Sentenza 26 maggio 2025
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- 1. Decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo: AnalisiStudiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 16 aprile 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/05/2025, n. 4268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4268 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31150/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Burza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31150/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAMPITELLI ANDREA Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA SANTA MARIA A PIRO, 4 81030 SANT'ARPINO presso il predetto difensore
ATTORE/OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SANTIN ENRICO Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA POZZONE N. 5 25121 MILANO presso il predetto difensore
CONVENUTO/OPPOSTO
Conclusioni parte opponente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano:
- Disporre la sospensione del giudizio di Opposizione ex art. 615 c.p.c. attesa la sospensione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 1060/2024 del 26.08.2024; Dichiarare l'estinzione del giudizio di Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per cessata materia del contendere;
- Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario”
Conclusioni della parte opposta pagina 1 di 5
respingere tutte le domande ex adverso avanzate poichè inammissibili e, comunque, infondate in fatto ed in diritto.
Condannare la al pagamento delle spese, competenze e rimborso forfettario Controparte_2
15% e oneri nonché per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. nella misura che verrà ritenuta congrua dal Giudice dell'Esecuzione.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) ha chiamato in giudizio spiegando “Opposizione alla Parte_1 Controparte_1
esecuzione ex artt. 615, 1 comma e 617, 1 comma, c.p.c. con istanza di sospensione, inaudita altera parte, della provvisoria esecutorietà del titolo esecutivo e dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto allegato”.
1.1) La parte opponente ha premesso:
- di aver ricevuto la notifica del “Decreto Ingiuntivo n.1060/2024 del 26.08.2024 (RG n. 2568/2024), provvisoriamente esecutivo, per un importo di € 26.391,83, emesso dal Tribunale di Como, Giudice dott. Agostino Abate, unitamente all'Atto di Precetto, il tutto per un importo complessivo di €
29.120,13”;
- che “a fondamento della pretesa creditoria, l'odierna opposta poneva a base del Ricorso per Decreto
Ingiuntivo un presunto omesso pagamento di somme riferite a delle Fatture emesse sulla base di lavori di manutenzione che sarebbero stati effettuati sui mezzi di proprietà della;
Parte_1
- che “la richiesta di pagamento, cristallizzata anche nell'Atto di Precetto notificato unitamente al
Decreto Ingiuntivo all'odierna opponente, è infondata in fatto ed in diritto non solo sul piano strettamente sostanziale - dato che il preteso credito deve considerarsi INESISTENTE per le ragioni di seguito espresse - ma anche su quello prettamente formale legato alle erronee e/o ingiuste motivazioni rese dal Giudicante nel concedere la provvisoria esecutorietà al Decreto Ingiuntivo emesso.”.
1.2) A fronte di tali premesse la parte opponente ha dedotto i motivi di opposizione di seguito riportati riassuntivamente:
A) l'“Omessa o erronea notificazione del titolo secondo quanto previsto dall'art. 479 c.p.c” (…) “in data 28.08.2024 la notificava alla per il tramite del suo Controparte_1 Parte_1
procuratore, il Decreto Ingiuntivo n. 1060/2024 del 26.08.2024 (RG n. 2568/2024), unitamente all'Atto di Precetto, omettendo di notificare il predetto titolo in copia attestata conforme all'originale violando di fatto quanto stabilito dall'art. 479 c.p.c.” (…);
B) l'“Insussistenza dei presupposti per la concessione dell'immediata esecutività del Decreto
Ingiuntivo ex art. 642 c.p.c.” (..) “Nel caso di specie, va evidenziato che l'asserito credito azionato pagina 2 di 5 dalla si fonda solo ed esclusivamente su Fatture unilateralmente emesse, in Controparte_1
assenza di qualsivoglia elemento probatorio circa la legittimità delle stesse;
il che sicuramente non può far ritenere il credito certo, liquido ed esigibile, tanto da giustificare l'emissione di un Decreto
Ingiuntivo peraltro anche immediatamente esecutivo.”.
1.3) L'opponente ha quindi avanzato le seguenti richieste:
“Rigettata ogni contraria richiesta e sulla base delle motivazioni esposte, dichiarare la sospensione, inaudita altera parte, della provvisoria esecutività del D.I. n. 1060/2024 e dell'efficacia esecutiva del
Precetto notificato dalla in data 28.08.2024 unitamente al Decreto Ingiuntivo Controparte_1
n. 1060/2024 del 26.08.2024 (RG n. 2568/2024), provvisoriamente esecutivo, per un importo di €
26.391,83, emesso dal Tribunale di Como, Giudice Dott. Agostino Abate, unitamente all'Atto di
Precetto il tutto per un importo complessivo di € 29.120,13;
- In subordine, qualora l'adito Giudice non dovesse ritenere di provvedere inaudita altera parte, fissare, sempre in via cautelare, udienza di comparizione parti ai fini dell'immediata trattazione della richiesta di sospensione sopra formulata.
- Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari di causa da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
In via istruttoria, ci si riserva di articolare le relative richieste nei termini di legge, anche a seguito del comportamento processuale di controparte.”
