Art. 3.
Per gli ufficiali piloti che hanno conseguito il prescritto brevetto in un grado superiore a quello di tenente o grado corrispondente, la misura dell'indennita' di aeronavigazione da corrispondere e' determinata unicamente in base all'anzianita' nel servizio aeronavigante.
Per gli ufficiali piloti che hanno conseguito il prescritto brevetto in un grado superiore a quello di tenente o grado corrispondente, la misura dell'indennita' di aeronavigazione da corrispondere e' determinata unicamente in base all'anzianita' nel servizio aeronavigante.