TRIB
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 17/03/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3422/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al N. R.G. 3422/2023 promossa da:
(C.F. , con l'Avv. Banfi Silvia e l'Avv. Manfredi Parte_1 C.F._1
Stefano, elettivamente domiciliato presso lo studio in Milano (MI), via Carlo Poma, n. 21
RICORRENTE contro
(C.F. ), con l'Avv. Fontana Carlo, Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio in Milano (MI), via Spartaco, n. 30
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
«Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La casa coniugale, corrente in Zibido San Giacomo, via Luigi Previato, 8, di proprietà della sig.ra
resta assegnata a quest'ultima. CP_1
Il sig. abiterà nell'immobile sito in Zibido San Giacomo, via San Giacomo, 23, in Parte_1
locazione.
Il figlio oltrechè maggiorenne è responsabile di una Azienda di napoli ed ha un contratto a Per_1
tempo indeterminato.
pagina 1 di 7 Dichiarare che nessun mantenimento è dovuto per il figlio e ciò anche in forza della Ordinanza Per_2
n, 17183/2020, Cassazione Civile su richiamata.
Dichiarare parimenti che nessuna ulteriore forma di mantenimento/assistenziale sia dovuta alla sig.ra per le ragioni spiegate in narrativa e quindi in ossequio alle previsioni ed ai criteri Controparte_1
dettati dall'art. 5 comma 6 L. 898/70, e da quanto affermato dall'orientamento giurisprudenziale a partire dlla sentenza a Sezioni Unite n. 18287/2018».
Parte ricorrente:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
Nel merito
d) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori Controparte_1
e , in Milano in data 10.10.1992, atto n. 1386, parte 2, serie A e
[...] Parte_1
trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio di detto Comune al numero, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
b) dichiarare che nessun mantenimento è dovuto per il figlio oggi economicamente Per_1
autosufficiente;
c) confermare nel resto tutte le condizioni e statuizioni del verbale di separazione dei coniugi omologato l'11 novembre 2013 dal Tribunale di Pavia, determinando l'assegno di mantenimento per il figlio nella somma di euro 837,20 (pari ad euro 700 mensili come concordato in sede di Per_2
separazione, rivalutato alla data del 31 ottobre 2023 secondo gli indici ISAT costo vita operai ed impiegati), da versarsi alla signora con bonifico bancario entro il Controparte_1
giorno 5 di ciascun mese e con rivalutazione annuale secondo indice ISTAT costo vita operai ed impiegati a decorrere dal mese di novembre di ciascun anno;
d) Porre a carico del sig. l'obbligo di provvedere direttamente ed integralmente senza alcuna Pt_1
anticipazione da parte della signora al pagamento delle spese Controparte_1
mediche e psicoterapia e di cura occorrenti per il figlio;
Per_2
In ogni caso: con la rifusione delle spese e competenze del giudizio.
pagina 2 di 7 Ci si riserva sin d'ora di ulteriormente argomentare, eccepire e dedurre anche in via istruttoria, quanto si renderà necessario in ragione delle difese ed eccezioni del ricorrente.
Si indicano sin d'ora a testi:
i sig.ri e entrambi residenti in [...], su tutte le Testimone_1 Tes_2
circostanze che verranno meglio capitolate indicate in narrativa da 1 a 22;
Il sig. residente in [...] sulla circostanza di cui al capitolo di n. Testimone_3
13;
I dott.ri e sulle circostanze di cui al cap. 10». Tes_4 Tes_5
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato il 30 luglio 2023, il Sig. domandava al Tribunale di: Parte_1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la Sig.ra assegnare la ex casa coniugale di proprietà della Sig. a Controparte_1 CP_1 quest'ultima e dichiarare il Sig. non obbligato a concorrere economicamente al mantenimento Pt_1
del figlio maggiorenne . Per_2
In data 6 novembre 2023, si costituiva in giudizio la Sig.ra Con la propria comparsa di CP_1
costituzione, la resistente domandava: la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'obbligo in capo al ricorrente di concorrere al mantenimento economico del figlio Per_2 mediante un assegno mensile di € 837, 20 rivalutabile ai sensi degli indici ISTAT e l'onere, sempre in capo al ricorrente, di provvedere direttamente ed integralmente al pagamento delle spese mediche per il figlio . Per_2
All'udienza di comparizione avanti al Presidente le parti dichiaravano di essere in disaccordo solo in merito al mantenimento del figlio;
chiedevano che venisse emessa sentenza parziale sullo Per_2
status e che la causa venisse rimessa in istruttoria per il proseguo.
