Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 28/02/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2619/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 2619/2023, in materia di separazione giudiziale, promosso da:
(C.F. , nata a [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Tiziana Rota
- ricorrente -
contro
(C.F. ), nato a [...], il [...], con l'Avv. Controparte_1 C.F._2
Valeria Noris
- resistente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 30.1.2024.
Conclusioni congiunte delle parti: “1) autorizzare i coniugi e a Parte_1 Controparte_1
vivere separati, con mutuo rispetto;
autorizzazione alla quale conseguirà, come per legge, la cessazione del regime patrimoniale di comunione legale tra i coniugi;
2) affidare il figlio minore
1
presso la madre;
affidamento condiviso in virtù del quale i genitori avranno attivo e pieno ruolo nel provvedere alle eSIenze sociali, morali ed educative del figlio. I genitori si consulteranno, pertanto, su ogni questione che riguardi i problemi educativi, le scelte sociali, la salute del figlio minore e assumeranno di comune accordo ed in via congiunta le decisioni di maggior importanza per , mentre eserciteranno in forma disgiunta l'ordinaria amministrazione. I genitori si Per_1 impegnano a mantenere integra la figura dell'altro genitore al fine di garantire al figlio minore una vera bigenitorialità, a tutela del precipuo interesse del minore, valorizzandone sia la persona che il ruolo genitoriale. Ciascun genitore si impegna, altresì, a garantire che nessun terzo estraneo si sostituisca alle figure genitoriali, interferendo in decisioni riguardanti l'educazione, la salute o l'istruzione della prole. I genitori si impegnano, durante i periodi di propria spettanza, ad essere presenti personalmente con la prole o con l'aiuto di persone di fiducia;
3) disporre che il padre,
IG. , tenga con sé il figlio minore, , secondo accordi da Controparte_1 Persona_1
assumersi direttamente tra lo stesso ed i genitori e a fine settimana alternati (con facoltà dei genitori di accordarsi per variare il fine settimana), dal venerdì all'uscita da scuola, quando lo andrà a prendere, fino alla domenica sera, quando lo riaccompagnerà presso la madre, con la precisazione che le comunicazioni inerenti viaggi e spostamenti del minore dalla sua residenza dovranno avvenire tra i genitori stessi, nel confronto con il figlio minore. Durante le vacanze di
Natale, ciascun genitore terrà con sé il figlio, secondo il criterio dell'alternanza, dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, iniziando col trascorrere il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre prossimi con la madre. Durante le vacanze pasquali ciascun genitore terrà con sé il figlio, ad anni alterni i seguenti periodi il giorno di Pasqua e i due giorni precedenti ovvero il giorno di Pasquetta e due giorni che seguono. Durante le vacanze estive, il padre, IG.
[...]
, terrà con sé il figlio minore, , per un periodo di 20 giorni anche non _1 Persona_1
consecutivi, da concordarsi, ciascun anno, tra i genitori, entro il 31 maggio. Compleanni e festività civili e religiose, di anno in anno, secondo il criterio dell'alternanza. Il tutto sempre salvo diversi accordi tra i genitori e con il figlio direttamente, compatibilmente con le eSIenze di Per_1 salute, scolastiche e di educazione di quest'ultimo e gli impegni lavorativi dei genitori. 4) porre a carico del padre, IG. , l'obbligo di corrispondere alla madre, IG.ra Controparte_1 T_
, entro il giorno 15 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio,
[...]
, la somma di Euro 1.500,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, Persona_1
oltre al 70% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di
Alessandria; 5) porre a carico del marito, IG. , l'obbligo di corrispondere alla Controparte_1
moglie, IG.ra , entro il giorno 15 di ogni mese e sino al 31.12.2025, a titolo di Parte_1
2 contributo al suo mantenimento, la somma di Euro 1.000,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT;
6) disporre che l'assegno unico famigliare riguardante il figlio minore verrà percepito per intero dalla SI.ra , con impegno del SI. a Parte_1 Controparte_1 sottoscrivere la necessaria documentazione;
7) Il SI. nell'ambito delle Controparte_1
definizione dei rapporti giuridici patrimoniali relativi, esistenti ed afferenti il periodo matrimoniale si impegna a cedere a titolo gratuito alla SI.ra , l'intera quota di sua proprietà Parte_1
(pari ad 1/2 indiviso) degli immobili siti in di Tortona (AL) Via Giuseppe Vaccari, n.ro 1 e censita nel NCEU del predetto comune come segue: a. Foglio 32, mappale 949, sub. 1, cat. A/7, classe U, consistenza 11 vani, rendita Euro 1.846,33 – Via Giuseppe Vaccari n. 1 Piano S1-T-1; b. Foglio
32, mappale 949, sub. 2, cat. C/6, classe 3, consistenza 47 mq, rendita Euro 172,34 – Via Giuseppe
Vaccari n. 1 Piano S1. L'atto notarile di trasferimento dovrà rogarsi entro 60 giorni dalla sentenza di separazione a richiesta della SI.ra presso il Notaio dalla medesima scelto salvo T_
eventuali proroghe necessitate da eventuali sanatorie fino alla definizione della relativa pratica, con la precisazione che tutte le eventuali fatture insolute relative a lavori effettuati sull'immobile adibito a casa famigliare sito Tortona (AL) Via Giuseppe Vaccari, n.ro 1 in costanza di matrimonio e sino al deposito del ricorso per separazione avvenuto in data 16.10.2023 dovranno essere saldate dal conto comune e, in caso di incapienza dello stesso, esclusivamente dal SI. . Le _1
eventuali spese e gli oneri connessi al trasferimento immobiliare saranno ripartiti in ragione del
50% ciascuno tra i coniugi, mentre le spese relative al compenso del Notaio saranno a carico esclusivo della SI.ra La presente cessione viene convenuta a definizione dei rapporti T_
giuridici patrimoniali dipendenti e/o afferenti al periodo di costanza di matrimonio ed è funzionale al presente accordo. L'unità immobiliare relativamente alla quale è stato assunto l'obbligo di trasferimento sarà ceduta e trasferita a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, ben conosciuti ed accettati dalla parte cessionaria, con ogni inerente diritto, azione, ragione, accessione, pertinenza, servitù attive e passive, se e come esistenti, così come spettano alla parte cedente in forza dei suoi titoli di proprietà e del possesso, subentrando la parte cessionaria in preciso stato e luogo della parte cedente sia dal lato attivo e passivo e segnatamente nelle condizioni di natura sia obbligatoria sia reale così come enunciati e richiamati. La parte cedente rinuncerà ad ogni eventuale diritto di ipoteca legale che potesse nascere in dipendenza della futura cessione. La parte cedente presterà le garanzie di legge e al luogo garantirà la parte cessionaria circa l'evizione sia totale che parziale, con tutte le dichiarazioni di legge circa la piena ed esclusiva proprietà, libero da pesi, vincoli derivanti da sequestro o pignoramento, oneri,
l'iscrizione trascrizioni pregiudizievoli, nonché dei diritti di prelazione dei diritti reali o personali a favore di terzi che comunque possono diminuirne il pieno godimento, eccezione fatta per la
3 formalità ipotecaria dipendente dal contratto di mutuo citato e tutte le clausole contenute nel regolamento di condominio attualmente vigente. La parte cedente dichiara che l'immobile presenta tutte le caratteristiche urbanistiche di piena regolarità e conformità alla documentazione catastale che sarà prodotta al momento dell'atto notarile, unitamente alla prescritta certificazione energetica;
qualora emergessero irregolarità urbanistiche e/o catastali allo stato sussistenti le parti si impegnano a sostenere i costi di regolarizzazione in misura paritaria;
8) La SI.ra T_
al momento del rogito notarile di cessione in proprio favore dell'intera quota di proprietà
[...]
(pari ad 1/2 indiviso) del SI. degli immobili siti in Comune Tortona (AL) Via Controparte_1
Giuseppe Vaccari n.ro 1, come sopra catastalmente individuati, si obbliga ed impegna a riconoscere, contestualmente al SI. il diritto di prelazione in caso di vendita a Controparte_1 terzi a parità di condizioni. La SI.ra nel caso di vendita dell'immobile de quo si Parte_1
impegna a comunicare al SI. , mediante Raccomandata AR, le condizioni ed il Controparte_1 prezzo di vendita. Il SI. , ricevuta l'anzidetta raccomandata, nel caso in cui Controparte_1
intenda esercitare il proprio diritto di prelazione alle condizioni ed al prezzo di vendita indicati, dovrà comunicarlo alla SI.ra mediante raccomandata AR da effettuarsi nel Parte_1
termine perentorio di 30 giorni. Qualora il SI. decida di non esercitare il Controparte_1
diritto di prelazione entro il termine stabilito, o vi rinunci espressamente per iscritto, la SI.ra sarà libera di vendere l'Immobile a terzi, senza ulteriori obblighi nei confronti del Parte_1 SI. . 9) I coniugi nell'ambito delle definizione dei rapporti giuridici Controparte_1
patrimoniali relativi, esistenti ed afferenti il periodo matrimoniale convengono che tutti i risparmi relativi agli investimenti depositati sul conto corrente comune Intesa San Paolo n.ro CP_2
100061319, sul conto corrente UniCredit n.ro 000430060051 e le azioni tutte LL resteranno nella disponibilità esclusiva del SI. , mentre tutti i risparmi depositati sul conto Controparte_1
corrente Intesa SanPaolo n.ro 100068356 ed intestato alla SI. resteranno nella Parte_1 disponibilità esclusiva della medesima. 10) I coniugi sempre nell'ambito della definizione dei rapporti giuridici patrimoniali relativi, esistenti ed afferenti il periodo matrimoniale concordano che la moglie avrà diritto a chiedere all'Agenzia delle Entrate ovvero all'Ente preposto, a sua cura e spese esclusive, qualora ne sussistano i presupposti il rimborso del rimborso Superbonus 110 relativo agli anni 2025 e 2026 inerente l'immobile oggetto del trasferimento suindicato;
11) Il SI.
si impegna a corrispondere in un'unica soluzione al momento del deposito del Controparte_1 presente atto l'importo pari ad € 24.000,00 a titolo di arretrati dell'assegno di mantenimento;
12)
Il SI. entro il 30 luglio 2025 previo accordo con la SI.ra preleverà a propria cura _1 T_
e spese in un'unica soluzione dalla casa famigliare gli arredi ed elettrodomestici doppi che saranno ritirati dal marito unitamente ai propri effetti personali tra cui i beni che si trovano nella
4 mansarda (una stanza da letto, un soggiorno con TV e mobili bagno ad eccezione del mobiletto TV realizzato dal papà della SI.ra ), un tavolino "Cattelan" presente nella sala Parte_1
dell'abitazione, piatti, bicchieri e suppellettili donati in occasione del matrimonio, il set di bicchieri
"Lunardon" unitamente al mobile posto all'ingresso che lo contiene, una lavatrice (ve ne sono due),
i souvenir acquistati durante i viaggi di famiglia da concordarsi tra le parti, oltre alla biancheria acquistata dopo il matrimonio ed in ogni caso ad eccezione del corredo acquistato dai genitori della SI.ra per la medesima;
13) i coniugi dichiarano di avere in tal modo definito ogni T_
rapporto di natura economica e patrimoniale tra le stesse sussistente, anche in relazione allo scioglimento della comunione legale dei beni e pertanto di non volere a pretendere reciprocamente e pertanto di nulla più avere a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione ad eccezione di quanto sopra previsto;
14) le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, con rinuncia dei rispettivi difensori ad avvalersi della solidarietà professionale ex art. 13 legge
Professionale Forense”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 16.10.2023, la IG.ra ha rappresentato: che, in data Parte_1
11.6.2006, ad Alzano Scrivia, ha celebrato matrimonio concordatario col IG. _1
; che, dall'unione dei coniugi, è nato il figlio, (Tortona, 17.9.2008);
[...] Persona_1 che, nel 2016, i coniugi hanno stabilito la residenza della famiglia nell'abitazione sita in
Tortona, via Vaccari, n. 1, in comproprietà; che, nell'anno 2016, la moglie ha appreso di una relazione extraconiugale del marito;
che, ciononostante, i coniugi, dopo un periodo di separazione di fatto di circa nove mesi, si sono riconciliati;
che, “dal 2019 [ha] reperi[to] un'occupazione lavorativa a tempo indeterminato livello quadro responsabile HR, presso l'azienda Società Internazionale Lubrificanti S.p.A.”; che il marito “[ha] accetta[to] la promozione a Direttore Marketing Global di LL presso il quartiere La Defense e da febbraio 2023 si è trasferito a vivere a Parigi da solo”; che “la SI.ra dal T_
trasferimento del marito in Francia ha provveduto in via autonoma ed esclusiva a tutti i bisogni e le necessità del figlio senza ricevere dal marito alcun supporto”; che “il Per_1
marito nella propria Dichiarazione dei Redditi 2022 ha esposto redditi per circa 260.000,00 euro con un reddito netto complessivo di oltre euro 155.000,00 ovvero un reddito mensile di oltre euro 12.000,00” e che la moglie, invece, percepisce “un reddito mensile di euro
2.600,00”. Alla luce di quanto precede, la IG.ra ha domandato, oltre alla Parte_1 separazione personale, l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocazione presso di sé; l'assegnazione della casa coniugale sita in Tortona, via Vaccari, n. 1; la disciplina del
5 regime di frequentazione padre/figlio, la declaratoria dell'obbligo del padre di corrisponderle mensilmente, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di Euro 3.000,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 100% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria e la declaratoria dell'obbligo del marito di corrisponderle mensilmente, a titolo di contributo al proprio mantenimento, la somma di Euro 1.500,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT.
2. All'esito dell'udienza del 31.1.2024, il Giudice ha accolto la richiesta di concessione di un nuovo termine per la notifica al resistente.
3. Con memoria difensiva in data 24.4.2024, il IG. ha rappresentato: che Controparte_1
“la possibilità di sospendere l'attività lavorativa e dedicarsi alla crescita del figlio minore che oggi la SI.ra descrive come un sacrificio, in realtà è dalla stessa sempre stata T_ ritenuta un “privilegio”, che è l'esatto termine spesso dalla medesima usato riferendosi alla propria condizione di casalinga che le consentiva di potersi dedicare con serenità al suo ruolo di genitore”; che “è vero che la ricorrente ha sempre svolto in maniera encomiabile il proprio ruolo di madre”; che “la determinazione di risiedere più stabilmente a Parigi si è resa necessaria”; che, “infatti, poiché la proposta di trasferirsi in tale località non era stata accettata dalla moglie e dal figlio, l'esponente aveva accettato determinandosi a “fare il pendolare”, rientrando ogni fine settimana, ma purtroppo i problemi di salute lo hanno costretto ad una scelta diversa e quindi a programmare rientri in linea di massima bisettimanali, oltre naturalmente nelle festività” e che “tale è la suo intento soprattutto al fine di mantenere un rapporto effettivo e costante con che, ormai quindicenne, può Per_1
comunque, previo accordo tra i genitori, raggiungere il padre a Parigi, con le dovute modalità, come già è avvenuto in alcune occasioni”. Alla luce di quanto precede, il IG.
ha domandato, non opponendosi alla separazione personale, Controparte_1
l'affidamento condiviso del figlio minore, con collocazione presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale sita in Tortona, via Vaccari, n. 1 alla madre, la disciplina del regime di frequentazione padre/figlio, la declaratoria del suo obbligo di corrispondere mensilmente alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di Euro 1.000,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria e il rigetto della domanda di contributo al mantenimento della moglie.
4. Esaurita la trattazione scritta, all'udienza del 7.5.2024, entrambi i difensori hanno concordemente chiesto un rinvio, pendendo trattative tra i genitori.
6 5. All'udienza dell'11.6.2024, entrambi i difensori hanno rappresentato non essere stato possibile raggiungere alcun accordo tra i genitori, “fermo che è pacifico che il figlio viva a
Tortona con la madre e frequenti gli ultimi due anni di scuola superiore, talché la controversia verte essenzialmente quanto ai profili economici”. La IG.ra ha Parte_1 dichiarato: “vivo a Tortona, via Vaccari, n.
1. La casa è di mia proprietà al 50% con mio marito. Non sono intestataria di altri immobili. Lavoro come impiegata nell'ufficio personale di Società Internazionale Lubrificanti a Vignole Borbera, con contratto a tempo indeterminato, verso la retribuzione di circa Euro 2.400,00/2.500,00 netti mensili, su 12 mensilità. Non ho altri redditi oltre a quello da lavoro. vive con me, da un anno e Per_1
mezzo a questa parte passa mio marito, IG. , viene a casa da Parigi e Controparte_1
vive con noi in media un weekend al mese, per il resto vive a Parigi. Gli altri giorni viviamo lì solo io e . sta bene, oggi inizia come animatore volontario nella sua Per_1 Per_1
vecchia scuola dei Salesiani. quando vede il papà sta bene, lo vede circa una volta Per_1
al mese, per il resto si sente telefonicamente col padre. Ho un conto con un saldo pari a circa
Euro 18.000,00”. Per converso, il IG. ha dichiarato: “sono residente in [...]
Tortona, via Vaccari, n.
1. Da ottobre 2022, lavoro a Parigi, per LL. Dall'1.2.2024, sono direttore commerciale marketing, verso la retribuzione di circa Euro 8.400,00 mensili netti. Oltre a questo, è previsto un bonus per il raggiungimento degli obiettivi pari al massimo al 30% dello stipendio annuale, li prendo tutti gli anni a marzo. L'anno scorso, ad esempio, ho preso circa Euro 30.000,00 netti di bonus. L'anno prima circa lo stesso. L'anno prossimo forse prenderò meno. Ho poi una casa a Parigi in affitto, verso il canone di Euro
2.500,00 mensili, di cui pago solo la metà perché l'altra metà è pagata da LL. Non ho altri immobili di mia proprietà oltre a quello di Tortona. Anzi, ho metà della nuda proprietà dell'appartamento in cui vive mia madre sito in Tortona, via Fiamberti, n. 9.
Dell'appartamento a fianco a quello di mia madre avevo 1/3 della proprietà, sia io che mio fratello che aveva l'altro terzo abbiamo venduto la quota a mia madre. Mia madre ha acquistato le nostre quote corrispondendo a ciascuno la somma di Euro 10.000,00. Una settimana fa, ho fatto una donazione a mio fratello della metà di una casa che avevamo in comune, sempre a Tortona, via Don Sturzo, n.
3. Questa casa varrà circa Euro 200.000,00.
Gliel'ho donata per questioni personali. Intendo che tanti anni fa, prima che nascesse mio figlio[,] mio padre si è ammalato di tumore e mio fratello è stato il più presente. Adesso per non verso nulla, non verso nulla da circa sei mesi. Prima dei sei mesi fa, ogni mese Per_1
versavo Euro 5.000,00 sul conto storico cointestato tra noi, aperto 18 anni fa, subito dopo il matrimonio. Poi, sei mesi fa, ho smesso quando ho visto che lo stipendio di mia moglie non
7 era più accreditato su quel conto. Ho polizze con per circa Euro 140.000,00. Sulla CP_2 stessa piattaforma c'è un conto corrente cointestato con mia moglie con circa Euro CP_2
14.000,00. Poi, ho un conto corrente mio personale con saldo pari a circa Euro 170.000,00.
Ho azioni LL che valgono circa Euro 40.000,00, sono azioni intestate me, che dovranno servire per consentire a di fare il quarto anno di liceo all'estero. Sul conto in Per_1
comune, ora ci sono circa Euro 26.000,00. Non ho attività imprenditoriali, sono solo dipendente. L'1.12.2022 ho subito un'operazione a cuore aperto, ma ho recuperato. Per_1
lo vedo a ogni rientro in Italia, circa due volte al mese. è già stato almeno 3 volte a Per_1
Parigi da me”. Il Giudice ha, quindi, prospettato alle parti come apparisse utile licenziare una
CTU contabile, per la verifica dei rispettivi patrimoni e redditi. Mentre il difensore della madre nulla ha opposto, invece il difensore del padre si è opposto, ritenendo che fossero “già in atti gli elementi necessari a decidere”.
6. Con ordinanza ex art. 473-bis22 c.p.c., il Giudice Delegato ha assunto i provvedimenti provvisori necessari e ha nominato CTU il commercialista, Dott. , Persona_2 formulando il seguente quesito: “dica il CTU, letti gli atti, esperito ogni accertamento ritenuto opportuno, acquisita la documentazione ritenuta necessaria dalle parti o presso enti pubblici e privati (e comunque presso l'Agenzia delle Entrate, anche mediante impiego del
PIN per l'accesso al c.d. “cassetto fiscale”, col consenso delle parti): 1) quale sia la consistenza del patrimonio mobiliare e immobiliare di entrambe le parti al giorno del deposito della perizia, stimandone (se del caso avvalendosi di ausiliare) il valore sia cespite per cespite sia complessivo;
2) quale sia il valore dei beni donati dai coniugi nel corso degli ultimi cinque anni, fatta eccezione per le donazioni manuali e 3) quali siano stati i redditi netti (tenuto anche conto - tra l'altro - dei benefit aziendali e dell'imposizione fiscale da parte di Stati esteri) di entrambe le parti, anche derivanti da investimenti/titoli, per gli anni d'imposta 2021, 2022 e 2023”.
7. All'udienza del 2.7.2024, il CTU, Dott. , ha accettato e assunto Persona_2
l'incarico peritale e ha ricevuto la liquidazione della somma di Euro 800,00, oltre accessori di legge, a titolo di acconto.
8. Con istanza congiunta in data 21.11.2024, le parti hanno concordemente rappresentato di aver raggiunto un accordo complessivo e chiesto di non procedere né alla perizia contabile né all'ascolto del figlio minore, da ritenersi ormai superflui.
9. All'udienza del 26.11.2024, i difensori hanno precisato congiuntamente le conclusioni e hanno chiesto la concessione di un termine per il deposito dell'istanza di liquidazione del
8 compenso del CTU, Dott. . Il Giudice Delegato ha, quindi, Persona_2
concesso al CTU, Dott. , termine fino al 7.2.2025 per depositare Persona_2
l'istanza per l'eventuale richiesta di liquidazione di un compenso ulteriore all'acconto liquidato e, allo spirare del termine concesso fino al 7.2.2025, ha rimesso la causa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
10. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, dal momento che i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, anche con riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione e a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
11. Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, è necessario “che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come, nel caso, ad esempio, di una sua anomala condizione di vita, di insanabile contrasto con il figlio, di obiettiva lontananza” (così, tra le altre, Cass. 19.6.2008, n. 16593).
Nel caso di specie, deve essere disposto l'affidamento condiviso, come richiesto, non essendo stata allegata l'inidoneità di alcuno dei genitori. In questa situazione, l'ascolto del minore deve ritenersi effettivamente superfluo, come concordemente allegato dai genitori.
12. La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter c.c., con riferimento alla separazione personale dei coniugi, non esclude che il minore sia collocato prevalentemente presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. n. 18131/2013). Allorché sussista conflitto genitoriale e il giudice sia chiamato a stabilire il luogo in cui i minori debbano fissare la propria residenza, deve in particolare tenersi conto del tempo trascorso dall'eventuale avvenuto trasferimento, dell'acquisito delle nuove abitudini di vita, di cui è sconSIliabile il repentino mutamento, a maggior ragione se questo debba comportare un
9 distacco dall'uno dei genitori con cui vi sia stabile convivenza (C. App. Catania 16.8.2013 e
Cass. 4.6.2010, n. 13619). Nel caso di specie, come richiesto, deve essere disposta la collocazione presso la madre, ove il figlio ha - da tempo - stabilito il proprio habitat.
