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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/06/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1219/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1219/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
FRANCHI GIOVANNI, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Caccavo
Lucia in via Marconi 45, BOLOGNA.
APPELLANTE contro
(C.F. ) con il Controparte_2 P.IVA_1
patrocinio degli avv.ti TROPEANO OFELIA e LAFIOSCA PIETRO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Tropeano Ofelia in via MENOTTI 83, MODENA.
APPELLATA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 10 Le parti hanno precisato le conclusioni come da note sostitutive di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., in data 1 ottobre 2024, depositate telematicamente.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, Controparte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Modena, la società e del Controparte_2
proponendo, ex art. 645 c.p.c., opposizione avverso il decreto n. Controparte_2
759/2018, con cui l'adìto Tribunale gli aveva ingiunto di pagare, in favore della convenuta, la somma di € 7.500,00, a titolo di saldo delle rette dovute in forza del contratto di spedalità stipulato nell'interesse della madre dell'ingiunto e del cui adempimento quest'ultimo si era reso garante.
Con il medesimo atto di opposizione, il citava in giudizio, direttamente, CP_1
anche la quale soggetto asseritamente tenuto al pagamento Controparte_3 dell'importo oggetto di ingiunzione in ragione della peculiare patologia da cui era affetta la madre.
Con separate comparse di risposta, si costituivano in giudizio la società Controparte_4
e la le quali, contestando, rispettivamente, la
[...] Controparte_3
fondatezza e l'ammissibilità dell'opposizione ex adverso proposta, concludevano chiedendo il rigetto delle domande formulate dal CP_1
Con sentenza n. 821/2022, pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c., Il Tribunale di Modena, previa revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, dichiarava, in via preliminare,
l'inammissibilità delle domande avanzate dal nei confronti della Regione CP_1
Emilia Romagna, in quanto quest'ultima era stata direttamente evocata in giudizio dall'opponente senza la preventiva autorizzazione del Giudice, e, nel merito, accoglieva parzialmente l'opposizione in ragione del recesso dall'obbligazione di garanzia legittimamente operato dall'ingiunto, rigettando, tuttavia, la domanda proposta in via
“riconvenzionale” dal e volta ad ottenere la restituzione dell'importo di € CP_1
65.220,00 dal medesimo versato, a titolo di retta del contratto di spedalità, tra il 2013 e il
2017, in quanto l'assistita era divenuta beneficiaria di posto convenzionato solo a partire pagina 2 di 10 dal 1.1.2018 con conseguente esonero dal suddetto pagamento solo da quest'ultima data, condannando l'opponente al rimborso, in favore della delle spese processuali CP_3 liquidate in € 7.000,00 per compenso di avvocato, nonché, previa loro parziale compensazione in misura di ½, al rimborso delle spese del giudizio di opposizione a favore della società opposta liquidate in € 4.500,00 per compenso, oltre accessori di legge.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, ha Controparte_1 convenuto in giudizio, innanzi all'intestata Corte d'Appello, la società Controparte_2
, proponendo appello avverso la suddetta sentenza.
[...]
In particolare, l'appellante ha dedotto i seguenti motivi di gravame: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c.; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1,3 19, 53 e
63 l. n. 833 del 1978, dell''art. 30 l. 730 del 1983 dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 502/92 e del D.P.C.M. 14 febbraio 2001, e, pertanto, ha concluso, chiedendo, testualmente,
“……..in riforma della sentenza a Verbale n. 821/2022 del Tribunale di Modena, comunicata a mezzo PEC in data 22 giugno 2022,……………: IN VIA PRINCIPALE: dichiarare che nulla era ed è dovuto dal dott. per il ricovero della Controparte_1
signora presso la , per essere la Testimone_1 Controparte_2
retta a carico del Servizio Sanitario regionale e, comunque, per non avere egli assunto alcun impegno;
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE: dichiarare privo di effetto a causa del suo recesso l'eventuale impegno assunto dal dott. di provvedere al Controparte_1 pagamento della retta di ricovero;
PER L'EFFETTO: : dichiarare tenute e condannare la
(P. IVA ) in persona Controparte_2 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro tempore alla restituzione in favore del dott. CP_1
della somma di € 65.220,00, oltre interessi dal giorno del pagamento al saldo.
[...]
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre al rimborso forfettario ex art. 15 T.F.,
IVA e CPA come per legge da distrarsi a favore del difensore ex art. 93 c.p.c.”
La società si costituiva ritualmente in giudizio e, contestando Controparte_2
la fondatezza dei motivi ex adverso dedotti, concludeva chiedendo : “In via principale
Rigettare l'appello proposto in quanto infondato e confermare la sentenza n. 821/2022 pagina 3 di 10 Reg. Sent. Tribunale Modena del 22.06.2022 resa, inter partes nel giudizio recante R.G.
3093/2018 Trib. Modena, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese legali sostenute dall'appellata con spese generali ed accessori fiscali. in via gradata, e per il caso di accoglimento della domanda formulata 1) ridurre l'importo richiesto nella misura del 19% annuo già ottenuto dall'appellante in occasione della detrazione della spesa sanitaria in sede di dichiarazione dei redditi. 2) ritenere non dovuti gli interessi sulle somme da restituire non essendo provata la mala fede dell'accipiens ex art. 2033
c.c.”
Nel corso del giudizio, all'esito dell'udienza tenuta in modalità cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., in data 1 ottobre 2024, la Corte, sulle conclusioni precisate dalle parti con note depositate in via telematica, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre, preliminarmente, dare atto che ha proposto appello Controparte_1
esclusivamente avverso il capo della sentenza con cui il primo Giudice aveva rigettato la domanda riconvenzionale volta alla condanna della società ingiungente alla restituzione della somma di € 65.220,00, e non anche avverso quello con cui era stata dichiarata l'inammissibilità delle domande dallo stesso formulate nei confronti della Regione
Emilia Romagna.
Sempre in via preliminare, va evidenziato che l'appellata ha Controparte_2
fatto acquiescenza alle statuizioni con cui il Giudice di primo grado ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, rigettando, sostanzialmente, la pretesa creditoria da questa azionata, sine titulo, in via monitoria.
Ne consegue il passaggio in giudicato dei capi di sentenza come sopra non formalmente impugnati.
Inoltre, appare quantomeno opportuno osservare come, nel caso di specie, non ricorrano le condizioni per dare attuazione alla disciplina dettata dall'art. 332 c.p.c. nei riguardi della qui pretermessa Regione Emilia Romagna, già parte del giudizio di primo grado, in considerazione dell'incontestata inammissibilità della sua originaria citazione diretta in pagina 4 di 10 giudizio e dell'evidente carenza di interesse in capo a quest'ultima alla proposizione di qualsivoglia impugnazione anche solo incidentale, i cui termini di legge risulterebbero, peraltro, già irrimediabilmente perenti.
- Sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c
Come esposto in premessa, il con il primo motivo di gravame, deduce CP_1
l'erroneità dell'impugnata sentenza nella parte in cui è stata rigettata la sua domanda riconvenzionale di restituzione della somma di € 65.220,00 dallo stesso pagata, in modo asseritamente indebito, a favore della società appellata, a titolo di rette dal 2013 al 2017.
Al riguardo, l'odierno appellante ha negato di aver sottoscritto impegni in tal senso verso la casa di riposo, nonostante il formale recesso operato con lettera raccomandata del 30/6/2017.
Il motivo è infondato.
L'esercizio del diritto di recesso presuppone necessariamente l'esistenza di un contratto validamente ed efficacemente concluso tra le parti, con conseguente incompatibilità rispetto a tale documentata circostanza di fatto dell'assunto difensivo con cui si vorrebbe negare l'esistenza dell'accordo presupposto.
Del resto, anche a voler limitare ogni valutazione al solo dato letterale della sopra richiamata lettera raccomandata di recesso, da questa emerge con assoluta chiarezza, per esplicita ammissione dello stesso l'esistenza del contratto intercorrente tra CP_1
quest'ultimo e l'odierna appellante.
Nella suddetta missiva, infatti, il – tramite il proprio difensore – dichiara CP_1 espressamente la volontà di “comunicare il formale recesso […] in relazione al contratto stipulato con la suddetta struttura in occasione del ricovero della madre”.
Tale inequivoca formulazione conferma la presenza, tra il recedente e la destinataria, di un preesistente vincolo contrattuale dal quale il primo intendeva liberarsi, con effetti ovviamente ex nunc.
Non possono, quindi, sussistere ragionevoli dubbi circa la valida conclusione di un pregresso accordo “di garanzia” tra il e l'odierna appellata e CP_1 Controparte_2
pagina 5 di 10 del , da cui l'odierno appellante si è liberato soltanto a far data dalla comunicazione CP_2
del recesso in data 30/6/2017.
- Sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 1,3 19, 53 e 63 l. n. 833 del
1978, dell''art. 30 l. 730 del 1983 dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 502/92 e del
D.P.C.M. 14 febbraio 2001
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta che, nonostante il certificato medico del
5/7/2015 attestante una certa grave patologia della madre (demenza senile), idonea ad esentare l'interessata dal pagamento della retta di spedalità, il Giudice di prime cure aveva, a suo dire erroneamente, ritenuto che le rette corrisposte dal 2013 al 2017 non fossero oggetto di esenzione, in quanto la concessione di un posto “convenzionato” presupponeva l'avvio di un procedimento amministrativo ad hoc, che, nel caso di specie, non risultava promosso, e che solo all'esito di questo l'interessato sarebbe stato inserito in una certa graduatoria per l'utile collocazione presso una struttura di assistenza a spese del Servizio Sanitario.
Il motivo è infondato.
Come affermato dal Tribunale di Modena con motivate argomentazioni del tutto condivisibili, l'accertamento sanitario compiuto dalla competente autorità amministrativa costituisce presupposto necessario al fine di garantire un equo contemperamento tra gli interessi della persona affetta da malattia e i vincoli del bilancio pubblico.
Il parere positivo dell'autorità – come chiarito dalla Suprema Corte – rappresenta, appunto, condizione necessaria ma non sufficiente per acquisire il diritto a percepire il contributo regionale a sostegno del ricovero nella casa di cura.
L'erogazione del contributo, infatti, è subordinata al collocamento dell'interessato in una posizione utile nella graduatoria, tra quelle effettivamente coperte dal bilancio pubblico
(Cass. n. 7249/2025).
pagina 6 di 10 Né la previsione secondo cui l'erogazione di prestazioni assistenziali è subordinata al conseguimento di un'utile posizione in graduatoria si pone in contrasto con il diritto alla salute di cui all'art. 32 Costituzione, che tutela il diritto alla salute.
Tale sistema, infatti, ha il precipuo scopo di comparare, da una parte, i bisogni delle persone non autosufficienti e le loro possibilità economiche ai fini del rimborso, rispondendo in tal modo a criteri di appropriatezza ed efficienza dell'azione amministrativa e di solidarietà tra i cittadini, e dall'altra rispettare i vincoli di bilancio, condizionati alle disponibilità finanziarie pubbliche (Cass. n. 17997/2019).
La mancata introduzione di una siffatta indispensabile procedura amministrativa impedisce, per ciò, di riconoscere all'appellante l'invocata esenzione patrimoniale.
Pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni, l'appello in esame deve essere rigettato e, per l'effetto, l'impugnata sentenza deve essere integralmente confermata.
Inoltre, in ossequio al generale principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno liquidate, come da dispositivo, a carico dell'appellante, tenuto conto del valore della lite.
Infine, in considerazione dell'integrale reiezione del proposto gravame, nel caso di specie, ricorrono le condizioni previste dal D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da
L. n. 228/2012, per porre a carico dell'appellante la misura del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma integralmente la Controparte_1
sentenza n. 821/2022, resa dal Tribunale di Modena in data 22.6.2022.
CONDANNA
pagina 7 di 10 al rimborso in favore di e del delle Controparte_1 Controparte_2 CP_2 spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 9.150,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
DICHIARA tenuto, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, come modificato da L. n. Controparte_1
228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 17 giugno 2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
3 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Salina Presidente dott. Giovanni Salina Giudice Relatore dott. $$collegio_giudice$$ Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1219/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
FRANCHI GIOVANNI e dell'avv. CACCAVO LUCIA ( ) C.F._2
MERO DOMICILIATARIO - VIA MARCONI N. 45 BOLOGNA;
, elettivamente pagina 8 di 10 domiciliato in VIA C/O AVV. CACCAVO LUCIA VIA MARCONI 45
BOLOGNApresso il difensore avv. FRANCHI GIOVANNI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. TROPEANO OFELIA e dell'avv. LAFIOSCA PIETRO
( ) C/O AVV. TROPEANO O. VIA CIRO MENOTTI 83 C.F._3
MODENA; , elettivamente domiciliato in VIA C. MENOTTI N. 83 41121
MODENApresso il difensore avv. TROPEANO OFELIA
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
TERZO CHIAMATO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 9 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese, € per diritti, € per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Milano, 19 giugno 2025
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott. Giovanni Salina dott. Giovanni Salina
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Manuela Velotti Consigliere dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1219/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
FRANCHI GIOVANNI, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Caccavo
Lucia in via Marconi 45, BOLOGNA.
