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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 12/04/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 202/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Ghinetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 202/2023 promossa da:
Parte_1 con l'avv. Cristina Ceriali (c.f. ) del Foro di Vicenza C.F._1
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l'attore:
Accertato il credito dell'Attrice nei confronti di in concordato preventivo Parte_1 Controparte_1 nell'importo di euro 21.220,24 accertare, per i motivi in narrativa, che lo stesso ha natura di credito privilegiato ex art. 2751 bis, comma I, numero 5 c.c. ordinandone la relativa collocazione in sede concordataria.
Spese, diritti e onorari di causa interamente rifusi.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 26/01/2023 C citava in concordato Parte_1 Controparte_1 preventivo per sentire accertare il proprio credito nell'importo di euro 21.220,24 e la sua natura privilegiata ex art. 2751 bis, comma I, numero 5 c.c., ed ordinare la relativa collocazione in sede concordataria.
La convenuta non si costituiva ed il processo proseguiva in sua contumacia.
All'udienza dell'11 maggio 2023, il Giudice invitava parte attrice a prendere posizione sulla sussistenza dell'interesse ad agire, attesa l'assenza di un accertamento formale nell'ambito della procedura concorsuale della qualità di credito. Con memoria del 26/09/2023 l'attrice deduceva che:
1. (da ora in poi ) è un'impresa artigiana che svolge attività di riparazione Parte_1 Parte_1
e service relativo a pompe idrauliche, lavorazioni meccaniche e commercializzazione all'ingrosso di pompe e sistemi idraulici.
pagina 1 di 4 2. Nel corso del 2019 ha maturato un credito di Euro 21.220,24 nei confronti di . Controparte_1
3. Con ricorso del 25.02.2020 accedeva alla procedura di concordato preventivo ai Controparte_1 sensi dell'art. 160 e 161, co. 6 L.F con riserva di presentazione della proposta e del piano.
4. Con decreto del 15.4.2021, il Tribunale di Novara ammetteva alla procedura di concordato preventivo la convenuta, nominando il Rag. Commissario Giudiziale della procedura. Per_1
5. Nel piano di concordato, il credito di , non è stato riconosciuto come privilegiato ex art. Parte_1
2751 bis c.c. rimanendo pertanto collocato al rango di credito chirografario.
6. Con decreto del 03/03/2022, n. 5-1/2020 rg, rep.31/2022 del 05/04/2022, il Tribunale di Novara ha omologato il concordato preventivo di Controparte_1
7. , ritenendo illegittima l'esclusione del proprio credito dalla categoria dei crediti privilegiati Parte_1 ex art. 2751 bis, n. 5, c.c. ha instaurato il presente giudizio ordinario affinché le venga riconosciuta la natura di impresa artigiana e, per l'effetto, venga accertato il medesimo privilegio sul credito di
Euro 21.220,24 ammesso al concordato ma in via chirografaria.
8. La necessità di adire l'autorità giudiziaria ordinaria deriva dal fatto che, a differenza del fallimento, il concordato preventivo non contempla una fase di accertamento dei crediti. Dottrina e giurisprudenza hanno quindi individuato nel Tribunale ordinario l'ufficio competente in via esclusiva a decidere su tutte le questioni che hanno ad oggetto i diritti dei singoli creditori nell'esecuzione della procedura concorsuale di concordato preventivo.
9. La contestazione circa la natura (privilegiata o no), l'ammontare e ogni altro aspetto dei crediti concordatari dà luogo a controversie che sono pertanto sottratte al potere decisionale del giudice delegato e costituiscono materia di un ordinario giudizio di cognizione, da promuoversi, da parte del creditore o di ogni altro interessato, dinanzi al giudice competente secondo le normali regole funzionali e territoriali (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 04 Novembre 2021, n. 31659).
10. L'interesse della società attrice nel presente procedimento è pertanto quello di ottenere una sentenza di accertamento privilegio ex art. 2751 bis, n. 5, c.c. che assiste il proprio credito di Euro 21.220,24
a far valere nel Concordato: solo di fronte a una sentenza che accerti la natura privilegiata del credito di , gli organi della procedura avrebbero infatti l'obbligo di ricollocare tale credito tra quelli Parte_1 privilegiati, con conseguente pagamento preferenziale rispetto ai crediti chirografari.
Effettuate le produzioni documentali in atti ed in assenza di richiesta di ammissione di prove di altro tipo, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 31/10/2024. Con ordinanza del 24/10/2024 il giudice assegnava, in sostituzione dell'udienza già fissata, il termine per il deposito di note scritte, da effettuarsi entro il 25/11/2024.