In data 19 dicembre 2023, il Tribunale pronunciava sentenza parziale sullo status e con separata ordinanza disponeva la prosecuzione della causa rimettendola sul ruolo del presidente relatore.
Successivamente, il presidente relatore disponeva che parte resistente depositasse la documentazione attestante la ricerca di attività lavorativa da parte del figlio nonché il contratto Per_2
pagina 3 di 7 relativo al lavoro che quest'ultimo stava svolgendo quando si è tenuta l'udienza di comparizione delle parti.
Venivano, quindi, depositati dalla resistente due contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dal figlio con il medesimo datore di lavoro. Per_2
Con ordinanza del 26.2.2025 la causa veniva assegnata alla decisione del Collegio.
Sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Dato atto che, nel presente procedimento è stata dichiarata con sentenza non definitiva n. 3/2024
(pubblicata il 2 gennaio 2024) la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1
e con il presente provvedimento il Collegio decide sulle
[...] Controparte_1
ulteriori istanze formulate dalle parti.
Sul contributo economico a titolo di mantenimento del figlio . Persona_3
Alla richiesta di parte ricorrente di non dover corrispondere alcuna forma di mantenimento al figlio maggiorenne (nato il [...]), la resistente ha opposto istanza contraria, domandando Per_2
che il Sig. fosse obbligato a continuare a concorrere al mantenimento del figlio mediante un Pt_1 assegno mensile di € 837, 20 rivalutabili annualmente sulla base degli indici ISTAT.
Il figlio è maggiorenne e, allo stato, vive stabilmente presso l'abitazione materna. Il ragazzo, Per_2 come affermato da entrambe le parti, frequentava l'istituto alberghiero, ma, a seguito di due bocciature, ha deciso di interrompere gli studi e dunque non ha conseguito alcun diploma.
Appena raggiunta la maggiore età, ha presto trovato impiego. Dal marzo 2022, il ragazzo è Per_2
stato assunto dalla C.I.M.E. s.r.l. con contratto a tempo determinato e la qualifica iniziale di apprendista. Per tale attività lavorativa percepiva, come risultante dalla lettera di assunzione allegata dalla resistente alla propria comparsa di costituzione, uno stipendio mensile lordo di € 1.500,00.
Tuttavia, secondo quanto dichiarato dalla Sig.ra non ha superato il periodo di prova e, CP_1 Per_2
dunque, tale rapporto di lavoro è cessato ( il contratto prevedeva 36 mesi di durata).
Successivamente, a partire da ottobre 2022, è stato assunto, anche questa volta con un contratto Per_2 di lavoro a tempo determinato, all'Old Wild West presso il centro commerciale Fiordaliso a Rozzano,
pagina 4 di 7 con la qualifica di aiuto cuoco, come risulta dalla relativa lettera di assunzione depositata dalla resistente. Secondo quando riportato da quest'ultima, dopo circa un mese dall'assunzione, il figlio ha rassegnato le dimissioni dal momento che, essendo privo di patente di guida, senza l'accompagnamento della madre non poteva svolgere i turni serali ( che terminavano comunque poco dopo le 21,00).
Il ragazzo ha poi trovato un terzo nuovo impiego ancora presso la C.I.M.E. s.r.l. e sempre con un contratto a tempo determinato dal 22 aprile 2024 al 21 maggio 2024 che, come risulta dalla comunicazione del Centro per l'impiego depositata da parte resistente, è stato prorogato fino al 20 dicembre 2024.
