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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 21/01/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3063 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, promossa da
, c.f. , Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. AIRAUDO FILIPPO MARIA;
ATTORE contro
, c.f. Controparte_1 P.IVA_2 con l'avv. FONTANA ANNA PAOLA:
CONVENUTO
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza
Rilevato che
- Il condomino impugnava la delibera dell'assemblea del condominio Parte_1 con la quale veniva approvato il bilancio preventivo, a pochi mesi dalla conclusione dell'esercizio al quale si riferiva, lamentando la previsione di poste di spesa manifestamente sproporzionate e l'omessa allegazione della nota esplicativa alla convocazione assembleare;
- Ritualmente costituitosi, il chiedeva il rigetto della domanda, deducendo la decadenza CP_1 dall'impugnazione e nel merito la sua infondatezza, non essendo invero necessaria l'allegazione della nota e non essendo state specificamente contestate le voci di spesa;
- All'udienza del 18.10.2024 fissata, dopo trattative, per verificare l'esito conciliativo della lite, parte ricorrente dava atto del fatto che l'impugnazione poteva ritenersi in certa misura superata dall'avvenuta approvazione del bilancio consuntivo del medesimo esercizio cui si riferiva il bilancio preventivo impugnato;
chiedeva, per il caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, la vittoria delle spese di lite;
nessuno compariva per il condominio - Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, atteso che è di fatto venuto meno l'interesse del a impugnare il bilancio preventivo approvato, trattandosi di una mera CP_1 previsione di spesa, all'evidenza superata dall'avvenuta approvazione del bilancio consuntivo, che prevede una ripartizione della spesa, non già meramente prevista, ma effettivamente sostenuta, anche a carico del condomino impugnante;
- Quanto alle spese, l'esito della lite ne impone l'integrale compensazione
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere;
spese compensate.
Rimini, 20/01/2025
Il Giudice
Dr.ssa Elisa Dai Checchi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIMINI
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Elisa Dai Checchi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3063 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2023, promossa da
, c.f. , Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. AIRAUDO FILIPPO MARIA;
ATTORE contro
, c.f. Controparte_1 P.IVA_2 con l'avv. FONTANA ANNA PAOLA:
CONVENUTO
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza
Rilevato che
- Il condomino impugnava la delibera dell'assemblea del condominio Parte_1 con la quale veniva approvato il bilancio preventivo, a pochi mesi dalla conclusione dell'esercizio al quale si riferiva, lamentando la previsione di poste di spesa manifestamente sproporzionate e l'omessa allegazione della nota esplicativa alla convocazione assembleare;
- Ritualmente costituitosi, il chiedeva il rigetto della domanda, deducendo la decadenza CP_1 dall'impugnazione e nel merito la sua infondatezza, non essendo invero necessaria l'allegazione della nota e non essendo state specificamente contestate le voci di spesa;
- All'udienza del 18.10.2024 fissata, dopo trattative, per verificare l'esito conciliativo della lite, parte ricorrente dava atto del fatto che l'impugnazione poteva ritenersi in certa misura superata dall'avvenuta approvazione del bilancio consuntivo del medesimo esercizio cui si riferiva il bilancio preventivo impugnato;
chiedeva, per il caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, la vittoria delle spese di lite;
nessuno compariva per il condominio - Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere, atteso che è di fatto venuto meno l'interesse del a impugnare il bilancio preventivo approvato, trattandosi di una mera CP_1 previsione di spesa, all'evidenza superata dall'avvenuta approvazione del bilancio consuntivo, che prevede una ripartizione della spesa, non già meramente prevista, ma effettivamente sostenuta, anche a carico del condomino impugnante;
- Quanto alle spese, l'esito della lite ne impone l'integrale compensazione
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere;
spese compensate.
Rimini, 20/01/2025
Il Giudice
Dr.ssa Elisa Dai Checchi