Con note scritte del 05/11/2024, l'attrice rassegnava le seguenti conclusioni:
“In via principale. Accertato il credito dell'Attrice nei confronti di in Parte_1 Controparte_1 concordato preventivo nell'importo di euro 21.220,24 accertare, per i motivi in narrativa, che lo stesso ha natura di credito privilegiato ex art. 2751 bis, comma I, numero 5 c.c. ordinandone la relativa collocazione in sede concordataria. In ogni caso: spese, diritti e onorari di causa interamente rifusi”.
Con provvedimento del 26/11/2024 il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando il termine di
60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e quello successivo di 20 giorni per il deposito delle eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 4 Sussiste l'interesse ad agire dell'attrice, siccome effettivamente è facoltà del creditore di un concordato preventivo, che non prevede la fase di accertamento dei crediti in contraddittorio, agire in sede di cognizione ordinaria per ottenere l'accertamento dell'ammontare e della natura del credito.
La contumacia della convenuta non consente di svolgere altre considerazioni sul punto.
Nel merito, l'attrice stessa dichiara che il credito di Euro 21.220,24 nei confronti di è Controparte_1 stato ammesso nel quantum nel concordato preventivo, sicché l'unica questione oggetto di accertamento
è la sua natura.
L'azione è fondata, giusta le prove documentali fornite da parte attrice. Ai sensi dell'art. 2751-bis c.c., n. 5, (nel testo applicabile a seguito della novella introdotta dal D.L. n. 5 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 35 del 2012) il privilegio artigiano sussiste laddove concorrano tutti i presupposti previsti dalla L. n. 443 del 1985, cui la norma codicistica rinvia unitamente a quelli fissati, in via generale, dall'art. 2083 cod. civ.
Come ha illustrato e documentato la parte, con rinvio alla numerazione in atti:
1. è iscritta nell'Albo Artigiani nel Registro delle Imprese, condizione necessaria per Parte_1 riconoscere il privilegio artigiano, pur non essendo sufficiente in mancanza degli altri requisiti
(doc. 11, certificato CCIIAA).
2. Requisito oggettivo (forma giuridica). Nel caso di S.r.l., la natura artigiana sussiste purché (i) vi sia un unico socio, (ii) che lo stesso sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e (iii) non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice. Nel caso di specie, è società a responsabilità limitata semplificata, il cui Parte_1 unico socio, NO , è amministratore unico e svolge le mansioni di natura Controparte_2 amministrativa e commerciale, intrattenendo in prima persona tutti i rapporti con le banche, con i fornitori e con i clienti e assumendosi ogni rischio d'impresa. (doc. 12 visura camerale). La NO non ha partecipazioni e/o ruoli in altre società (doc. 13, scheda persona estratta CP_2
CCIIAA). Con lei, collaboravano nel 2019 (anno in cui è sorto il credito e che va pertanto preso come riferimento nell'analisi dimensionale) un'amministrativa con mansioni di supporto, sig.
e un operaio, sig. (doc. 14 libro del lavoro e doc. 15, Persona_2 Persona_3 prospetto).
3. Requisito oggettivo (organizzazione aziendale). come si evince dalla visura camerale Pt_1 sub doc. 12, ha come attività prevalente la riparazione e il service (ossia la manutenzione, ordinaria e straordinaria) di pompe idrauliche.
Il primo indice della natura artigiana è rappresentato dalla lavorazione non in serie. Nel caso di specie, esaminando gli ordini prodotti sub docc. 16/22 e citati nelle fatture sub docc. 1/10 emerge che le lavorazioni eseguite dall'Attrice sono di volta in volta diverse, realizzate appositamente per CP_1 sulla base di (i) indicazioni tecniche da questa fornite o (ii) delle soluzioni che sulla
[...] Pt_1 base della propria expertise individua in caso di guasto.
Il secondo indice è rappresentato dalla prevalenza del lavoro sul capitale investito come risultanti a bilancio. Per la verifica facciamo riferimento, sulla scorta delle indicazioni della giurisprudenza citata,
l'attrice fa riferimento alla seguente disequazione, che prende a riferimento l'anno 2019, quindi, i valori del bilancio 2020 d'esercizio 2019 (doc. 23):
[costo del venduto + ammortamenti + canoni di leasing] < [costo del lavoro + salario figurativo dell'imprenditore/dei soci].