Allo stato non è dato sapere se il ragazzo svolga attività lavorativa. Tuttavia, tale situazione, derivante dalla specifica tipologia di contratto stipulata con il datore di lavoro, peraltro tipologia contrattuale assai diffusa e praticata nell'attuale mondo del lavoro, non può giustificare la richiesta di parte resistente di ottenere dal ricorrente un assegno di mantenimento per il figlio . Per_2
Infatti, ai sensi dell'art. 337-septies, comma 2 c.c. i figli maggiorenni di genitori separati o divorziati hanno diritto al pagamento di un assegno periodico a condizione che non siano indipendenti economicamente. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità il requisito dell'indipendenza economica risulta integrato quando il figlio maggiorenne attraverso lo svolgimento di un lavoro retribuito, anche se in virtù di un contratto a tempo determinato, dimostra la capacità di garantirsi un reddito. Ne consegue il venir meno del diritto del coniuge divorziato di ottenere dall'altro coniuge un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente (ex multis Cass. civ., Sez. I, ord. 15 dicembre 2021, n. 40282) . Inoltre e' sufficiente «l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta» per segnare «la fine dell'obbligo al mantenimento da parte del genitore» (Cass. civ., Sez. VI, ord. 22 luglio 2019, n. 19696; in senso conforme: Cass. civ.,
Sez. I, ord. 15 dicembre 2021, n. 40282; Cass. civ., ord. 14 marzo 2017, n. 6509).
Il diritto al mantenimento è da escludere anche quando il figlio maggiorenne risulta essere allo stato non autosufficiente economicamente, ma abbia in passato espletato attività lavorativa, così dimostrando un'adeguata capacità lavorativa e un sostanziale inserimento nel mondo del lavoro. Dunque, la sopravvenienza di circostanze ulteriori che hanno l'effetto di rendere momentaneamente privo di sostegno economico il figlio maggiorenne non può far risorgere l'obbligo al mantenimento, i cui presupposti sono già venuti meno (Cass. civ., Sez. VI, ord. 8 febbraio 2023, n. 3769).
pagina 5 di 7 Il Sig. quindi, non deve corrispondere alcun assegno mensile alla Sig.ra a titolo di Pt_1 CP_1
concorso al mantenimento del figlio , maggiorenne e dotato di capacità lavorativa come Per_2
dimostrato dalle varie e diverse mansioni che lo stesso ha svolto negli ultimi tre anni ( e sostanzialmente interrotte per volontà del giovane, seppure adeguatamente retribuite), anche considerato che lo stesso è privo di qualifiche specializzanti, avendo interrotto gli studi.
Sull'assegnazione della ex casa coniugale alla Sig.ra CP_1
In merito all'istanza di parte ricorrente di assegnare la ex casa coniugale alla resistente, il Collegio non deve statuire nulla dal momento che il figlio , pur convivendo con la madre nell'abitazione Per_2 di proprietà esclusiva di quest'ultima, risulta essere maggiorenne e indipendente economicamente.
Sulla richiesta della resistente di porre a carico del ricorrente le spese mediche e di cura per il figlio . Per_2
A tale proposito il Collegio non deve statuire nulla dal momento che il figlio è maggiorenne Per_2
ed economicamente indipendente.
Sulle spese processuali.
La resistente perde in punto di assegno di mantenimento per il figlio, unica domanda rilevante che ha portato alla prosecuzione del procedimento dopo la pronuncia sullo status.
Pertanto le spese, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni istanza ed eccezione disattesa o assorbita: richiamata e confermata la già pronunciata sentenza di divorzio n. 3/2024
-revoca l'obbligo del Sig. al versamento a favore della sig. Parte_1 Controparte_1
del contributo al mantenimento del figlio .