APPELLANTE contro
(C.F. ) con il Controparte_2 P.IVA_1
patrocinio degli avv.ti TROPEANO OFELIA e LAFIOSCA PIETRO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Tropeano Ofelia in via MENOTTI 83, MODENA.
APPELLATA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 10 Le parti hanno precisato le conclusioni come da note sostitutive di udienza, ex art. 127 ter c.p.c., in data 1 ottobre 2024, depositate telematicamente.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, Controparte_1
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Modena, la società e del Controparte_2
proponendo, ex art. 645 c.p.c., opposizione avverso il decreto n. Controparte_2
759/2018, con cui l'adìto Tribunale gli aveva ingiunto di pagare, in favore della convenuta, la somma di € 7.500,00, a titolo di saldo delle rette dovute in forza del contratto di spedalità stipulato nell'interesse della madre dell'ingiunto e del cui adempimento quest'ultimo si era reso garante.
Con il medesimo atto di opposizione, il citava in giudizio, direttamente, CP_1
anche la quale soggetto asseritamente tenuto al pagamento Controparte_3 dell'importo oggetto di ingiunzione in ragione della peculiare patologia da cui era affetta la madre.
Con separate comparse di risposta, si costituivano in giudizio la società Controparte_4
e la le quali, contestando, rispettivamente, la
[...] Controparte_3
fondatezza e l'ammissibilità dell'opposizione ex adverso proposta, concludevano chiedendo il rigetto delle domande formulate dal CP_1
Con sentenza n. 821/2022, pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c., Il Tribunale di Modena, previa revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, dichiarava, in via preliminare,
l'inammissibilità delle domande avanzate dal nei confronti della Regione CP_1
Emilia Romagna, in quanto quest'ultima era stata direttamente evocata in giudizio dall'opponente senza la preventiva autorizzazione del Giudice, e, nel merito, accoglieva parzialmente l'opposizione in ragione del recesso dall'obbligazione di garanzia legittimamente operato dall'ingiunto, rigettando, tuttavia, la domanda proposta in via
“riconvenzionale” dal e volta ad ottenere la restituzione dell'importo di € CP_1
65.220,00 dal medesimo versato, a titolo di retta del contratto di spedalità, tra il 2013 e il
2017, in quanto l'assistita era divenuta beneficiaria di posto convenzionato solo a partire pagina 2 di 10 dal 1.1.2018 con conseguente esonero dal suddetto pagamento solo da quest'ultima data, condannando l'opponente al rimborso, in favore della delle spese processuali CP_3 liquidate in € 7.000,00 per compenso di avvocato, nonché, previa loro parziale compensazione in misura di ½, al rimborso delle spese del giudizio di opposizione a favore della società opposta liquidate in € 4.500,00 per compenso, oltre accessori di legge.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, ha Controparte_1 convenuto in giudizio, innanzi all'intestata Corte d'Appello, la società Controparte_2
, proponendo appello avverso la suddetta sentenza.
[...]
In particolare, l'appellante ha dedotto i seguenti motivi di gravame: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c.; 2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1,3 19, 53 e
63 l. n. 833 del 1978, dell''art. 30 l. 730 del 1983 dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 502/92 e del D.P.C.M. 14 febbraio 2001, e, pertanto, ha concluso, chiedendo, testualmente,
“……..in riforma della sentenza a Verbale n. 821/2022 del Tribunale di Modena, comunicata a mezzo PEC in data 22 giugno 2022,……………: IN VIA PRINCIPALE: dichiarare che nulla era ed è dovuto dal dott. per il ricovero della Controparte_1
signora presso la , per essere la Testimone_1 Controparte_2
retta a carico del Servizio Sanitario regionale e, comunque, per non avere egli assunto alcun impegno;
SEMPRE IN VIA PRINCIPALE: dichiarare privo di effetto a causa del suo recesso l'eventuale impegno assunto dal dott. di provvedere al Controparte_1 pagamento della retta di ricovero;
PER L'EFFETTO: : dichiarare tenute e condannare la
(P. IVA ) in persona Controparte_2 P.IVA_1
del suo legale rappresentante pro tempore alla restituzione in favore del dott. CP_1
della somma di € 65.220,00, oltre interessi dal giorno del pagamento al saldo.
[...]
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre al rimborso forfettario ex art. 15 T.F.,
IVA e CPA come per legge da distrarsi a favore del difensore ex art. 93 c.p.c.”
La società si costituiva ritualmente in giudizio e, contestando Controparte_2
la fondatezza dei motivi ex adverso dedotti, concludeva chiedendo : “In via principale
Rigettare l'appello proposto in quanto infondato e confermare la sentenza n. 821/2022 pagina 3 di 10 Reg. Sent. Tribunale Modena del 22.06.2022 resa, inter partes nel giudizio recante R.G.
3093/2018 Trib. Modena, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese legali sostenute dall'appellata con spese generali ed accessori fiscali. in via gradata, e per il caso di accoglimento della domanda formulata 1) ridurre l'importo richiesto nella misura del 19% annuo già ottenuto dall'appellante in occasione della detrazione della spesa sanitaria in sede di dichiarazione dei redditi. 2) ritenere non dovuti gli interessi sulle somme da restituire non essendo provata la mala fede dell'accipiens ex art. 2033
c.c.”
Nel corso del giudizio, all'esito dell'udienza tenuta in modalità cartolare, ex art. 127 ter c.p.c., in data 1 ottobre 2024, la Corte, sulle conclusioni precisate dalle parti con note depositate in via telematica, ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre, preliminarmente, dare atto che ha proposto appello Controparte_1
esclusivamente avverso il capo della sentenza con cui il primo Giudice aveva rigettato la domanda riconvenzionale volta alla condanna della società ingiungente alla restituzione della somma di € 65.220,00, e non anche avverso quello con cui era stata dichiarata l'inammissibilità delle domande dallo stesso formulate nei confronti della Regione
Emilia Romagna.
Sempre in via preliminare, va evidenziato che l'appellata ha Controparte_2
fatto acquiescenza alle statuizioni con cui il Giudice di primo grado ha revocato il decreto ingiuntivo opposto, rigettando, sostanzialmente, la pretesa creditoria da questa azionata, sine titulo, in via monitoria.
Ne consegue il passaggio in giudicato dei capi di sentenza come sopra non formalmente impugnati.
Inoltre, appare quantomeno opportuno osservare come, nel caso di specie, non ricorrano le condizioni per dare attuazione alla disciplina dettata dall'art. 332 c.p.c. nei riguardi della qui pretermessa Regione Emilia Romagna, già parte del giudizio di primo grado, in considerazione dell'incontestata inammissibilità della sua originaria citazione diretta in pagina 4 di 10 giudizio e dell'evidente carenza di interesse in capo a quest'ultima alla proposizione di qualsivoglia impugnazione anche solo incidentale, i cui termini di legge risulterebbero, peraltro, già irrimediabilmente perenti.
- Sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c
Come esposto in premessa, il con il primo motivo di gravame, deduce CP_1
l'erroneità dell'impugnata sentenza nella parte in cui è stata rigettata la sua domanda riconvenzionale di restituzione della somma di € 65.220,00 dallo stesso pagata, in modo asseritamente indebito, a favore della società appellata, a titolo di rette dal 2013 al 2017.
Al riguardo, l'odierno appellante ha negato di aver sottoscritto impegni in tal senso verso la casa di riposo, nonostante il formale recesso operato con lettera raccomandata del 30/6/2017.
Il motivo è infondato.
L'esercizio del diritto di recesso presuppone necessariamente l'esistenza di un contratto validamente ed efficacemente concluso tra le parti, con conseguente incompatibilità rispetto a tale documentata circostanza di fatto dell'assunto difensivo con cui si vorrebbe negare l'esistenza dell'accordo presupposto.
Del resto, anche a voler limitare ogni valutazione al solo dato letterale della sopra richiamata lettera raccomandata di recesso, da questa emerge con assoluta chiarezza, per esplicita ammissione dello stesso l'esistenza del contratto intercorrente tra CP_1
quest'ultimo e l'odierna appellante.
Nella suddetta missiva, infatti, il – tramite il proprio difensore – dichiara CP_1 espressamente la volontà di “comunicare il formale recesso […] in relazione al contratto stipulato con la suddetta struttura in occasione del ricovero della madre”.
Tale inequivoca formulazione conferma la presenza, tra il recedente e la destinataria, di un preesistente vincolo contrattuale dal quale il primo intendeva liberarsi, con effetti ovviamente ex nunc.
Non possono, quindi, sussistere ragionevoli dubbi circa la valida conclusione di un pregresso accordo “di garanzia” tra il e l'odierna appellata e CP_1 Controparte_2
pagina 5 di 10 del , da cui l'odierno appellante si è liberato soltanto a far data dalla comunicazione CP_2
del recesso in data 30/6/2017.
- Sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 1,3 19, 53 e 63 l. n. 833 del
1978, dell''art. 30 l. 730 del 1983 dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 502/92 e del
D.P.C.M. 14 febbraio 2001
Con il secondo motivo, l'appellante lamenta che, nonostante il certificato medico del
5/7/2015 attestante una certa grave patologia della madre (demenza senile), idonea ad esentare l'interessata dal pagamento della retta di spedalità, il Giudice di prime cure aveva, a suo dire erroneamente, ritenuto che le rette corrisposte dal 2013 al 2017 non fossero oggetto di esenzione, in quanto la concessione di un posto “convenzionato” presupponeva l'avvio di un procedimento amministrativo ad hoc, che, nel caso di specie, non risultava promosso, e che solo all'esito di questo l'interessato sarebbe stato inserito in una certa graduatoria per l'utile collocazione presso una struttura di assistenza a spese del Servizio Sanitario.
Il motivo è infondato.
Come affermato dal Tribunale di Modena con motivate argomentazioni del tutto condivisibili, l'accertamento sanitario compiuto dalla competente autorità amministrativa costituisce presupposto necessario al fine di garantire un equo contemperamento tra gli interessi della persona affetta da malattia e i vincoli del bilancio pubblico.
Il parere positivo dell'autorità – come chiarito dalla Suprema Corte – rappresenta, appunto, condizione necessaria ma non sufficiente per acquisire il diritto a percepire il contributo regionale a sostegno del ricovero nella casa di cura.
L'erogazione del contributo, infatti, è subordinata al collocamento dell'interessato in una posizione utile nella graduatoria, tra quelle effettivamente coperte dal bilancio pubblico
(Cass. n. 7249/2025).
pagina 6 di 10 Né la previsione secondo cui l'erogazione di prestazioni assistenziali è subordinata al conseguimento di un'utile posizione in graduatoria si pone in contrasto con il diritto alla salute di cui all'art. 32 Costituzione, che tutela il diritto alla salute.
Tale sistema, infatti, ha il precipuo scopo di comparare, da una parte, i bisogni delle persone non autosufficienti e le loro possibilità economiche ai fini del rimborso, rispondendo in tal modo a criteri di appropriatezza ed efficienza dell'azione amministrativa e di solidarietà tra i cittadini, e dall'altra rispettare i vincoli di bilancio, condizionati alle disponibilità finanziarie pubbliche (Cass. n. 17997/2019).
La mancata introduzione di una siffatta indispensabile procedura amministrativa impedisce, per ciò, di riconoscere all'appellante l'invocata esenzione patrimoniale.
Pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni, l'appello in esame deve essere rigettato e, per l'effetto, l'impugnata sentenza deve essere integralmente confermata.
Inoltre, in ossequio al generale principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno liquidate, come da dispositivo, a carico dell'appellante, tenuto conto del valore della lite.
Infine, in considerazione dell'integrale reiezione del proposto gravame, nel caso di specie, ricorrono le condizioni previste dal D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da
L. n. 228/2012, per porre a carico dell'appellante la misura del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma integralmente la Controparte_1
sentenza n. 821/2022, resa dal Tribunale di Modena in data 22.6.2022.
CONDANNA
pagina 7 di 10 al rimborso in favore di e del delle Controparte_1 Controparte_2 CP_2 spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 9.150,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
DICHIARA tenuto, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, come modificato da L. n. Controparte_1
228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 17 giugno 2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
3 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Salina Presidente dott. Giovanni Salina Giudice Relatore dott. $$collegio_giudice$$ Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1219/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
FRANCHI GIOVANNI e dell'avv. CACCAVO LUCIA ( ) C.F._2
MERO DOMICILIATARIO - VIA MARCONI N. 45 BOLOGNA;
, elettivamente pagina 8 di 10 domiciliato in VIA C/O AVV. CACCAVO LUCIA VIA MARCONI 45
BOLOGNApresso il difensore avv. FRANCHI GIOVANNI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il Controparte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. TROPEANO OFELIA e dell'avv. LAFIOSCA PIETRO
( ) C/O AVV. TROPEANO O. VIA CIRO MENOTTI 83 C.F._3
MODENA; , elettivamente domiciliato in VIA C. MENOTTI N. 83 41121
MODENApresso il difensore avv. TROPEANO OFELIA
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
TERZO CHIAMATO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 9 di 10 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese, € per diritti, € per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Milano, 19 giugno 2025
Il Giudice Relatore
Il Presidente dott. Giovanni Salina dott. Giovanni Salina
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