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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 22/01/2026, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 280/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI CARLO MARIA, Presidente e Relatore
DI COSTANZO PASQUALE, Giudice
D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3790/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7051003292/2012 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7051003300/2012 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 58/2026 depositato il 15/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: chiede il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 esperiva ricorso avverso l' intimazione di pagamento n. 02820259007297763000 notificatale in data 19/08/2025 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per il presunto omesso pagamento di cui agli avvisi di accertamento nn. TF7051003292/2012, TF7051003300/2012 relativi ad IRPEF degli anni d'imposta 2007 e 2008
Eccepiva l'omessa notificazione degli avvisi di accertamento e la decadenza , oltre che la prescrizione di interessi e sanzioni. Chiedeva l'annullamento degli atti con vittoria di spese da attribuirsi al procuratore antistatario
ADE di costituiva e controdeduceva l'infondatezza del ricorso.
In particolare rappresentava che gli avvisi di accertamento erano stati regolarmente notificati e tanto risultava provato dalle istanze di accertamento per adesione formulate dalla contribuente in relazione a ciascuno di essi, istanze depositate in data 11/12/2012 cui non aveva fatto seguito alcuna attività della contribuente per la definizione delle stesse con conseguenziale consolidamento delle pretese tributarie.
Anche sulla base dei predetti avvisi di accertamento l'ADER aveva notificato alla contribuente a mani proprie in data 17/07/2014 il preavviso di fermo amministrativo n. 02880201400014158000 di un autoveicolo ad essa intestato.
Il persistente inadempimento comportava la notificazione di una intimazione di pagamento in data
03/04/2015 che veniva consegnata a familiare convivente. Ne seguiva una ulteriore intimazione di pagamento che, a causa dell'irreperibilità di qualunque persona idonea a ricevere l'atto, veniva depositata presso la casa comunale, e di ciò veniva data notizia alla contribuente con CAD inviata con racc n.
57330994364-0 recapitata mani proprie in data 17.02.20. Chiedeva la declaratoria di inammissibilità del ricorso ovvero il rigetto dello stesso con vittoria di spese .
La ricorrente replicava con memorie .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato .
La parte resistente ha documentato la ordinata sequenza procedimentale posta in essere per la riscossione del credito erariale ed essendo stato notificato l'ultimo atto in data il 17.02.2020 non può ritenersi maturata la prescrizione né della sorta capitale né degli accessori: né della prima perché il termine di prescrizione è di anni dieci , né degli interessi e sanzioni perché , sebbene viga per essi il principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4, esso non può ritenersi scaduto alla data della notifica dell'atto impugnato atteso il periodo di sospensione del corso della prescrizione previsto dalla legislazione emergenziale emanata per il CO 19 .
Le spese seguono la socombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore della parte resistente costituita che si liquidano in E. 1000,000 oltre oneri accessori se dovuti.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI CARLO MARIA, Presidente e Relatore
DI COSTANZO PASQUALE, Giudice
D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3790/2025 depositato il 17/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Viale Lamberti 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7051003292/2012 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF7051003300/2012 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 58/2026 depositato il 15/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: chiede il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 esperiva ricorso avverso l' intimazione di pagamento n. 02820259007297763000 notificatale in data 19/08/2025 dall'Agenzia delle Entrate Riscossione per il presunto omesso pagamento di cui agli avvisi di accertamento nn. TF7051003292/2012, TF7051003300/2012 relativi ad IRPEF degli anni d'imposta 2007 e 2008
Eccepiva l'omessa notificazione degli avvisi di accertamento e la decadenza , oltre che la prescrizione di interessi e sanzioni. Chiedeva l'annullamento degli atti con vittoria di spese da attribuirsi al procuratore antistatario
ADE di costituiva e controdeduceva l'infondatezza del ricorso.
In particolare rappresentava che gli avvisi di accertamento erano stati regolarmente notificati e tanto risultava provato dalle istanze di accertamento per adesione formulate dalla contribuente in relazione a ciascuno di essi, istanze depositate in data 11/12/2012 cui non aveva fatto seguito alcuna attività della contribuente per la definizione delle stesse con conseguenziale consolidamento delle pretese tributarie.
Anche sulla base dei predetti avvisi di accertamento l'ADER aveva notificato alla contribuente a mani proprie in data 17/07/2014 il preavviso di fermo amministrativo n. 02880201400014158000 di un autoveicolo ad essa intestato.
Il persistente inadempimento comportava la notificazione di una intimazione di pagamento in data
03/04/2015 che veniva consegnata a familiare convivente. Ne seguiva una ulteriore intimazione di pagamento che, a causa dell'irreperibilità di qualunque persona idonea a ricevere l'atto, veniva depositata presso la casa comunale, e di ciò veniva data notizia alla contribuente con CAD inviata con racc n.
57330994364-0 recapitata mani proprie in data 17.02.20. Chiedeva la declaratoria di inammissibilità del ricorso ovvero il rigetto dello stesso con vittoria di spese .
La ricorrente replicava con memorie .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato .
La parte resistente ha documentato la ordinata sequenza procedimentale posta in essere per la riscossione del credito erariale ed essendo stato notificato l'ultimo atto in data il 17.02.2020 non può ritenersi maturata la prescrizione né della sorta capitale né degli accessori: né della prima perché il termine di prescrizione è di anni dieci , né degli interessi e sanzioni perché , sebbene viga per essi il principio dell'autonomia, con la conseguenza che il termine prescrizionale è quello quinquennale stabilito dall'art. 2948, n. 4, esso non può ritenersi scaduto alla data della notifica dell'atto impugnato atteso il periodo di sospensione del corso della prescrizione previsto dalla legislazione emergenziale emanata per il CO 19 .
Le spese seguono la socombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore della parte resistente costituita che si liquidano in E. 1000,000 oltre oneri accessori se dovuti.