[...] Per_2
--Condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso spese generali nella misura del
15% dei compensi.
pagina 6 di 7 Pavia, camera di consiglio del 14 marzo 2025
Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di I grado iscritta al N. R.G. 3422/2023 promossa da:
(C.F. , con l'Avv. Banfi Silvia e l'Avv. Manfredi Parte_1 C.F._1
Stefano, elettivamente domiciliato presso lo studio in Milano (MI), via Carlo Poma, n. 21
RICORRENTE contro
(C.F. ), con l'Avv. Fontana Carlo, Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio in Milano (MI), via Spartaco, n. 30
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Parte ricorrente:
«Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La casa coniugale, corrente in Zibido San Giacomo, via Luigi Previato, 8, di proprietà della sig.ra
resta assegnata a quest'ultima. CP_1
Il sig. abiterà nell'immobile sito in Zibido San Giacomo, via San Giacomo, 23, in Parte_1
locazione.
Il figlio oltrechè maggiorenne è responsabile di una Azienda di napoli ed ha un contratto a Per_1
tempo indeterminato.
pagina 1 di 7 Dichiarare che nessun mantenimento è dovuto per il figlio e ciò anche in forza della Ordinanza Per_2
n, 17183/2020, Cassazione Civile su richiamata.
Dichiarare parimenti che nessuna ulteriore forma di mantenimento/assistenziale sia dovuta alla sig.ra per le ragioni spiegate in narrativa e quindi in ossequio alle previsioni ed ai criteri Controparte_1
dettati dall'art. 5 comma 6 L. 898/70, e da quanto affermato dall'orientamento giurisprudenziale a partire dlla sentenza a Sezioni Unite n. 18287/2018».
Parte ricorrente:
«Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
Nel merito
d) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori Controparte_1
e , in Milano in data 10.10.1992, atto n. 1386, parte 2, serie A e
[...] Parte_1
trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio di detto Comune al numero, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
b) dichiarare che nessun mantenimento è dovuto per il figlio oggi economicamente Per_1
autosufficiente;
c) confermare nel resto tutte le condizioni e statuizioni del verbale di separazione dei coniugi omologato l'11 novembre 2013 dal Tribunale di Pavia, determinando l'assegno di mantenimento per il figlio nella somma di euro 837,20 (pari ad euro 700 mensili come concordato in sede di Per_2
separazione, rivalutato alla data del 31 ottobre 2023 secondo gli indici ISAT costo vita operai ed impiegati), da versarsi alla signora con bonifico bancario entro il Controparte_1
giorno 5 di ciascun mese e con rivalutazione annuale secondo indice ISTAT costo vita operai ed impiegati a decorrere dal mese di novembre di ciascun anno;
d) Porre a carico del sig. l'obbligo di provvedere direttamente ed integralmente senza alcuna Pt_1
anticipazione da parte della signora al pagamento delle spese Controparte_1
mediche e psicoterapia e di cura occorrenti per il figlio;
Per_2
In ogni caso: con la rifusione delle spese e competenze del giudizio.
pagina 2 di 7 Ci si riserva sin d'ora di ulteriormente argomentare, eccepire e dedurre anche in via istruttoria, quanto si renderà necessario in ragione delle difese ed eccezioni del ricorrente.
Si indicano sin d'ora a testi:
i sig.ri e entrambi residenti in [...], su tutte le Testimone_1 Tes_2
circostanze che verranno meglio capitolate indicate in narrativa da 1 a 22;
Il sig. residente in [...] sulla circostanza di cui al capitolo di n. Testimone_3
13;
I dott.ri e sulle circostanze di cui al cap. 10». Tes_4 Tes_5
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato il 30 luglio 2023, il Sig. domandava al Tribunale di: Parte_1
dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la Sig.ra assegnare la ex casa coniugale di proprietà della Sig. a Controparte_1 CP_1 quest'ultima e dichiarare il Sig. non obbligato a concorrere economicamente al mantenimento Pt_1
del figlio maggiorenne . Per_2
In data 6 novembre 2023, si costituiva in giudizio la Sig.ra Con la propria comparsa di CP_1
costituzione, la resistente domandava: la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'obbligo in capo al ricorrente di concorrere al mantenimento economico del figlio Per_2 mediante un assegno mensile di € 837, 20 rivalutabile ai sensi degli indici ISTAT e l'onere, sempre in capo al ricorrente, di provvedere direttamente ed integralmente al pagamento delle spese mediche per il figlio . Per_2
All'udienza di comparizione avanti al Presidente le parti dichiaravano di essere in disaccordo solo in merito al mantenimento del figlio;
chiedevano che venisse emessa sentenza parziale sullo Per_2
status e che la causa venisse rimessa in istruttoria per il proseguo.