Dati per l'anno 2019: pagina 3 di 4 Costo del venduto: euro 60.449 Ammortamenti + leasing: euro 1.053 Costo del personale: euro 43.753 Utile netto (remunerazione del socio unico): euro 97.231 la disequazione diventa (euro): 61.502 < 140.984 ed è vera, a conferma della natura artigiana.
4. Infine, l'amministratore e socio unico è direttamente e personalmente coinvolta Controparte_2 nel processo produttivo nel doppio ruolo di gestione commerciale e amministrativa. La propria personale “particolare competenza tecnica” nel settore merceologico e del servizio tecnico relativo è naturalmente dedotta dall'attrice, ma non può essere revocata in dubbio, sulla base di quanto finora esposto, e in assenza di contestazione della controparte che non si è costituita.
Si deve pertanto ritenere accertato che l'attrice, nel 2019, possedeva i requisiti per essere classificata impresa artigiana e il proprio credito va pertanto ascritto alla categoria del relativo privilegio.
La domanda consequenziale di “ordinare la relativa collocazione (privilegiata) in sede concordataria” è da un lato generica e dall'altro superflua. Posto che andrebbe qualificata come azione di condanna, è generica perché l'attrice non specifica il trattamento riservato alla classe in cui è inclusa ed è superflua perché da questo accertamento deriva già la necessaria soddisfazione secondo l'ordine dei privilegi in sede concordataria (non essendoci una procedura di ammissione formale). Il Tribunale si limita a statuire quanto in dispositivo.
In punto spese, è equo liquidare il minimo tariffario per istruttoria e trattazione, visto che non vi è stata contestazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Novara accerta e dichiara che il credito dell'Attrice nei confronti di Parte_1
in concordato preventivo, nell'importo di euro 21.220,24, ha natura di credito Controparte_1 privilegiato ex art. 2751 bis, comma I, numero 5 c.c.
Per l'effetto, dispone che venga soddisfatto secondo il trattamento previsto per i crediti privilegiati di pari grado.
Condanna altresì il convenuto a rimborsare all'attore le spese di lite, che si liquidano in €
4.237,00, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.
Data a Novara, il giorno 11 aprile 2025
Il Giudice
Andrea Ghinetti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Ghinetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 202/2023 promossa da:
Parte_1 con l'avv. Cristina Ceriali (c.f. ) del Foro di Vicenza C.F._1
ATTORE contro
Controparte_1
CONVENUTO - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per l'attore:
Accertato il credito dell'Attrice nei confronti di in concordato preventivo Parte_1 Controparte_1 nell'importo di euro 21.220,24 accertare, per i motivi in narrativa, che lo stesso ha natura di credito privilegiato ex art. 2751 bis, comma I, numero 5 c.c. ordinandone la relativa collocazione in sede concordataria.
Spese, diritti e onorari di causa interamente rifusi.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 26/01/2023 C citava in concordato Parte_1 Controparte_1 preventivo per sentire accertare il proprio credito nell'importo di euro 21.220,24 e la sua natura privilegiata ex art. 2751 bis, comma I, numero 5 c.c., ed ordinare la relativa collocazione in sede concordataria.
La convenuta non si costituiva ed il processo proseguiva in sua contumacia.
All'udienza dell'11 maggio 2023, il Giudice invitava parte attrice a prendere posizione sulla sussistenza dell'interesse ad agire, attesa l'assenza di un accertamento formale nell'ambito della procedura concorsuale della qualità di credito. Con memoria del 26/09/2023 l'attrice deduceva che:
1. (da ora in poi ) è un'impresa artigiana che svolge attività di riparazione Parte_1 Parte_1
e service relativo a pompe idrauliche, lavorazioni meccaniche e commercializzazione all'ingrosso di pompe e sistemi idraulici.
pagina 1 di 4 2. Nel corso del 2019 ha maturato un credito di Euro 21.220,24 nei confronti di . Controparte_1
3. Con ricorso del 25.02.2020 accedeva alla procedura di concordato preventivo ai Controparte_1 sensi dell'art. 160 e 161, co. 6 L.F con riserva di presentazione della proposta e del piano.
4. Con decreto del 15.4.2021, il Tribunale di Novara ammetteva alla procedura di concordato preventivo la convenuta, nominando il Rag. Commissario Giudiziale della procedura. Per_1
5. Nel piano di concordato, il credito di , non è stato riconosciuto come privilegiato ex art. Parte_1
2751 bis c.c. rimanendo pertanto collocato al rango di credito chirografario.
6. Con decreto del 03/03/2022, n. 5-1/2020 rg, rep.31/2022 del 05/04/2022, il Tribunale di Novara ha omologato il concordato preventivo di Controparte_1
7. , ritenendo illegittima l'esclusione del proprio credito dalla categoria dei crediti privilegiati Parte_1 ex art. 2751 bis, n. 5, c.c. ha instaurato il presente giudizio ordinario affinché le venga riconosciuta la natura di impresa artigiana e, per l'effetto, venga accertato il medesimo privilegio sul credito di
Euro 21.220,24 ammesso al concordato ma in via chirografaria.
8. La necessità di adire l'autorità giudiziaria ordinaria deriva dal fatto che, a differenza del fallimento, il concordato preventivo non contempla una fase di accertamento dei crediti. Dottrina e giurisprudenza hanno quindi individuato nel Tribunale ordinario l'ufficio competente in via esclusiva a decidere su tutte le questioni che hanno ad oggetto i diritti dei singoli creditori nell'esecuzione della procedura concorsuale di concordato preventivo.
9. La contestazione circa la natura (privilegiata o no), l'ammontare e ogni altro aspetto dei crediti concordatari dà luogo a controversie che sono pertanto sottratte al potere decisionale del giudice delegato e costituiscono materia di un ordinario giudizio di cognizione, da promuoversi, da parte del creditore o di ogni altro interessato, dinanzi al giudice competente secondo le normali regole funzionali e territoriali (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 04 Novembre 2021, n. 31659).
10. L'interesse della società attrice nel presente procedimento è pertanto quello di ottenere una sentenza di accertamento privilegio ex art. 2751 bis, n. 5, c.c. che assiste il proprio credito di Euro 21.220,24
a far valere nel Concordato: solo di fronte a una sentenza che accerti la natura privilegiata del credito di , gli organi della procedura avrebbero infatti l'obbligo di ricollocare tale credito tra quelli Parte_1 privilegiati, con conseguente pagamento preferenziale rispetto ai crediti chirografari.
Effettuate le produzioni documentali in atti ed in assenza di richiesta di ammissione di prove di altro tipo, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 31/10/2024. Con ordinanza del 24/10/2024 il giudice assegnava, in sostituzione dell'udienza già fissata, il termine per il deposito di note scritte, da effettuarsi entro il 25/11/2024.
Con note scritte del 05/11/2024, l'attrice rassegnava le seguenti conclusioni:
“In via principale. Accertato il credito dell'Attrice nei confronti di in Parte_1 Controparte_1 concordato preventivo nell'importo di euro 21.220,24 accertare, per i motivi in narrativa, che lo stesso ha natura di credito privilegiato ex art. 2751 bis, comma I, numero 5 c.c. ordinandone la relativa collocazione in sede concordataria. In ogni caso: spese, diritti e onorari di causa interamente rifusi”.
Con provvedimento del 26/11/2024 il giudice tratteneva la causa in decisione assegnando il termine di
60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e quello successivo di 20 giorni per il deposito delle eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 2 di 4 Sussiste l'interesse ad agire dell'attrice, siccome effettivamente è facoltà del creditore di un concordato preventivo, che non prevede la fase di accertamento dei crediti in contraddittorio, agire in sede di cognizione ordinaria per ottenere l'accertamento dell'ammontare e della natura del credito.
La contumacia della convenuta non consente di svolgere altre considerazioni sul punto.
Nel merito, l'attrice stessa dichiara che il credito di Euro 21.220,24 nei confronti di è Controparte_1 stato ammesso nel quantum nel concordato preventivo, sicché l'unica questione oggetto di accertamento
è la sua natura.
L'azione è fondata, giusta le prove documentali fornite da parte attrice. Ai sensi dell'art. 2751-bis c.c., n. 5, (nel testo applicabile a seguito della novella introdotta dal D.L. n. 5 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 35 del 2012) il privilegio artigiano sussiste laddove concorrano tutti i presupposti previsti dalla L. n. 443 del 1985, cui la norma codicistica rinvia unitamente a quelli fissati, in via generale, dall'art. 2083 cod. civ.
Come ha illustrato e documentato la parte, con rinvio alla numerazione in atti:
1. è iscritta nell'Albo Artigiani nel Registro delle Imprese, condizione necessaria per Parte_1 riconoscere il privilegio artigiano, pur non essendo sufficiente in mancanza degli altri requisiti
(doc. 11, certificato CCIIAA).
2. Requisito oggettivo (forma giuridica). Nel caso di S.r.l., la natura artigiana sussiste purché (i) vi sia un unico socio, (ii) che lo stesso sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e (iii) non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice. Nel caso di specie, è società a responsabilità limitata semplificata, il cui Parte_1 unico socio, NO , è amministratore unico e svolge le mansioni di natura Controparte_2 amministrativa e commerciale, intrattenendo in prima persona tutti i rapporti con le banche, con i fornitori e con i clienti e assumendosi ogni rischio d'impresa. (doc. 12 visura camerale). La NO non ha partecipazioni e/o ruoli in altre società (doc. 13, scheda persona estratta CP_2
CCIIAA). Con lei, collaboravano nel 2019 (anno in cui è sorto il credito e che va pertanto preso come riferimento nell'analisi dimensionale) un'amministrativa con mansioni di supporto, sig.
e un operaio, sig. (doc. 14 libro del lavoro e doc. 15, Persona_2 Persona_3 prospetto).
3. Requisito oggettivo (organizzazione aziendale). come si evince dalla visura camerale Pt_1 sub doc. 12, ha come attività prevalente la riparazione e il service (ossia la manutenzione, ordinaria e straordinaria) di pompe idrauliche.
Il primo indice della natura artigiana è rappresentato dalla lavorazione non in serie. Nel caso di specie, esaminando gli ordini prodotti sub docc. 16/22 e citati nelle fatture sub docc. 1/10 emerge che le lavorazioni eseguite dall'Attrice sono di volta in volta diverse, realizzate appositamente per CP_1 sulla base di (i) indicazioni tecniche da questa fornite o (ii) delle soluzioni che sulla
[...] Pt_1 base della propria expertise individua in caso di guasto.
Il secondo indice è rappresentato dalla prevalenza del lavoro sul capitale investito come risultanti a bilancio. Per la verifica facciamo riferimento, sulla scorta delle indicazioni della giurisprudenza citata,
l'attrice fa riferimento alla seguente disequazione, che prende a riferimento l'anno 2019, quindi, i valori del bilancio 2020 d'esercizio 2019 (doc. 23):
[costo del venduto + ammortamenti + canoni di leasing] < [costo del lavoro + salario figurativo dell'imprenditore/dei soci].
Dati per l'anno 2019: pagina 3 di 4 Costo del venduto: euro 60.449 Ammortamenti + leasing: euro 1.053 Costo del personale: euro 43.753 Utile netto (remunerazione del socio unico): euro 97.231 la disequazione diventa (euro): 61.502 < 140.984 ed è vera, a conferma della natura artigiana.
4. Infine, l'amministratore e socio unico è direttamente e personalmente coinvolta Controparte_2 nel processo produttivo nel doppio ruolo di gestione commerciale e amministrativa. La propria personale “particolare competenza tecnica” nel settore merceologico e del servizio tecnico relativo è naturalmente dedotta dall'attrice, ma non può essere revocata in dubbio, sulla base di quanto finora esposto, e in assenza di contestazione della controparte che non si è costituita.
Si deve pertanto ritenere accertato che l'attrice, nel 2019, possedeva i requisiti per essere classificata impresa artigiana e il proprio credito va pertanto ascritto alla categoria del relativo privilegio.
La domanda consequenziale di “ordinare la relativa collocazione (privilegiata) in sede concordataria” è da un lato generica e dall'altro superflua. Posto che andrebbe qualificata come azione di condanna, è generica perché l'attrice non specifica il trattamento riservato alla classe in cui è inclusa ed è superflua perché da questo accertamento deriva già la necessaria soddisfazione secondo l'ordine dei privilegi in sede concordataria (non essendoci una procedura di ammissione formale). Il Tribunale si limita a statuire quanto in dispositivo.
In punto spese, è equo liquidare il minimo tariffario per istruttoria e trattazione, visto che non vi è stata contestazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Novara accerta e dichiara che il credito dell'Attrice nei confronti di Parte_1
in concordato preventivo, nell'importo di euro 21.220,24, ha natura di credito Controparte_1 privilegiato ex art. 2751 bis, comma I, numero 5 c.c.
Per l'effetto, dispone che venga soddisfatto secondo il trattamento previsto per i crediti privilegiati di pari grado.
Condanna altresì il convenuto a rimborsare all'attore le spese di lite, che si liquidano in €
4.237,00, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.
Data a Novara, il giorno 11 aprile 2025
Il Giudice
Andrea Ghinetti
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