Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 22/01/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4889/2022
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 4889/2022 Giudice dott.ssa Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 22 gennaio 2025 Sono presenti i difensori delle parti: E' presente per l l'avv. Alessio Santinelli, per Parte_1 delega dell'avv. Maria Teresa Scrima, il quale conclude come da atti, difese, note ed eccezioni tutte di causa. Chiede quindi il rigetto dell'appello perchè infondato in fatto e in diritto ed in tal senso, per i motivi esposti in comparsa, confermare la sentenza gravata;
in accoglimento dell'appello incidentale riformare la sentenza n. 285/2022 resa il 10.06.2022 e depositata il 22.06.2022 dal Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi- dott.ssa Loredana Corso- nell'ambito del giudizio avente r.g. 158/2022 e, per l'effetto, dichiarare legittima l'intimazione di pagamento n. 0122021900069163600 del 20.12.2021 di cui alle cartelle esattoriali n. 01220110016003870000 notificata il 16.12.2011 e n. 0122013000001061000 notificata il 28.01.2013; con vittoria di spese e competenze di lite. Per l'appellante Sig. per delega degli Avv.ti Parte_2
Luigi Capobianco e Maria Michela Dato, è presente l'Avv. Alessandro Acone il quale si riporta alle richieste per come in atti formulate dai propri deleganti (atto di citazione in appello e verbali di causa) ed alla documentazione prodotta ed insiste per l'accoglimento della domanda. Impugna e contesta estensivamente, ancora una volta, tutti gli assunti e tutte le richieste di parte appellata nonchè tutte le richieste proposte in via incidentale. Per quanto riguarda la fondatezza dei motivi di appello, ovvero la richiesta di riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui compensa le spese legali per motivi di opportunità, si riporta integralmente a tutto quanto già dedotto nell'atto di citazione in appello con particolare riferimento alle pagine 3, 4 e 5. Per quanto invece riguarda l'appello incidentale si osserva ancora una volta, con riserva di meglio argomentare in sede di comparsa conclusionale, la palese infondatezza di tutte le deduzioni di controparte e più segnatamente si dichiara espressamente di non accettare il contraddittorio su tutta la documentazione prodotta da controparte in palese violazione dell'art. 345 c.p.c. che vieta la produzione di nuovi documenti in appello, dovendo trovare applicazione il principio secondo il quale la parte rimasta contumace in primo grado non può godere, nel giudizio di appello, di diritti processuali più ampi di quelli spettanti alla parte ritualmente costituita nel primo grado di giudizio e deve conseguentemente accettare il processo nello stato in cui si trova, con tutte le preclusioni e decadenze già verificatesi, di conseguenza nella presente fattispecie deve essere dichiarata l'inammissibilità di tutta la documentazione prodotta dall'appellata solo in grado di appello. Sull'eccepito difetto di giurisdizione di poco pregio è tutto quanto sostenuto da controparte sulla competenza in favore della commissione tributaria stante la natura di atto esecutivo della cartella esattoriale, tant'è che la stessa va impugnata, come è stato ritualmente fatto da parte attrice in primo grado, con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. Anche sul punto ci si riserva di meglio argomentare, ove mai ce ne fosse bisogno, in sede di
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comparsa conclusionale. - Sull'intervenuta prescrizione triennale delle tasse automobilistiche trattasi di termine pacifico in giurisprudenza e stanti le avvenute notifiche delle cartelle in contestazione risalenti al 16.12.2011 e al 28.01.2013 le stesse risultano ampiamente prescritte. Ad ogni buon conto, ferma restando e senza mai rinunciare alla preliminare eccezione di non accettazione del contraddittorio su tutta la documentazione prodotta solo nel presente grado di giudizio, le stesse sarebbero comunque prescritte anche a voler considerare valida la raccomandata del 07.11.2017 allegata da parte appellata al n. 10 ed infatti dal 07.11.2017 al 20.12.2021 ancora una volta sono intercorsi più di tre anni, nello specifico altri quattro anni. A questo punto si chiede che la causa venga trattenuta per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..Anzi i difensori a questo punto chiedono che la causa sia decisa. Pertanto, dopo che ciascun difensore ha concluso, questo giudice, in assenza dei difensori suddetti, nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale Ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 22 gennaio 2025, ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta in grado di appello al n.° 4889/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)“ e vertente
TRA
nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...]