In data 19 dicembre 2023, il Tribunale pronunciava sentenza parziale sullo status e con separata ordinanza disponeva la prosecuzione della causa rimettendola sul ruolo del presidente relatore.
Successivamente, il presidente relatore disponeva che parte resistente depositasse la documentazione attestante la ricerca di attività lavorativa da parte del figlio nonché il contratto Per_2
pagina 3 di 7 relativo al lavoro che quest'ultimo stava svolgendo quando si è tenuta l'udienza di comparizione delle parti.
Venivano, quindi, depositati dalla resistente due contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dal figlio con il medesimo datore di lavoro. Per_2
Con ordinanza del 26.2.2025 la causa veniva assegnata alla decisione del Collegio.
Sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Dato atto che, nel presente procedimento è stata dichiarata con sentenza non definitiva n. 3/2024
(pubblicata il 2 gennaio 2024) la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Pt_1
e con il presente provvedimento il Collegio decide sulle
[...] Controparte_1
ulteriori istanze formulate dalle parti.
Sul contributo economico a titolo di mantenimento del figlio . Persona_3
Alla richiesta di parte ricorrente di non dover corrispondere alcuna forma di mantenimento al figlio maggiorenne (nato il [...]), la resistente ha opposto istanza contraria, domandando Per_2
che il Sig. fosse obbligato a continuare a concorrere al mantenimento del figlio mediante un Pt_1 assegno mensile di € 837, 20 rivalutabili annualmente sulla base degli indici ISTAT.
Il figlio è maggiorenne e, allo stato, vive stabilmente presso l'abitazione materna. Il ragazzo, Per_2 come affermato da entrambe le parti, frequentava l'istituto alberghiero, ma, a seguito di due bocciature, ha deciso di interrompere gli studi e dunque non ha conseguito alcun diploma.
Appena raggiunta la maggiore età, ha presto trovato impiego. Dal marzo 2022, il ragazzo è Per_2
stato assunto dalla C.I.M.E. s.r.l. con contratto a tempo determinato e la qualifica iniziale di apprendista. Per tale attività lavorativa percepiva, come risultante dalla lettera di assunzione allegata dalla resistente alla propria comparsa di costituzione, uno stipendio mensile lordo di € 1.500,00.
Tuttavia, secondo quanto dichiarato dalla Sig.ra non ha superato il periodo di prova e, CP_1 Per_2
dunque, tale rapporto di lavoro è cessato ( il contratto prevedeva 36 mesi di durata).
Successivamente, a partire da ottobre 2022, è stato assunto, anche questa volta con un contratto Per_2 di lavoro a tempo determinato, all'Old Wild West presso il centro commerciale Fiordaliso a Rozzano,
pagina 4 di 7 con la qualifica di aiuto cuoco, come risulta dalla relativa lettera di assunzione depositata dalla resistente. Secondo quando riportato da quest'ultima, dopo circa un mese dall'assunzione, il figlio ha rassegnato le dimissioni dal momento che, essendo privo di patente di guida, senza l'accompagnamento della madre non poteva svolgere i turni serali ( che terminavano comunque poco dopo le 21,00).
Il ragazzo ha poi trovato un terzo nuovo impiego ancora presso la C.I.M.E. s.r.l. e sempre con un contratto a tempo determinato dal 22 aprile 2024 al 21 maggio 2024 che, come risulta dalla comunicazione del Centro per l'impiego depositata da parte resistente, è stato prorogato fino al 20 dicembre 2024.
