Ciancio ( ), presso lo C.F._1 C.F._2 studio dei quali, in NA alla Via Generale Orsini 46, elett.te domicilia;
PEC: Email_1
Email_2
appellante
CONTRO
nato a [...] il [...] e ivi res.te Controparte_1 C.F._3 alla via Trovatore n.53, rapp.to e difeso giusta mandato allegato telematicamente dall'avv. Francesco Gentile presso il quale elett.te dom.a in C.F._4
NA alla via Firenze n.32 e presso cui potranno essere inviate, ai sensi dell'art.136 c.p.c., le comunicazioni anche a mezzo posta elettronica, come indicata nell'intestazione -appellato
Oggetto: ricorso in appello avverso la sentenza n. 6924/2023, comunicata in data 21.11.2023 e non notificata, resa nel giudizio recante R.G. 7140/2021, al quale veniva riunito quello recante r.g. 740/2022,
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di NA , in parziale accoglimento domanda, condannava la al risarcimento in favore del Pt_1 ricorrente, della complessiva somma di € 92.141,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ex art.2087 c.c., (oltre accessori, spese di lite, e di CTU) per le patologie contratte dal ricorrente a carico dell'apparato respiratorio durante l'espletamento della propria attività lavorativa presso il centro siderurgico di NA-Bagnoli, ove era stato in contatto con polveri di amianto, oli minerali, solventi e numerose sostanze chimiche cancerogene presenti nell'ambiente di lavoro Avverso detta decisione ha interposto tempestivo gravame la società soccombente con atto depositato presso l'intestata Corte in data 21.12.2023 deducendo:
1)l'erronea valutazione dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva della ed erronea applicazione dell'art.2112 c.c. secondo comma;
Pt_1
-2) erronea valutazione delle allegazioni e dei mezzi di prova in ordine alle attività lavorative dell'appellato;
- 3) acritica adesione alle conclusioni del CTU.
Concludeva, pertanto, in riforma della gravata sentenza, di rigettare la domanda formulata in prime cure dal lavoratore;
vinte le spese del doppio grado di giudizio . Ricostituito nuovamente il contraddittorio, parte appellata si costituiva in giudizio, resistendo al gravame di cui chiedeva il rigetto . . Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022. Con le note di trattazione scritte depositate telematicamente dalle parti costituite in data 25-26 febbraio 2025 veniva chiesta la trattazione in presenza della causa al fine di formalizzare gli accordi transattivi nelle more intervenuti . Indi disposta la trattazione orale , all'odierna udienza di discussione , le parti concordemente hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere alla stregua della conciliazione contestualmente sottoscritta tra le parti medesime.
Il Collegio provvedeva come da dispositivo in atti. Va dichiarata la cessata materia del contendere giusta al concorde richiesta delle parti costituite.
Ed invero alla stregua del verbale di conciliazione contestualmente sottoscritto, le parti con l'assistenza dei procuratori costituiti hanno definitivamente regolato i loro rapporti in ordine al rapporto intercorso.
Rileva il Collegio che la cessazione della materia del contendere costituisce il riflesso processuale del venire meno della ragion d'essere della lite, per la sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma di per sè non dà luogo ad una autonoma formula terminativa del processo civile, il quale, pur quando ne siano cessate le ragioni, deve concludersi secondo le forme e gli istituti a tale scopo previsti dal codice di rito, e cioè per cancellazione della causa dal ruolo seguita da estinzione del processo, per estinzione conseguente a rinunzia o inattività delle parti, ovvero con sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere. La pronunzia della quale presuppone, peraltro, che le parti si diano atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conformi conclusioni in tal senso al giudice, restando invece escluso che ad una tale soluzione processuale possa pervenirsi quando nelle rispettive conclusioni ciascuno dei litiganti abbia comunque insistito nelle rispettive originarie richieste così dimostrando il proprio interesse alla decisione della controversia. (Cass. civ., sez. II, 22 gennaio 1997, n. 622 ).
Qualora , in particolare , la cessazione della materia del contendere sopravvenga nel corso del processo di impugnazione eliminando l'interesse alla decisione, si pone , però, il problema della eventuale caducazione della sentenza già gravata da ricorso.
Ha ritenuto invero la Suprema Corte che , per risolvere correttamente la questione, occorra tener conto anzitutto del fatto che, già nel giudizio di primo grado, la rinuncia alla domanda e la conseguente cessazione della materia del contendere richiedono al giudice una pronuncia la quale, lungi dall'esaurirsi nell'emissione di un'ordinanza di estinzione del processo , dev'essere assunta con sentenza e deve servire a dar conto del sopravvenuto venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti;
con effetti incidenti sul diritto sostanziale e perciò equivalenti ad una pronuncia di merito (cfr., in tal senso, tra le altre, Cass. n 10728/93 e n 5286/93), e con il corredo dell'eventuale valutazione della cosiddetta soccombenza virtuale al fine dell'attribuzione delle spese di lite.
Se ciò è esatto, ne deriva che anche in fase d'impugnazione il medesimo fenomeno deve produrre le medesime conseguenze, giacchè in entrambi i casi quel che giustifica una simile pronuncia è l'oggettivo venir meno della ragione stessa della decisione del giudice su una lite che più non esiste, ovvero
- se si vuol considerare la cosa dall'angolo di visuale delle parti - il venir meno dell'interesse (non solo all'impugnazione, bensì) a qualsiasi decisione giurisdizionale su un oggetto non più controverso. Ne consegue allora, che l'accertamento dell'intervenuta cessazione della materia del contendere in fase d'impugnazione non può tradursi in una mera pronuncia d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione medesima: in quanto, se così fosse, si tratterebbe pur sempre di una decisione di natura essenzialmente processuale, che avrebbe l'effetto di eliminare l'impugnazione ma non il provvedimento impugnato, essendo destinata, quanto agli aspetti sostanziali, non già a travolgere detto provvedimento, bensì a confermarlo nella sua (peraltro ormai inutile) definitività.
Dunque, la cessazione della materia del contendere che sopravvenga nel corso del processo d'impugnazione eliminando l'interesse alla decisione, lungi dal rendere inammissibile o improcedibile l'impugnazione proposta contro la sentenza resa prima che la materia del contendere sia cessata, autorizza una pronunzia sull'impugnazione stessa, che, pur senza entrare nel merito di quanto deciso nel gradi precedenti, tuttavia rimuova le sentenze già pronunziate nel corso del giudizio, eliminando le decisioni emesse sul fondamento di una domanda che ha cessato di essere attuale (così in motivazione Cass. civ., sez. I, 9 aprile 1997, n. 3075 cfr. anche, in tal senso, Cass. n.1614/94).
Nè potrebbe sostenersi che vi sia comunque un residuo interesse in ordine al regime delle spese processuali in quanto la declaratoria di cessazione della materia del contendere intervenuta in sede d'impugnazione , non esime comunque il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, valutando se sussistano al riguardo giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero attribuendo dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale. La Suprema Corte ha ritenuto , però, che tale regolazione ben potrà disporsi tenuto conto del contesto transattivo in cui la lite è stata definita, nonchè della già intervenuta definizione in siffatto contesto anche del tema delle spese di lite ( Cass. 3075/97 cit.).
Tenendo conto quindi del tenore dell' accordo intercorso tra le parti, dell'oggetto del contendere e del regime delle spese già concordato tra le parti medesime , stima equo la Corte compensare senz'altro integralmente le spese del grado.
In tal senso si provvede in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-dichiara cessata la materia del contendere;
-compensa tra le parti le spese del grado.
Così deciso in NA lì 20.3.2025 Il Cons. est. rel. Il Presidente Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche