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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 20/05/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Il Tribunale ordinario di Teramo – Sezione civile - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Daniela d'Adamo, nell'udienza dell'11.2.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 541/2020 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, tra
(Cod. Fisc. ) residente in [...] C.F._1
Gramsci n. 74/a rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall' Avv. Emiliano Mario
Laraia e dall'Avv. Gianluca Bartolomei (Cod. Fisc. del foro di Teramo, C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio professionale di quest'ultimo sito in Tortoreto Lido alla via
Sardegna n° 8;
-opponente-
e
Controparte_1
(C.F./P.I. ), in persona del Presidente nonché legale rappresentante pro tempore
[...] P.IVA_1
Avv. Antonino Macera, con sede legale in Atri (TE) al Corso Elio Adriano n. 1/3, elettivamente domiciliata in UL (TE) alla Piazza Roma n. 8 presso e nello studio dell'Avv. Francesco
Mastromauro;
-opposta-
CONCLUSIONI: per parte opponente:
“In via pregiudiziale:
-dichiarare illegittimo, nullo, inammissibile, privo di effetti e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto (n. R.G.3684/2019) poiché il credito vantato è privo dei requisiti di esigibilità per le ragioni specificate in narrativa.
Nel merito
-in via principale a-)accertare che è stata perpetrata un'intesa anticoncorrenziale da parte di imprese creditizie, concretatasi nell'utilizzo uniforme e non occasionale delle clausole di insensibilità della garanzia fideiussoria ai vizi del titolo, di reviviscenza e di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c;
-accertare la nullità della predetta intesa ex art.2 L.287/1990;
-accertare che il contratto di fideiussione oggetto del presente giudizio contiene le predette clausole e pertanto costituisce il mezzo attraverso il quale l'intesa trova applicazione;
b) per l'effetto e per le tutte le ragioni esplicate al paragrafo n.
1.2 del presente atto:
-dichiarare la nullità integrale del contratto di fideiussione oggetto del presente giudizio ex art.
1418 comma 1 c.c. per contrarietà alla norma imperativa posta dall'art.2 della L.287/1990;
-dichiarare la nullità dell'intero contratto di fideiussione per illeceità della causa e dell'oggetto ex art.1418 comma 2 c.c.;
- dichiarare la nullità integrale del contratto di fideiussione oggetto del presente giudizio, attesone il collegamento funzionale con l'intesa vietata perpetrata a monte di cui costituisce espressione ed attuazione;
- dichiarare la nullità integrale del contratto di fideiussione oggetto del presente giudizio, quale sanzione ritenuta opportuna da comminarsi all'intero regolamento contrattuale a tutela del fideiussore inteso quale contraente debole;
c) per l'effetto accertare e dichiarare l'inopponibilità da parte della banca del contratto di fideiussione oggetto del presente giudizio nei confronti dell'odierna opponente.
In via subordinata nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, sempre dopo aver accertato la sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale perpetrata dalla imprese creditizie con
l'utilizzo uniforme e non occasionale delle clausole di sopravvivenza, reviviscenza e di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c, la nullità della predetta intesa ex art.2 L. 287/1990 e che il contratto di fideiussione stipulato a valle dell'intesa vietata ne costituisce l'esecuzione:
d)accertare e dichiarare la nullità delle clausole di cui rispettivamente all'art.2 (clausola di reviviscenza), art.6 (clausola di deroga all'art 1957 c.c.) e all'art.8 (clausola di sopravvivenza) del contratto di fideiussione oggetto del presente giudizio per le ragioni indicate nel capitolo n.2 del presente atto;
f) per l'effetto accertare e dichiarare l'inopponibilità al fideiussore delle clausola di cui all'art. 2
(clausola di reviviscenza), all'art.6 (clausola di deroga all'art 1957 c.c.) e dell'art.8 (clausola di sopravvivenza); g)accertare e dichiarare ex art 1957 commi 1,2,e 3 c.c. l'estinzione della fideiussione e la conseguente liberazione del garante ex art.1957 sempre per la ragioni esplicate al capitolo 1.3 del presente atto;
Condannare sempre in ogni caso la controparte al rimborso delle spese competenze relative al presente giudizio” per parte opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1) in via preliminare ed in rito, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.;
2) nel merito, rigettare l'opposizione spiegata da controparte in quanto infondata sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
3) con vittoria di spese e competenze”.
OGGETTO: contratti bancari
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, ha Parte_1 chiamato in giudizio la , Controparte_2
chiedendo la revoca del provvedimento monitorio ed ha dedotto, a sostegno dei propri assunti: a) che l'esponente avrebbe prestato fideiussione nei confronti di – per l'importo Controparte_3
massimo garantito di euro 14.000,00 – a fronte del debito derivante dal contratto di mutuo chirografario intercorso tra parte opposta ed il debitore principale;
b) che la fideiussione rilasciata riporterebbe al proprio interno, in maniera pedissequa, il contenuto dello schema illecito ABI, di cui la CA D'IA, in virtù della sua funzione di Autorità Garante della Concorrenza tra Istituti
Creditizi attribuitale dalla L. 287/90, con il provvedimento n.55 del 2/05/2005, aveva affermato il contrasto con i principi di tutela della concorrenza posti a fondamento dell'impianto normativo di cui alla l. 287/90; c) che la trasposizione, nella garanzia prestata, delle clausole 2, 6 ed 8 del predetto schema fungerebbe da prova privilegiata della presenza di un'intesa anticoncorrenziale a monte, determinante, a valle, la caducazione dei contratti traspositivi del contenuto dello schema illecito.
Si è costituita in giudizio parte opposta la quale ha eccepito: a) l'inoperatività del provvedimento della CA d'IA che ha sancito l'illiceità dello schema ABI rispetto alle fideiussioni specifiche, come quella oggetto del caso di specie;
b) che, in ogni caso, parte opponente non avrebbe allegato alcunchè a sostegno delle asserzioni dedotte e, in particolare, della nullità delle clausole traspositive di un supposto accordo anticoncorrenziale illecito. Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la causa è pervenuta sul ruolo dell'odierno giudicante in data 26.1.2025 ed è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11.2.2025 con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale cui questo Giudice ritiene di aderire, nel caso di fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie,
l'impegno di garanzia non può dirsi propriamente una fideiussione c.d. "omnibus" (ossia quella particolare garanzia personale di natura obbligatoria, in uso nei rapporti bancari, che per effetto della c.d. clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti presenti e futuri assunti dal debitore principale entro un limite massimo predeterminato ai sensi dell'art. 1938 c.c.).
Il Provvedimento della CA d'IA del 2 maggio 2005, n. 55, che dichiara la illiceità delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale elaborato dall'ABI nel 2003, per contrasto con la normativa antitrust, L. 10 ottobre 1990,n. 287, all'art. 2 comma 2, lett. a), riguarda le sole fideiussioni omnibus e non anche le fideiussioni specifiche. Dunque, la mera corrispondenza di una fideiussione specifica allo schema ABI non determina la nullità delle predette clausole, in essa riprodotte, poiché non vige il criterio presuntivo secondo cui tale fideiussione rappresenti il frutto di un'intesa vietata.
Il Provvedimento della CA d'IA del 2 maggio 2005, n. 55 non ha natura di prova privilegiata, svolgendo la sua funzione sanzionatoria con riferimento alle sole fideiussioni omnibus prestate nel periodo oggetto di istruttoria della CA d'IA (ottobre 2002-maggio 2005). Ne consegue che grava sulla parte che ha eccepito la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, l'onere probatorio relativo all'esistenza di un' intesa illecita anticoncorrenziale all'epoca della stipulazione dei contratti di fideiussione (ex multis, Trib. Pescara, sent. 6.3.2023).
Ed infatti: “secondo l'orientamento attualmente prevalente in giurisprudenza le fideiussioni specifiche non possono rientrare nell'ambito di applicazione del provvedimento della CA d'IA
n. 55/2005, che ha valutato ruolo, funzioni e condizioni contrattuali afferenti alla fideiussione omnibus. L'organo di vigilanza, nel citato provvedimento, ha infatti evidenziato che la fideiussione omnibus presenta una funzione diversa da quella della fideiussione civile, volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici ed è pertanto con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la CA d'IA ha ritenuto che alcune clausole dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, di per sé lecite, possano determinare effetti anticoncorrenziali, in pregiudizio della clientela (in questi termini cfr. Trib. Bologna n. 64 del 13/1/2022; Trib. Napoli n. 5125 del 24/5/2022; Trib. Monza n. 375 del 18/2/2022)”
(Trib. Roma, sent. n. 5953/2024).
Ebbene, nel caso di specie, trattandosi di fideiussione specifica, parte attrice non ha allegato nulla al fine di avallare la tesi sostenuta, ossia quella della nullità dello schema fideiussorio a fronte del recepimento di un'intesa anticoncorrenziale a monte di cui il programma negoziale a valle aveva recepito i tratti essenziali.
Ad ogni buon conto, anche a voler prescindere da questo aspetto, la fideiussione in oggetto, sottoscritta in data 16.1.2014, è successiva all'accertamento della CA d'IA del 2005, con la conseguenza che non può ritenersi sufficiente, ai fini dell'invalidità derivata del contratto a valle, nemmeno l'eventuale coincidenza oggettiva delle condizioni contrattuali pattuite con quelle di cui allo schema ABI, occorrendo la prova concreta dell'intesa asseritamente illecita e del danno subito,
a tal fine non essendo sufficiente la produzione della lettera fideiussoria contestata, ma occorrendo anche quella di altre distinte analoghe garanzie rilasciate a favore di altri istituti o, comunque, da questi utilizzate, idonee ad evidenziare l'unicità del modello adottato e di cui si assume l'identità del testo contrattuale, dovendosi dimostrare la natura dell'intesa quale concertazione uniforme da parte delle banche, poi attuata in modo altrettanto uniforme, vertendo la contestazione proprio sul carattere uniforme dell'applicazione delle clausole contestate, quale elemento costitutivo della pretesa nullità indotta dall'intesa anticoncorrenziale, “che il provvedimento della CA d'IA non ha accertato, ma ha indicato in termini soltanto ipotetici” (v. Cass. 28/11/2018 n. 30818).
La necessità, ai fini dell'accertamento di una intesa anticoncorrenziale, della prova della perdurante uniforme applicazione da parte degli istituti di credito delle clausole 2,6 e 8 dello schema ABI è ribadita dall'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito, condiviso anche da questo
Collegio (Corte App. Milano, 20/11//2018 n.5039; Trib. Siena 12/02/2022 n.131; Trib. Prato
16/01/2021 n.28; Trib. Milano 19/11/2020 n.7407; Trib. Pescara 15/07/2019 n.1156; Trib. Torino
17/04/2019 n.1970; Trib. Roma 11/09/2019 n.17243, Trib. Roma 03/05/2019 n.9354).
Ne deriva, pertanto, che l'eccezione di nullità, anche parziale, delle dedotte clausole, non coglie nel segno e che l'opposizione si palesa eminentemente infondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'opponente; esse devono liquidarsi secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento, tranne che per la fase istruttoria, svolta in via solo documentale, rispetto a cui appare opportuno applicare lo scaglione minimo.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Teramo, sez. civile, in persona del giudice, dott.ssa Daniela d'Adamo, definitivamente pronunciando sulla domanda di opposizione a decreto ingiuntivo n. 541/2020: - rigetta l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo opposto. Esecutivo ex art. 653 c.p.c.
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'opposta, che si liquidano in euro 4.237,00 per compensi professionali, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge;
Così deciso in Teramo, 19.5.2025
Il giudice Dott.ssa
Daniela d'Adamo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERAMO
Il Tribunale ordinario di Teramo – Sezione civile - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Daniela d'Adamo, nell'udienza dell'11.2.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281-quinquies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 541/2020 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, tra
(Cod. Fisc. ) residente in [...] C.F._1
Gramsci n. 74/a rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall' Avv. Emiliano Mario
Laraia e dall'Avv. Gianluca Bartolomei (Cod. Fisc. del foro di Teramo, C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio professionale di quest'ultimo sito in Tortoreto Lido alla via
Sardegna n° 8;
-opponente-
e
Controparte_1
(C.F./P.I. ), in persona del Presidente nonché legale rappresentante pro tempore
[...] P.IVA_1
Avv. Antonino Macera, con sede legale in Atri (TE) al Corso Elio Adriano n. 1/3, elettivamente domiciliata in UL (TE) alla Piazza Roma n. 8 presso e nello studio dell'Avv. Francesco
Mastromauro;
-opposta-
CONCLUSIONI: per parte opponente:
“In via pregiudiziale:
-dichiarare illegittimo, nullo, inammissibile, privo di effetti e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto (n. R.G.3684/2019) poiché il credito vantato è privo dei requisiti di esigibilità per le ragioni specificate in narrativa.
Nel merito
-in via principale a-)accertare che è stata perpetrata un'intesa anticoncorrenziale da parte di imprese creditizie, concretatasi nell'utilizzo uniforme e non occasionale delle clausole di insensibilità della garanzia fideiussoria ai vizi del titolo, di reviviscenza e di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c;
-accertare la nullità della predetta intesa ex art.2 L.287/1990;
-accertare che il contratto di fideiussione oggetto del presente giudizio contiene le predette clausole e pertanto costituisce il mezzo attraverso il quale l'intesa trova applicazione;
b) per l'effetto e per le tutte le ragioni esplicate al paragrafo n.
1.2 del presente atto:
-dichiarare la nullità integrale del contratto di fideiussione oggetto del presente giudizio ex art.
1418 comma 1 c.c. per contrarietà alla norma imperativa posta dall'art.2 della L.287/1990;
-dichiarare la nullità dell'intero contratto di fideiussione per illeceità della causa e dell'oggetto ex art.1418 comma 2 c.c.;
- dichiarare la nullità integrale del contratto di fideiussione oggetto del presente giudizio, attesone il collegamento funzionale con l'intesa vietata perpetrata a monte di cui costituisce espressione ed attuazione;
- dichiarare la nullità integrale del contratto di fideiussione oggetto del presente giudizio, quale sanzione ritenuta opportuna da comminarsi all'intero regolamento contrattuale a tutela del fideiussore inteso quale contraente debole;
c) per l'effetto accertare e dichiarare l'inopponibilità da parte della banca del contratto di fideiussione oggetto del presente giudizio nei confronti dell'odierna opponente.
In via subordinata nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, sempre dopo aver accertato la sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale perpetrata dalla imprese creditizie con
l'utilizzo uniforme e non occasionale delle clausole di sopravvivenza, reviviscenza e di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c, la nullità della predetta intesa ex art.2 L. 287/1990 e che il contratto di fideiussione stipulato a valle dell'intesa vietata ne costituisce l'esecuzione:
d)accertare e dichiarare la nullità delle clausole di cui rispettivamente all'art.2 (clausola di reviviscenza), art.6 (clausola di deroga all'art 1957 c.c.) e all'art.8 (clausola di sopravvivenza) del contratto di fideiussione oggetto del presente giudizio per le ragioni indicate nel capitolo n.2 del presente atto;
f) per l'effetto accertare e dichiarare l'inopponibilità al fideiussore delle clausola di cui all'art. 2
(clausola di reviviscenza), all'art.6 (clausola di deroga all'art 1957 c.c.) e dell'art.8 (clausola di sopravvivenza); g)accertare e dichiarare ex art 1957 commi 1,2,e 3 c.c. l'estinzione della fideiussione e la conseguente liberazione del garante ex art.1957 sempre per la ragioni esplicate al capitolo 1.3 del presente atto;
Condannare sempre in ogni caso la controparte al rimborso delle spese competenze relative al presente giudizio” per parte opposta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
1) in via preliminare ed in rito, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c.;
2) nel merito, rigettare l'opposizione spiegata da controparte in quanto infondata sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
3) con vittoria di spese e competenze”.
OGGETTO: contratti bancari
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato, ha Parte_1 chiamato in giudizio la , Controparte_2
chiedendo la revoca del provvedimento monitorio ed ha dedotto, a sostegno dei propri assunti: a) che l'esponente avrebbe prestato fideiussione nei confronti di – per l'importo Controparte_3
massimo garantito di euro 14.000,00 – a fronte del debito derivante dal contratto di mutuo chirografario intercorso tra parte opposta ed il debitore principale;
b) che la fideiussione rilasciata riporterebbe al proprio interno, in maniera pedissequa, il contenuto dello schema illecito ABI, di cui la CA D'IA, in virtù della sua funzione di Autorità Garante della Concorrenza tra Istituti
Creditizi attribuitale dalla L. 287/90, con il provvedimento n.55 del 2/05/2005, aveva affermato il contrasto con i principi di tutela della concorrenza posti a fondamento dell'impianto normativo di cui alla l. 287/90; c) che la trasposizione, nella garanzia prestata, delle clausole 2, 6 ed 8 del predetto schema fungerebbe da prova privilegiata della presenza di un'intesa anticoncorrenziale a monte, determinante, a valle, la caducazione dei contratti traspositivi del contenuto dello schema illecito.
Si è costituita in giudizio parte opposta la quale ha eccepito: a) l'inoperatività del provvedimento della CA d'IA che ha sancito l'illiceità dello schema ABI rispetto alle fideiussioni specifiche, come quella oggetto del caso di specie;
b) che, in ogni caso, parte opponente non avrebbe allegato alcunchè a sostegno delle asserzioni dedotte e, in particolare, della nullità delle clausole traspositive di un supposto accordo anticoncorrenziale illecito. Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la causa è pervenuta sul ruolo dell'odierno giudicante in data 26.1.2025 ed è stata trattenuta in decisione all'udienza dell'11.2.2025 con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale cui questo Giudice ritiene di aderire, nel caso di fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie,
l'impegno di garanzia non può dirsi propriamente una fideiussione c.d. "omnibus" (ossia quella particolare garanzia personale di natura obbligatoria, in uso nei rapporti bancari, che per effetto della c.d. clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti presenti e futuri assunti dal debitore principale entro un limite massimo predeterminato ai sensi dell'art. 1938 c.c.).
Il Provvedimento della CA d'IA del 2 maggio 2005, n. 55, che dichiara la illiceità delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale elaborato dall'ABI nel 2003, per contrasto con la normativa antitrust, L. 10 ottobre 1990,n. 287, all'art. 2 comma 2, lett. a), riguarda le sole fideiussioni omnibus e non anche le fideiussioni specifiche. Dunque, la mera corrispondenza di una fideiussione specifica allo schema ABI non determina la nullità delle predette clausole, in essa riprodotte, poiché non vige il criterio presuntivo secondo cui tale fideiussione rappresenti il frutto di un'intesa vietata.
Il Provvedimento della CA d'IA del 2 maggio 2005, n. 55 non ha natura di prova privilegiata, svolgendo la sua funzione sanzionatoria con riferimento alle sole fideiussioni omnibus prestate nel periodo oggetto di istruttoria della CA d'IA (ottobre 2002-maggio 2005). Ne consegue che grava sulla parte che ha eccepito la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, l'onere probatorio relativo all'esistenza di un' intesa illecita anticoncorrenziale all'epoca della stipulazione dei contratti di fideiussione (ex multis, Trib. Pescara, sent. 6.3.2023).
