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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 30/01/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, all'udienza del 30.01.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 3582/2021
TRA
nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa, giusto Parte_1 mandato allegato al ricorso introduttivo, dall'avv. Erica Cantiello, presso cui elettivamente domicilia come in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura generale CP_1 alle liti indicata in atti, dall'avv. Nicola Di Ronza, con cui elett. dom. in Napoli alla
Via De Gasperi n. 55
RESISTENTE
OGGETTO: annullamento verbale unico di accertamento e notificazione n. CP_1
2019018366 del 30.6.2020
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 14.06.2021 parte ricorrente in epigrafe, esponeva: di aver ricevuto in data 08.07.2020 verbale di accertamento n.
2019018366 del 30.6.2020, con il quale l' disponeva l'annullamento del suo CP_1 rapporto di lavoro subordinato e la riqualificazione d'ufficio del rapporto in lavoro autonomo in conseguenza del suo apporto reso nell'interesse della società Istituto
Paritario Padre Pio srls, di cui era contitolare;
che con il medesimo verbale le veniva, altresì, ordinato il pagamento di euro 13.067,41 a titolo di contributi previdenziali CP_ obbligatori e somme aggiuntive;
che a seguito del precitato provvedimento l'
1 dichiarava il rapporto di lavoro intercorso tra le parti in detto arco temporale invalido ai fini dell'assicurazione obbligatoria e del conseguente riconoscimento delle tutele previdenziali ed assistenziali in proprio favore e disponeva la sua iscrizione d'ufficio CP_ alla Gestione Commercianti dell' Deduceva l'illegittimità e/o la CP_ nullità/inesistenza del provvedimento adottato dall' per inesistenza/genericità della motivazione, nonché per mancata comunicazione dell'avvio dell'accertamento ispettivo. Esponeva di essere socia al 30% dell'Istituto Paritario, mentre socio al 70% era il IG. nato a [...] il [...], e di essere inoltre docente di CP_2 lingue straniere attualmente in pensione. Evidenziava che l'organizzazione del predetto Istituto durante l'anno scolastico 2016/2017 e nello specifico dal 09.09.2016 al 25.01.2017 richiedeva un'insegnante di lingua straniera, pertanto, ella veniva assunta con contratto part time, e successivamente, venuta meno l'eIGenza, si dimetteva. Deduceva che gli ispettori avevano annullato tale rapporto di lavoro sul presupposto che nelle dichiarazioni rese in sede di ispezione, ella avrebbe omesso di dire che era stata anche docente. Riteneva che le osservazioni degli ispettori fossero del tutto infondate in fatto ed in diritto ed avevano travisato la sua dichiarazione nonché le dichiarazioni rese dagli altri soggetti dipendenti escussi ed in ogni caso evidenziava che non le era stata rivolta alcuna domanda specifica e che le dichiarazioni avevano riguardato l'organizzazione interna della scuola. Sosteneva che il rapporto di lavoro subordinato fosse perfettamente valido e sussistente in quanto era tenuta a rispettare un preciso orario di lavoro settimanale. Negava la propria partecipazione al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza.
Allegava di aver in data 17.07.2020 presentato avverso il predetto verbale di accertamento ricorso amministrativo dinanzi al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro presso la Direzione Regionale del Lavoro, il quale, lo aveva dichiarato genericamente inammissibile con possibilità di proporre ricorso giudiziario avverso tale decisione entro 30 giorni dalla notifica. Eccepiva, infine, l'illegittimità, l'esosità
e l'erronea quantificazione della percentuale applicata e della sanzione irrogata.
Concludeva, pertanto, chiedendo annullarsi il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019018366 del 30.06.2020 perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto accertarsi e dichiararsi non dovuto il contributo preteso dall' ; CP_1 annullarsi le sanzioni applicate per insussistenza dei presupposti ovvero, in subordine, ridursi le stesse ricalcolandone gli importi nella misura di legge. Vinte le spese.