2) In data 26.9.24 Il Giudice, precedente assegnatario della causa, ha emesso il seguente decreto:
“Il Giudice letto l'atto di citazione di opposizione all'esecuzione ex art. 615 e 617 con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto e della “provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo”; rilevato che il titolo esecutivo posto a base del precetto è il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n. 1060/2024, emesso dal Tribunale di Como;
rilevato che, a norma dell'art. 649 c.p.c., il giudice che può sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo concessa a norma dell'art. 642 c.p.c. è il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo (e non il giudice dell'opposizione a precetto) e, nel caso di specie, è competente a decidere un'eventuale opposizione a decreto ingiuntivo il Tribunale di Como;
ritenuto che
il giudice dell'opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. può sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
pagina 3 di 5 rilevato peraltro che, nella fattispecie, l'opponente solleva, da un lato, contestazioni qualificabili quale opposizione ex art. 617 c.p.c., dall'altro lato, rileva l'insussistenza dei presupposti per emettere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo;
rilevato che l'art. 617 non prevede la possibilità per il giudice di sospendere per gravi motivi l'efficacia esecutiva del titolo;
rilevato che le contestazioni sulla assenza dei presupposti per l'emissione di un decreto ingiuntivo esecutivo sono rilievi che attengono al merito e che devono essere fatti valere in sede di opposizione a decreto ingiuntivo e non in sede di opposizione a precetto;
ritenuto che
pertanto debba dichiararsi non luogo a provvedere sulle istanze di sospensione come formulate dalla Parte_1
P.Q.M.
Dichiara non luogo a provvedere sulle istanze di sospensione formulate dall'opponente.
Riserva le verifiche preliminari allo scadere del termine ex art. 166 c.p.c.”
3) Si è costituita la parte opposta, specificando:
- con riferimento al motivo di cui al punto A) di aver correttamente indicato, nell'atto di precetto notificato unitamente al titolo esecutivo, “Che il suddetto decreto ingiuntivo, di cui è stata autorizzata la provvisoria esecuzione ai sensi dell'642 c.p.c, viene notificato in copia attestata conforme all'originale, contestualmente al presente atto di precetto, ai sensi dell'art. 475 e 479 c.p.c.”;
- l'inammissibilità del motivo di cui al punto B), atteso che tale contestazione era stata già prospettata in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, avanzata con specifica istanza di sospensione del medesimo decreto davanti al Tribunale di Como R.G. n. 2946/2024.
4) Con memoria depositata in data 13.12.24 la parte opponente ha dato atto che fosse stata sospesa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo posto alla base del precetto (depositando la relativa ordinanza), rilevando pertanto che “alla luce di quanto statuito dalla Suprema Corte con la Sentenza n.
8217/2004 deve essere disposta la sospensione del giudizio di Opposizione ex art. 615 c.p.c. attesa la sospensione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 1060/2024 del 26.08.2024 da parte del Giudice Dott.ssa TOPPAN con Ordinanza di Accoglimento del 30.10.2024. Inoltre, nel caso che ci occupa, la società opposta non ha provveduto ad iscrivere a ruolo il Pignoramento presso terzi notificato, con la conseguente inefficacia dello stesso, circostanza che ha comportato anche l'estinzione, per cessata materia del contendere, dell'Opposizione ex art. 617 c.p.c..”.
5) All'udienza del 7.5.2025 a seguito della discussione orale la causa è stata trattenuta in decisone dal
Giudice scrivente, assegnatario della causa a decorrere dal 17.2.25.
6) L'opposizione non merita l'accoglimento per le ragioni di seguito indicate:
pagina 4 di 5 -il motivo riportato al predetto punto A), qualificabile quale motivo di opposizione ex art 617 comma I cpc, è infondato, essendo evidente che nella relata di notifica (di cui al precetto depositato in atti) il legale ha attestato la conformità all'originale del decreto ingiuntivo in argomento, n. 1060/2024;
- il motivo riportato al predetto punto B) attiene al merito, perché con esso l'opponente deduce circostanze antecedenti alla formazione del titolo giudiziale, ossia al decreto ingiuntivo n. 1060/2024.
In ragione di quanto sopra la doglianza in esame è inammissibile.
Deve altresì precisarsi che, a fronte della documentata sospensione della provvisoria esecuzione del
Decreto Ingiuntivo n. 1060/2024 (con ordinanza di accoglimento del 29.10.2024) resa nel giudizio di merito incardinato dalla odierna parte opponente, la stessa ha chiesto la sospensione del presente giudizio. In realtà la sospensione invocata dall'opponente è prevista espressamente ex art 623 c.p.c. per le procedure esecutive e non riguarda il presente giudizio di opposizione ex art 617 comma 1 c.p.c.
Non può del pari dichiararsi cessata materia del contendere, poichè la parte opposta ha nelle proprie conclusioni richiesto il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente alle spese di lite, così manifestando interesse ad una pronuncia giudiziale.
In ragione di quanto sopra, la presente opposizione deve essere respinta, non rilevando in questa sede le ragioni vagliate del giudice del merito nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo pendente tra le parti.
7) Non ci sono gli estremi per una pronuncia ai sensi dell'art 96 c.p.c. non essendo emerso il dolo o la colpa grave in capo all'opponente.
8) Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi del DM n 55 del 2014, che vengono diminuiti in ragione della semplicità della materia trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- condanna la parte opponente a rimborsare in favore della parte opposta le spese di lite, che si liquidano in € 2.500,00 oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili, se non detraibile dalla parte vittoriosa.
Milano, 26/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Burza
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