Ordinanza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, ordinanza 26/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Terza Sezione Civile
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente
Consigliere rel. Dott. Luca Boccuni
Consigliere Dott.ssa Raffaella Marzocca
nella causa civile in grado di appello recante n. 2044/2024 R.G., introdotta da Pt 1
[...], con gli avv.ti Enrico, Claudia, Carlo Enrico e Livia Cornelio,
contro
CP 1
[...] con l'avv.to Carlo Altieri, e con intervento del Procuratore Generale presso l'intestata Corte, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 24 marzo 2025, ha emesso la seguente
ORDINANZA
Parte_1 ha proposto appello avverso la sentenza n. 3895/2024 emessa dal
Tribunale di Venezia, pubblicata il 4 novembre 2024 e notificata il successivo 7 novembre
2024, con cui è stato rigettato il ricorso dalla stessa proposto nei confronti del suo ex compagno Controparte 1 con relativa regolamentazione delle spese di lite secondo soccombenza, ed è stata confermata la disciplina prevista dal decreto di data 1 giugno 2022 dell'affidamento condiviso tra i due genitori del figlio minore PE 1 nato dalla loro relazione il 29 luglio 2013, la sua collocazione residenziale prevalente presso la madre, con correlativo regime di permanenza del minore presso il padre. L'impugnante, in pendenza di gravame, ha chiesto di disporre accertamento tecnico prevenivo, avente ad oggetto la situazione clinica e comportamentale di Per 1 affetto da una grave forma di '
deficit dell'attenzione e da disturbo oppositivo provocatorio, oltre che da discalculia, e se gli incontri con il padre, già disciplinati dal citato decreto, siano causa di aggravamento
Giudice e ritenuta necessaria al fine di dare fondamento alla pretesa, reiterata nella presente sede, di disporre l'affidamento esclusivo del minore all'appellante, con esclusione di qualsivoglia visita e contatto paterni con il figlio, richiesta quest'ultima avanzata anch'essa in via d'urgenza ai sensi dell'art. 700 cpc.
Trasmessi gli atti al Procuratore Generale per il suo intervento, l'appellato, proponendo le sue difese rispetto alle istanze cautelari rammentate, ha eccepito l'inammissibilità del richiesto accertamento tecnico preventivo;
l'inammissibilità del ricorso ex art. 700 cpc per omessa indicazione del periculum in mora;
l'infondatezza delle pretese cautelari di controparte.
*****
In primo luogo, deve essere respinta la richiesta di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 cpc. L'istituto invocato da parte ricorrente, di chiara natura cautelare, ha la funzione di impedire il venire meno dell'oggetto della prova a fronte di situazioni mutevoli, in modo tale che l'accertamento abbia modo di acclarare la situazione di fatto esistente, cosicché la relativa prova e la sua valutazione non vadano disperse nelle more del giudizio di merito. Quindi, i presupposti dell'accertamento tecnico attengono, da un lato, al fumus relativo al diritto alla prova, ove essa sia rilevante ed ammissibile nell'intentando o pendente giudizio di merito, e dall'altro lato, al periculum in mora, ove sussista la possibilità che la prova e la sua valutazione vadano perdute, pregiudicando così il relativo diritto della parte. Nel caso, di specie, è da evidenziare che la consulenza richiesta dall'appellante nell'interesse del minore, nella forma dell'urgenza quale accertamento tecnico preventivo, difetta del presupposto indefettibile del periculum. La ricorrente ha semplicemente argomentato in punto evidenziando l'urgenza di procedere all'accertamento tecnico in riferimento al pregiudizio che il minore subirebbe avendo contatti con il padre, contatti che aggraverebbero la sua condizione di sofferenza ed il suo disturbo della personalità, mentre non può affatto dirsi sussistere il presupposto richiesto della possibilità che detto accertamento non possa essere disposto in prosieguo in ragione del pericolo che le circostanze allegate non possano essere acclarate a seguito di consulenza tecnica dell'ufficio, a causa della dispersione dei relativi elementi di prova. Quanto alla richiesta di provvedere con urgenza, ai sensi dell'art. 700 cpc, al fine di escludere il padre dal diritto di visita ed al fine di disporre l'affidamento esclusivo di PE 1 alla appellante, va osservato che il pericolo di grave ed irreparabile danno per il minore ove lo stesso dovesse continuare ad avere contatti con il padre, è privo di riscontri oggettivi. Non si intende negare che Per 1 anche ultimamene abbia visto peggiorare la sua condizione di disabilità comportamentale, ma semplicemente che detto aggravamento di una situazione già in essere da tempo, fin da quando sono state adottate le statuizioni di cui al decreto di data 1 giugno
2022, non può ritenersi allo stato addebitabile ai contatti del minore con il padre, anche considerando che l'aggravamento diagnosticato da ultimo in data 30 gennaio 2025 si colloca in un contesto di fatto in cui ha avuto sicuramente scarsissime Controparte_1 occasioni di incontrare il figlio, essendosi egli trasferito per lavoro in Calabria, occasioni neppure precisate dalla ricorrente se non in termini di meri, ma non meglio allegati, contatti telefonici. Sulla scorta delle medesime considerazioni non è possibile giungere a diverse conclusioni in applicazione dell'art. 473 bis 15 cpc, richiamato dall'art. 473 bis 34 comma 3 cpc, non emergendo alcun grave motivo per provvedere ad escludere in via indifferibile le visite paterne e per disporre l'affidamento esclusivo del minore alla madre, in deroga al principio prioritario della bigenitorialità. In definitiva, le istanze cautelari ed urgenti di debbono essere rigettate dovendosi regolare unitamente al merito le spese delParte 1 relativo procedimento introdotto in corso di causa.
P.Q.M.
rigetta il ricorso cautelare ed urgente proposto dall'appellante Parte 1
Spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 24 marzo 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro