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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 28/11/2024, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2244 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da:
, C.F. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Davide Pignatelli
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio Conclusioni delle parti:
i ricorrenti congiuntamente chiedono l'accoglimento delle seguenti, definitive
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Vicenza ai sensi e per gli effetti degli artt. 473 bis 47 e 51 c.p.c.,
prendere atto delle seguenti condizioni di affidamento e regolamentazione della responsabilità genitoriale della minore ) nata Vicenza Persona_1 C.F._3
il 09/10/2022:
1) la minore è affidata ad entrambi i genitori con collazione prevalente presso la madre;
2) il padre potrà vedere la figlia, previo accordo con la madre, quando vorrà nell'ottica del primario e superiore interesse e benessere della stessa minore e comunque:
- tutti i pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 18:30 alle ore 21:15;
- tutti i pomeriggi del sabato dalle ore 17:30 alle ore 21:00 (eventuali variazioni dovranno essere concordate entro e non oltre la sera del giovedì precedente);
- le giornate di festività civili e/o religiose (quindi, a titolo esemplificativo: il giorno di Natale,
quello di Pasqua, Festa della Repubblica, Anniversario della Liberazione, ecc.), ad anni alterni con ciascun genitore fatta salva la possibilità, da concordare entro la giornata di visita precedente, di trascorre il pranzo con un genitore e la cena con l'altro;
- durante le vacanze estive e natalizie: qualora i genitori concordino sulla possibilità di far trascorrere a una o più notti con il padre, i medesimi dovranno concordare i relativi Per_1
tempi e modalità non oltre i due mesi antecedenti il periodo;
3) il padre contribuirà al mantenimento ordinario della figlia minore corrispondendo alla madre, entro il giorno 16 di ogni mese, la somma di euro 300,00- (soggetta a rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT) oltre al 50% delle spese straordinarie giusto Protocollo in uso dinanzi l'intestato Tribunale;
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 18.06.2024 e CP_1 Parte_1
hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento
[...]
della figlia minore . Per_1
All'esito dell'udienza del 24.10.2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore.
Le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50% .
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento della minore sia Persona_1
regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, il 19.11.2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2244 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente da:
, C.F. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Davide Pignatelli
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio Conclusioni delle parti:
i ricorrenti congiuntamente chiedono l'accoglimento delle seguenti, definitive
CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Vicenza ai sensi e per gli effetti degli artt. 473 bis 47 e 51 c.p.c.,
prendere atto delle seguenti condizioni di affidamento e regolamentazione della responsabilità genitoriale della minore ) nata Vicenza Persona_1 C.F._3
il 09/10/2022:
1) la minore è affidata ad entrambi i genitori con collazione prevalente presso la madre;
2) il padre potrà vedere la figlia, previo accordo con la madre, quando vorrà nell'ottica del primario e superiore interesse e benessere della stessa minore e comunque:
- tutti i pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 18:30 alle ore 21:15;
- tutti i pomeriggi del sabato dalle ore 17:30 alle ore 21:00 (eventuali variazioni dovranno essere concordate entro e non oltre la sera del giovedì precedente);
- le giornate di festività civili e/o religiose (quindi, a titolo esemplificativo: il giorno di Natale,
quello di Pasqua, Festa della Repubblica, Anniversario della Liberazione, ecc.), ad anni alterni con ciascun genitore fatta salva la possibilità, da concordare entro la giornata di visita precedente, di trascorre il pranzo con un genitore e la cena con l'altro;
- durante le vacanze estive e natalizie: qualora i genitori concordino sulla possibilità di far trascorrere a una o più notti con il padre, i medesimi dovranno concordare i relativi Per_1
tempi e modalità non oltre i due mesi antecedenti il periodo;
3) il padre contribuirà al mantenimento ordinario della figlia minore corrispondendo alla madre, entro il giorno 16 di ogni mese, la somma di euro 300,00- (soggetta a rivalutazione annuale in base all'indice ISTAT) oltre al 50% delle spese straordinarie giusto Protocollo in uso dinanzi l'intestato Tribunale;
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 18.06.2024 e CP_1 Parte_1
hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e mantenimento
[...]
della figlia minore . Per_1
All'esito dell'udienza del 24.10.2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore, alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore.
Le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50% .
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e mantenimento della minore sia Persona_1
regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, il 19.11.2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo