Articolo 3 della Legge 27 maggio 1970, n. 365
Articolo 2Articolo 4
Versione
4 luglio 1970
Art. 3.
Per gli ufficiali piloti che hanno conseguito il prescritto brevetto in un grado superiore a quello di tenente o grado corrispondente, la misura dell'indennita' di aeronavigazione da corrispondere e' determinata unicamente in base all'anzianita' nel servizio aeronavigante.
Entrata in vigore il 4 luglio 1970