Traversa II Pagliara n. 6, Cod Fisc. rappresentato e difeso C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Luigi Capobianco, Cod Fisc.
e dall'Avv. Maria Michela Dato, Cod. Fisc. C.F._2 C.F._3 con studio legale in Frigento (Av) alla Via Pagliara n. 8/13, ove elett.te domicilia, come da procura alle liti in atti;
-
Appellante –
E
[P.IVA.: ], in persona del Procuratore sig. Parte_1 P.IVA_1
(c.f. , giusta procura notarile– rep. 177893, racc. Controparte_1 C.F._4
n.11776 del 28.04.2022, con sede legale in Roma, cap. 00142, alla via Giuseppe Grezar n. 14, ed elettivamente domiciliata in AR NO (AV) al C.so Vittorio Emanuele n. 39, presso lo
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studio dell'avv. Maria Teresa Scrima [C.F. ] dalla quale è rappresentata C.F._5
e difesa in virtù di procura in atti;
- appellata/appellante incidentale -
e
, in persona del Presidente p.t., per la carica domiciliato in – 80132 – Controparte_2
Napoli, alla Via S. Lucia n. 81, Cod. Fisc. ; P.IVA_2
- appellata contumace
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409). Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
Con Atto di citazione, ritualmente notificato, ha proposto Parte_2 appello avverso la sentenza n. 285/2022 del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi, emessa il 10.06.2022, depositata il 22.06.2022 n. 158/2022 R.G. - n. 914/22 Cron. L'appello era fondato sui seguenti motivi “Violazione e/o falsa applicazione e/o erronea interpretazione dell'art. 92 c.p.c. nella parte in cui il Giudice di primo grado, nel disporre la compensazione delle spese processuali, ha richiamato dei “motivi di opportunità”, lamentando l'appellante che la sentenza del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi, impugnata limitatamente alla parte in cui disponeva la compensazione tra le parti delle spese di giudizio, si presentasse palesemente errata, facendo riferimento a dei presunti “motivi di opportunità” del tutto sconosciuti alla disciplina vigente, richiamando l'art. 91 e l'art. 92 c.p.c. L'appellante concludeva “Voglia l'Il.mo Tribunale di Avellino, in funzione di giudice dell'appello, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma parziale della sentenza del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi – Avv. Loredana Corso - n. 285/2022, emessa in data 10.06.2022 e depositata il 22.06.2022, non notificata, accogliere l'appello proposto per tutte le causali innanzi spiegate e per lo effetto:
1. In integrale accoglimento dei motivi di gravame proposti dall'appellante contro la sentenza impugnata nel presente atto, accertare e dichiarare che la sentenza n. 285/2022, emessa dal Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi – Avv. Loredana Corso - in data 10.06.2022, depositata il 22.06.2022 è meritevole di riforma parziale nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese in violazione dell'art. 92 c.p.c.
2. Per lo effetto, riformare la sentenza n. 285/2022, emessa dal Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi – Avv. Loredana Corso - in data 10.06.2022, depositata il 22.06.2022 nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese, disponendo la condanna degli appellati – Agente della Parte_1
Riscossione per la Provincia di Avellino, in persona del Direttore legale rapp.te p.t.,
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., e Parte_1 CP_2
, in persona del Presidente p.t., al pagamento, in solido, delle spese e dei compensi
[...] legali del primo grado di giudizio con attribuzione all'Avv. Luigi Capobianco e all'Avv. Maria
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Michela Dato, dichiaratisi antistatari.
3. Condannare gli appellati Controparte_3
Agente della Riscossione per la Provincia di Avellino, in persona del Direttore
[...] legale rapp.te p.t., , in persona del legale rapp.te Parte_1
p.t., e , in persona del Presidente p.t., al pagamento, in solido, delle Controparte_2 spese e competenze di lite del presente grado, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.”. Si costituiva a mezzo di apposita “Comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale” l' contestando il motivo di appello proposto e Parte_1 rilevando l'erroneità della Sentenza di primo grado per il difetto di giurisdizione del Giudice di Pace in favore della Commissione Tributaria territorialmente competente, trattandosi di giudizio di opposizione ad intimazione di pagamento riguardanti n. 2 cartelle esattoriali rispettivamente n. 01220110016003870000 notificata il 16.12.2011 e n. 0122013000001061000 notificata il
28.01.2013 ad oggetto tasse automobilistiche di cui al ruolo emesso dalla Controparte_2
(sett. Finanze e Tributi), trattandosi quindi di contenzioso devoluto alla giurisdizione del giudice tributario, chiamato a decidere sull'an e sul quantum della tassa di circolazione dovuta, anche in ordine alla eventuale eccezione di prescrizione del diritto di esigere il tributo;
rilevando altresì l'erroneità della sentenza relativamente all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, per l'inammissibilità del predetto motivo di contestazione alla luce della mancata impugnazione delle cartelle di pagamento che avevano reso il credito irretrattabile ed incontestabile, eccependo altresì l'infondatezza dell'assunto della controparte accolto poi dal Giudice di prime cure, avendo essa ritualmente posto in essere la procedura di recupero delle somme iscritta a ruolo, attraverso la notifica delle cartelle esattoriali in parola come da documentazione allegata ed avendo interrotto la prescrizione con avvisi di intimazione come dettagliatamente elencati. La parte appellata/appellante in via incidentale concludeva “- Rigettare l'atto di appello proposto dal sig. perché infondato in fatto e in diritto ed in tal senso, per Parte_2
i motivi esposti nella suestesa comparsa, confermare la sentenza gravata;
- In accoglimento dell'appello incidentale riformare la sentenza n. 285/2022 resa il 10.06.2022 e depositata il 22.06.2022 dal Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi-dott.ssa Loredana Corso-, nell'ambito del giudizio avente r.g. 158/2022 e, per l'effetto, dichiarare legittima l'intimazione di pagamento n. 0122021900069163600 del 20.12.2021 di cui alle cartelle esattoriali n.
01220110016003870000 notificata il 16.12.2011 e n. 0122013000001061000 notificata il
28.01.2013; - con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.”. Acquisito il fascicolo di primo grado, all'esito della odierna udienza di discussione la causa viene decisa. Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'appellata parte che, Controparte_2 nonostante la rituale notifica, non si è costituita in giudizio. Ragioni di ordine logico-giuridico impongono ora il previo esame della questione di giurisdizione sollevata dall'appellata/appellante incidentale (v. pag. Parte_1
5 della Comparsa di costituzione).
La questione è fondata.
Risulta pacifico e documentato dagli atti del primo grado che Parte_2 proponeva dinanzi al Giudice di Pace opposizione avverso l'intimazione di pagamento, a fondamento della quale vi erano due cartelle di pagamento relative alla riscossione di tasse automobilistiche – Ente creditore Ancora si evince dalla lettura degli atti di Controparte_2 primo grado che l'opponente lamentasse l'intervenuta prescrizione della pretesa di pagamento, per il decorso del termine triennale di prescrizione, non essendo intervenuti atti interruttivi tra la notifica delle cartelle di pagamento e la notifica dell'opposta intimazione di pagamento. E' noto che l'articolo 2, co. 1 del d.lgs. n. 546/1992, che disciplina l'oggetto della giurisdizione, oggi abrogato dal D.lgs 175/2024, disponeva che “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie
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comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il
Servizio sanitario nazionale, nonche' le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.”. Con specifico riferimento alla tassa automobilistica, va poi ricordato che il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 23, comma 1, ha attribuito alle Regioni a statuto ordinario l'intera tassa automobilistica, disciplinata dal Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni, che ha assunto contestualmente la denominazione di "tassa automobilistica regionale", da ritenersi, secondo il giudice delle leggi
(Corte Cost., 19 dicembre 2012, n. 288), "tributo proprio derivato della Regione". Ciò posto, la giurisprudenza ha ben chiarito anche di recente che “Spetta alla giurisdizione del giudice tributario l'impugnazione dell'intimazione di pagamento con la quale si deduce la prescrizione del credito inerente a tributi (nella specie, riguardante ritenute Irpef non operate dal sostituto d'imposta) quale fatto estintivo verificatosi successivamente alla notifica delle relative cartelle di pagamento, poiché l'intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 non è atto dell'esecuzione tributaria e si limita a preannunciarla.” (cfr. Cass. civile Sez. Un., 16/10/2024, n.26817, v. anche in motivazione “Tanto premesso, deve darsi atto che questa Corte ha già da tempo affermato il principio secondo cui l'attribuzione al giudice tributario della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie si estende ad ogni questione relativa all'an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria, sicché vi ricade anche l'eccezione di prescrizione (della quale si controverte nel caso sub iudice) dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, che è atto prodromico all'esecuzione (Cass., Sez. U, n. 8770/2016). Tale conclusione non è destinata
a mutare per essere stata impugnata dalla contribuente un'intimazione di pagamento, non rientrando comunque la controversia tra quelle riguardanti "gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602", per le quali il secondo periodo del primo comma dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992 attribuisce la giurisdizione al giudice ordinario. Infatti, questa Corte ha già avuto modo di chiarire, sia pur con riferimento a fattispecie impositiva diversa (ovvero in materia di tasse automobilistiche), che il "sollecito di pagamento" ricevuto dal contribuente e che ha dato inizio alla controversia in esame è certamente atto che precede l'esecuzione, potendo lo stesso essere assimilato, al di là dell'ininfluente differenza di denominazione, all'avviso previsto dall'art. 50, comma 2, del
D.P.R. n. 602 del 1973 per l'ipotesi che l'espropriazione non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento: avviso - comunemente denominato "avviso di mora" - la cui impugnabilità innanzi alle commissioni tributarie è esplicitamente prevista dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992 (Cass., Sez. U., n. 23832/2007, in motivazione). È stato pertanto affermato il principio per cui l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma dell'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi incluse, quindi, quelle in materia di tasse automobilistiche, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione (Cass., Sez. U., n. 23832/2007, cit.). Nello stesso senso è stato successivamente ribadito come non sia compreso tra gli atti della esecuzione forzata tributaria, ma si ponga a monte dell'inizio di quest'ultima, l'avviso di mora - che attualmente si identifica nell'intimazione di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973- quando
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viene notificato dopo il decorso del termine entro il quale poteva procedersi ad esecuzione a seguito della notifica della cartella, poiché esso assolve a sua volta alla funzione di nuovo precetto (Cass., Sez. U., n. 7822/2020, cit., in motivazione). In sintesi, dunque, la notifica dell'intimazione di pagamento, impugnabile (e nel caso di specie infatti impugnata) innanzi al giudice tributario non determina ex se l'inizio dell' esecuzione forzata tributaria, che si limita a preannunciare.”). Val la pena di far notare che anche precedentemente la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che “in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva” (così Sez. U. Ordinanza n. 16986 del 25/05/2022 (Rv.
664756 -01) proprio in tema di tasse automobilistiche;
nello stesso senso, Cass. sez. un. n. 30666 del 18.10.2022, Cass. sez. un. 35116 del 29/11/2022 e Cass. sez. un. n. 4227 del 10.02.2023).
Pertanto, quando si prospetti la prescrizione sia ante notifica cartella che post notifica, in riferimento ai crediti tributari, rimane radicata la giurisdizione del giudice tributario (v. ancora, in motivazione, Cass. sez. un. n. 16986/2022 “nelle ipotesi, quali quella qui in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice la definitività o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto l'insussistenza di una situazione di "definitività" delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del giudice tributario. Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Si tratta di conclusione coerente con quanto previsto dal ricordato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, alla cui stregua "Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento", non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella. In questa direzione militano, peraltro, anche esigenze di concentrazione e di non frazionamento della giurisdizione tributaria, alla quale spetta indiscutibilmente il compito di vagliare la legittimità e validità della pretesa fiscale - Cass. S.U., n. 28709/2020, Cass. S.U., n. 20693/2021 e, da ultimo, Cass. S.U., n. 21642/2021 e Cass. S.U., n. 1394/2022 - e di sindacare la correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti di natura tributaria pure messi in discussione nell'atto processuale proposto dal contribuente di cui qui si discute. In conclusione, va dichiarata la giurisdizione del giudice tributario.”). Sulla scorta di tutto quanto sopra, fondato va allora giudicato il rilievo secondo cui, nel caso di specie, il Giudice di Pace avrebbe dovuto rilevare il difetto di giurisdizione in favore della Commissione Tributaria territorialmente competente, trattandosi di giudizio di opposizione ad intimazione di pagamento riguardanti due cartelle esattoriali, rispettivamente n.
01220110016003870000 notificata il 16.12.2011 e n. 0122013000001061000 notificata il
28.01.2013, aventi ad oggetto tasse automobilistiche. Pertanto, in integrale riforma della Sentenza di primo grado, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice di Pace in favore della Commissione Tributaria territorialmente competente, in ordine alla impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 012 2021 90006916
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36 000 fondata sulle cartelle esattoriali rispettivamente n. 01220110016003870000 notificata il
16.12.2011 e n. 0122013000001061000 notificata il 28.01.2013.
Consegue da quanto sopra che l'appello principale, proposto nell'interesse di con cui si censurava la sentenza di primo grado per non essere stata Parte_2 disposta la condanna delle controparti al pagamento delle spese di lite in proprio favore, non può trovare accoglimento.
Tutti gli altri motivi, domande, eccezioni e questioni restano assorbiti.
Quanto alle spese di lite, sussistono gravi ed eccezionali ragioni, in deroga al principio della soccombenza e tenuto conto della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 92,
II co. c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni
(Corte Cost., sent. 19.4.2018, n. 77), per dichiarare la compensazione integrale, tenuto conto dei mutamenti e dei complessi e variegati interventi giurisprudenziali applicabili in materia e stratificatasi nel tempo.
Considerato che
l'appello principale non è stato accolto favorevolmente, si provvede come da dispositivo a dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. dichiara la contumacia dell'appellata Controparte_2
B. Rigetta l'appello principale proposto da Parte_2
C. In integrale riforma della Sentenza n. 285/2022 del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei
Lombardi, emessa il 10.06.2022, depositata il 22.06.2022, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore della Commissione Tributaria territorialmente competente, in ordine alla impugnazione dell'intimazione di pagamento n. 012 2021 90006916 36 000 fondata sulle cartelle esattoriali rispettivamente n. 01220110016003870000 notificata il 16.12.2011 e n. 0122013000001061000 notificata il 28.01.2013.
D. Dichiara integralmente compensate le spese di giudizio tra le parti. E. Dichiara che a carico dell'appellante sussiste il presupposto Parte_2 dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione. Così deciso in Avellino, all'udienza che si è tenuta in data 22 gennaio 2025. Il Giudice dott. Federica Rossi
È verbale. Il Giudice
dott. Federica Rossi
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