Allo stato non è dato sapere se il ragazzo svolga attività lavorativa. Tuttavia, tale situazione, derivante dalla specifica tipologia di contratto stipulata con il datore di lavoro, peraltro tipologia contrattuale assai diffusa e praticata nell'attuale mondo del lavoro, non può giustificare la richiesta di parte resistente di ottenere dal ricorrente un assegno di mantenimento per il figlio . Per_2
Infatti, ai sensi dell'art. 337-septies, comma 2 c.c. i figli maggiorenni di genitori separati o divorziati hanno diritto al pagamento di un assegno periodico a condizione che non siano indipendenti economicamente. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità il requisito dell'indipendenza economica risulta integrato quando il figlio maggiorenne attraverso lo svolgimento di un lavoro retribuito, anche se in virtù di un contratto a tempo determinato, dimostra la capacità di garantirsi un reddito. Ne consegue il venir meno del diritto del coniuge divorziato di ottenere dall'altro coniuge un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente (ex multis Cass. civ., Sez. I, ord. 15 dicembre 2021, n. 40282) . Inoltre e' sufficiente «l'ingresso effettivo nel mondo del lavoro con la percezione di una retribuzione sia pure modesta» per segnare «la fine dell'obbligo al mantenimento da parte del genitore» (Cass. civ., Sez. VI, ord. 22 luglio 2019, n. 19696; in senso conforme: Cass. civ.,
Sez. I, ord. 15 dicembre 2021, n. 40282; Cass. civ., ord. 14 marzo 2017, n. 6509).
Il diritto al mantenimento è da escludere anche quando il figlio maggiorenne risulta essere allo stato non autosufficiente economicamente, ma abbia in passato espletato attività lavorativa, così dimostrando un'adeguata capacità lavorativa e un sostanziale inserimento nel mondo del lavoro. Dunque, la sopravvenienza di circostanze ulteriori che hanno l'effetto di rendere momentaneamente privo di sostegno economico il figlio maggiorenne non può far risorgere l'obbligo al mantenimento, i cui presupposti sono già venuti meno (Cass. civ., Sez. VI, ord. 8 febbraio 2023, n. 3769).
pagina 5 di 7 Il Sig. quindi, non deve corrispondere alcun assegno mensile alla Sig.ra a titolo di Pt_1 CP_1
concorso al mantenimento del figlio , maggiorenne e dotato di capacità lavorativa come Per_2
dimostrato dalle varie e diverse mansioni che lo stesso ha svolto negli ultimi tre anni ( e sostanzialmente interrotte per volontà del giovane, seppure adeguatamente retribuite), anche considerato che lo stesso è privo di qualifiche specializzanti, avendo interrotto gli studi.
Sull'assegnazione della ex casa coniugale alla Sig.ra CP_1
In merito all'istanza di parte ricorrente di assegnare la ex casa coniugale alla resistente, il Collegio non deve statuire nulla dal momento che il figlio , pur convivendo con la madre nell'abitazione Per_2 di proprietà esclusiva di quest'ultima, risulta essere maggiorenne e indipendente economicamente.
Sulla richiesta della resistente di porre a carico del ricorrente le spese mediche e di cura per il figlio . Per_2
A tale proposito il Collegio non deve statuire nulla dal momento che il figlio è maggiorenne Per_2
ed economicamente indipendente.
Sulle spese processuali.
La resistente perde in punto di assegno di mantenimento per il figlio, unica domanda rilevante che ha portato alla prosecuzione del procedimento dopo la pronuncia sullo status.
Pertanto le spese, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni istanza ed eccezione disattesa o assorbita: richiamata e confermata la già pronunciata sentenza di divorzio n. 3/2024
-revoca l'obbligo del Sig. al versamento a favore della sig. Parte_1 Controparte_1
del contributo al mantenimento del figlio .
[...] Per_2
--Condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso spese generali nella misura del
15% dei compensi.
pagina 6 di 7 Pavia, camera di consiglio del 14 marzo 2025
Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pagina 7 di 7