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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/11/2025, n. 5716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5716 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giulio Cataldi Presidente dr. Michele Caccese Consigliere dr.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 736/2021 R.G.A.C., riservata in decisione all'udienza del 4.6.2025;
TRA
(C.F. n. – P. IVA n. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv.
ED EL RI (C.F. n. ), in forza di procura alle liti allegata C.F._1 all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, e dall'avv. Marco Di Pietro (C.F. n.
, in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo C.F._2 difensore depositata nel giudizio di primo grado in data 6.7.2020, presso lo studio dei quali, in
Napoli, alla Via Santa Lucia, n. 62, elettivamente domicilia;
Appellante
E
(C.F. n. ), nella qualità di titolare della omonima ditta Controparte_1 C.F._3
(C.F. n. , rappresentato e difeso, in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di P.IVA_3 costituzione in appello, dall'avv. Carmela Pisacane (C.F. n. ), presso il cui C.F._4 studio in Napoli, al Centro Direzionale, isola G/7, elettivamente domicilia;
Appellato
1 Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Dodicesima Sezione Civile, n.
5059/2020, depositata in data 15.7.2020.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
La – d'ora innanzi, per brevità, anche solo – con Parte_2 Pt_1 atto di citazione notificato, a mezzo pec, in data 15.2.2021, ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, , per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Napoli, n. 5059/2020, pubblicata in data 15.7.2020, con cui era rigettata l'opposizione proposta dall'odierna appellante e, per l'effetto, era confermato e dichiarato esecutivo, ex art. 653 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto, n. 3099/2016 (con cui era stato ingiunto alla di pagare, in Pt_1 favore del , la somma pari ad € 32.038,49, quale corrispettivo per la fornitura di CP_1 materiale edile, di cui alle fatture allegate al ricorso monitorio, oltre interessi dalla data di emissione di ogni singola fattura sino al saldo effettivo e spese di procedure), con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistataria.
La società appellante ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in riforma della stessa, di dichiarare che nulla essa doveva all'appellato CP_1
, nella qualità di titolare della omonima ditta, per inesistenza e/o insufficienza della prova
[...] del credito ingiunto;
con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, da attribuire ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Si è costituito in giudizio , che ha resistito all'appello, chiedendone il rigetto;
Controparte_1 con vittoria delle spese di lite.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ex art. 283
c.p.c., all'udienza del 4.6.2025 la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nella pendenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., in data 3.9.2015 l'avv. Marco Di Pietro, procuratore dell'appellante, ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio di appello, con richiesta di compensazione delle spese processuali, sottoscritto da lui, munito del relativo potere
(cfr. procura alle liti conferita all'avv. Marco Di Pietro), notificato in pari data, a mezzo pec, al procuratore dell'appellato; in data 5.9.2025 l'avv. Carmela Pisacane, procuratore dell'appellato, munito del relativo potere (cfr. procura alle liti conferita all'avv. Carmela Pisacane), ha depositato atto di accettazione della predetta rinuncia, convenendo sulla compensazione delle spese processuali.
In conseguenza della rinuncia dell'appellante agli atti del giudizio di appello e della relativa accettazione dell'appellato, deve essere dichiarata, ex art. 306 c.p.c., l'estinzione del giudizio di
2 appello (nel caso di specie, non sarebbe stata neanche necessaria l'accettazione dell'appellato, non avendo l'appellato uno specifico interesse alla pronuncia sul merito;
cfr., fra tante, cass. civ.,
24.3.2011, n. 6850).
La dichiarazione di estinzione del giudizio di appello per rinuncia agli atti, ex art. 306 c.p.c., determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 338 c.p.c.
Le spese del giudizio di appello devono essere compensate tra le parti, ex art. 306, ultimo comma,
c.p.c., essendo in tal senso le richieste di parte appellante e di parte appellata (vedi dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio di appello, depositata in data 3.9.2025 dall'avv. Di Pietro, procuratore dell'appellante, e dichiarazione di accettazione dell'avversa rinuncia agli atti del giudizio di appello, depositata in data 5.9.2025 dal procuratore dell'appellato).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio di appello, ex art. 306 c.p.c.;
2) Compensa tra le parti le spese del giudizio di appello;
Così deciso in Napoli, il 12.11.2025
Il consigliere rel.ed est. Il Presidente dott.ssa Rosaria Morrone dott. Giulio Cataldi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr. Giulio Cataldi Presidente dr. Michele Caccese Consigliere dr.ssa Rosaria Morrone Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 736/2021 R.G.A.C., riservata in decisione all'udienza del 4.6.2025;
TRA
(C.F. n. – P. IVA n. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv.
ED EL RI (C.F. n. ), in forza di procura alle liti allegata C.F._1 all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, e dall'avv. Marco Di Pietro (C.F. n.
, in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione di nuovo C.F._2 difensore depositata nel giudizio di primo grado in data 6.7.2020, presso lo studio dei quali, in
Napoli, alla Via Santa Lucia, n. 62, elettivamente domicilia;
Appellante
E
(C.F. n. ), nella qualità di titolare della omonima ditta Controparte_1 C.F._3
(C.F. n. , rappresentato e difeso, in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di P.IVA_3 costituzione in appello, dall'avv. Carmela Pisacane (C.F. n. ), presso il cui C.F._4 studio in Napoli, al Centro Direzionale, isola G/7, elettivamente domicilia;
Appellato
1 Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Dodicesima Sezione Civile, n.
5059/2020, depositata in data 15.7.2020.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
La – d'ora innanzi, per brevità, anche solo – con Parte_2 Pt_1 atto di citazione notificato, a mezzo pec, in data 15.2.2021, ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, , per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Napoli, n. 5059/2020, pubblicata in data 15.7.2020, con cui era rigettata l'opposizione proposta dall'odierna appellante e, per l'effetto, era confermato e dichiarato esecutivo, ex art. 653 c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto, n. 3099/2016 (con cui era stato ingiunto alla di pagare, in Pt_1 favore del , la somma pari ad € 32.038,49, quale corrispettivo per la fornitura di CP_1 materiale edile, di cui alle fatture allegate al ricorso monitorio, oltre interessi dalla data di emissione di ogni singola fattura sino al saldo effettivo e spese di procedure), con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistataria.
La società appellante ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, in riforma della stessa, di dichiarare che nulla essa doveva all'appellato CP_1
, nella qualità di titolare della omonima ditta, per inesistenza e/o insufficienza della prova
[...] del credito ingiunto;
con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, da attribuire ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Si è costituito in giudizio , che ha resistito all'appello, chiedendone il rigetto;
Controparte_1 con vittoria delle spese di lite.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ex art. 283
c.p.c., all'udienza del 4.6.2025 la causa è stata assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Nella pendenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., in data 3.9.2015 l'avv. Marco Di Pietro, procuratore dell'appellante, ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio di appello, con richiesta di compensazione delle spese processuali, sottoscritto da lui, munito del relativo potere
(cfr. procura alle liti conferita all'avv. Marco Di Pietro), notificato in pari data, a mezzo pec, al procuratore dell'appellato; in data 5.9.2025 l'avv. Carmela Pisacane, procuratore dell'appellato, munito del relativo potere (cfr. procura alle liti conferita all'avv. Carmela Pisacane), ha depositato atto di accettazione della predetta rinuncia, convenendo sulla compensazione delle spese processuali.
In conseguenza della rinuncia dell'appellante agli atti del giudizio di appello e della relativa accettazione dell'appellato, deve essere dichiarata, ex art. 306 c.p.c., l'estinzione del giudizio di
2 appello (nel caso di specie, non sarebbe stata neanche necessaria l'accettazione dell'appellato, non avendo l'appellato uno specifico interesse alla pronuncia sul merito;
cfr., fra tante, cass. civ.,
24.3.2011, n. 6850).
La dichiarazione di estinzione del giudizio di appello per rinuncia agli atti, ex art. 306 c.p.c., determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 338 c.p.c.
Le spese del giudizio di appello devono essere compensate tra le parti, ex art. 306, ultimo comma,
c.p.c., essendo in tal senso le richieste di parte appellante e di parte appellata (vedi dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio di appello, depositata in data 3.9.2025 dall'avv. Di Pietro, procuratore dell'appellante, e dichiarazione di accettazione dell'avversa rinuncia agli atti del giudizio di appello, depositata in data 5.9.2025 dal procuratore dell'appellato).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio di appello, ex art. 306 c.p.c.;
2) Compensa tra le parti le spese del giudizio di appello;
Così deciso in Napoli, il 12.11.2025
Il consigliere rel.ed est. Il Presidente dott.ssa Rosaria Morrone dott. Giulio Cataldi
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