Ed infatti: “secondo l'orientamento attualmente prevalente in giurisprudenza le fideiussioni specifiche non possono rientrare nell'ambito di applicazione del provvedimento della CA d'IA
n. 55/2005, che ha valutato ruolo, funzioni e condizioni contrattuali afferenti alla fideiussione omnibus. L'organo di vigilanza, nel citato provvedimento, ha infatti evidenziato che la fideiussione omnibus presenta una funzione diversa da quella della fideiussione civile, volta a garantire una particolare tutela alle specificità del credito bancario, in considerazione della rilevanza dell'attività di concessione di finanziamenti in via professionale e sistematica agli operatori economici ed è pertanto con riguardo a tale fattispecie contrattuale che la CA d'IA ha ritenuto che alcune clausole dello schema di fideiussione omnibus predisposto dall'ABI, di per sé lecite, possano determinare effetti anticoncorrenziali, in pregiudizio della clientela (in questi termini cfr. Trib. Bologna n. 64 del 13/1/2022; Trib. Napoli n. 5125 del 24/5/2022; Trib. Monza n. 375 del 18/2/2022)”
(Trib. Roma, sent. n. 5953/2024).
Ebbene, nel caso di specie, trattandosi di fideiussione specifica, parte attrice non ha allegato nulla al fine di avallare la tesi sostenuta, ossia quella della nullità dello schema fideiussorio a fronte del recepimento di un'intesa anticoncorrenziale a monte di cui il programma negoziale a valle aveva recepito i tratti essenziali.
Ad ogni buon conto, anche a voler prescindere da questo aspetto, la fideiussione in oggetto, sottoscritta in data 16.1.2014, è successiva all'accertamento della CA d'IA del 2005, con la conseguenza che non può ritenersi sufficiente, ai fini dell'invalidità derivata del contratto a valle, nemmeno l'eventuale coincidenza oggettiva delle condizioni contrattuali pattuite con quelle di cui allo schema ABI, occorrendo la prova concreta dell'intesa asseritamente illecita e del danno subito,
a tal fine non essendo sufficiente la produzione della lettera fideiussoria contestata, ma occorrendo anche quella di altre distinte analoghe garanzie rilasciate a favore di altri istituti o, comunque, da questi utilizzate, idonee ad evidenziare l'unicità del modello adottato e di cui si assume l'identità del testo contrattuale, dovendosi dimostrare la natura dell'intesa quale concertazione uniforme da parte delle banche, poi attuata in modo altrettanto uniforme, vertendo la contestazione proprio sul carattere uniforme dell'applicazione delle clausole contestate, quale elemento costitutivo della pretesa nullità indotta dall'intesa anticoncorrenziale, “che il provvedimento della CA d'IA non ha accertato, ma ha indicato in termini soltanto ipotetici” (v. Cass. 28/11/2018 n. 30818).
La necessità, ai fini dell'accertamento di una intesa anticoncorrenziale, della prova della perdurante uniforme applicazione da parte degli istituti di credito delle clausole 2,6 e 8 dello schema ABI è ribadita dall'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito, condiviso anche da questo
Collegio (Corte App. Milano, 20/11//2018 n.5039; Trib. Siena 12/02/2022 n.131; Trib. Prato
16/01/2021 n.28; Trib. Milano 19/11/2020 n.7407; Trib. Pescara 15/07/2019 n.1156; Trib. Torino
17/04/2019 n.1970; Trib. Roma 11/09/2019 n.17243, Trib. Roma 03/05/2019 n.9354).
Ne deriva, pertanto, che l'eccezione di nullità, anche parziale, delle dedotte clausole, non coglie nel segno e che l'opposizione si palesa eminentemente infondata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'opponente; esse devono liquidarsi secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento, tranne che per la fase istruttoria, svolta in via solo documentale, rispetto a cui appare opportuno applicare lo scaglione minimo.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Teramo, sez. civile, in persona del giudice, dott.ssa Daniela d'Adamo, definitivamente pronunciando sulla domanda di opposizione a decreto ingiuntivo n. 541/2020: - rigetta l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo opposto. Esecutivo ex art. 653 c.p.c.
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'opposta, che si liquidano in euro 4.237,00 per compensi professionali, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge;
Così deciso in Teramo, 19.5.2025
Il giudice Dott.ssa
Daniela d'Adamo