13. In regime di affidamento condiviso, la scelta in ordine ai tempi di permanenza dei figli presso l'uno e l'altro genitore è rimessa in primo luogo agli accordi tra i genitori e solo in difetto di accordo al regolamento giudiziale, che ha natura sussidiaria e si limita a fissare la “cornice minima” dei tempi di permanenza. Tuttavia, la cornice minima data dal giudice deve essere pienamente adeguata alle eSIenze delle famiglia e all'interesse dei minori, poiché deve potersi consentire ai figli di trascorrere con il genitore non collocatario dei tempi adeguati e segnatamente dei fine settimana interi, e tempi infrasettimanali, garantendo una certa continuità di vita in questi periodi, nei limiti in cui ciò non interferisca con una normale organizzazione di vita domestica e consenta la conservazione dell'habitat principale dei minori presso il genitore collocatario. Vi è invero una sensibile differenza tra regolare i tempi di permanenza e limitarli SInificativamente: e per adottare limitazioni al diritto e dovere dei genitori di intrattenere con i figli un rapporto continuativo, è necessario dimostrare che da ciò può derivare pregiudizio al minore (in questo senso, si veda, tra le altre, C. App. Catania
16.10.2013). Il preminente interesse del minore, infatti, cui deve essere conformato il provvedimento del giudice, può considerarsi composto essenzialmente da due elementi: mantenere i legami con la famiglia (a meno che non sia dimostrato che tali legami siano particolarmente inadatti) e potersi sviluppare in un ambiente sano (in questo senso, si veda
CEDU6.7.2010, NE c. Svizzera e CEDU 12.7.2011, ON e LA c. Italia).
14. La giurisprudenza ha interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più generale dovere di cura che tiene conto di tutte le eSIenze, anche future, necessarie allo sviluppo psicofisico del figlio. Ne consegue che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., obbliga i coniugi a far fronte a una molteplicità di eSIenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, nonché alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione
(in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 19.3.2013, n. 17089). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle
10 eSIenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, le risorse economiche dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Nel caso di specie, deve essere disposto in conformità alla richiesta congiunta dei genitori, che appare corrispondente all'interesse del figlio.
15. Come noto, l'assegno di separazione deve tendere a ricostituire il tenore di vita goduto in costanza di convivenza di matrimonio. Indice di tale tenore di vita può essere anche solo il divario reddituale attuale tra i coniugi (Cass. 30.1.2013, nn. 2186 e 2187). L'assegno di mantenimento a favore del coniuge, fissato in sede di separazione personale, decorre dalla data della relativa domanda, in applicazione del principio per il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio. Tale principio attiene soltanto al profilo dell'“an debeatur” della domanda, e non interferisce, pertanto, sull'eSIenza di determinare il “quantum” dell'assegno anche alla stregua dell'evoluzione intervenuta in corso di giudizio nelle condizioni economiche dei coniugi, né sulla legittimità della determinazione di misure e decorrenze differenziate, in relazione alle modificazioni intervenute fino alla data della decisione (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 11.7.2013
n. 17199).
16. Nessun compenso ulteriore deve essere liquidato al CTU, Dott. , il Persona_2
quale nulla risulta aver depositato, pur avendo ricevuto in data 27.11.2024 la comunicazione - via PEC - del decreto in calce al verbale dell'udienza in data 26.11.2024, contenente la concessione del termine per il deposito dell'istanza di liquidazione di un compenso ulteriore rispetto all'acconto già liquidato. Del resto, non risulta aver compiuto attività ulteriore rispetto all'assunzione dell'incarico e all'esame preliminare.
17. Le spese di lite liquidate devono essere integralmente compensate tra le parti, come concordemente richiesto, considerato anche l'esito concordato del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, IG.ri e i Controparte_1 Parte_1
quali hanno celebrato matrimonio, ad Alzano Scrivia, l'11.6.2006;
- affida il figlio minore, , in modo condiviso, a entrambi i genitori, i quali, Persona_1
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la
11 responsabilità genitoriale separatamente, con collocazione prevalente presso la madre, IG.ra dove avrà residenza anagrafica;
Parte_1
- prende atto e conferisce efficacia agli ulteriori accordi assunti tra i genitori, come qui di seguito riportati: “1) autorizzare i coniugi e a vivere Parte_1 Controparte_1
separati, con mutuo rispetto;
autorizzazione alla quale conseguirà, come per legge, la cessazione del regime patrimoniale di comunione legale tra i coniugi;
2) affidare il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione abitativa e Persona_1
residenza presso la madre;
affidamento condiviso in virtù del quale i genitori avranno attivo e pieno ruolo nel provvedere alle eSIenze sociali, morali ed educative del figlio. I genitori si consulteranno, pertanto, su ogni questione che riguardi i problemi educativi, le scelte sociali, la salute del figlio minore e assumeranno di comune accordo ed in via congiunta le decisioni di maggior importanza per , mentre eserciteranno in forma disgiunta l'ordinaria Per_1 amministrazione. I genitori si impegnano a mantenere integra la figura dell'altro genitore al fine di garantire al figlio minore una vera bigenitorialità, a tutela del precipuo interesse del minore, valorizzandone sia la persona che il ruolo genitoriale. Ciascun genitore si impegna, altresì, a garantire che nessun terzo estraneo si sostituisca alle figure genitoriali, interferendo in decisioni riguardanti l'educazione, la salute o l'istruzione della prole. I genitori si impegnano, durante i periodi di propria spettanza, ad essere presenti personalmente con la prole o con l'aiuto di persone di fiducia;
3) disporre che il padre, IG.
