Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 05/02/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 6930/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
24/06/1952, residente in [...]675 16100 GENOVA [GE] ITALIA rappresentata e difesa dagli Avv.ti Barbara Calderazzo (Cod. Fisc.
) e Gianfranco Gesino (Cod. Fisc. C.F._2
), e con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. C.F._3
Barbara Calderazzo in Genova, Via Fiasella1/18, come da mandato in atti;
e
, C.F. , nato a [...] CP_1 C.F._4
(GE), il 07/07/1943, residente in [...]5 16100 GENOVA
ITALIA, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Barbara Calderazzo (Cod. Fisc.
) e Gianfranco Gesino (Cod. Fisc. C.F._2
), e con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. C.F._3
Barbara Calderazzo in Genova, Via Fiasella1/18, come da mandato in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate nelle nore scritte rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 23/12/2004 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
2 autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_2
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1) i coniugi vivranno separati, portandosi reciproco rispetto;
2) il signor è rimasto a vivere nella casa coniugale sita in Via CP_1
Pescia 5/5, mentre la signora si è trasferita in altra abitazione sita in Parte_1
Genova, C.so Europa 675/26;
3) stante la disparità di reddito, il marito verserà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento, un assegno mensile di € 50,00;
4) i coniugi dichiarano di aver già regolato tra loro ogni ulteriore questione patrimoniale”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2004, Numero 1132,
Parte I , Serie , Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 31/01/2025
Il Presidente rel. est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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