2 Si costituiva tempestivamente l' contestando la presunta mancanza di CP_1 motivazione del provvedimento impugnato, nonché la presunta mancata comunicazione dell'avvio del procedimento. Evidenziava che la ricorrente risultava essere stata pienamente edotta dell'intero procedimento. Escludeva l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Riteneva che la IG.ra , socia al 30%, non era Pt_1 assoggettata ad alcuna direttiva, anzi era direttamente lei ad impartire direttive ai suoi dipendenti subordinati. Assumeva che i poteri di direzione e gestione ed i compiti di controllo e retribuzione dei suoi dipendenti, venivano da lei esercitati in piena autonomia e indipendenza dal IG. Affermava che l'attività posta in essere CP_2 dalla IG.ra comportasse inevitabilmente un apporto prevalente e Pt_1 continuativo alla società. Deduceva la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti. Rappresentava che il verbale ispettivo costituisse piena prova circa i fatti che gli ispettori avevano attestato essere avvenuti in loro presenza e in ordine agli accertamenti da loro compiuti, nonché alle dichiarazioni loro rese. Pertanto, concludeva chiedendo il rigetto del ricorso. Vinte le spese.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa veniva discussa, e contestualmente decisa, all'udienza odierna con la presente sentenza.
*****
Premessa l'ammissibilità e l'adempimento di tutti gli oneri formali preliminari del processo notificatorio dell'accertamento, va precisato che nel merito l'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
E' incontestato tra le parti che la ricorrente sia stata socia dell' Istituto Paritario
Padre Pio srls al 30% e che sia stata attinta da un accertamento ispettivo unificato con il quale gli ispettori disconoscevano il suo rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'istituto, come insegnante di lingua inglese dal 09.09.2016 al 25.01.2017, ritenendo che essa si occupasse con carattere di abitualità e prevalenza all'attività amministrativa della società, per cui procedevano all'iscrizione presso la gestione commercianti.
E' opportuno ricostruire il quadro normativo di riferimento in relazione alla iscrizione presso la gestione commercianti.
Rileva il Tribunale che ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge n. 160 del 1975, come modificato dall'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996, il socio
3 CP_ amministratore di che svolga attività lavorativa all'interno della stessa società è tenuto all'iscrizione nella gestione commercianti.
Infatti, gli atti impugnati opposti hanno ad oggetto crediti relativi al mancato pagamento di contributi previdenziali dovuti in ragione dell'iscrizione del ricorrente alla gestione previdenziale degli esercenti attività commerciale.
Tale obbligo di iscrizione viene contestato dall'opponente che sostiene l'illegittimità della doppia iscrizione e della conseguente doppia contribuzione, in quanto, rivestendo esclusivamente la carica di socia al 30% non si configurava il requisito della partecipazione personale con carattere di abitualità e prevalenza richiesto ai fini dell'iscrizione nella gestione commercianti.
Va evidenziato, al riguardo, che l'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 sancisce l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali dei soggetti che siano in possesso alternativamente dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.
Orbene, osserva la giudicante che nel caso di specie, alla luce delle dichiarazioni raccolte dagli ispettori sussistono gli estremi per l'iscrizione della ricorrente presso la gestione commercianti atteso che dal contenuto del verbale ispettivo emerge che la stessa si dedicasse all'attività dell'istituto con i requisiti dell'abitualità e della prevalenza. In particolare il socio di maggioranza ha dichiarato (cfr. verbale CP_2 ispettivo in atti) che il corpo docenti era selezionato e comunque curato dalla
“preside ”, parimenti i molteplici insegnanti escussi in sede ispettiva hanno Pt_1 affermato di ricevere la retribuzione e/o comunque le direttive dall'opponente identificata come la “referente” della scuola;
del resto presso quest'ultima la stessa è stata trovata al momento dell'accesso ispettivo.
4 Rileva il Tribunale che l'obbligo della doppia contribuzione si configura ai sensi dell'art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996 “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per
l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all' decidere Controparte_4 sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente….”.
Le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate, una prima volta, con la sentenza del 12 febbraio 2010 n. 3240 laddove affermavano, nel contrasto di giurisprudenza, che la norma doveva ritenersi applicabile anche al socio di società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore. Successivamente, il legislatore è intervenuto con una norma di interpretazione autentica, l'art. 12, comma
11, del decreto legge n. 78 del 2010, cui ha fatto seguito una nuova pronuncia della
Suprema Corte (Cass., Sez. Un., 8 agosto 2011, n. 17076) e la sentenza della Corte
Costituzionale (n.15/2012) con la quale è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale della predetta disposizione normativa.
In virtù dell'intervento legislativo e dei recenti arresti giurisprudenziali, questo giudicante ritiene che non possa, allo stato, revocarsi in dubbio che il criterio dell'attività prevalente di cui al citato art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996, quale parametro di valutazione per individuare la gestione assicurativa dell' alla CP_1 quale versare i contributi previdenziali nel caso di svolgimento di plurime attività che, autonomamente considerate, comporterebbero l'iscrizione a diverse gestioni previdenziali, opera esclusivamente per le attività esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti. Non opera, invece, per i rapporti di lavoro - quelli a carattere autonomo - per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26.
Pertanto, il concorso tra un'attività di lavoro autonomo (quale è quella di amministratore di società) e l'esercizio di un'attività commerciale, non dà luogo all'applicazione del criterio della prevalenza, rimanendo le due attività distinte e
(sotto questo profilo) autonome sicché parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo contributivo nella rispettiva gestione assicurativa.
5 Tutto quanto sopra esposto in tema di cumulabilità dell'iscrizione- contribuzione alla CP_ Gestione Separata e alla Gestione dei Commercianti, resta da vedere se, pur ribadita la astratta compatibilità delle due iscrizioni, sussista, a monte, il requisito previsto dall'art. 1 comma 203 l. 662/1996 per l'iscrizione alla gestione commercianti, ovvero la partecipazione al lavoro aziendale, da parte del socio amministratore, con i caratteri dell'abitualità e prevalenza.
Dunque, fermo che non bisogna più procedere al giudizio comparativo tra le due attività (e cioè al giudizio di prevalenza ai sensi del comma 208) al fine di individuare la gestione cui pagare i contributi, sarà pur sempre necessario accertare se, in capo allo stesso soggetto, ricorrano contestualmente i requisiti che determinano l'obbligo di iscrizione ad entrambe le gestioni.
Osserva questa giudicante come, nel caso di specie, è stata offerta la prova da parte dell' della sussistenza del requisito legittimante l'iscrizione dell'opponente CP_1 nella gestione commercianti, ovvero è emersa la sua partecipazione personale all'attività aziendale con carattere di abitualità e prevalenza sicuramente con riferimento al secondo segmento temporale cioè dal 01.12.2017 al 31.12.2019.
Al riguardo la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che “stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un' attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa”
(Cass., sez.lav., 04.04.2012, n. 5360).
Parte opponente ha formulato le richieste istruttorie orali, atteso che sul piano documentale alcunchè è stato prodotto che potesse sconfessare l'abitualità e la prevalenza, ma la prova non è stata ammessa perché vertente su circostanze negative
(capo h- g), generiche e valutative oltre che in parte su circostanze documentali, tali dati hanno indotto il tribunale a ritenere ultronea oltre che irrilevante la prova richiesta e, viceversa, valorizzare le risultanze del verbale ispettivo che, nel merito, non è stato specificamente contestato.
Del resto, proprio le dichiarazioni raccolte dagli ispettori relative all'anno 2019 e, dal tenore delle stesse quantomeno al biennio precedente, nonchè la sua partecipazione attiva all'attività societaria in termini di organizzazione didattica, escludono che non si estenda al di là dei poteri-doveri propri della funzione (in tal senso cfr. anche
Tribunale di Roma sez.lav. 30.05.2013, n. 7443).
6 Va, peraltro, richiamata la circolare del 14.05.2013 n. 78 che, nell'intento di CP_1 fornire chiarimenti alle strutture territoriali, proprio con riferimento al requisito della partecipazione personale all'attività lavorativa con carattere di abitualità precisa che la relativa prova spetta all'Istituto di previdenza il quale, al fine di assolvere il relativo onere, non deve limitarsi a riscontri meramente documentali, bensì procedere, ove necessario, anche ad accertamenti da effettuarsi in loco.
Venendo, dunque, al caso di specie, rileva la giudicante che, stante le copiose dichiarazioni delle persone escusse e anche quelle del socio di maggioranza,
[...]
, può sicuramente ritenersi che l'attività ispettiva ha riscontrato la CP_2 partecipazione personale all'attività aziendale a far data dal dicembre 2017 (sia considerando le dichiarazioni dei lavoratori che il periodo del controllo ispettivo).
Del resto, circa il valore dei verbali ispettivi, la giurisprudenza di legittimità sul punto è granitica e sostiene che “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo
l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (cfr. Cass. 9827/2000). La giudicante partendo da tali interpretazioni ritiene, quindi, che non sia possibile disconoscere il rapporto di lavoro dal 10.09.2016 al 09.01.2017 non essendo sufficienti gli elementi probatori prodotti dall'Ente per questo segmento temporale, contrariamente al periodo successivo.
Alla luce di quanto esposto la domanda va parzialmente accolta e dichiarata non dovuta la contribuzione richiesta limitatamente al periodo di iscrizione dal
10.09.2016 al 09.01.2017.
Le spese di lite stante l'accoglimento del tutto parziale della domanda sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona della dott.ssa Valentina
Ricchezza, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
7 1) in accoglimento parziale della domanda dichiara non dovuta la contribuzione relativa al periodo di iscrizione alla gestione commercianti dal 10.09.2016 al
09.01.2017;
2)compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 30 gennaio 2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, all'udienza del 30.01.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 3582/2021
TRA
nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa, giusto Parte_1 mandato allegato al ricorso introduttivo, dall'avv. Erica Cantiello, presso cui elettivamente domicilia come in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura generale CP_1 alle liti indicata in atti, dall'avv. Nicola Di Ronza, con cui elett. dom. in Napoli alla
Via De Gasperi n. 55
RESISTENTE
OGGETTO: annullamento verbale unico di accertamento e notificazione n. CP_1
2019018366 del 30.6.2020
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 14.06.2021 parte ricorrente in epigrafe, esponeva: di aver ricevuto in data 08.07.2020 verbale di accertamento n.
2019018366 del 30.6.2020, con il quale l' disponeva l'annullamento del suo CP_1 rapporto di lavoro subordinato e la riqualificazione d'ufficio del rapporto in lavoro autonomo in conseguenza del suo apporto reso nell'interesse della società Istituto
Paritario Padre Pio srls, di cui era contitolare;
che con il medesimo verbale le veniva, altresì, ordinato il pagamento di euro 13.067,41 a titolo di contributi previdenziali CP_ obbligatori e somme aggiuntive;
che a seguito del precitato provvedimento l'
1 dichiarava il rapporto di lavoro intercorso tra le parti in detto arco temporale invalido ai fini dell'assicurazione obbligatoria e del conseguente riconoscimento delle tutele previdenziali ed assistenziali in proprio favore e disponeva la sua iscrizione d'ufficio CP_ alla Gestione Commercianti dell' Deduceva l'illegittimità e/o la CP_ nullità/inesistenza del provvedimento adottato dall' per inesistenza/genericità della motivazione, nonché per mancata comunicazione dell'avvio dell'accertamento ispettivo. Esponeva di essere socia al 30% dell'Istituto Paritario, mentre socio al 70% era il IG. nato a [...] il [...], e di essere inoltre docente di CP_2 lingue straniere attualmente in pensione. Evidenziava che l'organizzazione del predetto Istituto durante l'anno scolastico 2016/2017 e nello specifico dal 09.09.2016 al 25.01.2017 richiedeva un'insegnante di lingua straniera, pertanto, ella veniva assunta con contratto part time, e successivamente, venuta meno l'eIGenza, si dimetteva. Deduceva che gli ispettori avevano annullato tale rapporto di lavoro sul presupposto che nelle dichiarazioni rese in sede di ispezione, ella avrebbe omesso di dire che era stata anche docente. Riteneva che le osservazioni degli ispettori fossero del tutto infondate in fatto ed in diritto ed avevano travisato la sua dichiarazione nonché le dichiarazioni rese dagli altri soggetti dipendenti escussi ed in ogni caso evidenziava che non le era stata rivolta alcuna domanda specifica e che le dichiarazioni avevano riguardato l'organizzazione interna della scuola. Sosteneva che il rapporto di lavoro subordinato fosse perfettamente valido e sussistente in quanto era tenuta a rispettare un preciso orario di lavoro settimanale. Negava la propria partecipazione al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza.
Allegava di aver in data 17.07.2020 presentato avverso il predetto verbale di accertamento ricorso amministrativo dinanzi al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro presso la Direzione Regionale del Lavoro, il quale, lo aveva dichiarato genericamente inammissibile con possibilità di proporre ricorso giudiziario avverso tale decisione entro 30 giorni dalla notifica. Eccepiva, infine, l'illegittimità, l'esosità
e l'erronea quantificazione della percentuale applicata e della sanzione irrogata.
Concludeva, pertanto, chiedendo annullarsi il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019018366 del 30.06.2020 perché infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto accertarsi e dichiararsi non dovuto il contributo preteso dall' ; CP_1 annullarsi le sanzioni applicate per insussistenza dei presupposti ovvero, in subordine, ridursi le stesse ricalcolandone gli importi nella misura di legge. Vinte le spese.
2 Si costituiva tempestivamente l' contestando la presunta mancanza di CP_1 motivazione del provvedimento impugnato, nonché la presunta mancata comunicazione dell'avvio del procedimento. Evidenziava che la ricorrente risultava essere stata pienamente edotta dell'intero procedimento. Escludeva l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Riteneva che la IG.ra , socia al 30%, non era Pt_1 assoggettata ad alcuna direttiva, anzi era direttamente lei ad impartire direttive ai suoi dipendenti subordinati. Assumeva che i poteri di direzione e gestione ed i compiti di controllo e retribuzione dei suoi dipendenti, venivano da lei esercitati in piena autonomia e indipendenza dal IG. Affermava che l'attività posta in essere CP_2 dalla IG.ra comportasse inevitabilmente un apporto prevalente e Pt_1 continuativo alla società. Deduceva la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti. Rappresentava che il verbale ispettivo costituisse piena prova circa i fatti che gli ispettori avevano attestato essere avvenuti in loro presenza e in ordine agli accertamenti da loro compiuti, nonché alle dichiarazioni loro rese. Pertanto, concludeva chiedendo il rigetto del ricorso. Vinte le spese.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa veniva discussa, e contestualmente decisa, all'udienza odierna con la presente sentenza.
*****
Premessa l'ammissibilità e l'adempimento di tutti gli oneri formali preliminari del processo notificatorio dell'accertamento, va precisato che nel merito l'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
E' incontestato tra le parti che la ricorrente sia stata socia dell' Istituto Paritario
Padre Pio srls al 30% e che sia stata attinta da un accertamento ispettivo unificato con il quale gli ispettori disconoscevano il suo rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'istituto, come insegnante di lingua inglese dal 09.09.2016 al 25.01.2017, ritenendo che essa si occupasse con carattere di abitualità e prevalenza all'attività amministrativa della società, per cui procedevano all'iscrizione presso la gestione commercianti.
E' opportuno ricostruire il quadro normativo di riferimento in relazione alla iscrizione presso la gestione commercianti.
Rileva il Tribunale che ai sensi dell'art. 29, comma 1, della legge n. 160 del 1975, come modificato dall'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996, il socio
3 CP_ amministratore di che svolga attività lavorativa all'interno della stessa società è tenuto all'iscrizione nella gestione commercianti.
Infatti, gli atti impugnati opposti hanno ad oggetto crediti relativi al mancato pagamento di contributi previdenziali dovuti in ragione dell'iscrizione del ricorrente alla gestione previdenziale degli esercenti attività commerciale.
Tale obbligo di iscrizione viene contestato dall'opponente che sostiene l'illegittimità della doppia iscrizione e della conseguente doppia contribuzione, in quanto, rivestendo esclusivamente la carica di socia al 30% non si configurava il requisito della partecipazione personale con carattere di abitualità e prevalenza richiesto ai fini dell'iscrizione nella gestione commercianti.
Va evidenziato, al riguardo, che l'art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 sancisce l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali dei soggetti che siano in possesso alternativamente dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.
Orbene, osserva la giudicante che nel caso di specie, alla luce delle dichiarazioni raccolte dagli ispettori sussistono gli estremi per l'iscrizione della ricorrente presso la gestione commercianti atteso che dal contenuto del verbale ispettivo emerge che la stessa si dedicasse all'attività dell'istituto con i requisiti dell'abitualità e della prevalenza. In particolare il socio di maggioranza ha dichiarato (cfr. verbale CP_2 ispettivo in atti) che il corpo docenti era selezionato e comunque curato dalla
“preside ”, parimenti i molteplici insegnanti escussi in sede ispettiva hanno Pt_1 affermato di ricevere la retribuzione e/o comunque le direttive dall'opponente identificata come la “referente” della scuola;
del resto presso quest'ultima la stessa è stata trovata al momento dell'accesso ispettivo.
4 Rileva il Tribunale che l'obbligo della doppia contribuzione si configura ai sensi dell'art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996 “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per
l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all' decidere Controparte_4 sulla iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente….”.
Le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate, una prima volta, con la sentenza del 12 febbraio 2010 n. 3240 laddove affermavano, nel contrasto di giurisprudenza, che la norma doveva ritenersi applicabile anche al socio di società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore. Successivamente, il legislatore è intervenuto con una norma di interpretazione autentica, l'art. 12, comma
11, del decreto legge n. 78 del 2010, cui ha fatto seguito una nuova pronuncia della
Suprema Corte (Cass., Sez. Un., 8 agosto 2011, n. 17076) e la sentenza della Corte
Costituzionale (n.15/2012) con la quale è stata dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale della predetta disposizione normativa.
In virtù dell'intervento legislativo e dei recenti arresti giurisprudenziali, questo giudicante ritiene che non possa, allo stato, revocarsi in dubbio che il criterio dell'attività prevalente di cui al citato art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996, quale parametro di valutazione per individuare la gestione assicurativa dell' alla CP_1 quale versare i contributi previdenziali nel caso di svolgimento di plurime attività che, autonomamente considerate, comporterebbero l'iscrizione a diverse gestioni previdenziali, opera esclusivamente per le attività esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti. Non opera, invece, per i rapporti di lavoro - quelli a carattere autonomo - per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26.
Pertanto, il concorso tra un'attività di lavoro autonomo (quale è quella di amministratore di società) e l'esercizio di un'attività commerciale, non dà luogo all'applicazione del criterio della prevalenza, rimanendo le due attività distinte e
(sotto questo profilo) autonome sicché parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo contributivo nella rispettiva gestione assicurativa.
5 Tutto quanto sopra esposto in tema di cumulabilità dell'iscrizione- contribuzione alla CP_ Gestione Separata e alla Gestione dei Commercianti, resta da vedere se, pur ribadita la astratta compatibilità delle due iscrizioni, sussista, a monte, il requisito previsto dall'art. 1 comma 203 l. 662/1996 per l'iscrizione alla gestione commercianti, ovvero la partecipazione al lavoro aziendale, da parte del socio amministratore, con i caratteri dell'abitualità e prevalenza.
Dunque, fermo che non bisogna più procedere al giudizio comparativo tra le due attività (e cioè al giudizio di prevalenza ai sensi del comma 208) al fine di individuare la gestione cui pagare i contributi, sarà pur sempre necessario accertare se, in capo allo stesso soggetto, ricorrano contestualmente i requisiti che determinano l'obbligo di iscrizione ad entrambe le gestioni.
Osserva questa giudicante come, nel caso di specie, è stata offerta la prova da parte dell' della sussistenza del requisito legittimante l'iscrizione dell'opponente CP_1 nella gestione commercianti, ovvero è emersa la sua partecipazione personale all'attività aziendale con carattere di abitualità e prevalenza sicuramente con riferimento al secondo segmento temporale cioè dal 01.12.2017 al 31.12.2019.
Al riguardo la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che “stante l'ampiezza della dizione usata dal legislatore, per partecipazione personale al lavoro aziendale deve intendersi non soltanto l'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche di un' attività organizzativa e direttiva, di natura intellettuale, posto che anche con tale attività il socio offre il proprio personale apporto all'attività di impresa, ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa”
(Cass., sez.lav., 04.04.2012, n. 5360).
Parte opponente ha formulato le richieste istruttorie orali, atteso che sul piano documentale alcunchè è stato prodotto che potesse sconfessare l'abitualità e la prevalenza, ma la prova non è stata ammessa perché vertente su circostanze negative
(capo h- g), generiche e valutative oltre che in parte su circostanze documentali, tali dati hanno indotto il tribunale a ritenere ultronea oltre che irrilevante la prova richiesta e, viceversa, valorizzare le risultanze del verbale ispettivo che, nel merito, non è stato specificamente contestato.
Del resto, proprio le dichiarazioni raccolte dagli ispettori relative all'anno 2019 e, dal tenore delle stesse quantomeno al biennio precedente, nonchè la sua partecipazione attiva all'attività societaria in termini di organizzazione didattica, escludono che non si estenda al di là dei poteri-doveri propri della funzione (in tal senso cfr. anche
Tribunale di Roma sez.lav. 30.05.2013, n. 7443).
6 Va, peraltro, richiamata la circolare del 14.05.2013 n. 78 che, nell'intento di CP_1 fornire chiarimenti alle strutture territoriali, proprio con riferimento al requisito della partecipazione personale all'attività lavorativa con carattere di abitualità precisa che la relativa prova spetta all'Istituto di previdenza il quale, al fine di assolvere il relativo onere, non deve limitarsi a riscontri meramente documentali, bensì procedere, ove necessario, anche ad accertamenti da effettuarsi in loco.
Venendo, dunque, al caso di specie, rileva la giudicante che, stante le copiose dichiarazioni delle persone escusse e anche quelle del socio di maggioranza,
[...]
, può sicuramente ritenersi che l'attività ispettiva ha riscontrato la CP_2 partecipazione personale all'attività aziendale a far data dal dicembre 2017 (sia considerando le dichiarazioni dei lavoratori che il periodo del controllo ispettivo).
Del resto, circa il valore dei verbali ispettivi, la giurisprudenza di legittimità sul punto è granitica e sostiene che “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo
l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (cfr. Cass. 9827/2000). La giudicante partendo da tali interpretazioni ritiene, quindi, che non sia possibile disconoscere il rapporto di lavoro dal 10.09.2016 al 09.01.2017 non essendo sufficienti gli elementi probatori prodotti dall'Ente per questo segmento temporale, contrariamente al periodo successivo.
Alla luce di quanto esposto la domanda va parzialmente accolta e dichiarata non dovuta la contribuzione richiesta limitatamente al periodo di iscrizione dal
10.09.2016 al 09.01.2017.
Le spese di lite stante l'accoglimento del tutto parziale della domanda sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona della dott.ssa Valentina
Ricchezza, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
7 1) in accoglimento parziale della domanda dichiara non dovuta la contribuzione relativa al periodo di iscrizione alla gestione commercianti dal 10.09.2016 al
09.01.2017;
2)compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 30 gennaio 2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza
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