, tenga con sé il figlio minore, , secondo accordi da Controparte_1 Persona_1
assumersi direttamente tra lo stesso ed i genitori e a fine settimana alternati (con facoltà dei genitori di accordarsi per variare il fine settimana), dal venerdì all'uscita da scuola, quando lo andrà a prendere, fino alla domenica sera, quando lo riaccompagnerà presso la madre, con la precisazione che le comunicazioni inerenti viaggi e spostamenti del minore dalla sua residenza dovranno avvenire tra i genitori stessi, nel confronto con il figlio minore. Durante le vacanze di Natale, ciascun genitore terrà con sé il figlio, secondo il criterio dell'alternanza, dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, iniziando col trascorrere il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre prossimi con la madre. Durante le vacanze pasquali ciascun genitore terrà con sé il figlio, ad anni alterni i seguenti periodi il giorno di Pasqua e i due giorni precedenti ovvero il giorno di Pasquetta e due giorni che seguono. Durante le vacanze estive, il padre, IG. , terrà con sé il figlio Controparte_1
minore, , per un periodo di 20 giorni anche non consecutivi, da Persona_1
concordarsi, ciascun anno, tra i genitori, entro il 31 maggio. Compleanni e festività civili e religiose, di anno in anno, secondo il criterio dell'alternanza. Il tutto sempre salvo diversi
12 accordi tra i genitori e con il figlio direttamente, compatibilmente con le eSIenze di Per_1 salute, scolastiche e di educazione di quest'ultimo e gli impegni lavorativi dei genitori. 4) porre a carico del padre, IG. , l'obbligo di corrispondere alla madre, Controparte_1
IG.ra , entro il giorno 15 di ogni mese a titolo di contributo al mantenimento Parte_1
ordinario del figlio, , la somma di Euro 1.500,00, rivalutabile annualmente Persona_1 secondo l'indice ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie, come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Alessandria;
5) porre a carico del marito, IG. , Controparte_1
l'obbligo di corrispondere alla moglie, IG.ra , entro il giorno 15 di ogni Parte_1
mese e sino al 31.12.2025, a titolo di contributo al suo mantenimento, la somma di Euro
1.000,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT;
6) disporre che l'assegno unico famigliare riguardante il figlio minore verrà percepito per intero dalla SI.ra T_
, con impegno del SI. a sottoscrivere la necessaria
[...] Controparte_1 documentazione;
7) Il SI. nell'ambito delle definizione dei rapporti Controparte_1
giuridici patrimoniali relativi, esistenti ed afferenti il periodo matrimoniale si impegna a cedere a titolo gratuito alla SI.ra , l'intera quota di sua proprietà (pari ad Parte_1
1/2 indiviso) degli immobili siti in di Tortona (AL) Via Giuseppe Vaccari, n.ro 1 e censita nel
NCEU del predetto comune come segue: a. Foglio 32, mappale 949, sub. 1, cat. A/7, classe
U, consistenza 11 vani, rendita Euro 1.846,33 – Via Giuseppe Vaccari n. 1 Piano S1-T-1; b.
Foglio 32, mappale 949, sub. 2, cat. C/6, classe 3, consistenza 47 mq, rendita Euro 172,34 –
Via Giuseppe Vaccari n. 1 Piano S1. L'atto notarile di trasferimento dovrà rogarsi entro 60 giorni dalla sentenza di separazione a richiesta della SI.ra presso il Notaio dalla T_
medesima scelto salvo eventuali proroghe necessitate da eventuali sanatorie fino alla definizione della relativa pratica, con la precisazione che tutte le eventuali fatture insolute relative a lavori effettuati sull'immobile adibito a casa famigliare sito Tortona (AL) Via
Giuseppe Vaccari, n.ro 1 in costanza di matrimonio e sino al deposito del ricorso per separazione avvenuto in data 16.10.2023 dovranno essere saldate dal conto comune e, in caso di incapienza dello stesso, esclusivamente dal SI. . Le eventuali spese e gli _1
oneri connessi al trasferimento immobiliare saranno ripartiti in ragione del 50% ciascuno tra i coniugi, mentre le spese relative al compenso del Notaio saranno a carico esclusivo della SI.ra La presente cessione viene convenuta a definizione dei rapporti giuridici T_
patrimoniali dipendenti e/o afferenti al periodo di costanza di matrimonio ed è funzionale al presente accordo. L'unità immobiliare relativamente alla quale è stato assunto l'obbligo di trasferimento sarà ceduta e trasferita a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, ben conosciuti ed accettati dalla parte cessionaria, con ogni
13 inerente diritto, azione, ragione, accessione, pertinenza, servitù attive e passive, se e come esistenti, così come spettano alla parte cedente in forza dei suoi titoli di proprietà e del possesso, subentrando la parte cessionaria in preciso stato e luogo della parte cedente sia dal lato attivo e passivo e segnatamente nelle condizioni di natura sia obbligatoria sia reale così come enunciati e richiamati. La parte cedente rinuncerà ad ogni eventuale diritto di ipoteca legale che potesse nascere in dipendenza della futura cessione. La parte cedente presterà le garanzie di legge e al luogo garantirà la parte cessionaria circa l'evizione sia totale che parziale, con tutte le dichiarazioni di legge circa la piena ed esclusiva proprietà, libero da pesi, vincoli derivanti da sequestro o pignoramento, oneri, l'iscrizione trascrizioni pregiudizievoli, nonché dei diritti di prelazione dei diritti reali o personali a favore di terzi che comunque possono diminuirne il pieno godimento, eccezione fatta per la formalità ipotecaria dipendente dal contratto di mutuo citato e tutte le clausole contenute nel regolamento di condominio attualmente vigente. La parte cedente dichiara che l'immobile presenta tutte le caratteristiche urbanistiche di piena regolarità e conformità alla documentazione catastale che sarà prodotta al momento dell'atto notarile, unitamente alla prescritta certificazione energetica;
qualora emergessero irregolarità urbanistiche e/o catastali allo stato sussistenti le parti si impegnano a sostenere i costi di regolarizzazione in misura paritaria;
8) La SI.ra al momento del rogito notarile di cessione in Parte_1 proprio favore dell'intera quota di proprietà (pari ad 1/2 indiviso) del SI.
[...]
degli immobili siti in Comune Tortona (AL) Via Giuseppe Vaccari n.ro 1, come _1
sopra catastalmente individuati, si obbliga ed impegna a riconoscere, contestualmente al SI.
il diritto di prelazione in caso di vendita a terzi a parità di condizioni. La Controparte_1 SI.ra nel caso di vendita dell'immobile de quo si impegna a comunicare al Parte_1
SI. , mediante Raccomandata AR, le condizioni ed il prezzo di vendita. Il Controparte_1 SI. , ricevuta l'anzidetta raccomandata, nel caso in cui intenda Controparte_1
esercitare il proprio diritto di prelazione alle condizioni ed al prezzo di vendita indicati, dovrà comunicarlo alla SI.ra mediante raccomandata AR da effettuarsi nel Parte_1
termine perentorio di 30 giorni. Qualora il SI. decida di non esercitare Controparte_1
il diritto di prelazione entro il termine stabilito, o vi rinunci espressamente per iscritto, la SI.ra sarà libera di vendere l'Immobile a terzi, senza ulteriori obblighi nei Parte_1 confronti del SI. . 9) I coniugi nell'ambito delle definizione dei rapporti Controparte_1
giuridici patrimoniali relativi, esistenti ed afferenti il periodo matrimoniale convengono che tutti i risparmi relativi agli investimenti depositati sul conto corrente comune Intesa CP_2
San Paolo n.ro 100061319, sul conto corrente UniCredit n.ro 000430060051 e le azioni tutte
14 LL resteranno nella disponibilità esclusiva del SI. , mentre tutti i Controparte_1
risparmi depositati sul conto corrente Intesa SanPaolo n.ro 100068356 ed intestato alla SI.
resteranno nella disponibilità esclusiva della medesima. 10) I coniugi sempre Parte_1 nell'ambito della definizione dei rapporti giuridici patrimoniali relativi, esistenti ed afferenti il periodo matrimoniale concordano che la moglie avrà diritto a chiedere all'Agenzia delle
Entrate ovvero all'Ente preposto, a sua cura e spese esclusive, qualora ne sussistano i presupposti il rimborso del rimborso Superbonus 110 relativo agli anni 2025 e 2026 inerente l'immobile oggetto del trasferimento suindicato;
11) Il SI. si impegna a Controparte_1 corrispondere in un'unica soluzione al momento del deposito del presente atto l'importo pari ad € 24.000,00 a titolo di arretrati dell'assegno di mantenimento;
12) Il SI. entro il _1
30 luglio 2025 previo accordo con la SI.ra preleverà a propria cura e spese in T_ un'unica soluzione dalla casa famigliare gli arredi ed elettrodomestici doppi che saranno ritirati dal marito unitamente ai propri effetti personali tra cui i beni che si trovano nella mansarda (una stanza da letto, un soggiorno con TV e mobili bagno ad eccezione del mobiletto TV realizzato dal papà della SI.ra ), un tavolino " " Parte_1 CP_3
presente nella sala dell'abitazione, piatti, bicchieri e suppellettili donati in occasione del matrimonio, il set di bicchieri "Lunardon" unitamente al mobile posto all'ingresso che lo contiene, una lavatrice (ve ne sono due), i souvenir acquistati durante i viaggi di famiglia da concordarsi tra le parti, oltre alla biancheria acquistata dopo il matrimonio ed in ogni caso ad eccezione del corredo acquistato dai genitori della SI.ra per la medesima;
13) i T_
coniugi dichiarano di avere in tal modo definito ogni rapporto di natura economica e patrimoniale tra le stesse sussistente, anche in relazione allo scioglimento della comunione legale dei beni e pertanto di non volere a pretendere reciprocamente e pertanto di nulla più avere a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione ad eccezione di quanto sopra previsto;
14) le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti, con rinuncia dei rispettivi difensori ad avvalersi della solidarietà professionale ex art. 13 legge
Professionale Forense”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 26 febbraio 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Antonella Dragotto)
15 16